Decreto cautelare 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11229 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis, Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco D'Ostuni, Antonio Lirosi, Mario Siragusa, Marco Martinelli, Marco Zotta, Valerio Cosimo Romano, Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera dell’Agcm del 29 dicembre 2022, notificata alla ricorrente in pari data, recante il rigetto, allo stato, dell’adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nell’ambito dell’istruttoria avviata il 30 novembre 2022 (A556) nei confronti delle società Tim nonché la chiusura del procedimento, avviato in data 30 novembre 2022, relativo all’eventuale adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 24 marzo 2025, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in atti;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO