Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2023, proposto da
GE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Catauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n.10020210015426761000: prelievo supplementare per quote latte in eccedenza relative agli anni 1997 e 1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, RE GE EN (in appresso, B. G. D.), agiva, in riassunzione del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., instaurato dinanzi al Tribunale di AL, sez. III civ., dichiaratosi parzialmente privo di giurisdizione con sentenza n. 4110 del 29 settembre 2023: - per l’annullamento della cartella di pagamento n. 10020210015426761000, notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione il 4 ottobre 2021 ed avente per oggetto la somma di € 23.709,85, dovuta all’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura a titolo di prelievo supplementare per quote latte in eccedenza relative agli anni 1997 e 1998; - per l’accertamento della prescrizione del credito vantato nei suoi confronti dall’AGEA.
2. In particolare, il Tribunale di AL, sez. III civ., con la citata sentenza n. 4110 del 29 settembre 2023, con riferimento ai «profili attinenti … al buon esercizio del potere amministrativo, coinvolgenti anche la fase di accertamento del debito relativo alle “quote latte” portato dalla cartella gravata riservata al vaglio del giudice amministrativo», aveva escluso la sussistenza della giurisdizione ordinaria, «posto che il caso di specie comporta – attraverso una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. – una contestazione sulla legittimità della pretesa accertata dall'autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a una posizione di interesse legittimo e, quindi, appartiene alla giurisdizione del g.a.».
«Ed infatti – recitava la decisione richiamata – il ricorrente oltre a dedurre implicitamente la nullità dell'opposta cartella per omessa notifica degli atti presupposti ha incisivamente contestato la prescrizione della pretesa impositiva, tanto risolvendosi in una generalizzata censura sulle modalità di esercizio della potestà impositiva della p.a. e sulla legittimità dell'atto autoritativo: “nel caso di specie, infatti, la prescrizione del diritto non assume la connotazione di un'eccezione in senso proprio (con la quale la parte evocata in giudizio intende paralizzare la pretesa attorea) … ma al contrario, integra un possibile motivo di illegittimità del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione. L'atto con il quale viene stabilito il prelievo supplementare e viene intimato al produttore il relativo pagamento entro un determinato termine ha, infatti, natura autoritativa, e come tale deve essere impugnato in sede di legittimità con l'azione di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm., nel termine decadenziale ivi previsto, da parte del destinatario del provvedimento. Poiché l'intimazione di pagamento è contenuta in un atto autoritativo, tutti i vizi idonei alla sua declaratoria di illegittimità devono essere proposti mediante l'azione di annullamento, nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto, a i sensi degli artt. 29, 40 e 41 cod. proc. amm.: l'eventuale prescrizione costituisce motivo di illegittimità dell'atto e, come tale, deve essere dedotta ritualmente in giudizio nel rispetto del termine decadenziale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 dicembre 2019 n 8603)».
«Sussiste, di converso, la giurisdizione dell'adita a.g.o. – proseguiva la motivazione della sentenza n. 4110 del 29 settembre 2023 – limitatamente ai motivi di opposizione: a) relativi a vizi formali o di notifica della cartella di pagamento ex art. 617, co. 1, cod. proc. civ.; b) relativi a fatti originari (id est, inesistenza del titolo/ruolo) o sopravvenuti al titolo esecutivo (prescrizione decorrente dalla notifica della cartella di pagamento) tali da incidere sul diritto di procedere all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.».
Ciò posto, respingeva l’opposizione dinanzi a sé proposta quanto alla dedotta prescrizione del credito in relazione al periodo intercorso tra l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, mentre dichiarava inammissibile per tardività la censura di deficit motivazionale dell’opposta cartella di pagamento n. 10020210015426761000, non senza averne, in ogni caso, rilevato l’infondatezza.
3. A sostegno delle domande proposte in sede di riassunzione del giudizio, il B. denunciava, in estrema sintesi: a) il difetto di motivazione della cartella esattoriale; b) la prescrizione del credito in quest’ultima incorporato.
4. Costituitasi l’intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccepiva l’infondatezza della censura di deficit motivazionale, nonché l’inammissibilità della censura di prescrizione per proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, in giudizio l’AGEA.
5. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va dichiarato inammissibile l’ordine di doglianze rubricato retro, sub n. 3.a, e incentrato sulla denunciata carenza di motivazione della cartella di pagamento n. 10020210015426761000.
Ed invero, come illustrato retro, sub n. 2, su tale profilo il Tribunale di AL ha condivisibilmente ritenuto la propria giurisdizione e si è già sfavorevolmente pronunciato, cosicché questa adita Sezione non può ora ripronunciarsi sullo stesso, pena, altrimenti, la violazione del principio ‘ne bis in idem’.
7. Rimane, dunque, da esaminare la questione della dedotta prescrizione del credito vantato dall’AGEA a titolo di prelievo supplementare per quote latte in eccedenza.
Ebbene, nella specie, l’ente creditore (AGEA) non ha esibito alcun atto di accertamento dell’obbligazione di versamento del prelievo sulle quote latte, dalla cui notifica fosse iniziato a decorrere il termine decadenziale per la relativa impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. e che fosse, nel contempo, idoneo a interrompere l’invocata prescrizione decennale (secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia: cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7504/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 379/2020; Milano, sez. II, n. 2432/2022; TAR Campania, AL, sez. III, n. 2821/2022 e n. 2821/2022; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 399/2023; n. 39/2024; n. 267/2024).
A quest’ultimo proposito, Cons. Stato, sez. III, n. 7587/2023 ha rammentato che, «sul piano della prova (ex art. 2697 cod. civ.) nel caso di eccezione di prescrizione la stessa Corte di Cassazione reputa che l'onere della prova del fatto interruttivo sia in capo al creditore (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5413 del 2021, secondo cui: "Con riguardo al fatto interruttivo della prescrizione il problema dell'onere della prova concerne l'individuazione del soggetto su cui la mancata dimostrazione del fatto interruttivo, pur introdotto nel processo, ma non provato, debba gravare e, dunque, a monte l'individuazione di chi debba provarlo. È certo che l'onere della prova grava su chi fa valere il diritto soggetto ad un termine di prescrizione")».
Con ulteriore impegno argomentativo, la Sezione, nelle sentenze n. 2821/2022 e n. 2821/2022, ha, appunto, osservato che:
«Del resto, a fronte dell’eccezione di prescrizione del ricorrente, sarebbe stato onere del creditore dare la prova, in sede processuale, dell’avvenuta interruzione della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 del codice civile) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora, ex art. 2943 del codice civile).
Deve trattarsi di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni sull’asserito verificarsi di eventi interruttivi. Confortano tale conclusione, in primo luogo, le stesse norme del cod. proc. amm. sull’istruttoria e sul regime delle prove nel giudizio amministrativo e segnatamente:
- l’art. 64 comma 1 del cod. proc. amm. pone a carico delle parti l’onere di fornire elementi di prova dei fatti dedotti in giudizio che siano «nella loro disponibilità» e la prova dei fatti interruttivi della prescrizione non può che incombere sulle amministrazioni resistenti, quali asserite creditrici;
- l’art. 63 comma 1 del cod. proc. amm. consente al giudice di chiedere chiarimenti alle parti, seppure «Fermo restando l’onere della prova a loro carico», sicché i poteri istruttori officiosi non possono consentire ad una parte di non assolvere alcun onere probatorio posto invece dalla legge a suo carico;
- secondo l’art. 64 comma 2 del cod. proc. amm. il giudice pone a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite», il che pone in capo alla parte un onere di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti addotti dall’avversario, non potendosi limitare a generiche contestazioni (analogamente dispone l’art. 115 del c.p.c.);
- infine, l’art. 64 comma 4 del cod. proc. amm. consente al giudice di «desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo» (parimenti l’art. 116 del cod. proc. civ.).
Del resto, a fronte di un principio costituzionale di «parità» delle parti processuali (art. 111, comma 2, della Costituzione, espressamente richiamato dall’art. 2 del cod. proc. amm.), una parte non può reputarsi assolta da ogni onere di ricerca e di produzione delle prove a proprio favore, confidando nell’intervento istruttorio d’ufficio del giudice.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nell’applicazione della regola dell’onere della prova (ex art. 2697 del codice civile) a fattispecie come quella di cui è causa, reputa che l’onere della prova del fatto interruttivo sia in capo al creditore. In tal senso si veda Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 5413/2021, secondo cui: «Con riguardo al fatto interruttivo della prescrizione il problema dell’onere della prova concerne l’individuazione del soggetto su cui la mancata dimostrazione del fatto interruttivo, pur introdotto nel processo, ma non provato, debba gravare e, dunque, a monte l’individuazione di chi debba provarlo. È certo che l’onere della prova grava su chi fa valere il diritto soggetto ad un termine di prescrizione».
D’altronde, nella specie, a tenore della cartella di pagamento n. 10020210015426761000, figurano adottati dall’AGEA, sia per l’anno 1997 sia per l’anno 1998, un primo atto di accertamento in data 1° luglio 2000 (“comunic. 86759925737, racc. 600402454464”) ed un successivo atto impositivo in data 24 luglio 2009 (prot. n. 32810, codice 96210594). Ed è, quindi, inferibile, che, a partire dall’emissione di quest’ultimo fino alla notifica (in data 4 ottobre 2021) della predetta cartella esattoriale, l’ordinario termine prescrizionale decennale fosse ormai infruttuosamente spirato.
8. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile quanto alla censura rubricata retro, sub n. 3.a, mentre va accolto quanto alla censura rubricata retro, sub n. 3.b, con conseguente accertamento della prescrizione del credito vantato con l’impugnata cartella di pagamento n. 10020210015426761000 ed annullamento di quest’ultima.
9. I ravvisati profili di reciproca soccombenza giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, per l’effetto accertando la prescrizione del credito vantato nei confronti del proponente a titolo di prelievo supplementare per quote latte in eccedenza relative agli anni 1997 e 1998 ed annullando la cartella di pagamento n. 10020210015426761000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO