TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7789/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
***
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per 'avv. PI ER Parte_1
Per l'avv. LORUSSO ELISABETTA, oggi sostituita dall'avv.ta DAMIANA CP_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
il procuratore della convenuta come da comparsa di costituzione.
Il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7789/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PI ER, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in CORSO TENENTE ALDO BARBARO, 39 89015 PALM, presso il difensore avv.
PI ER
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ELISABETTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. LORUSSO ELISABETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 990/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 19/01/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 13.042,69, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di corrispettivo per servizi di telecomunicazione.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito e dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 249/1997 e del tentativo di mediazione ex D.Lgs.
28/2010;
pagina 3 di 6 - nel merito, l'inadempimento di , sostenendo che i servizi contrattualizzati non sarebbero mai CP_1 stati attivati, tanto da costringerla al recesso anticipato;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche, asserendo che le proposte di abbonamento non esplicitavano le tariffe applicate, limitandosi a un generico rinvio a piani commerciali e a condizioni generali non allegate, rendendo così la pretesa creditoria sfornita di prova.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 dell'opposto decreto ingiuntivo, deducendo:
- in replica alle eccezioni preliminari, l'infondatezza sia dell'obbligo di conciliazione per le azioni di mero recupero crediti in assenza di contestazioni pregresse da parte dell'utente e sia di quello di mediazione per alternatività alla procedura conciliativa;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, sfornita di prova, rilevando come non avesse Parte_1 mai sollevato contestazioni prima del presente giudizio, né avesse prodotto la lettera di recesso menzionata. A comprova del proprio diritto, ha inoltre depositato i contratti sottoscritti dall'opponente, i rapporti di avvenuta attivazione dei servizi presso le sedi di NO MA e Pt_2
e le lettere di benvenuto inviate via email contenenti il dettaglio delle condizioni economiche applicate, conformi a quelle fatturate.
Concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2025.
***
Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di improcedibilità sollevate da parte opponente.
Quanto al mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, si osserva che, come correttamente dedotto da parte opposta, tale procedura non costituisce condizione di procedibilità per l'azione giurisdizionale dell'operatore volta al recupero di crediti non contestati dall'utente in via stragiudiziale. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver mai avanzato contestazioni formali prima dell'instaurazione del presente giudizio, sicché la pretesa di si configura come mero recupero di un credito. Parimenti infondata è l'eccezione relativa al CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, atteso che la normativa speciale in materia di comunicazioni elettroniche (L. 249/1997) prevede un apposito strumento di risoluzione alternativa delle controversie che, nei casi in cui è obbligatorio, si pone in rapporto di alternatività e non di cumulo con la mediazione generale.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In diritto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad un'inversione meramente formale delle posizioni processuali, mentre la posizione sostanziale delle parti rimane immutata. Grava, pertanto, sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di pagina 4 di 6 provare i fatti costitutivi del proprio diritto, e sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (ex multis,
Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533)
Il criterio di riparto degli oneri probatori è inoltre governato dal principio della vicinanza della prova, nonché dall'art. 115 c.p.c., che impone alla parte di contestare specificamente i fatti allegati dall'avversario, con la conseguenza che i fatti non contestati sono posti a fondamento della decisione senza necessità di prova.
In materia di contratti di somministrazione di servizi telefonici, la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui le fatture commerciali, corredate dal dettaglio del traffico, costituiscono idonea prova del credito in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'utente sul funzionamento dei sistemi di rilevazione o sulla corrispondenza tra i dati fatturati e quelli registrati (cfr. Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Alla luce di tali principi, si osserva che ha pienamente assolto all'onere probatorio su di CP_1 essa incombente. Ha infatti prodotto in giudizio:
1. i contratti di somministrazione sottoscritti in data 13/01/2022 dal legale rappresentante di
(doc. 1 fasc. mon.; 4 e 4bis); Parte_1
2. le fatture insolute, analiticamente indicate nel ricorso monitorio (docc. 2 fasc. mon.), riportanti tutti i dati dei servizi effettuati nel periodo contestato;
3. i rapporti di attivazione dei servizi presso le sedi di e NO MA, attestanti Pt_2
l'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale (docc.
5-5 quater);
4. le lettere di benvenuto inviate all'indirizzo email indicato in contratto, contenenti il riepilogo delle condizioni economiche e delle tariffe pattuite (doc. 6 - 6 quater).
A fronte di tale corredo probatorio, le contestazioni di sono rimaste allegazioni del tutto Parte_1 generiche e sfornite di qualsiasi riscontro. Infatti, l'opponente si è limitata ad una mera e apodittica negazione dell'avvenuta attivazione dei servizi, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno di tale affermazione o a contrasto delle emergenze documentali fornite da . In particolare, non ha CP_1 prodotto la lettera di recesso che assume di aver inviato, né ha articolato mezzi di prova, anche solo testimoniali, volti a dimostrare il preteso inadempimento di . CP_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7775/2014), una contestazione processuale non può risolversi in una vuota declamazione, ma deve indicare specificamente gli elementi di fatto su cui si fonda l'eccezione. "Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset".
pagina 5 di 6 L'eccezione di inadempimento, essendo rimasta a livello di mera enunciazione, è pertanto inidonea a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta.
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza del prezzo è infondata. ha dimostrato di aver CP_1 comunicato le condizioni economiche tramite le lettere di benvenuto inviate a subito dopo Parte_1 la stipula dei contratti. La circostanza che tali comunicazioni non siano state materialmente allegate al modulo contrattuale è irrilevante, essendo state trasmesse con modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte del cliente. Inoltre, l'opponente non ha mai contestato le fatture, conformi alle tariffe in parola, al momento della loro ricezione, comportamento che, unitamente alla fruizione dei servizi attestata dai rapporti di attivazione e dalle fatture stesse, denota una piena accettazione delle condizioni applicate.
In definitiva, le allegazioni di parte opponente sono rimaste del tutto indimostrate e si sono rivelate mere asserzioni generiche, inidonee a scalfire il solido quadro probatorio offerto da parte opposta.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, opposto deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, che non ha compreso fasi di istruzione orale o tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che liquida in €
3.387,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Milano, 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
***
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per 'avv. PI ER Parte_1
Per l'avv. LORUSSO ELISABETTA, oggi sostituita dall'avv.ta DAMIANA CP_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
il procuratore della convenuta come da comparsa di costituzione.
Il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7789/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PI ER, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in CORSO TENENTE ALDO BARBARO, 39 89015 PALM, presso il difensore avv.
PI ER
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ELISABETTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. LORUSSO ELISABETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 990/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 19/01/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 13.042,69, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di corrispettivo per servizi di telecomunicazione.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito e dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 249/1997 e del tentativo di mediazione ex D.Lgs.
28/2010;
pagina 3 di 6 - nel merito, l'inadempimento di , sostenendo che i servizi contrattualizzati non sarebbero mai CP_1 stati attivati, tanto da costringerla al recesso anticipato;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche, asserendo che le proposte di abbonamento non esplicitavano le tariffe applicate, limitandosi a un generico rinvio a piani commerciali e a condizioni generali non allegate, rendendo così la pretesa creditoria sfornita di prova.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 dell'opposto decreto ingiuntivo, deducendo:
- in replica alle eccezioni preliminari, l'infondatezza sia dell'obbligo di conciliazione per le azioni di mero recupero crediti in assenza di contestazioni pregresse da parte dell'utente e sia di quello di mediazione per alternatività alla procedura conciliativa;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, sfornita di prova, rilevando come non avesse Parte_1 mai sollevato contestazioni prima del presente giudizio, né avesse prodotto la lettera di recesso menzionata. A comprova del proprio diritto, ha inoltre depositato i contratti sottoscritti dall'opponente, i rapporti di avvenuta attivazione dei servizi presso le sedi di NO MA e Pt_2
e le lettere di benvenuto inviate via email contenenti il dettaglio delle condizioni economiche applicate, conformi a quelle fatturate.
Concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2025.
***
Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di improcedibilità sollevate da parte opponente.
Quanto al mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, si osserva che, come correttamente dedotto da parte opposta, tale procedura non costituisce condizione di procedibilità per l'azione giurisdizionale dell'operatore volta al recupero di crediti non contestati dall'utente in via stragiudiziale. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver mai avanzato contestazioni formali prima dell'instaurazione del presente giudizio, sicché la pretesa di si configura come mero recupero di un credito. Parimenti infondata è l'eccezione relativa al CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, atteso che la normativa speciale in materia di comunicazioni elettroniche (L. 249/1997) prevede un apposito strumento di risoluzione alternativa delle controversie che, nei casi in cui è obbligatorio, si pone in rapporto di alternatività e non di cumulo con la mediazione generale.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In diritto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad un'inversione meramente formale delle posizioni processuali, mentre la posizione sostanziale delle parti rimane immutata. Grava, pertanto, sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di pagina 4 di 6 provare i fatti costitutivi del proprio diritto, e sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (ex multis,
Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533)
Il criterio di riparto degli oneri probatori è inoltre governato dal principio della vicinanza della prova, nonché dall'art. 115 c.p.c., che impone alla parte di contestare specificamente i fatti allegati dall'avversario, con la conseguenza che i fatti non contestati sono posti a fondamento della decisione senza necessità di prova.
In materia di contratti di somministrazione di servizi telefonici, la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui le fatture commerciali, corredate dal dettaglio del traffico, costituiscono idonea prova del credito in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'utente sul funzionamento dei sistemi di rilevazione o sulla corrispondenza tra i dati fatturati e quelli registrati (cfr. Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Alla luce di tali principi, si osserva che ha pienamente assolto all'onere probatorio su di CP_1 essa incombente. Ha infatti prodotto in giudizio:
1. i contratti di somministrazione sottoscritti in data 13/01/2022 dal legale rappresentante di
(doc. 1 fasc. mon.; 4 e 4bis); Parte_1
2. le fatture insolute, analiticamente indicate nel ricorso monitorio (docc. 2 fasc. mon.), riportanti tutti i dati dei servizi effettuati nel periodo contestato;
3. i rapporti di attivazione dei servizi presso le sedi di e NO MA, attestanti Pt_2
l'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale (docc.
5-5 quater);
4. le lettere di benvenuto inviate all'indirizzo email indicato in contratto, contenenti il riepilogo delle condizioni economiche e delle tariffe pattuite (doc. 6 - 6 quater).
A fronte di tale corredo probatorio, le contestazioni di sono rimaste allegazioni del tutto Parte_1 generiche e sfornite di qualsiasi riscontro. Infatti, l'opponente si è limitata ad una mera e apodittica negazione dell'avvenuta attivazione dei servizi, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno di tale affermazione o a contrasto delle emergenze documentali fornite da . In particolare, non ha CP_1 prodotto la lettera di recesso che assume di aver inviato, né ha articolato mezzi di prova, anche solo testimoniali, volti a dimostrare il preteso inadempimento di . CP_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7775/2014), una contestazione processuale non può risolversi in una vuota declamazione, ma deve indicare specificamente gli elementi di fatto su cui si fonda l'eccezione. "Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset".
pagina 5 di 6 L'eccezione di inadempimento, essendo rimasta a livello di mera enunciazione, è pertanto inidonea a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta.
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza del prezzo è infondata. ha dimostrato di aver CP_1 comunicato le condizioni economiche tramite le lettere di benvenuto inviate a subito dopo Parte_1 la stipula dei contratti. La circostanza che tali comunicazioni non siano state materialmente allegate al modulo contrattuale è irrilevante, essendo state trasmesse con modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte del cliente. Inoltre, l'opponente non ha mai contestato le fatture, conformi alle tariffe in parola, al momento della loro ricezione, comportamento che, unitamente alla fruizione dei servizi attestata dai rapporti di attivazione e dalle fatture stesse, denota una piena accettazione delle condizioni applicate.
In definitiva, le allegazioni di parte opponente sono rimaste del tutto indimostrate e si sono rivelate mere asserzioni generiche, inidonee a scalfire il solido quadro probatorio offerto da parte opposta.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, opposto deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, che non ha compreso fasi di istruzione orale o tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che liquida in €
3.387,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Milano, 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6