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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di appello iscritta al numero 6067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 difesi dall'Avv. Serra Marco
E
EN NT (c.f. ), C.F._2 difeso domiciliato dall'Avv. Bottoni Sara,
E
Liquidazione Giudiziale 567/24 , ; Parte_1
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 647/2024 emessa dal Tribunale di in data .
1
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
NT EN ha presentato ricorso di apertura di liquidazione giudiziale sulla base di un credito da lavoro dipendente reso in favore della e accertato con decreto ingiuntivo Pt_1 esecutivo;
la società non si era costituita in giudizio;
lo stato di insolvenza della società era sostanzialmente ricavabile da:
-i tentativi di pignoramento falliti;
- mancato reperimento della società;
-deposito ultimi bilanci nel 2013;
- ulteriori debiti contributivi per 4.000 euro. .
- superamento della soglia dei 30.000 euro.
L'ex amministratore della ha presentato reclamo sulla base delle seguenti Parte_1 argomentazioni:
- La legittimazione attiva in quanto soggetto interessato come ex amministratore;
- la è soggetta a provvedimento di confisca di prevenzione ed anche la MeC srl proprietaria Pt_1 delle quote societarie ( della è soggetta a liquidazione;
Pt_1
- in conseguenza della confisca, la liquidazione giudiziale non poteva essere aperta per due ragioni:
a) ai sensi dell'art. 63 l. 159/2011 ( codice antimafia) secondo cui: “Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca”.
Poiché in presenza di sequestro o confisca dell'intero patrimonio, occorre dare luogo alla chiusura del fallimento per indisponibilità dell'attivo e nel caso di specie tutto il patrimonio era soggetto a confisca, la liquidazione non poteva avere luogo;
Pt_1
b) difetto di legittimazione del ricorrente per illegittimità del titolo vantato dal creditore istante e quindi carenza ab origine dei presupposti di apertura ella liquidazione:
2 ai sensi degli artt. 52 e ss del cod. antimafia, l'accertamento dei crediti nei confronti della società soggetta a misure di sequestro o confisca di prevenzione , come nel caso di specie, deve svolgersi innanzi al tribunale della prevenzione mentre nel caso di specie il credito del soggetto istante è stato accertato dal Tribunale del Lavoro.
In particolare, il meccanismo di accertamento dei crediti previsto dal Codice Antimafia si pone come alternativo ed esclusivo rispetto ai tradizionali rimedi previsti dal codice civile
e non ammette succedanei di sorta. Giusta lettura dell'articolo 54 (Pagamento di crediti prededucibili) del Codice Antimafia, detto procedimento di verifica deve applicarsi anche ai crediti sorti successivamente all'apertura della procedura come quello di cui è causa.
NT EN si è costituito, deducendo:
-preliminarmente, il difetto di allegazione dell'imprenditore minore;
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società fino al 01/10/2021 e Parte_1 rassegnato le proprie dimissioni, non avendo percepito la retribuzione relativa ai mesi di luglio
2021, agosto 2021 e settembre 2021, oltre ad ulteriori spettanze retributive;
inoltre, alla cessazione del rapporto di lavoro in questione, restava creditore nei confronti della società ex datrice di lavoro anche del TFR maturato per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della stessa. Tali crediti di lavoro maturavano in pendenza e successivamente alle procedure di sequestro e confisca dedotte da controparte nel reclamo, per cui era legittima l'azione innanzi al giudice ordinario:
- la procedura di integrazione salariale , alla quale sostanzialmente mira, presuppone o il CP_1 rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale o una dichiarazione di non liquidabilità del patrimonio interamente confiscato (in analogia con il regime previsto per i datori di lavoro non assoggettabili a liquidazione).
In corso di causa, parte reclamante produceva documentazione integrativa relativa alla confisca gravante sulla e, successivamente, relativa all'intervenuta chiusura della liquidazione Pt_1 giudiziale.
La causa veniva trattata all'udienza del 12.9.2025.
§2. Va preliminarmente osservato c osservato che parte reclamante ha prodotto il provvedimento con cui il Tribunale fallimentare di Roma, rilevando che l'intero patrimonio della è soggetto Pt_1
a confisca di prevenzione e che , quindi, la procedura non poteva proseguire ai sensi dell'art 63
3 dlgs n. 159/2011, ha disposto la chiusura della liquidazione giudiziale ( v. all. memoria dd
18.7.2025).
All'udienza di trattazione la parte reclamante, alla luce della suddetta dirimente circostanza, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della presente procedura;
nessuna eccezione è stata opposta dalla controparte.
Ne consegue che il presente reclamo deve ritenersi estinto per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che l'evoluzione processuale in termini favorevoli alle prospettazioni di parte reclamante ne costituisca giusto motivo di compensazione.
.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Roma, 12.9.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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