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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2110 /2024 R.G.
All'udienza del 23/04/2025 alle ore 10.29, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pernice contesta le conclusioni rassegnate dal ctu nella parte in cui rileva la mancanza di nesso causale tra le patologie riscontrate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Nello specifico, il ctu cade in contraddizione laddove asserisce che manca la prova documentale di esposizione ad attività che comportano l'esposizione non occasionale a vibrazioni del corpo e a movimenti ripetuti. Richiama a tal uopo le risultanze istruttorie emerse dalle dichiarazioni rese dai testi, nonché dall'estratto matricola agli atti. Infine, sottolinea la carriera lavorativa del ricorrente che lo ha esposto al rischio lamentato. Per tali motivi chiede il rinnovo della ctu per le sue contraddittorietà e per la mancata indicazione delle fonti riportate nell'elaborato. Aggiunge poi che, per come peraltro indicato dal ctu, le noxe patogene derivano proprio dall'attività svolta dal ricorrente. L'Avv. Di Vincenzo contesta quanto oggi dedotto da parte ricorrente, si riporta alla memoria in atti rilevando che la malattia denunciata è una semplice lombalgia di derivazione multifattoriale e, conseguentemente, mancando prova del nesso causale con l'attività professionale, non dà diritto alla prestazione invocata. Evidenzia la genericità delle dichiarazioni rese dai testi, con riguardo proprio al rischio professionale, né l'anamnesi del lavoratore è idonea a sufficiente, di per sé sola, a dimostrare siffatto rischio. Si riporta alla documentazione prodotta in atti, evidenziando che parte ricorrente non ha prodotto alcun documento dal quale emerga il lamentato rischio professionale in relazione ai precedenti imbarchi del ricorrente. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2110 /2024 R.G.
OGGETTO: malattia professionale vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo, in Trapani via Vito Sorba 18, dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023, -resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale itenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra
CP_ i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex Dpr n.1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattia professionale;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente sig. (c.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] ha diritto all'indennizzo ovvero alla C.F._1
rendita per danno biologico parametrato alla misura complessiva pari al 19% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel nel corso del giudizio a mezzo di C.t.u. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condannare, per l'effetto, l'
[...]
, con sede centrale in Roma(00144), P.le G. Pastore n.6, Controparte_4
in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per le causali di cui in premessa, l'indennizzo o la rendita per danno biologico dovuto per la malattia professionale specificata in premessa nella misura del 19% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio a mezzo di C.t.u. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra richiesti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lavoratore marittimo iscritto dal 1983 nelle matricole della Gente di Mare di prima categoria del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, asserisce di aver svolto sin dalla giovane età di 17 anni con regolarità e costanza una attività lavorativa che lo avrebbe esposto al rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi oltre che al rischio posturale e vibrazioni che avrebbero causato rilevanti sollecitazioni delle articolazioni.
Ritenendo pertanto che le patologie strumentalmente accertate siano riconducibili all'attività professionale svolta, in data 20/12/2023 presentava all' precipue domande per il riconoscimento CP_1
di malattia professionale, respinte dall'Istituto con provvedimenti del 17/04/2024. Proposte opposizioni ex art.104 Dpr 1124/65 , mai riscontrate, ha promosso l'odierno giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto debbano considerarsi contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività
CP_ lavorativa svolta e, conseguentemente, chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo previsto per legge, commisurato ad una perdita parziale subita della sua attitudine al lavoro pari complessivamente al 19 % (diciannove).
L' costituendosi ha contestato la fondatezza delle domande avversarie ritenendo non provato il CP_1
rischio professionale quale antecedente causale necessario al riconoscimento delle patologie lamentate.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione in atti, l'escussione dei testi indicati dal ricorrente e la ctu medico legale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente non può essere accolta l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata in data odierna dal ricorrente tenuto conto che la stessa si basa su osservazioni all'elaborato peritale già avanzate avverso l'elaborato in prima stesura, ed alle quali il nominato ctu ha dato completa ed esaustiva risposta, confermando le conclusioni precedentemente rassegnate.
Nel merito, il ricorrente lamenta di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, una malattia professionale.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa, definita lavorazione morbigena.
La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l'osservanza di un iter valutativo composto dai seguenti punti, tutti necessari e fondamentali:
1. Identificazione dell'agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2. Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3. Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4. Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5. Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.
Per malattie professionali si intendono inoltre solo quelle inserite nelle Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008.
Con il termine "malattia professionale" si prende in considerazione la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore eziologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Particolare rilevante, inerente al termine di "malattia professionale" risulta essere la prova del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965.
La malattia professionale può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle sostanze utilizzate che da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la struttura corporea risulta adattarsi.
In conclusione essa è l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo.
Oggi è più opportuno parlare di “malattia correlata al lavoro” e non di “malattia da lavoro” per indicare la multifattorialità delle malattie contratte nel luogo di lavoro.
L'elenco delle malattie professionali indennizzabili è contenuto nel DPR n. 1124/65 (cd. malattie
"tabellate"), ma ciò non esclude che altre malattie siano riconosciute come tali in seguito a specifici accertamenti, anche giudiziali.
Con decreto ministeriale del 9 aprile 2008 è stato emanato un elenco aggiornato delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, per il cui riconoscimento vige la presunzione legale d'origine. Richiamato il quadro normativo disciplinante le malattie professionali, va altresì precisato che, per come sancito dalla Corte di Cassazione, “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”. (Cass. n. 8773/2018)
Ciò premesso, sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il ctu ha affermato che “in assenza di documentata esposizione a: lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature macchine ed apparecchi che trasmettono, vibrazioni al sistema mano-braccio; lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci;
lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, per il caso di cui trattasi e per quanto documentato, non è possibile assumere che le “Protrusioni discali cervicali multiple da C2 a C6, ernia discale cervicale C6-C7, protrusioni discali lombari da L3 a S1, in artrosi del rachide, strumentalmente accertate, a nessuna incidenza funzionale;
tendinopatia degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla sinistra con piccola lesione su base traumatica al carico del III medio distale, di
6 mm, con associata tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite e fenomeni degenerativi dell'articolazione acromion-claveare, a lieve incidenza funzionale””, possano ritenersi conseguenza del lavoro svolto e, dunque, qualificarsi quale malattia professionale. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., basate sull'anamnesi del ricorrente e sull'esame dettagliato di tutta la documentazione in atti, tenuto altresì conto delle osservazioni e rilievi mossi da parte ricorrente, si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti, tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Né le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito elementi tali da poter desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia: per come infatti evidenziato dal ctu, e, peraltro, riconosciuto dallo stesso ctp, le patologie lamentate dal ricorrente possono avere una genesi multifattoriale e, l'esecuzione di una attività lavorativa che, in maniera non continuativa può aver esposto il ricorrente al rischio professionale non è sufficiente, in mancanza di elementi certi afferenti alla non occasionalità dell'attività ed all'incidenza preponderante che tali mansioni abbiano avuto sul manifestarsi della patologia, a dimostrare la natura professionale della patologia stessa.
Per tali motivi, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2110 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso, pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 23/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2110 /2024 R.G.
All'udienza del 23/04/2025 alle ore 10.29, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pernice contesta le conclusioni rassegnate dal ctu nella parte in cui rileva la mancanza di nesso causale tra le patologie riscontrate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Nello specifico, il ctu cade in contraddizione laddove asserisce che manca la prova documentale di esposizione ad attività che comportano l'esposizione non occasionale a vibrazioni del corpo e a movimenti ripetuti. Richiama a tal uopo le risultanze istruttorie emerse dalle dichiarazioni rese dai testi, nonché dall'estratto matricola agli atti. Infine, sottolinea la carriera lavorativa del ricorrente che lo ha esposto al rischio lamentato. Per tali motivi chiede il rinnovo della ctu per le sue contraddittorietà e per la mancata indicazione delle fonti riportate nell'elaborato. Aggiunge poi che, per come peraltro indicato dal ctu, le noxe patogene derivano proprio dall'attività svolta dal ricorrente. L'Avv. Di Vincenzo contesta quanto oggi dedotto da parte ricorrente, si riporta alla memoria in atti rilevando che la malattia denunciata è una semplice lombalgia di derivazione multifattoriale e, conseguentemente, mancando prova del nesso causale con l'attività professionale, non dà diritto alla prestazione invocata. Evidenzia la genericità delle dichiarazioni rese dai testi, con riguardo proprio al rischio professionale, né l'anamnesi del lavoratore è idonea a sufficiente, di per sé sola, a dimostrare siffatto rischio. Si riporta alla documentazione prodotta in atti, evidenziando che parte ricorrente non ha prodotto alcun documento dal quale emerga il lamentato rischio professionale in relazione ai precedenti imbarchi del ricorrente. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2110 /2024 R.G.
OGGETTO: malattia professionale vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo, in Trapani via Vito Sorba 18, dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023, -resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale itenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra
CP_ i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex Dpr n.1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattia professionale;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente sig. (c.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] ha diritto all'indennizzo ovvero alla C.F._1
rendita per danno biologico parametrato alla misura complessiva pari al 19% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel nel corso del giudizio a mezzo di C.t.u. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condannare, per l'effetto, l'
[...]
, con sede centrale in Roma(00144), P.le G. Pastore n.6, Controparte_4
in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per le causali di cui in premessa, l'indennizzo o la rendita per danno biologico dovuto per la malattia professionale specificata in premessa nella misura del 19% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio a mezzo di C.t.u. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra richiesti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lavoratore marittimo iscritto dal 1983 nelle matricole della Gente di Mare di prima categoria del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, asserisce di aver svolto sin dalla giovane età di 17 anni con regolarità e costanza una attività lavorativa che lo avrebbe esposto al rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi oltre che al rischio posturale e vibrazioni che avrebbero causato rilevanti sollecitazioni delle articolazioni.
Ritenendo pertanto che le patologie strumentalmente accertate siano riconducibili all'attività professionale svolta, in data 20/12/2023 presentava all' precipue domande per il riconoscimento CP_1
di malattia professionale, respinte dall'Istituto con provvedimenti del 17/04/2024. Proposte opposizioni ex art.104 Dpr 1124/65 , mai riscontrate, ha promosso l'odierno giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto debbano considerarsi contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività
CP_ lavorativa svolta e, conseguentemente, chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo previsto per legge, commisurato ad una perdita parziale subita della sua attitudine al lavoro pari complessivamente al 19 % (diciannove).
L' costituendosi ha contestato la fondatezza delle domande avversarie ritenendo non provato il CP_1
rischio professionale quale antecedente causale necessario al riconoscimento delle patologie lamentate.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione in atti, l'escussione dei testi indicati dal ricorrente e la ctu medico legale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente non può essere accolta l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata in data odierna dal ricorrente tenuto conto che la stessa si basa su osservazioni all'elaborato peritale già avanzate avverso l'elaborato in prima stesura, ed alle quali il nominato ctu ha dato completa ed esaustiva risposta, confermando le conclusioni precedentemente rassegnate.
Nel merito, il ricorrente lamenta di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, una malattia professionale.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa, definita lavorazione morbigena.
La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l'osservanza di un iter valutativo composto dai seguenti punti, tutti necessari e fondamentali:
1. Identificazione dell'agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2. Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3. Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4. Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5. Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.
Per malattie professionali si intendono inoltre solo quelle inserite nelle Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008.
Con il termine "malattia professionale" si prende in considerazione la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore eziologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Particolare rilevante, inerente al termine di "malattia professionale" risulta essere la prova del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965.
La malattia professionale può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle sostanze utilizzate che da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la struttura corporea risulta adattarsi.
In conclusione essa è l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo.
Oggi è più opportuno parlare di “malattia correlata al lavoro” e non di “malattia da lavoro” per indicare la multifattorialità delle malattie contratte nel luogo di lavoro.
L'elenco delle malattie professionali indennizzabili è contenuto nel DPR n. 1124/65 (cd. malattie
"tabellate"), ma ciò non esclude che altre malattie siano riconosciute come tali in seguito a specifici accertamenti, anche giudiziali.
Con decreto ministeriale del 9 aprile 2008 è stato emanato un elenco aggiornato delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, per il cui riconoscimento vige la presunzione legale d'origine. Richiamato il quadro normativo disciplinante le malattie professionali, va altresì precisato che, per come sancito dalla Corte di Cassazione, “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”. (Cass. n. 8773/2018)
Ciò premesso, sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il ctu ha affermato che “in assenza di documentata esposizione a: lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature macchine ed apparecchi che trasmettono, vibrazioni al sistema mano-braccio; lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci;
lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, per il caso di cui trattasi e per quanto documentato, non è possibile assumere che le “Protrusioni discali cervicali multiple da C2 a C6, ernia discale cervicale C6-C7, protrusioni discali lombari da L3 a S1, in artrosi del rachide, strumentalmente accertate, a nessuna incidenza funzionale;
tendinopatia degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla sinistra con piccola lesione su base traumatica al carico del III medio distale, di
6 mm, con associata tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite e fenomeni degenerativi dell'articolazione acromion-claveare, a lieve incidenza funzionale””, possano ritenersi conseguenza del lavoro svolto e, dunque, qualificarsi quale malattia professionale. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., basate sull'anamnesi del ricorrente e sull'esame dettagliato di tutta la documentazione in atti, tenuto altresì conto delle osservazioni e rilievi mossi da parte ricorrente, si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti, tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Né le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito elementi tali da poter desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia: per come infatti evidenziato dal ctu, e, peraltro, riconosciuto dallo stesso ctp, le patologie lamentate dal ricorrente possono avere una genesi multifattoriale e, l'esecuzione di una attività lavorativa che, in maniera non continuativa può aver esposto il ricorrente al rischio professionale non è sufficiente, in mancanza di elementi certi afferenti alla non occasionalità dell'attività ed all'incidenza preponderante che tali mansioni abbiano avuto sul manifestarsi della patologia, a dimostrare la natura professionale della patologia stessa.
Per tali motivi, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2110 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso, pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 23/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.