Decreto presidenziale 29 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da
RO LO ES e AN OS ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Segretariato Regionale MIC per la Campania, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Fallimento 33/2022 Farmacia BA di G. e G. BA S.n.c. e dei Soci G. BA e G. BA, BPCE Equipment Finance Italia S.p.A., Progress S.r.l., Comune di Battipaglia, GE BA, AB BA, UA FI, LI CA, DO DO, ST DO, RA TO, ER La RE, ER CI, AN CI, Bcc Campania Centro, Bcc Capaccio Paestum Serino, Farmacia Sant’AN S.r.l., Comune di Cordenons (Pn), non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione di Promozione Sociale “Fratelli di Battipaglia Aps”, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Circolo Legambiente "Vento in Faccia", rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del Decreto n. 554 del 15.01.2025, notificato in data 31.01.2025, con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania ha dichiarato l’interesse storico-artistico particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) D.lgs. 42/2004 dell’immobile denominato “Cinema Teatro Garofalo” in Battipaglia alla Via Mazzini 7, in uno alla relazione storico artistica allegata, a firma del Soprintendente ABAP per le Province di Salerno ed Avellino;
b – ove e per quanto occorra, del provvedimento della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino n. 2765 del 31.01.2025 di comunicazione del decreto 554/2025;
c – del provvedimento della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino n. 18467 del 25.07.2024 di comunicazione avvio del procedimento e n. 14221 del 6.06.2024;
d - del provvedimento della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino n. 30911 del 30.12.2024 di comunicazione di chiusura dell’istruttoria;
e – ove e per quanto occorra, del provvedimento della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Campania, reso nella seduta dell’8.01.2025, in uno al verbale di seduta, non conosciuti;
f - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Ministero della cultura, ad alcuni privati controinteressati ed al Comune di Battipaglia il 1 aprile 2025, depositato il 14 aprile 2025, i ricorrenti, nella qualità di proprietari di alcune unità immobiliari comprese nel complesso immobiliare denominato “Cinema Teatro Garofalo” in Battipaglia, impugnano il provvedimento adottato il 15 gennaio 2025 dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania del Ministero della cultura, con cui è stato dichiarato l’interesse storico-artistico particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 42 del 2004, dell’immobile denominato “Cinema Teatro Garofalo” in Battipaglia.
Parte ricorrente deduce, con il primo motivo, la illegittimità del vincolo in quanto imposto su un edificio non risalente a oltre settant’anni fa, essendo stato oggetto di radicali trasformazioni e sopraelevazioni eseguite negli anni ‘60 con la costruzione di un terzo livello e la successiva ulteriore sopraelevazione, con la costruzione di un quarto livello; inoltre i cinema e i teatri non sarebbero ricompresi nell’ambito applicativo della norma di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 42 del 2004, essendo semmai applicabile ad essi il vincolo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d) in base a quanto disposto dall’articolo 8 della legge numero 220 del 2016; con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale; con il terzo motivo deduce il difetto di istruttoria e di motivazione; con il quarto motivo censura i vizi sostanziali del decreto; con il quinto motivo, infine, contesta l’estensione del vincolo all’unità immobiliare destinata ad attività commerciale al piano terra.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio il 14 aprile 2025 ed eccepisce l’infondatezza del ricorso.
Interviene volontariamente nel processo, con atto notificato alle controparti il 1 maggio 2025 e depositato il 2 maggio 2025, per opporsi all’accoglimento del ricorso, l’Associazione di promozione sociale Fratelli di Battipaglia, deducendo l’interesse alla tutela del patrimonio architettonico teatrale di Battipaglia, in quanto associazione costituita per valorizzare, ristrutturare e gestire strutture artistiche, religiose, storiche e culturali con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione eccepisce la inammissibilità di alcuni motivi di ricorso e l’infondatezza degli altri.
Interviene, quindi, con atto notificato il 2 maggio 2025 e depositato il 3 maggio 2025, il privato UL ER, deducendo la propria posizione di controinteressato al ricorso in senso formale e sostanziale, essendo stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento e in quanto proprietario di alcune unità immobiliari direttamente gravate dal vincolo imposto con il provvedimento impugnato. La posizione soggettiva dedotta in giudizio viene identificata con l’interesse a mantenere intatta la spiccata identità storico-culturale-sociale dell’edificio per contrastare le intenzioni di abbattimento dello stesso o di radicale stravolgimento delle caratteristiche strutturali di esso. L’interveniente chiede il rigetto del ricorso per l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Anche il Circolo Legambiente “Vento in faccia” interviene volontariamente nel processo per opporsi al ricorso, con atto notificato alle parti costituite il 3 maggio 2025 e depositato il 5 maggio 2025. L’associazione, non avente scopo di lucro, interviene in quanto costituita, tra l’altro, come da statuto, per la valorizzazione culturale del territorio e intende opporsi alla rimozione del vincolo controverso, posto a tutela del patrimonio architettonico teatrale di Battipaglia, riconosciuto come elemento di valorizzazione culturale del territorio. L’interveniente eccepisce l’infondatezza di tutte le censure dedotte in ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, fissata per la trattazione cautelare, parte ricorrente rinuncia alla sospensiva, essendo fissata contestualmente l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 per la trattazione di merito.
Parte ricorrente integra volontariamente il contraddittorio notificando il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, identificati nei proprietari di tutte le unità immobiliari comprese nel complesso immobiliare. L’atto di integrazione del contraddittorio, notificato il 15 e il 16 settembre 2025, viene depositato in giudizio il 24 settembre 2025.
Tutte le parti costituite partecipano al contraddittorio scritto per la trattazione di merito, depositando memorie e repliche.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, passando in decisione.
DIRITTO
L’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio definisce beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’articolo 13 del codice, tra le altre:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti privati;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Al comma 4, l’articolo 10 reca un elenco di cose comprese nella disciplina recata dal comma 3, tra cui le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, le primitive civiltà, le cose di interesse numismatico, i manoscritti, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio e altre cose.
Lo stesso articolo 10, al comma 5, dispone, salve determinate eccezioni, che non sono soggette alla disciplina dei beni culturali, tra le altre, le cose indicate al comma 3, lettera a), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni.
Con il provvedimento impugnato, adottato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania del Ministero della cultura, su proposta della Soprintendenza provinciale archeologia, belle arti e paesaggio, è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a) del codice dei beni culturali, l’immobile denominato “Cinema-teatro Garofalo” sito in Battipaglia alla via Mazzini numero 7, meglio individuato nelle premesse al decreto, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata al decreto stesso.
Parte ricorrente, nella qualità di proprietaria di alcune delle unità immobiliari comprese nel “Cinema-teatro Garofalo”, impugna il decreto impositivo del vincolo storico-artistico, esponendo che si tratta di un edificio realizzato nel 1947 dall’architetto Gino EN con una struttura originaria su due livelli e una facciata scandita da una tripartizione ad arco. Il complesso sarebbe oramai privo di elementi di pregio o soluzioni architettoniche peculiari, avendo formato oggetto, nel corso degli anni, di plurimi radicali interventi edilizi che avrebbero completamente stravolto sia la facciata esterna che gli ambienti interni. Il fabbricato venne sopraelevato negli anni ‘60 con la costruzione di un terzo livello e ulteriormente sopraelevato negli anni ‘70 e ‘80, alterando le proporzioni della facciata e lo schema architettonico originario. Anche l’interno venne trasformato.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la illegittimità del vincolo dalla violazione dell’articolo 10 del codice. Il vincolo storico-artistico, ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del codice, può essere imposto solo su immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni. Il computo dei settant’anni esigerebbe che il bene sia rimasto immutato e non abbia subito trasformazioni radicali. Nel caso specifico il complesso immobiliare sarebbe stato trasformato anche in anni recenti.
I cinema e i teatri non rientrano nell’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 10 e non sarebbero assimilabili alle categorie di beni suscettibili di vincolo storico-artistico in base all’articolo 10, comma 3, lettera a). Per i cinema è stata emanata una normativa speciale, all’articolo 8 della legge 220 del 2016, che ha esteso a tale categoria di beni la possibilità di imporre un vincolo culturale, ma solo indiretto, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d), correlato a un particolare evento della storia dell’arte. Quindi non sarebbe contemplato dalla norma il vincolo intrinseco di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 10.
In sostanza, non ricorrerebbero i presupposti di legge per l’imposizione del vincolo storico-artistico, trattandosi di un edificio radicalmente modificato in epoca recente e inoltre, trattandosi di un cinema teatro, non sarebbe possibile imporre ad esso il vincolo intrinseco, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) ma, semmai, solo il vincolo relazionale, previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera d).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto si deve premettere che, con il decreto impugnato, è stato imposto il vincolo intrinseco, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del codice al Cinema Teatro Garofalo, essendo stato riconosciuto il valore storico e architettonico del cinema teatro, opera dell’architetto Gino EN, realizzata tra il 1946 e il 1947, quindi oltre settant’anni prima dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
Si deve considerare che non è stato gravato dal vincolo l’intero edificio, interessato da ristrutturazioni anche recenti che hanno determinato la sopraelevazione del cinema teatro originale, costituito da un piano terra e da un primo piano. Infatti nel 1970 l’edificio è stato sopraelevato, con la costruzione del secondo piano (il terzo livello indicato nel ricorso) che, pur essendo stato progettato dallo stesso architetto EN, riproponendo gli stessi materiali e caratteristiche del primo piano, essendo relativamente recente, non è tutelabile in base alla legge. Ancora più recente è stata la costruzione del terzo piano (il quarto livello indicato nel ricorso) parzialmente arretrato rispetto alla facciata dell’edificio principale. Successivamente, come riconosciuto nella relazione storico-artistica allegata al decreto, sono state realizzate altre unità immobiliari poste sul lato est dell’edificio, che recentemente hanno subito pesanti ristrutturazioni con ampliamento. Queste unità immobiliari, censite al foglio 3, particella catastale 133 sub 5, 6, 7, 13, 24 e 25 sono espressamente escluse dal vincolo nel provvedimento impugnato perché realizzate successivamente al teatro o per le caratteristiche intrinseche che non richiedono la sottoposizione alla tutela diretta ai sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali. In particolare sono state escluse dal vincolo l’unità immobiliare 13, corrispondente al secondo piano e l’unità immobiliare 25, corrispondente al terzo piano. Le unità immobiliari sottoposte a vincolo diretto sono quelle censite al catasto al foglio 3, particella 133, sub 2, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 27 e 28.
Si ritiene, dunque, che per la parte principale dell’edificio costituente il Cinema Teatro Garofalo sussista il presupposto della realizzazione in epoca antecedente i settant’anni per la sottoposizione a tutela diretta storico-culturale.
Infondata è pure la censura richiamante la normativa speciale sui cinema recata dall’articolo 8 della legge 220 del 2016. Con questa norma speciale è stata prevista la possibilità di sottoporre a vincolo indiretto, relazionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d) del codice dei beni culturali anche le sale cinematografiche, qualora correlate a particolari eventi storici, letterari, artistici, quali testimonianze dell’identità pubblica, collettiva o religiosa. L’articolo 8 della legge 220, quindi, ha inteso estendere alle sale cinematografiche la tutela indiretta, relazionale, senza escludere peraltro la possibilità di imporre agli edifici adibiti a cinema-teatro il vincolo strutturale, storico-architettonico, in presenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse artistico particolarmente importante. Al riguardo si deve considerare che l’elencazione di cose contenuta nell’articolo 10 al comma 4 ha una rilevanza soltanto esemplificativa ed esplicativa, ma non esclude che altri beni, non espressamente elencati, possano essere qualificati come beni culturali.
Si ritiene, quindi, che nella fattispecie concreta non sia stata violata la norma recata dall’articolo 8 della legge 220 del 2016, in combinato disposto con l’articolo 10 del codice dei beni culturali.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale in quanto la comunicazione di avvio del procedimento inviata agli interessati non avrebbe contenuto la relazione storico-culturale della Soprintendenza, pur rivestendo tale relazione un ruolo centrale nell’ambito del procedimento vincolistico.
Il motivo è infondato.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale inviata agli interessati conteneva tutti gli elementi essenziali per la valida partecipazione al procedimento stesso, consentendo la identificazione della cosa, essendo specificate le unità immobiliari oggetto del procedimento ed essendo motivata con la considerazione che il Cinema Teatro Garofalo si distingue quale significativo esempio dello stile originale ed eclettico del suo progettista, Gino EN, ingegnere e architetto napoletano attivo tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900, realizzato tra il 1946 e il 1947 e costituente una delle prime strutture destinate all’intrattenimento serale edificate a Battipaglia nel secondo dopoguerra, che rappresenta ancora oggi un luogo dal forte valore identitario per tutta la comunità cittadina. Nella comunicazione è stato concesso il termine di 80 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni ed è stato consentito di prendere visione degli atti, richiedendo formalmente appuntamento presso il competente ufficio.
Alla comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe potuto essere allegata la relazione storico-artistica della Soprintendenza perché tale relazione costituisce l’esito finale dell’istruttoria ed è il presupposto per la dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante, per cui essa non avrebbe potuto essere redatta in sede di avvio del procedimento.
Si ritiene, dunque, che non siano state violate le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce che il vincolo, espressione del potere discrezionale, dovrebbe essere fondato su specifici criteri tecnico-scientifici. Nel caso specifico non vi sarebbe stata una adeguata campagna fotografica, in quanto la relazione storico-artistica conterrebbe mere fotografie d’epoca, senza considerare che la facciata non sarebbe più la stessa. Mancherebbe il corredo fotografico degli spazi interni. Sarebbe stato necessario anche il rilievo delle geometrie e dei materiali dell’edificio e degli spazi circostanti. Nella relazione non sarebbe contenuto alcun grafico dello stato attuale dell’edificio. Sarebbero state richieste conoscenze approfondite sulle trasformazioni dell’edificio e dei dintorni nel tempo e sullo stato attuale. La relazione si limiterebbe a elencare genericamente interventi di ristrutturazione e ampliamento negli anni 60, anni 70, anni 80, senza entrare nel merito della relativa consistenza parziale. Sarebbero state necessarie approfondite ricerche bibliografiche e di archivio. La bibliografia consisterebbe solo in sette testi di cui tre generici e poco pertinenti e altri non specifici. L’istruttoria quindi sarebbe stata lacunosa e approssimativa. Il Ministero, pur riconoscendo la trasformazione del cinema teatro, non avrebbe motivato sulle ragioni per cui il complesso sarebbe ancora meritevole di tutela. Non sarebbe spiegato perché, nonostante le sopraelevazioni e la perdita di tratti architettonici originali, esso possa rivestire identità storico-artistica. Non si direbbe nulla sulle ragioni per cui la riconfigurazione degli spazi interni dovrebbe conservare i tratti di rilevante testimonianza intrinseca architettonica.
Il motivo è infondato.
Nella relazione storico-artistica della Soprintendenza sono chiaramente indicate la collocazione storico-culturale del teatro campano, si fa riferimento al programma artistico e musicale che nel tempo ha interessato il cinema teatro, viene spiegata adeguatamente la struttura architettonica di pregio dell’edificio e viene richiamato il ruolo sociale e culturale del cinema teatro per la comunità di Battipaglia. Inoltre si pone in evidenza la rarità tipologica dell’edificio, avvalorato dallo stile architettonico del progettista, si richiama la particolare forma della facciata con i motivi ad archi, si pone in evidenza la particolare composizione interna con le pregiate decorazioni, ci si sofferma sulla struttura architettonica richiamante lo stile costruttivo dell’architetto EN e su altri elementi originali, quali la presenza di un plafone apribile, di un foyer dall’aspetto originale, di una particolare struttura a ferro di cavallo della platea e del palcoscenico. La relazione è assistita da documentazione fotografica, planimetrica e da uno studio bibliografico che, indipendentemente dalle valutazioni di merito di parte ricorrente, dimostra come l’istruttoria sia stata adeguatamente approfondita. La motivazione, quindi, deve essere ritenuta congrua ed esaustiva.
Con il quarto motivo parte ricorrente deduce che il decreto sarebbe illegittimo anche per ragioni oggettive e sostanziali. Il cinema teatro avrebbe perso definitivamente i tratti architettonici originari, sia per le sopraelevazioni che per la modificazione della facciata e delle arcate. L’immobile avrebbe perduto la purezza iniziale del linguaggio razionalista e la presenza del balcone sarebbe un espediente piuttosto che una scelta architettonica precisa. Porte e serramenti sarebbero difformi da quelli originari. L’atrio sarebbe stato completamente snaturato. Il lucernaio apribile sarebbe privo di pregio. L’atrio sarebbe stato modificato con l’aggiunta di un ingombrante bancone bar e di un banco biglietterie. La forma del teatro a ferro di cavallo sarebbe una soluzione architettonica comune nei teatri fin dal 1700 e quindi non sarebbe espressione di alcuna soluzione progettuale originale. Il pavimento sarebbe in marmettoni di uso comune. I camerini privi di elementi di pregio. Il cinema Garofalo non sarebbe stato preso in considerazione né nei censimenti delle sale di interesse storico del Ministero della cultura e neppure in molti studi scientifici universitari.
Il motivo è infondato.
La valutazione dell'interesse culturale di un bene è un'esclusiva prerogativa dell'amministrazione responsabile del relativo vincolo e comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura. L'apprezzamento svolto dall'amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all'art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Il giudice amministrativo, infatti, può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell'amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile (Cons. Stato, Sez. VII, 17/12/2024, n. 10140).
Nel caso di specie, le censure di parte ricorrente, assistite da perizie tecniche di parte, tendono a sostituire la valutazione tecnico-scientifica della Amministrazione statale con le proprie soggettive valutazioni.
Si ritiene che tali valutazioni di parte non possano invalidare l’apprezzamento tecnico dell’Amministrazione dei beni culturali, risultante dall’applicazione di criteri scientificamente fondati, mediante un procedimento immune da evidenti errori che si conclude con una valutazione intrinsecamente opinabile, non trattandosi della applicazione di scienze esatte, ma non per questo palesemente inattendibile.
Neppure sono ravvisabili evidenti errori di valutazione, essendo spiegato nella relazione storico-artistica che il sistema di arcate della facciata è rimasto intatto, che gli elementi decorativi principali sono tuttora presenti e che le inevitabili modificazioni, quali la riduzione del numero dei posti in platea e la modifica dei corridoi, necessarie per l’adeguamento alla normativa antincendio, non hanno alterato l’impianto compositivo originario.
Si ritiene, dunque, che nel provvedimento impugnato si sia tenuto conto delle modifiche che, nel tempo, hanno interessato la struttura, senza per questo alterarne le caratteristiche di pregio storico-architettonico, tali da legittimare l’imposizione del vincolo.
Infine, con il quinto motivo, parte ricorrente osserva che il vincolo riguarda anche l’unità immobiliare al piano terra, destinata ad attività commerciale, ma si tratterebbe di un locale integralmente trasformato, senza alcuna caratteristica di pregio intrinseco soprattutto negli ambienti interni, tipicamente commerciali, per cui il decreto di vincolo sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha riguardato tale unità immobiliare.
Il quinto motivo, oltre che inammissibile per difetto di interesse, non trattandosi di unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, è infondato, essendo spiegate, nella relazione storico-artistica allegata al decreto, le ragioni per cui anche le unità immobiliari attualmente adibite ad uso commerciale, in quanto interessate da interventi gestionali, sono comprese nel complesso ritenuto meritevole di tutela, essendo parte integrante del cinema teatro originario.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni dibattute, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR EZ, Presidente
AN FI, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FI | OR EZ |
IL SEGRETARIO