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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 337/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DI SANTE PIERA Pt_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. BONANNI EZIO Controparte_1 CP_2
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 449/24 in data 9 luglio 2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con il ricorso di primo grado, le ricorrenti, eredi di , convenivano in giudizio Persona_1
l' , chiedendo il riconoscimento della rendita per malattia professionale – Neoplasia Pt_1 polmonare da esposizione a polveri di amianto – presentata in vita da il Persona_1
6/10/2010 e non accolta dall' per mancanza della esposizione a rischio lavorativo, CP_3 nonche' il riconoscimento per la sola vedova della relativa rendita ai superstiti, CP_1 asserendo che il decesso del de cuius (20/08/2011) era avvenuto a causa della predetta patologia di origine professionale. Nel costituirsi l' in via preliminare e pregiudiziale eccepiva l'intervenuta prescrizione Pt_1 del diritto alle pretese prestazioni previdenziali, essendo ormai decorsi i termini precrizionali di cui all'art.111 e 112 TU – Dpr 30 Giugno 1965 n.1124, mentre nel merito ribadiva la legittimità dei provvedimenti di diniego resi dall' per mancanza di nesso causale. CP_3 Istruita la causa con l'escussione di testi in ordine alle circostanze relative all'attività di macchinista svolta in vita dal de cuius e con l'espletamento di CTU medica, il Tribunale con sentenza n. 449 pubblicata il 9/07/2024 e notificata il 24/07/2024 accoglieva la domanda delle ricorrenti, condannando l' al pagamento delle somme maturate dalla data della Pt_1 domanda alla data del decesso del e rendita ai superstiti alla vedova con Per_1 CP_1 decorrenza 21/08/2011 e con quota parte al 50% per entrambe le ricorrenti dell'assegno funerario, oltre benefici di legge. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 25 Pt_1 luglio 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo per il rigetto delle domande. Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando i motivi di gravame e formulando appello incidentale condizionato del seguente tenore, con l'opposizione dell' che ha Pt_1 eccepito l'inammissibilità d e l'infondatezza dello stesso. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo Con i motivi di gravame l'appellante principale ha lamentato l'erronea statuizione del primo giudice in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , per erronea CP_3 motivazione e falsa interpretazione e applicazione della norma ex artt.111 e 112 T.U.:
- in ordine al recepimento delle inaccettabili e generiche conclusioni contenute nella C.T.U di primo grado, chiedendone il rinnovo;
- in ordine all'accertamento della effettiva esposizione a rischio e del necessario nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia professionale e tra questa e decesso;
- in ordine alla mancata indicazione del grado di invalidità riconosciuto per la malattia professionale denunciata dal trattandosi pertanto di inammissibile condanna Per_1 generica;
- infine in ordine alla previsione dell'assegno funerario al 50% per ciascuna ricorrente, trattandosi invero di diritto spettante alla sola vedova ex lege. Sostiene l' che la sentenza non avrebbe tenuto conto che, a seguito della denuncia di Pt_1
MP presentata dal a mezzo del Patronato INCA il 6/10/2010, l'Istituto in data 10.2.2012 Per_1 respingeva la domanda, comunicando l'esito all'interessato. Il Patronato INCA di San Benedetto del Tronto in data 10/09/2012 proponeva regolare opposizione, parimenti rigettata dall' in data 26/09/2012, per cui, tenuto conto del termine triennale di prescrizione e Pt_1 dell'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 4 dicembre 2007, n. 25261) – in particolare “l'articolo 111 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l' si sia CP_3 pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione”
– poiché l' si e' pronunciato con provvedimento di rigetto del 26/09/2012 CP_3 contestualmente comunicato al e all'ultimo domicilio del de cuius, da tale CP_4 momento è iniziato a decorrere il termine di prescrizione di tre anni, pertanto l'atto pag. 2/8 interruttivo consistito nella raccomandata AR dell' Avv. Bonanni del 25/11/2015 avrebbe dovuto ritenersi tardivo perché intervenuto quando il triennio maturato il 26/09/2015 era già decorso. Secondo la prospettazione dell'appellante, non è imputabile all' la mancata Pt_1 conoscenza da parte delle ricorrenti della comunicazione del rigetto, con la conseguenza che alcuna prestazione è dovuta per il periodo dalla data della domanda alla data del decesso del
Per_1
Il motivo non è fondato e va rigettato. Dalla documentazione versata in atti si evince che in data 7.10.2020 , per il Persona_1 tramite del patronato INCA, presentava domanda amministrativa volta al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata (adenocarcinoma polmonare), depositando delega al patronato di assistenza e mandato, ai sensi del D.lgs n. 152 del 2001, con relativa elezione di domicilio presso il suddetto sindacato. A seguito del provvedimento di rigetto del 10.2.2012, il patronato INCA proponeva Pt_1 opposizione in data 10.9.2012, allegando certificazione medica, comprensiva del certificato necroscopico del 7.8.2012 con cui la attestava il decesso del sig. CP_5 [...]
in data 20.8.2011, nonché certificazione medica del consulente medico, dott.ssa Per_1
del 30.8.2012, con cui si certificava il decesso per adenocarcinoma Persona_2 polmonare. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che a fronte di tale documentazione, l' era dunque a conoscenza dell'intervenuto decesso del sig. . A ciò si Pt_1 Persona_1 aggiunga che, con la morte dell'interessato, il mandato di rappresentanza dallo stesso conferito al patronato era venuto meno, così come la relativa elezione di domicilio. Si evince altresì che l' ha adottato provvedimento di rigetto dell'opposizione in data Pt_1
26.9.2012 ma dalla documentazione in atti non emerge alcun riscontro circa la notifica del provvedimento di rigetto del 26.9.2012 emesso a seguito di opposizione, né in verità del primo provvedimento di rigetto in data 10.2.2012. Per entrambi l' ha allegato di averne Pt_1 inviato comunicazione presso l'ultima residenza di ma senza darne Persona_1 dimostrazione, con la conseguenza che, essendo l'assicurato deceduto nelle more del procedimento amministrativo di riconoscimento della malattia professionale, gli eredi ricorrenti possono non aver avuto effettiva conoscenza della definizione del procedimento amministrativo e, dunque, del provvedimento di rigetto sopravvenuto al decesso del medesimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione ha continuato a rimanere sospeso, senza che sia ripreso a decorrere. Con sentenza n. 11928/2019 le sezioni Unite hanno precisato che il termine triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 11 comma 3 del DPR n. 1124/65, non determina la cessazione della sospensione della pag. 3/8 prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica rivendicata. Tale orientamento è stato poi ribadito con la pronuncia n. 29532/22, specificandosi che il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_3 diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. Nel caso in esame, non risulta che gli eredi dell'assicurato siano mai venuti a conoscenza della definizione del procedimento amministrativo, non avendone l' dato prova, pur Pt_1 risultando gravata del relativo onere, avendo eccepito l'intervenuta prescrizione, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, detto termine prescrizionale è in verità rimasto sospeso, quantomeno fino alla domanda presentata dagli eredi di in data Persona_1
25.11.2015, senza che possano ritenersi prescritte sia la domanda di malattia professionale del 6.10.2010 inoltrata dal sia la domanda di reversibilità presentata dalla vedova Per_1 CP_1
in data 3.11.2016.
[...]
L' lamenta poi la genericità e la soggettività delle considerazioni espresse dal CTU in Pt_1 ordine al giudizio di ragionevole probabilità, non avendo il tecnico fatto riferimento ad alcun dato oggettivo sulla reale esposizione quali-quantitativa del sig. all'amianto, a fronte di Per_1 motivato parere negativo della Contarp Regionale in data 25/05/2011, versato in atti da
, nè avrebbe tenuto conto il CTU della documentazione allegata al fascicolo e Pt_1 Pt_1 del DVR delle FS di Ancona, da cui emergeva che l'attività prevalentemente svolta dal Per_1 dal 1974 al 1999 ( 25 anni), come macchinista di locomotive Diesel ed elettriche alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, non risultava riportata alcuna valutazione sui rischi da esposizione ad agenti chimici, dichiarando il DL, riguardo alla esposizione ad agenti cancerogeni, che i rotabili che ancora contengono materiali contenenti amianto sono sottoposti ad un piano di controllo in ottemperanza al DM del Ministero della Sanità del 25/10/1996 e pertanto il personale di condotta non è professionalmente esposto a polveri di amianto. Infatti, l'amianto presente nelle locomotive è coimbentato e non soggetto a polveri. Al contrario, tra i probabili fattori di rischio , la neoplasia al polmone denunciata dal Per_1 riconoscerebbe nel fumo di sigaretta la causa più frequente di morte nella popolazione maschile essendo responsabile dell'85%- 90% dei casi e risulta agli atti del ricovero ospedaliero che il era stato ex fumatore dal 1965 di 20/30 sigarette al giorno come Per_1 confermato anche dal CTU, potendosi affermare che purtroppo la patologia neoplastica sia stata causata, con ogni probabilità e/o in via esclusiva dall'abitudine tabagica del macchinista e dalle note sostanze cancerogene contenute nel fumo di sigaretta, riportandosi alle conclusioni contenute nell'accertamento medico legale effettuato dalla Sovrintendenza Medica Regionale dell' e trascritto nel parere medico-legale del 29/12/2011 nonché Pt_1 nella relazione ML del sanitario di Sede dr. del 4/02/2021 e da ultimo del dr. Pt_1 Per_3 in atti. Per_4
Il motivo non è fondato va rigettato.
pag. 4/8 La patologia denunciata dal è quella di “adenocarcinoma polmonare” che Persona_1
l'assicurato prima e le eredi poi ritengono conseguente a riferita esposizione a polveri di amianto verificatasi nel corso dell'attività lavorativa, avendo il lavorato alle Persona_1 dipendenze delle ex Ferrovie dello Stato, ora RFI SpA, dal 1974 all'8/9/2001, svolgendo le mansioni di aiuto macchinista dal 20.11.1974 al 1.10.1978; macchinista dal 1.1.1979 al 31.12.1999. Dal 1.1.2000 è stato adibito ad altre mansioni. L'istruttoria di primo grado ha dimostrato l'esposizione ad amianto da parte di , Persona_1 in ragione dell'attività prestata come aiuto macchinista e macchinista delle locomotive ferroviarie. E' emerso, infatti, che quest'ultime fossero coibentate della sostanza nociva e che, in relazione al loro funzionamento meccanico, numerose fossero le occasioni in cui venivano sprigionate le relative polveri. Nella sentenza di primo grado sono riportate ampi stralci delle dichiarazioni del teste , collega di lavoro il quale, dopo aver dettagliatamente Tes_1 illustrato il lavoro svolto da lui e dal ha concluso che “I posti in cui stava l'amianto Per_1 erano tanti, ad un certo punto è venuta questa problematica e Ferrovie ha cercato di bonificare, però nelle cabine di guida c'era un quadratino diviso a quadratini dove ogni quadratino corrispondeva alla cabina di guida, ecc. e dove bonificavano quel quadratino e ci mettevano una X per dire che era stato bonificato. Io ho viaggiato e questi quadratini c'erano, però non è che non salivamo se non c'erano i quadratini”. Il teste , tecnico della prevenzione, ha confermato la presenza di amianto nei Testimone_2 treni riferita dal teste , rappresentando che, applicato dal 1994 al 2015 alla sezione Tes_1 di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nell'ambito della quale ha condotto svariati accertamenti in materia, ha potuto constatare che
“pur non conoscendo direttamente , era al corrente delle mansioni di tutte le Persona_1 figure professionali di ferrovie dello Stato, nonché tutte le situazioni lavorative annesse e connesse ai materiali rotabili, potendo riferire per diretta conoscenza, che le motrici e le carrozze dei treni delle Ferrovie erano tutte coibentate con impressionanti quantità di amianto di vario tipo, compreso trisofilo, amianto bianco, serpentino altrimenti detto, ed anche amianto blu denominato crocidolite ed amosite, la crocidolite è scientificamente comprovato molto più pericolosa del trisofilo e quindi soggetta fin dagli anni 80 a restrizioni mondiali ed europee e da ultimo nel 1985 dall'Italia. Le quantità dell'amianto variavano da circa un 100 kilogrammi a carrozza a ben più di qualche tomnnellata a carrozza e soprattutto locomotori. Ha inoltre aggiunto che, con riguardo alle mansioni e la qualifica del macchinista, l'amianto era presente nei locomotori almeno nella scocca, nella cassa di base del locomotore, nonché nelle pareti, ed in quantità elevate nel soffitto del mezzo che viene denominato in termini ferroviari, l'imperiale dove lo spessore di amianto spruzzato era particolarmente consistente per combattere le variazioni termiche e climatiche. Questa applicazione di amianto spruzzato fu massiva ed importante dagli anni 50 agli 70, sempre con un crescendo nell'uso e nelle quantità di amianto bianco ed anche amianto azzurro. Ha anche precisato che Ferrovie dello Stato cominciò ad interessarsi del problema amianto alla
pag. 5/8 fine degli anni 70, iniziando a disporre una limitazione nell'applicazione ed ad ipotizzare e programmare una futura continua bonifica in occasione delle operazioni di manutenzione necessarie e programmabili, ciò a decorrere dagli anni 90. Durante il periodo di lavoro, il è stato esposto in pieno ad amianto fino al 1992 in modo massimo e successivamente, Per_1 in base ai programmi di bonifica delle carrozze”. Quanto al livello di esposizione alle fibre di amianto, la tabella non richiede un livello Pt_1 di esposizione minimo, rilevando, semmai, l'esposizione o meno qualificata in termini di valutazione del nesso causale, e dunque di valutazione in termini probabilistici della correlazione causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia insorta. Nel caso in esame occorre tener conto che il ha svolto prima le mansioni di aiuto Per_1 macchinista, addetto alla condotta di locomotori a vapore, addetto all'attività di supporto al fuochista e successivamente di macchinista di locomotori a diesel e poi elettrici, per un arco temporale, quantomeno fino al 1992, in cui l'esposizione alle fibre di amianto era massima, in quanto priva delle azioni di bonifica che sono intervenute solo in un secondo momento ed in maniera graduale. L'esposizione era poi dipendente dalla molteplicità delle esigenze, comprese quelle di piccola manutenzione e verifica con una frequenza quasi settimanale, a cui ai aggiungevano le visite c.d. ridotte, consistenti in ulteriori verifiche, sempre affidate ai macchinisti. Tanto premesso, secondo i principi della Suprema Corte, che questo collegio intende far propri, “una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto) che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, del decesso poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, salvo che sussiste altro fattore estraneo all'attività lavorativa e/o ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e poi il decesso” (Cfr. Cass. 28458/24). In ipotesi di accertata esposizione al rischio ambientale, ai sensi dell'art. 41 c.p., di regola, non hanno di per sé rilievo, al fine di interrompere il nesso causale né la predisposizione fisica o infermità pregresse del lavoratore (cass. n. 5539/2003) così come l'evidenziata abitudine al fumo i sigarette (Cass. 1135/2011 e 18267/13). Sotto il profilo medico legale, come correttamente rilevato dal primo giudice, il CTU nominato, dott. ha reso una relazione peritale estremamente accurata, precisa Persona_5 ed analitica pervenendo, sulla base della documentazione in atti e di una completa ed esaustiva motivazione, alla conclusione che la neoplasia polmonare con metastasi è casualmente correlata alla mansione svolta, individuando l'origine multifattoriale della patologia, conseguente all'esposizione all'amianto, agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed anche al fumo di sigaretta e definendo l'esposizione all'amianto ed agli IPA “una concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso letale”. Il CTU ha infine accertato che la malattia che si compendia in carcinoma polmonare con metastasi cerebrali è stata la causa esclusiva del decesso.
pag. 6/8 Il CTU in definitiva ha affermato che nato il [...], dopo aver lavorato Persona_1 dal 1974 al 1999 come macchinista delle Ferrovie dello Stato, a partire dal 23.1.2010, è risultato affetto da una neoplasia polmonare destra (“adenocarcinoma”) che si è dimostrata sin dal suo esordio in fase avanzata e resistente ai trattamenti terapeutici praticati, tanto da averlo condotto all'exitus il 20.8.2011. Ha aggiunto il CTU “che fino agli anni 80 non c'era nessun disciplinare mirato a ridurre l'esposizione nelle officine”, rilevando che il macchinista di locomotive a vapore, come il Sig.
oltre alla prolungata esposizione alle fibre di amianto cancerogene per il polmone, si è Per_1 trovato esposto anche alla inalazione di polveri e vapori contenenti Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) potenti cancerogeni per il polmone, presenti nel carbone, nei fumi di combustione, negli oli lubrificanti. In base a tali considerazioni, il CTU ha spiegato che il durante il lavoro ha avuto una Per_1 duplice esposizione a cancerogeni polmonari, con effetto sinergico e moltiplicativo, rispetto ai quali il fatti che il fosse un grande fumatore ha senzaltro agito come ulteriore fattore Per_1 sinergico amplificante, fermo restando dunque la doppia esposizione “concausa di malattia”, rilevante anche ex art. 41 c.p.. Tanto premesso, l'impugnazione formulata dall'istituto appellante, peraltro con affermazioni generiche, prive della specificità richiesta dal comma primo dell'art. 434 cpc – che prescrive la enunciazione dei “motivi specifici” in ragione delle analitiche risultanze del giudizio di primo grado – non contiene alcun approfondimento ulteriore rispetto alle osservazioni già evidenziate in primo grado, già tenute in considerazione e valutate dal CTU, limitandosi l' ad esprimere una diversa opinione in ordine alla idoneità patogenetica delle CP_3 lavorazioni svolte e a contestare il precedente parere peritale, ciò traducendosi in una mera critica del convincimento del primo giudice in relazione alla adesione di quest'ultimo alla suddetta CTU, senza dimostrare alcun oggettivo errore tecnico-scientifico, o deficienza diagnostica, o devianza dai corretti criteri valutativi medico legali in cui sarebbe incorso il perito.
Non vi è spazio – in ordine all'an – per accogliere l'impugnazione principale e/o per procedere ad ulteriori accertamenti medico-legali, restando assorbiti, di conseguenza, anche i motivi di appello incidentale subordinato, condizionato e parziale.
Tanto premesso, va tuttavia accolto l'appello principale dell' sia con riguardo alla Pt_1 omessa specificazione, nella sentenza di primo grado, della percentuale di danno biologico riconosciuta in favore del sia con riguardo alla legittimazione della sola coniuge a Per_1 percepire l'assegno funerario. In particolare, pur richiamando espressamente il primo giudice le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non è specificato nè nella parte motiva nè nel dispositivo la misura di danno biologico riscontrata a carico del ai fini della quantificazione dell'importo dei ratei dovuti iure Per_1 hereditario di rendita diretta dal 1.11.2010 al 21.08.2011 da liquidare pro quota in favore delle eredi.
pag. 7/8 Ritiene questo Collegio di poter fare riferimento a quanto riportato nella perizia di primo grado, ben potendosi detto danno computare nella misura del 90%, valutazione questa che, come rilevato dallo stesso perito, collima con quanto riportato nelle tabelle (>80%) per Pt_1 le neoplasie maligne con metastasi. Quanto all'assegno funerario, dispone l'art. 85 TU INAIL che “[…] Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000)) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, ((...)). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”, assegnando dunque in prima battuta al coniuge superstite il predetto assegno e solo in mancanza ai figli e via via agli ascendenti, ai fratelli e sorelli e a chi abbia sostenuto la spesa e, nei predetti termini va emendata la sentenza impugnata. In ordine alle spese del grado, considerato che la riforma ha riguardato solo aspetti residuali della vicenda senza incidere sostanzialmente sul riconoscimento del diritto, così come affermato nella sentenza impugnata, le stesse sono poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- determina in misura pari al 90% la percentuale di danno biologico riconosciuto per la malattia professionale sofferta in vita da;
Persona_1
- condanna l' ad erogare in favore della sola , quale coniuge di Pt_1 Controparte_1 [...]
, l'assegno funerario per intero;
Per_1
- Condanna l' alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983, oltre Pt_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario delle appellate.
IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 337/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DI SANTE PIERA Pt_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. BONANNI EZIO Controparte_1 CP_2
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 449/24 in data 9 luglio 2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con il ricorso di primo grado, le ricorrenti, eredi di , convenivano in giudizio Persona_1
l' , chiedendo il riconoscimento della rendita per malattia professionale – Neoplasia Pt_1 polmonare da esposizione a polveri di amianto – presentata in vita da il Persona_1
6/10/2010 e non accolta dall' per mancanza della esposizione a rischio lavorativo, CP_3 nonche' il riconoscimento per la sola vedova della relativa rendita ai superstiti, CP_1 asserendo che il decesso del de cuius (20/08/2011) era avvenuto a causa della predetta patologia di origine professionale. Nel costituirsi l' in via preliminare e pregiudiziale eccepiva l'intervenuta prescrizione Pt_1 del diritto alle pretese prestazioni previdenziali, essendo ormai decorsi i termini precrizionali di cui all'art.111 e 112 TU – Dpr 30 Giugno 1965 n.1124, mentre nel merito ribadiva la legittimità dei provvedimenti di diniego resi dall' per mancanza di nesso causale. CP_3 Istruita la causa con l'escussione di testi in ordine alle circostanze relative all'attività di macchinista svolta in vita dal de cuius e con l'espletamento di CTU medica, il Tribunale con sentenza n. 449 pubblicata il 9/07/2024 e notificata il 24/07/2024 accoglieva la domanda delle ricorrenti, condannando l' al pagamento delle somme maturate dalla data della Pt_1 domanda alla data del decesso del e rendita ai superstiti alla vedova con Per_1 CP_1 decorrenza 21/08/2011 e con quota parte al 50% per entrambe le ricorrenti dell'assegno funerario, oltre benefici di legge. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 25 Pt_1 luglio 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo per il rigetto delle domande. Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando i motivi di gravame e formulando appello incidentale condizionato del seguente tenore, con l'opposizione dell' che ha Pt_1 eccepito l'inammissibilità d e l'infondatezza dello stesso. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo Con i motivi di gravame l'appellante principale ha lamentato l'erronea statuizione del primo giudice in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , per erronea CP_3 motivazione e falsa interpretazione e applicazione della norma ex artt.111 e 112 T.U.:
- in ordine al recepimento delle inaccettabili e generiche conclusioni contenute nella C.T.U di primo grado, chiedendone il rinnovo;
- in ordine all'accertamento della effettiva esposizione a rischio e del necessario nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia professionale e tra questa e decesso;
- in ordine alla mancata indicazione del grado di invalidità riconosciuto per la malattia professionale denunciata dal trattandosi pertanto di inammissibile condanna Per_1 generica;
- infine in ordine alla previsione dell'assegno funerario al 50% per ciascuna ricorrente, trattandosi invero di diritto spettante alla sola vedova ex lege. Sostiene l' che la sentenza non avrebbe tenuto conto che, a seguito della denuncia di Pt_1
MP presentata dal a mezzo del Patronato INCA il 6/10/2010, l'Istituto in data 10.2.2012 Per_1 respingeva la domanda, comunicando l'esito all'interessato. Il Patronato INCA di San Benedetto del Tronto in data 10/09/2012 proponeva regolare opposizione, parimenti rigettata dall' in data 26/09/2012, per cui, tenuto conto del termine triennale di prescrizione e Pt_1 dell'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 4 dicembre 2007, n. 25261) – in particolare “l'articolo 111 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l' si sia CP_3 pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione”
– poiché l' si e' pronunciato con provvedimento di rigetto del 26/09/2012 CP_3 contestualmente comunicato al e all'ultimo domicilio del de cuius, da tale CP_4 momento è iniziato a decorrere il termine di prescrizione di tre anni, pertanto l'atto pag. 2/8 interruttivo consistito nella raccomandata AR dell' Avv. Bonanni del 25/11/2015 avrebbe dovuto ritenersi tardivo perché intervenuto quando il triennio maturato il 26/09/2015 era già decorso. Secondo la prospettazione dell'appellante, non è imputabile all' la mancata Pt_1 conoscenza da parte delle ricorrenti della comunicazione del rigetto, con la conseguenza che alcuna prestazione è dovuta per il periodo dalla data della domanda alla data del decesso del
Per_1
Il motivo non è fondato e va rigettato. Dalla documentazione versata in atti si evince che in data 7.10.2020 , per il Persona_1 tramite del patronato INCA, presentava domanda amministrativa volta al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata (adenocarcinoma polmonare), depositando delega al patronato di assistenza e mandato, ai sensi del D.lgs n. 152 del 2001, con relativa elezione di domicilio presso il suddetto sindacato. A seguito del provvedimento di rigetto del 10.2.2012, il patronato INCA proponeva Pt_1 opposizione in data 10.9.2012, allegando certificazione medica, comprensiva del certificato necroscopico del 7.8.2012 con cui la attestava il decesso del sig. CP_5 [...]
in data 20.8.2011, nonché certificazione medica del consulente medico, dott.ssa Per_1
del 30.8.2012, con cui si certificava il decesso per adenocarcinoma Persona_2 polmonare. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che a fronte di tale documentazione, l' era dunque a conoscenza dell'intervenuto decesso del sig. . A ciò si Pt_1 Persona_1 aggiunga che, con la morte dell'interessato, il mandato di rappresentanza dallo stesso conferito al patronato era venuto meno, così come la relativa elezione di domicilio. Si evince altresì che l' ha adottato provvedimento di rigetto dell'opposizione in data Pt_1
26.9.2012 ma dalla documentazione in atti non emerge alcun riscontro circa la notifica del provvedimento di rigetto del 26.9.2012 emesso a seguito di opposizione, né in verità del primo provvedimento di rigetto in data 10.2.2012. Per entrambi l' ha allegato di averne Pt_1 inviato comunicazione presso l'ultima residenza di ma senza darne Persona_1 dimostrazione, con la conseguenza che, essendo l'assicurato deceduto nelle more del procedimento amministrativo di riconoscimento della malattia professionale, gli eredi ricorrenti possono non aver avuto effettiva conoscenza della definizione del procedimento amministrativo e, dunque, del provvedimento di rigetto sopravvenuto al decesso del medesimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione ha continuato a rimanere sospeso, senza che sia ripreso a decorrere. Con sentenza n. 11928/2019 le sezioni Unite hanno precisato che il termine triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 11 comma 3 del DPR n. 1124/65, non determina la cessazione della sospensione della pag. 3/8 prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica rivendicata. Tale orientamento è stato poi ribadito con la pronuncia n. 29532/22, specificandosi che il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_3 diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. Nel caso in esame, non risulta che gli eredi dell'assicurato siano mai venuti a conoscenza della definizione del procedimento amministrativo, non avendone l' dato prova, pur Pt_1 risultando gravata del relativo onere, avendo eccepito l'intervenuta prescrizione, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, detto termine prescrizionale è in verità rimasto sospeso, quantomeno fino alla domanda presentata dagli eredi di in data Persona_1
25.11.2015, senza che possano ritenersi prescritte sia la domanda di malattia professionale del 6.10.2010 inoltrata dal sia la domanda di reversibilità presentata dalla vedova Per_1 CP_1
in data 3.11.2016.
[...]
L' lamenta poi la genericità e la soggettività delle considerazioni espresse dal CTU in Pt_1 ordine al giudizio di ragionevole probabilità, non avendo il tecnico fatto riferimento ad alcun dato oggettivo sulla reale esposizione quali-quantitativa del sig. all'amianto, a fronte di Per_1 motivato parere negativo della Contarp Regionale in data 25/05/2011, versato in atti da
, nè avrebbe tenuto conto il CTU della documentazione allegata al fascicolo e Pt_1 Pt_1 del DVR delle FS di Ancona, da cui emergeva che l'attività prevalentemente svolta dal Per_1 dal 1974 al 1999 ( 25 anni), come macchinista di locomotive Diesel ed elettriche alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, non risultava riportata alcuna valutazione sui rischi da esposizione ad agenti chimici, dichiarando il DL, riguardo alla esposizione ad agenti cancerogeni, che i rotabili che ancora contengono materiali contenenti amianto sono sottoposti ad un piano di controllo in ottemperanza al DM del Ministero della Sanità del 25/10/1996 e pertanto il personale di condotta non è professionalmente esposto a polveri di amianto. Infatti, l'amianto presente nelle locomotive è coimbentato e non soggetto a polveri. Al contrario, tra i probabili fattori di rischio , la neoplasia al polmone denunciata dal Per_1 riconoscerebbe nel fumo di sigaretta la causa più frequente di morte nella popolazione maschile essendo responsabile dell'85%- 90% dei casi e risulta agli atti del ricovero ospedaliero che il era stato ex fumatore dal 1965 di 20/30 sigarette al giorno come Per_1 confermato anche dal CTU, potendosi affermare che purtroppo la patologia neoplastica sia stata causata, con ogni probabilità e/o in via esclusiva dall'abitudine tabagica del macchinista e dalle note sostanze cancerogene contenute nel fumo di sigaretta, riportandosi alle conclusioni contenute nell'accertamento medico legale effettuato dalla Sovrintendenza Medica Regionale dell' e trascritto nel parere medico-legale del 29/12/2011 nonché Pt_1 nella relazione ML del sanitario di Sede dr. del 4/02/2021 e da ultimo del dr. Pt_1 Per_3 in atti. Per_4
Il motivo non è fondato va rigettato.
pag. 4/8 La patologia denunciata dal è quella di “adenocarcinoma polmonare” che Persona_1
l'assicurato prima e le eredi poi ritengono conseguente a riferita esposizione a polveri di amianto verificatasi nel corso dell'attività lavorativa, avendo il lavorato alle Persona_1 dipendenze delle ex Ferrovie dello Stato, ora RFI SpA, dal 1974 all'8/9/2001, svolgendo le mansioni di aiuto macchinista dal 20.11.1974 al 1.10.1978; macchinista dal 1.1.1979 al 31.12.1999. Dal 1.1.2000 è stato adibito ad altre mansioni. L'istruttoria di primo grado ha dimostrato l'esposizione ad amianto da parte di , Persona_1 in ragione dell'attività prestata come aiuto macchinista e macchinista delle locomotive ferroviarie. E' emerso, infatti, che quest'ultime fossero coibentate della sostanza nociva e che, in relazione al loro funzionamento meccanico, numerose fossero le occasioni in cui venivano sprigionate le relative polveri. Nella sentenza di primo grado sono riportate ampi stralci delle dichiarazioni del teste , collega di lavoro il quale, dopo aver dettagliatamente Tes_1 illustrato il lavoro svolto da lui e dal ha concluso che “I posti in cui stava l'amianto Per_1 erano tanti, ad un certo punto è venuta questa problematica e Ferrovie ha cercato di bonificare, però nelle cabine di guida c'era un quadratino diviso a quadratini dove ogni quadratino corrispondeva alla cabina di guida, ecc. e dove bonificavano quel quadratino e ci mettevano una X per dire che era stato bonificato. Io ho viaggiato e questi quadratini c'erano, però non è che non salivamo se non c'erano i quadratini”. Il teste , tecnico della prevenzione, ha confermato la presenza di amianto nei Testimone_2 treni riferita dal teste , rappresentando che, applicato dal 1994 al 2015 alla sezione Tes_1 di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nell'ambito della quale ha condotto svariati accertamenti in materia, ha potuto constatare che
“pur non conoscendo direttamente , era al corrente delle mansioni di tutte le Persona_1 figure professionali di ferrovie dello Stato, nonché tutte le situazioni lavorative annesse e connesse ai materiali rotabili, potendo riferire per diretta conoscenza, che le motrici e le carrozze dei treni delle Ferrovie erano tutte coibentate con impressionanti quantità di amianto di vario tipo, compreso trisofilo, amianto bianco, serpentino altrimenti detto, ed anche amianto blu denominato crocidolite ed amosite, la crocidolite è scientificamente comprovato molto più pericolosa del trisofilo e quindi soggetta fin dagli anni 80 a restrizioni mondiali ed europee e da ultimo nel 1985 dall'Italia. Le quantità dell'amianto variavano da circa un 100 kilogrammi a carrozza a ben più di qualche tomnnellata a carrozza e soprattutto locomotori. Ha inoltre aggiunto che, con riguardo alle mansioni e la qualifica del macchinista, l'amianto era presente nei locomotori almeno nella scocca, nella cassa di base del locomotore, nonché nelle pareti, ed in quantità elevate nel soffitto del mezzo che viene denominato in termini ferroviari, l'imperiale dove lo spessore di amianto spruzzato era particolarmente consistente per combattere le variazioni termiche e climatiche. Questa applicazione di amianto spruzzato fu massiva ed importante dagli anni 50 agli 70, sempre con un crescendo nell'uso e nelle quantità di amianto bianco ed anche amianto azzurro. Ha anche precisato che Ferrovie dello Stato cominciò ad interessarsi del problema amianto alla
pag. 5/8 fine degli anni 70, iniziando a disporre una limitazione nell'applicazione ed ad ipotizzare e programmare una futura continua bonifica in occasione delle operazioni di manutenzione necessarie e programmabili, ciò a decorrere dagli anni 90. Durante il periodo di lavoro, il è stato esposto in pieno ad amianto fino al 1992 in modo massimo e successivamente, Per_1 in base ai programmi di bonifica delle carrozze”. Quanto al livello di esposizione alle fibre di amianto, la tabella non richiede un livello Pt_1 di esposizione minimo, rilevando, semmai, l'esposizione o meno qualificata in termini di valutazione del nesso causale, e dunque di valutazione in termini probabilistici della correlazione causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia insorta. Nel caso in esame occorre tener conto che il ha svolto prima le mansioni di aiuto Per_1 macchinista, addetto alla condotta di locomotori a vapore, addetto all'attività di supporto al fuochista e successivamente di macchinista di locomotori a diesel e poi elettrici, per un arco temporale, quantomeno fino al 1992, in cui l'esposizione alle fibre di amianto era massima, in quanto priva delle azioni di bonifica che sono intervenute solo in un secondo momento ed in maniera graduale. L'esposizione era poi dipendente dalla molteplicità delle esigenze, comprese quelle di piccola manutenzione e verifica con una frequenza quasi settimanale, a cui ai aggiungevano le visite c.d. ridotte, consistenti in ulteriori verifiche, sempre affidate ai macchinisti. Tanto premesso, secondo i principi della Suprema Corte, che questo collegio intende far propri, “una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto) che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, del decesso poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, salvo che sussiste altro fattore estraneo all'attività lavorativa e/o ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e poi il decesso” (Cfr. Cass. 28458/24). In ipotesi di accertata esposizione al rischio ambientale, ai sensi dell'art. 41 c.p., di regola, non hanno di per sé rilievo, al fine di interrompere il nesso causale né la predisposizione fisica o infermità pregresse del lavoratore (cass. n. 5539/2003) così come l'evidenziata abitudine al fumo i sigarette (Cass. 1135/2011 e 18267/13). Sotto il profilo medico legale, come correttamente rilevato dal primo giudice, il CTU nominato, dott. ha reso una relazione peritale estremamente accurata, precisa Persona_5 ed analitica pervenendo, sulla base della documentazione in atti e di una completa ed esaustiva motivazione, alla conclusione che la neoplasia polmonare con metastasi è casualmente correlata alla mansione svolta, individuando l'origine multifattoriale della patologia, conseguente all'esposizione all'amianto, agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed anche al fumo di sigaretta e definendo l'esposizione all'amianto ed agli IPA “una concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso letale”. Il CTU ha infine accertato che la malattia che si compendia in carcinoma polmonare con metastasi cerebrali è stata la causa esclusiva del decesso.
pag. 6/8 Il CTU in definitiva ha affermato che nato il [...], dopo aver lavorato Persona_1 dal 1974 al 1999 come macchinista delle Ferrovie dello Stato, a partire dal 23.1.2010, è risultato affetto da una neoplasia polmonare destra (“adenocarcinoma”) che si è dimostrata sin dal suo esordio in fase avanzata e resistente ai trattamenti terapeutici praticati, tanto da averlo condotto all'exitus il 20.8.2011. Ha aggiunto il CTU “che fino agli anni 80 non c'era nessun disciplinare mirato a ridurre l'esposizione nelle officine”, rilevando che il macchinista di locomotive a vapore, come il Sig.
oltre alla prolungata esposizione alle fibre di amianto cancerogene per il polmone, si è Per_1 trovato esposto anche alla inalazione di polveri e vapori contenenti Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) potenti cancerogeni per il polmone, presenti nel carbone, nei fumi di combustione, negli oli lubrificanti. In base a tali considerazioni, il CTU ha spiegato che il durante il lavoro ha avuto una Per_1 duplice esposizione a cancerogeni polmonari, con effetto sinergico e moltiplicativo, rispetto ai quali il fatti che il fosse un grande fumatore ha senzaltro agito come ulteriore fattore Per_1 sinergico amplificante, fermo restando dunque la doppia esposizione “concausa di malattia”, rilevante anche ex art. 41 c.p.. Tanto premesso, l'impugnazione formulata dall'istituto appellante, peraltro con affermazioni generiche, prive della specificità richiesta dal comma primo dell'art. 434 cpc – che prescrive la enunciazione dei “motivi specifici” in ragione delle analitiche risultanze del giudizio di primo grado – non contiene alcun approfondimento ulteriore rispetto alle osservazioni già evidenziate in primo grado, già tenute in considerazione e valutate dal CTU, limitandosi l' ad esprimere una diversa opinione in ordine alla idoneità patogenetica delle CP_3 lavorazioni svolte e a contestare il precedente parere peritale, ciò traducendosi in una mera critica del convincimento del primo giudice in relazione alla adesione di quest'ultimo alla suddetta CTU, senza dimostrare alcun oggettivo errore tecnico-scientifico, o deficienza diagnostica, o devianza dai corretti criteri valutativi medico legali in cui sarebbe incorso il perito.
Non vi è spazio – in ordine all'an – per accogliere l'impugnazione principale e/o per procedere ad ulteriori accertamenti medico-legali, restando assorbiti, di conseguenza, anche i motivi di appello incidentale subordinato, condizionato e parziale.
Tanto premesso, va tuttavia accolto l'appello principale dell' sia con riguardo alla Pt_1 omessa specificazione, nella sentenza di primo grado, della percentuale di danno biologico riconosciuta in favore del sia con riguardo alla legittimazione della sola coniuge a Per_1 percepire l'assegno funerario. In particolare, pur richiamando espressamente il primo giudice le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non è specificato nè nella parte motiva nè nel dispositivo la misura di danno biologico riscontrata a carico del ai fini della quantificazione dell'importo dei ratei dovuti iure Per_1 hereditario di rendita diretta dal 1.11.2010 al 21.08.2011 da liquidare pro quota in favore delle eredi.
pag. 7/8 Ritiene questo Collegio di poter fare riferimento a quanto riportato nella perizia di primo grado, ben potendosi detto danno computare nella misura del 90%, valutazione questa che, come rilevato dallo stesso perito, collima con quanto riportato nelle tabelle (>80%) per Pt_1 le neoplasie maligne con metastasi. Quanto all'assegno funerario, dispone l'art. 85 TU INAIL che “[…] Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000)) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, ((...)). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”, assegnando dunque in prima battuta al coniuge superstite il predetto assegno e solo in mancanza ai figli e via via agli ascendenti, ai fratelli e sorelli e a chi abbia sostenuto la spesa e, nei predetti termini va emendata la sentenza impugnata. In ordine alle spese del grado, considerato che la riforma ha riguardato solo aspetti residuali della vicenda senza incidere sostanzialmente sul riconoscimento del diritto, così come affermato nella sentenza impugnata, le stesse sono poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- determina in misura pari al 90% la percentuale di danno biologico riconosciuto per la malattia professionale sofferta in vita da;
Persona_1
- condanna l' ad erogare in favore della sola , quale coniuge di Pt_1 Controparte_1 [...]
, l'assegno funerario per intero;
Per_1
- Condanna l' alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983, oltre Pt_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario delle appellate.
IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna
pag. 8/8