Sentenza breve 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 09/05/2025, n. 9009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9009 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14302 del 2022, proposto da MA RA, AR EL, OS NI, RE LL, NA IE, BI AR AR, NA De LE, CO De NU, LA Di GN, IG RE, NZ PE, CI RO, PI AN, OS SA, NA IR, AR OG, RI AM, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI TO, DR NN, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Direttoriale prot.30397 del Ministero dell’Istruzione con provvedimento pubblicato sul
sito del MIUR in data 17.08.2022, provvedimento di cui è noto solo il numero di protocollo in
quanti non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale nel Ministero dell’Istruzione, nonché di
eventuali altri atti ancorchè non conosciuti, con cui si è proceduto nuovamente alla rettifica della
graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 nella parte in cui è stato inserito il nominativo di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale; nonché del Decreto DPIT 1994 del 16 agosto 2022 di ricognizione rinunce 2021-22 e dell’Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di tali rinunce
all’assunzione in servizio, nonché per la contestuale modifica di fatto della graduatoria a seguito del
depennamento di diversi candidati precedentemente immessi nella graduatoria e nei ruoli con
riserva, a seguito di scioglimento negativo della riserva in base a decisioni definitive di rigetto dei
ricorsi da parte del Consiglio di Stato, e al conseguente slittamento della graduatoria dei vincitori,
nonché Dell’elenco delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in
data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa pubblica sul
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e di tutti i provvedimenti degli USR regionali di
nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’A.S.2022/23;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto e degli
eventuali atti successivi, anche di ulteriore eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria
definitiva e di assegnazione di nuovi incarichi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il Cons. LA Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, inerenti alla procedura del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale indetto con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con comparsa di stile;
Rilevato che i ricorrenti, con istanza depositata in data 25 febbraio 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’amministrazione resistente non si è opposta;
All’udienza camerale del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia, con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dai ricorrenti; la difesa erariale, presente a detta camera di consiglio, come indicato in verbale, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti.
TANTO PREMESSO
Il Collegio, alla luce di quanto rappresentato in giudizio dai ricorrenti, rileva che il ricorso in esame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 9 aprile 2025, n. 7041).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente, Estensore
SAre Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA Caminiti |
IL SEGRETARIO