Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pi li ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 202 3 s otto il numero d 'ordine 1218, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 1055/2023, pubblicat a in dat a 03/07/2023, del
Tri bunal e di RA in compos izi one m onocrati ca ,
T R A
e Parte_1 Parte_2
el ettivam ente domi cil iat i in Molfetta alla vi a C a. Azzarit a n. 113 presso
[...] lo studio dell 'avv. Zaccaria Facchi ni, da cui sono rappresentati e di fesi in vi rtù di m andato in cal ce all 'at to di appell o ,
– appellanti – E
el ettivam ent e domi ci liato in B ari all a vi a E. Fi eramosca n. Controparte_1 82 (c/o avv. Gius eppe R uggi ero) presso lo st udio de gli avv .t i Al essandro
Brudaglio e Frances ca R agno, da cui è rappresent ato e di feso , anche disgi unt am ent e, in vi rtù di m andat o in cal ce all a comparsa di rispost a in appel lo,
– appellato –
e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 el ettivam ent e dom ici liati in M olfett a al vial e Pio XI n. 40/38 presso l o studi o dell 'avv. Gi ulio Guarino, da cui sono rappresent ati e di fesi in virt ù di mandato s u fogl io separato da ri tenersi in cal ce all a com parsa di costit uzione e ri sposta in appell o,
– appellati – Con provvedim ent o in dat a 22/10/ 2024, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precisato l e conclusi oni, come da note inviat e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one. I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sentenza n. 1055/2023, pubbli cata i n dat a 03/07/2023, il Tribunale di RA in com posi zione monocrati ca , definitivament e pronunciando nei procediment i riuniti n. 860/2021 R .G. [l'att ore avev a conve nut o Controparte_1 [...]
e di nanzi al Parte_1 Parte_1 Parte_2 Tr i bunal e di RA , c hi edendo accogl i er si l e seguent i concl usi o ni : A) accer t ar e e di chi ar ar e l ' i nesi st enza di qual si asi di r i t t o di ser vi t ù di passaggi o a car i co del f ondo di l ui at t or e ( si t o i n Mol fet t a al l a C. da Sedel l e , r i por t at o nel cat ast o t er r eni del Com une di Mol f et t a al fogl i o 25 e cont raddi st i nt o dal l a par t i cel l a 19 di ar e 12 e cent i ar e 38, nonché dal l a part i cel l a 461 di are 3 e cent i ar e 42) ed i n f avor e del f ondo dei c onvenut i
( si t o i n Mol fet t a al l a vi a Terl i zzi n. 82/ 1 5 – i n cat ast o t r aver s a seconda di st r ada
Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C. M.P.
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pr ovi nci al e 112 snc – r i port at o nel cat ast o f abbr i cat i al f ogl i o 17, p ar t i cel l a 2106, sub b. 5 e 6) ; B) c ondannare i convenut i al l a cessaz i one del l a condot t a an t i gi ur i di ca post a i n esser e, ovvero a ces sare di eserci t ar e i l passaggi o sul l a pr opr i et à l ui at t or e;
C) condannar e i convenu t i al l a chi usur a del l a por zi one di c ost r uzi one, ovver o del l e d ue port e di t ransi t o (cancel l i ) carrabi l e e pedonal e i l l egi t ti m am ent e r eal i zzat e sul pr opr i o m uro di confi ne ed at t raverso l e qual i si sost anzi a va l ' i l l egi t ti m o access o per i l passaggi o sul l a propri et à del l ' at t ore;
D) condannar e i conven ut i al l a r i f usi one di spese e com pet enze l egal i del gi udi zi o. I convenut i Parte_1 Parte_1 e si er ano cos t i t ui t i , opponendosi Parte_2 al l ' accogl i m ent o del l e dom ande del l ' at t or e e chi edendo i n vi a r i convenzi onal e, pr evi o accert am ent o del l 'ut i l it as, che fosse cost i t ui t o a car i co del f ondo d el l ' at t or e ( r i por t at o nel cat ast o t erreni del Com une di Mol f et t a al f ogl i o 25, par t i cel l e 19 e 461 ) ed i n f avor e del fondo di l oro con venut i ( si t o i n Mol f et t a al l a vi a Ter l i zzi n. 82/ 15, r i por t at o nel cat ast o urbano del co m une di Mol f et t a al f ogl i o 17, par t i cel l a 2 106, su b b. 2 e 3 ) i l di ri t t o di servi t ù di p assaggi o sul l a st r adi n a i nt er poder al e che d al l a vi a dot t . CP_5 conduc e va ad a ccesso secondar i o del l a vi l l a di l or o co n ven ut i nel suo l at o s ud ,
[...] st abi l endo l e m odal i t à del l a servi t ù e det er minando l ' i ndenni zzo do vut o al pr opr i et ar i o del fondo servent e , co n vi t t ori a del l e spese d el gi udi zi o] e n. 922/2021 R.G. [gli attori e aveva n o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 convenut o e Parte_1 Parte_2 di nanzi al T ri bunal e di Tr ani , chi edendo accogl i er si l e seguent i concl usi oni :
[...]
A) accert are e di chi a rare l ' i nesi st enza di qual si asi di r i t t o di ser vi t ù di passaggi o a cari co del fondo di l oro at t ori ( fogl i o 25 par t i cel l a 358 ) ed i n favor e del f ondo dei convenut i ( fogl i o 17, part i cel l a 2106, sub b . 5 e 6) ; B) c ondann ar e i convenut i al l a cessazi one del l a con d ot t a ant i gi uri di ca post a i n esser e;
C) condan nar e i conve nut i al l a chi usura del l a porzi o ne di cost ruzi one , ov ver o del l e due por t e di t r ansi t o ( cancel l o) carrabi l e e pedonal e i l l egi t t i m am ent e r eal i zzat e sul pr opr i o m ur o di conf i ne ed at t raverso l e qual i si sost anzi a va l ' i l l egi t t im o accesso l a pr opr i e t à di l or o at t or i;
D) accert are e di chi arare i l di ri t t o di l or o at t or i di r eal i zzar e un m ur o di conf i ne i n corri spondenza dei due varchi di t r ansi t o ( cancel l o) car rabi l e e pedonal e i l l egi t t im am ent e real i zzat i dai convenut i al f i ne di i m pedi r e l ' acce sso al f ondo di l or o propri et à ; E) con dann are i conve nut i al l a r i f usi one di s pese e co m pet enze l egal i del gi udi zi o. I convenut i e Parte_1 [...]
si erano cost i t ui ti , i n vi a pr el i m i nar e i nvocando l a r i uni one Parte_2 del pr ocedi m ent o d e q uo al procedi m ent o n . 860 / 202 1 R. G. e nel m er i t o opponendosi al l ' accogl i m ent o del l e dom ande de gl i at t or i e chi edendo i n vi a r i c onvenzi onal e, pr evi o accer t am ent o del l 'ut i li t as, cost i t ui r si a car i co del f ondo degl i a t t or i ( r i por t at o nel cat ast o t er r eni del Com une di Mol f et t a al f ogl i o 25, par t i cel l a 3 58 ) ed i n f avor e del f ondo di l or o co nvenut i ( si t o i n Mol f et t a al l a vi a Ter l i zzi n. 82/ 15 , r i por t at o nel cat ast o ur bano del com une di Mol fet t a al fogl i o 17, par t i cel l a 2106, sub b . 2 e 3 ) i l di r i t t o di ser vi t ù di passaggi o sul l a st radi na i nt er poder al e che dal l a vi a dot t . CP_5 conduce va ad access o secondari o del l a v i l l a di l or o convenut i nel suo l at o sud , st abi l endo l e m odal i t à del l a servi t ù e det er minando l ' i ndenni zzo do vut o pr opr i et ar i del f ondo ser vent e , con vi t t ori a del l e spese del gi udi zi o], così provvedeva: 1) accert ava e dichiarava l 'inesi s tenza di una servitù di passaggi o a cari co del fondo degli attori ed in favore del fondo dei convenuti e, per l 'effett o, ri gett a va l a dom anda riconvenzi onal e proposta dai convenuti;
2) condannava i convenuti all a chius ura degli accessi reali zzati sul proprio muro di confi ne;
3) condannava i convenuti all a ri fusi one, in favore di dell e spese di lit e, che liquidava Controparte_1 in €. 70,00 per esborsi ed €. 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. se e com e per l egge;
4) condannava i convenuti all a rifusione, in favore di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, dell e spes e di lit e, che liquidava in €. 89,96 per esborsi ed €. Controparte_4
Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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2.552,00 per com pens o, olt re rimborso forfet ario al 15% , C .P.A. ed I.V.A .; 5) poneva gli oneri peritali , già liquidat i nel corso del giudi zi o, defi nitivam ent e a cari co dei convenuti .
A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava (pagg. 3 e ss.): «La domanda di negatoria servitù è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù coattiva di passaggio. Gli attori con due separati giudizi, poi riuniti, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto di servitù di passaggio a carico dei propri fondi (ovvero il fondo di proprietà sito CP_1 in Molfetta alla C.da Sedelle, riportato in catasto terreni del Comune di Molfetta al foglio 25 e contraddistinto dalle particelle 19 e 461 e il fondo di proprietà al foglio 25 particella 358) ed in CP_2 favore del fondo dei convenuti (sito in Molfetta alla via Terlizzi n. 82/15 - in catasto traversa seconda di strada provinciale 112 snc - riportato in catasto fabbricati al foglio 17, particella 2106, sub 5 e 6), con condanna dei convenuti a cessare di esercitare il passaggio e a chiudere i cancelli (carrabile e pedonale) realizzati sul muro di confine.
In diritto si osserva che il proprietario che con “l'actio negatoria servitutis” chiede l'accertamento della libertà del suo fondo deve solo provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto, cui spetta, invece, provare il diritto reale da lui vantato (Cass. 301/1996).
Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare
l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021).
Nel caso in esame gli attori hanno prodotto i titoli di proprietà e le visure catastali (cfr. atto di compravendita del 19.12.2006, denuncia di successione e visure ) e non è in contestazione la titolarità dei rispettivi fondi.
Dai titoli richiamati non emerge alcuna servitù di passaggio che del resto il convenuto chiede sia accertata in via riconvenzionale come servitù coattiva.
***
La domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù di passaggio in via coattiva è infondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica (cd. interclusione assoluta) né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cd. interclusione relativa) ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo .
I criteri per l'individuazione del luogo di esercizio della servitù sono fissati dal secondo comma dell'art. 1051 c.c. che stabilisce che il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica
è più breve e riesce di minore danno al fondo servente;
può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
È anche possibile l'ampliamento in via coattiva di una servitù già esistente;
infatti le medesime previsioni stabilite per la costituzione della servitù coattiva di passaggio si applicano anche nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. La costituzione e l'ampliamento di una servitù in via coattiva non si applica alle case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Detta esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto
CP_ Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 14102 del 2012).
***
Ciò posto, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva gravante sulle proprietà di parte attrice non trattandosi di fondo intercluso come risulta sia dalle rappresentazioni fotografiche sia dalle mappe catastali agli atti del giudizio.
La carenza dei presupposti per la costituzione del passaggio in via coattiva è emersa chiaramente anche dalla CTU espletata, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, in quanto immuni da vizi logici e congruamente motivati (cfr. i rilievi e gli accertamenti condotti dal c.t.u. Ing. ). Persona_1
Il consulente tecnico ha accertato che il fondo di proprietà dei convenuti non è intercluso, essendo dotato di un comodo accesso carrabile, pedonale, pavimentato in asfalto e senza dislivelli sulla pubblica via regolarmente munita di ampio marciapiede.
Detto accesso alla pubblica via, secondo il c.t.u., è adatto e sufficiente alle necessità dei futuri occupanti
“per l'adeguatezza della sede stradale, regolare e pavimentata, e per l'assenza di dislivelli di notevole entità dalla stradina privata”.
Il percorso richiesto dai convenuti, invece, seppur più breve, si presenta inadeguato, privo di manto stradale, con calpestio costituito in terra battuta inerbita, e dislivelli consistenti;
inoltre, detto passaggio costituisce un pregiudizio ingiustificato per i fondi serventi, considerata la migliore e più adeguata alternativa disponibile. Le argomentazioni dei convenuti, secondo i quali la villa sarebbe destinata ad abitazione di un familiare affetto da disabilità, sono prive di rilevo vertendosi in tema di costituzione di servitù e non di abbattimento di barriere architettoniche.
In ogni caso, proprio i dislivelli sul manto stradale del percorso proposto dovrebbero sconsigliare il passaggio di un soggetto disabile e propendere per un percorso più agevole e sicuro tramite una strada asfaltata. Si aggiunga che la villa dei convenuti è in costruzione, per cui non sussiste alcuna esigenza abitativa attuale, vieppiù degli anziani genitori, terzi estranei al giudizio, che, secondo quanto riferito dal
c.t.u., non potrebbero abitare stabilmente l'immobile progettato senza la previsione dell'abbattimento di barriere architettoniche.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio a carico dei fondi degli attori ed in favore del fondo dei convenuti deve essere accolta con condanna dei convenuti a cessare di esercitare il passaggio e provvedere alla immediata chiusura dei varchi carrabili e pedonali realizzati sul muro di confine.
*** Le spese processuali e della CTU ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Parte_1 Parte_2
per entrambi i giudizi, poi riuniti. La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i
[...] parametri medi di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e ss. mm. tenendo conto del valore della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.».
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
I.B.
1. e con att o di Parte_3 Parte_2 cit azione noti fi cato in dat a 04/ 10/2023 , proponevano appello , nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, avverso l a predet ta sent enza, chi edendo a quest a C ort e di Controparte_4 vol er, in riforma dell a decisi one im pugnat a, così provvedere : 1) in via prelimi nare, di chi arare l a nulli tà dell a c.t.u. espletat a in primo grado, disponendo la sua rinnovazione con alt ro es perto, preferi bilm ent e operante professi onalm ent e in al tro territorio, non collegato e non col legabil e all e im prese edil i locali;
2) n el merito, ri get tare l e dom ande ed accogliere la dom anda ri convenzional e;
3) condannare gli appellati , in s olido, alla rifusione di spese e compet enze del doppi o grado di giudizio .
I.B.
2. Con compars a di costituzi one e rispost a deposit ata i n dat a 04/01/2024
e si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 cost ituivano nel gi udizio di appello , deducendo l 'infondatezza dell 'i mpugnazi one
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e chi edendo a ques ta Cort e di vol er così provvedere : 1) rigett are l 'appello, confermando int egralment e l a s entenza appellat a;
2) in vi a del tutto residual e, nell 'event uali tà cui la dom anda degli appellanti fosse stat a rit enut a fondata , paramet rare l 'indennità dovut a a loro appell ati all 'effett ivo val ore edifi cabil e dell 'area e quindi li quidarl a in €. 15.600,00, gi ust a rel azi one di stim a i n atti , con condanna degli appell a nt i al pagam ento dell a predett a somma ovvero al pagam ent o della di versa e m aggior somm a rit enuta di gi usti zi a corrispondente al val ore di m ercat o del la porzione di suol o edifi catorio di propri età di l oro appel lat i sull a qual e si voleva cost itui re l a servitù; 3) con vit toria , in ogni caso, delle spes e del giudizio di appel lo .
I.B.
3. Con comparsa di rispost a deposit at a in dat a 0 9/ 01/2024 Controparte_1 si costit uiva nel gi udi zio di appell o , chiedendo a quest a Cort e di vol er così provvedere: 1) accertare e di chi arare l 'infondat ezza dell 'i m pugnazione e per l'effetto res pingere l 'appello, conferm ando le st atuizi oni del provvedim ent o gravato;
2) in subordine, nel caso in cui venissero ingi ust am ent e accert ati i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, accert are e dichiarare che l'indennit à per il pas saggio coatti vo pret eso dagli appell anti era alm eno pari al la somma di €. 15.600,00, ovvero alla diversa e maggior somma ritenuta di giustizia corri spondent e al valore di mercato dell a porzione di suolo edi fi catorio di propri et à di lui appel lato sull a qual e si voleva costitui re l a suddett a servit ù e , per l'effetto, condannare gli appel lanti al pagamento dell a rel ativa somm a;
3) condannare gli appel lanti alla rifusione dell e spese del giudi zi o di appello .
I.B.
4. C on provvedi ment o in dat a 22/10/ 2024 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari dat a sostituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni ai s ensi dell 'art . 127 t er c.p.c., l a Corte, preso atto che le parti cost ituit e avevano precis ato l e concl usioni, com e da note invi at e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one.
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'A T T O D I A P P E L L O. A sost egno dell 'impugnazione gli appel l anti hanno enunciat o tre m otivi .
II.A.1. Il pri mo moti vo . II.A.
1. a. Con il pri mo motivo d'im pugnazione [“1) Omesso esame su fatto decisi vo per il giudi z io ed oggett o di di scussione tra le parti – nullità della CTU ”] gli appell anti hanno dedotto: che i l c.t .u. , nell a propri a relazi one scritt a, aveva trattato questioni di diritt o, i ndi cando e riportando il cont enut o dell e norm e a s uo dire appli cabili all a fattis peci e in esame (i n parti col are il c.t.u, all e pagg. 12 e 13 dell 'elaborato s critto , aveva m enzi onato gli art t. 1032 e 1051 c.c. ed all a pag. 1 6 del medesimo elaborato aveva richi amato l'art. 1065 c.c. n onché gli artt . 1068 e
1069 c.c. ); che, peraltro , l e norm e i ndi cate dal c.t .u. erano i nconferenti , poi ché essi appell anti avevano fondato la dom anda riconvenzi onal e su una divers a disposizione l egi slati va (art . 1052 c.c. ); che il c.t.u., sull a base dell e sue presunt e conoscenze giuri diche , si era rit enuto aut ori zzato a non procedere all a pur soll eci tat a quantificazione dell 'indenni zzo , assumendo che erano assent i i presupposti neces sari per la costituzi one del di ritt o di servit ù , ma i n t al modo aveva definiti vament e esautorato il Giudi ce del pot ere giurisdi zional e di adott are una diversa st at ui zione , t anto che il Tribunal e di RA , seguendo pedissequam ent e il ragionam ento logi co -giuri dico dell'ausil iario, indi cò sol o l'art . 1051 c.c. , comunque errone am ente;
che anche l a giurisprudenza di legit timit à aveva precis ato che al c.t.u. e ra precl usa la formul azione di valut azioni giuridi che o di m erit o e che l 'ausil iario doveva limi tarsi ad il l ustrare al Giudice,
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privo di adeguat e cogni zioni tecnico -scienti fi che, l e quest i oni tecniche di sua com pet enza;
che t anto rendeva null a l a c.t .u. (questi one su cui il Tribunale di
RA omise di pronunci arsi, pur avendo essi appell anti ripet ut am ent e sol levat o l a rel ati va eccezione ), con cons eguent e necessit à di dispor ne l a rinnovazione. II.A.
1.b. Le censure moss e dagli appell anti non sono condi visi bili.
II.A.
1.b.1. La Corte Suprem a (dal cui aut orevole i nsegnam ent o, pi enam ent e condivi sibil e, non vi è ragi one al cuna di discost arsi ) ha chi ari to:
♠ che “La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sott ratto alla disponi bilità delle parti e affidato al prudente apprezz amento del giudi ce del merit o, il qual e, t uttavia, nell 'ammett ere il mezzo st ess o deve att enersi al li mit e ad esso i ntrinseco consist ent e nella sua funzi onali tà alla ris oluzi one di questi oni di fatto presupponenti cognizioni di ordine t ecni co e non gi uri dico;
pertant o il giudice, qualora erroneamente affidi al consulent e lo svolgi mento di accertamenti e la f ormulazi one di val utazi oni giuri diche o di merit o inammissibil i, non può risol vere l a controversi a i n bas e ad un ri chiamo al le conclusioni del consulent e stesso, ma può condi viderl e soltanto ove formuli una propria autonoma mot ivazione basat a sull a valut azi one degli elementi di prova l egitt imament e acquisiti al processo e dia suffi cient e ragione del proprio convi nci mento, tenendo cont o dell e contr ari e deduz ioni delle parti che si ano suff ici entement e specifi che ”1;
♠ che “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d 'ufficio, di considerazioni t ecni che esul anti dall 'ambito ogget tivo del quesito non det ermina l a nulli tà dell a consul enza, né quell a deri vata dell a sentenza, s e è stata assi cur ata al le part i la possi bilit à di int erl oquire, si a dal punt o di vist a t ecnico nel corso dell a c.t.u., sia dal punto di vista giurid i co negli snodi pr oces sual i a ciò deput ati, restando 'assorbito ' l'operato del consul ent e da quello del gi udi ce ”2;
♠ che “In materia di consulenza tecnica d 'ufficio, il consulente nominato dal giudi ce, nei li miti delle indagini commessegli e nel l 'osservanza del contraddittorio dell e par ti, può accertare t utti i f atti inerenti all 'oggetto dell a lit e, il cui accertament o si renda necessario al f ine di rispondere ai quesiti s ottoposti gli, a condi zione che non si tratti dei f atti princi pali che è onere delle part i all egare a fondamento dell a domanda o del le eccezioni e salvo, quant o a ques te ulti me, che non si tratti di fat ti princi pali ril evabi li d'uf ficio”, si cché è font e di nulli tà rel ati va (ril evabile ad ini ziativa di part e nell a prim a difes a o i stanza successi va al l 'at to vizi at o o all a notizi a di esso )
“l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondament o della domanda o dell e eccezi oni e sal vo, quanto a queste ultime, che non si tratt i di f atti principali ril evabili d 'uffi cio, o l 'acquisizione nei predet ti li miti di documenti che il consul ente nominato dal giudice accerti o acquisis ca al fine di rispondere ai quesiti sottopost igli in violazi one del contraddittorio dell e par ti “ ed è fonte di nullit à assol uta (ril evabi le d'ufficio o, in di fett o, di m otivo di im pugnazi one da farsi a val ere ai sens i dell 'art . 161 c.p.c. ), poi ché viol a il principio della domanda ed il principi o dispositivo, “l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o dell e eccezioni e sal vo, quanto a quest e
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ultime, che non si tratti di fatti principali ril evabi li d 'uffici o, che il consul ent e nominat o dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottoposti gli dal giudice ”3.
II.A.
1.b.2. Ciò prem esso, la Cort e osserva :
♣ che nella relazione s critt a i l c.t .u. ing. , pur riport ando Controparte_7 il cont enuto di al cune norm e del codi ce ci vile in materi a di servi tù (art .
1032), pass aggio coattivo (art . 1051) ed eserci zio dell a servit ù (art. 1065), tuttavi a aveva es pres so, in rispost a ai quesiti form ulati dal Gi udice di prim o grado [ che, con l 'ordinanza in dat a 23/11/ 2021, aveva affi dato all 'ausili ario il seguente incari co : 1) descrivere lo stato dei luoghi, redigendo apposit i schi zzi pl anim et rici e riproduzioni fotografi che;
2) veri ficare l 'esist enza dei presupposti per la costituzione dell a servi tù di passaggio coatt ivo richiest a dai convenut i;
3) det erminare l 'indennità eventualm ent e dovut a per il passaggio coattivo] nonché all e osservazioni dei convenuti (formulat e con le not e difensive tras mess e in dat a 31/ 05/2022 al c.t.u. ), l e proprie considerazioni e val utazioni di caratt ere tecni co;
♣ che il c.t.u. n on aveva proceduto all a quantifi cazione del l 'i ndennizzo ex art .
1053 c.c. sol perché t ale questione era assorbit a e superata dall 'accert at a insussist enza dei presupposti per l a costituzione del l'i nvocata servit ù di passaggio coattivo;
♣ che il c.t .u. non aveva affatto pri vat o il Giudi ce di primo grado del pot ere di decidere di vers am ente, posto che il Tribunale di RA ben avrebbe pot uto, indipendent ement e dall e considerazioni e conclusi oni dell 'ausili ario, rit enere s ussi stenti i pres upposti per la cost ituzione della servit ù di passaggio coatt ivo i nvocata dai convenuti e conseguent em ente ordi nare al c.t .u. d i procedere a lle necessari e i ntegrazion i del la relazi one peri tal e (ad esempi o, i n punt o di det erminazione dell'indenni zzo) ;
♣ che il Giudice di primo grado , nel ri get tare l a dom anda riconvenzional e propost a dai convenuti , non si lim itò ad operare un sempli ce rinvio al le concl usioni dell'ausi liario (le cui event uali valut azioni giuri diche, più che essere caus a di null ità dell a c.t.u., erano da considerarsi semplicem ent e irrilevanti ai fini dell a deci sione) , m a valut ò gli element i acquisiti al process o s econdo il s uo prudent e apprezzament o , esponendo autonom am ent e le ragioni del propri o convi ncimento si a in punto di fatto si a in punto di diritt o.
II.A.
1. c. A quanto s opra es post o consegue l 'i nfondat ezza del pri mo m otivo di appell o.
II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. C on il s econdo motivo d'im pugnazione [“2) Fondatezza della domanda riconvenzional e – omessa appli cazi one dell 'art . 1052 c.c. ed errata applicazi one dell 'art. 1051 c.c. ”] gli appell anti , dopo avere prelim inarm ente preci sato di avere dom andato in via riconvenzional e l a costituzione del di ri tto di servi tù di passaggio pedonal e coatti vo, poi ché il proprio im mobil e non ne era fornit o e t al e diritt o si palesava parti col armente util e per il pi eno godim ent o dell o st esso , hanno dedotto: che l a norm a appli cat a dal Tribunal e di RA (art . 1051 c.c. ) discipl inav a una situazione diversa da quella i n esam e, riguardant e un fondo paci ficam ent e non int ercluso , ri conducibil e nell 'ambit o applicati vo dell 'art. 1052 c.c. ; che il
Giudi ce di prime cure om is e ogni val ut azione i n ordine all 'applicabi lit à dell 'art.
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1052 c.c. (a m ente del quale «Le disposi zioni dell 'arti colo precedent e si possono appli care anche s e il propri etario del f ondo ha un accesso all a via pubbli ca, ma questo è inadatt o o i nsuffi ci ent e ai bisogni del fondo e non può essere ampl iato.» ) nonostant e l a s ent enza n. 167/1999 dell a Cort e costituzionale, che aveva est eso la rel ativa dis ciplina anche agli i mmobi li dest inati a d uso abit ativo e non solo per le esigenze dell a agricoltura o dell'i ndustri a (infatti l a sent enza de qua aveva dichiarato l 'ill egitt i mità costit uzional e dell 'art . 1052 comm a 2° c.c. nell a part e in cui non prevede v a che il passaggio coatti vo di cui al pri mo comm a po t ess e essere conces so dal l 'autorit à gi udi zi ari a quando quest a ri conosc esse che l a dom anda ri sponde v a al le esigenze di accessi bilit à degli edi fi ci destinati ad us o abit ati vo, avendo anche accomunato l e persone con di sabilit à a quell e gravat e da pat ologi e fisi che severe, s ussis tendo anche per queste ulti me l a necessit à di abbatt ere ogni barriera archit ett oni ca, di garanti re uno st andard di vi ta decoroso e idoneo ad assi curare l a m as sim a aut onomi a di movim ento ed un 'effetti va incl usione nel la vita soci al e ); che i nolt re il Giudi ce di prim e cure, nel negare l a cost ituzione del di ri tto di servitù perché avrebbe det erminato un pregiudizi o ingiustificato per i fondi s erventi considerat a l a migl iore e pi ù adeguat a alt ernat iva dis ponibi le, omis e di considerare che il concetto di utilit à previ sto dall 'art . 1027 c.c. consist eva anche nell a maggior comodità o am enit à del fondo dominant e, come definito dall 'art. 1028 c.c., e che ai sensi dell 'art . 1029 c.c. la servit ù poteva ess ere cos tituit a anche per assi curare a un fondo un vant aggio futuro;
che l a C ort e di C as sazione , i n seguito all a cit at a sentenza n. 167/1999 dell a Corte costi tuzi onale, aveva ri com preso nell 'appli cazione dell 'art. 1052 c.c. anche interessi di caratt ere abi tat ivo o di caratt ere general e, da chiunque invocabili e riconosciuti merit evoli di t ut el a;
che l a sentenza n. 14102/2012 della
Cort e di cass azione citat a dal Giudi ce di primo grado da un canto ri guardava una servit ù di pass aggio l a cui strada avrebbe t occato una porzione del fabbricat o sito in alt ra part icell a (m ent re nell a fattispeci e si di scut eva di un vial etto preesi st ent e com plet am ente s eparat o dai fondi rusti ci serventi e domi nanti e senza al cun att raversam ent o sull e propri età degli appell ati, tutte m unit e di un recinto che le divideva dal medesi mo vi al etto de quo) e da alt ro cant o aveva ri conosciut o all 'ist ant e (propriet ario di un albergo) il diritto di ampli are l a servitù di passaggio coattiva esist ente pur a favore di fondo non int ercl uso e con l a ri duzione di una porzione del cortil e del fabbricat o servente (di fatti aveva chiarito , val ori zzando la funzione soci al e dell a propri et à in vist a dell 'int eresse e del l'util ità general e , che, nel gi udi zio di cont em peramento degli i nteressi contrappost i , l'esenzi one dall a servitù di pas saggio coattivo stabilita dall 'art . 1051 u.c. c.c. per cas e, cortili , gi ardini ed ai e non trovava appli cazione allorché, rispet tando l 'esenzi one, non si sarebbe potut a elimi nare l 'i nt erclusione assol uta o rel ati va ); che per i fondi serventi degli appell ati , nel cas o in esam e, non vi sarebbe stato al cun aggravio dell a servit ù gi à esis tent e, poi ché il vi al etto de quo era già ut ilizzato dagli altri propri et ari di fondi ed immobili che si affacci avano sull o stesso, m entre l'immi nente edifi cabilità del l 'area era da escludere , per i vi ncoli i drogeol ogi ci dell a zona evidenzi ati dal c.t.p. d i loro appellanti e conferm ati dal c.t.u.; che l e concl usioni i n fat to del c.t.u., secondo cui il percorso indi cato da loro appell anti , seppur più breve, era i nadeguato e contrari o ai principi di contem peram ento dei contrapposti int eress i delle parti , non erano condivisi bili , poiché, ai fini del la verifica dell'utilit à dell a s ervit ù richi est a, le dist anze non dovevano essere quell e necessari e per arrivare all a strada pubblica, bensì quell e per raggiungere gli eserci zi comm erciali di zona con maggior com odit à (in parti col are il superm ercato
CP_ Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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più vi cino Coop, l a farm aci a Pesca, i l , l a t abaccheria con rivendi ta di Parte_4 giornali di zona , il s uperm ercato dist anti rispett ivam ente m et ri 115, 215, CP_8
173, 175 e 233 ), m entre, utili zzando il varco principal e, essi appell ant i dovevano percorrere di stanze maggiori (rispett ivament e m etri 515, 635, 605, 607 e 665 ) su una st rada provi nci al e molt o t rafficat a;
che dett e differenze topografi che assumevano un 'im portanza det erm inant e per i geni tori di l oro appell anti , poi ché cost oro, a causa del la loro et à (69 anni ) e dell e loro patol ogie articol ari , sol o utili zzando i l varco pedonale che conduceva all a via Monda pot evano agevolment e raggiungere a pi edi i summ enzionat i esercizi commerci ali, senza utili zzare l e automobili e sott raendosi agli i nconvenienti correl ati al traffi co ed al parcheggio (tali benefici superavano di gran l unga gli insignifi canti inconveni enti dell 'as senza del m ant o st radal e e dell a sussi stenza di impercett ibili dislivelli , ess endo pales i l 'inadeguatezza e insuffi ci enza del percorso più lungo e l'oggettiva maggi or com odit à del percorso più breve); che i l fondo servent e non avrebbe subi to al cun pregiudi zio nel caso di cost ituzione dell a servit ù di passaggio pedonal e, att eso che il vi al ett o era gi à esistente e gravato da alt ri di ritti di servi tù di pass aggio in favore di t erzi fondi dominanti (t ra cui quelli degli appell ati e che i docum entati vincoli idrogeol ogi ci escludevano CP_2
l'immi nente e futura edificabi lit à ; che essi appell anti reit eravano l a l oro disponibil ità a vers are un 'indennit à di €. 500,00, rim ett endone com unque l a det erminazione alla prudente valutazi one dell a Corte;
che infine occorreva precisare, con riferi ment o al l'afferm azione del Gi udi ce di primo grado secondo cui il giudi zi o aveva ad oggett o l a costituzione di servi tù e non l 'abbattim ent o di barri ere archit ettoni che , che, pur discutendosi di di ritt i reali , non pot eva prescindersi dall e esi genze di accessi bilit à degli edi fici destinati a d uso abit ati vo previste dall 'art . 1052 c.c., nell a formul azione vigent e a seguit o dell a sent enza n.
167/1999 dell a C orte costituzionale , che aveva accom unato l e persone con disabilit à a quell e gravate da patol ogi e fisi che severe, al fi ne di garanti re uno standard di vit a decoros o ed idoneo ad assi curare l a massima autonomi a di movim ent o.
II.A.
2.b. Le cens ure moss e dagli appell anti , pur suggest ive, non possono ess ere condivi se, all a l uce dell a punt ual e moti vazione dell a sentenza di primo grado , si a pure con le preci sazioni di seguito espost e (int egrati ve dell a decisi one impugnat a ). II.A.
2.b.1. Il pass aggio coattivo è di scipli nat o dagli artt . 1051 e ss. c.c.
L'art. 1051 c.c. s tabi lisce che il propri et ario il cui fondo sia circondat o da fondi alt rui, e che non abbi a usci ta sull a via pubblica (c.d. “interclusione assoluta”) né possa procurars el a senza eccessivo dispendio o disagio (c.d. “interclusione relativa”), ha di ritto di ott enere il passaggio sul fondo vi cino per l a coltivazione e il convenient e uso del proprio fondo (comma 1°), da stabili rsi con l e modalit à
– percorso più breve e minor danno al fondo servente – previste dalla medesima norm a (comm a 2 °); st abil is ce alt resì l 'applicazione del l e stesse di sposizi oni anche quando il proprietario , gi à tit ol are del di ritt o di passaggio sul fondo altrui, abbia bi sogno , ai predetti fini (coltivazione e conveni ent e uso del propri o fondo ), di am pli arl o (comm a 3°) , nonché l'esenzi one dalla servitù di passaggio coat tivo di case, cortili, gi ardini e ai e ad esse at tinenti (com ma 4°).
L'art. 1052 c.c. prevede che l e disposi zi oni dell 'art. 1051 c.c. sono appl icabi li anche quando il proprietario abbi a accesso all a vi a pubbli ca (e cioè quando il s uo fondo non sia int ercl uso), m a l 'accesso si a inadatt o o insuffi ci ent e ai bisogni del fondo e non poss a es sere ampl iat o ( comm a 1°): in t al caso il passaggio può ess ere
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concesso dall'autorit à giudi ziari a, m a sol o s e l a dom anda risponde al le esigenze dell'agricoltura o dell'industria. II.A.
2.b.2. La port at a del l 'art. 1052 c.c. è st at a am pliat a, rispetto all a formul azione originaria, dall a s ent enza n. 167/1999 dell a Corte costi tuzional e, che ha di chi arat o l'il legit timit à costit uzi onal e dell 'art. 1052 comma 2° c.c. «nella part e in cui non pr evede che il passaggi o coatti vo di cui al primo comma poss a essere concess o dall 'autori tà gi udizi aria quando questa riconosca che la domanda risponde al le es igenz e di accessi bilità – di cui alla l egislazione relati va ai portat ori di handi cap – degli edifi ci destinati ad uso abitat i vo» .
II.A.
2.b.3. A seguit o dell a pronunci a dell a sentenza n. 167/1999 del la Corte cost ituzional e, l a C ort e suprem a (che, già con ri ferim ent o al t esto ori ginari o dell 'art . 1052 c.c., aveva afferm at o che “La costituzione coattiva di una servitù di passaggi o, ai s ens i dell 'art . 1052 cod. ci v., a favore di f ondo non intercl uso, postula l a rispondenza dell a rel ati va domanda all e esi genze dell 'agri coltur a o dell 'indust ria. T ale r equisito perci ò t rascende gli int eressi indi viduali e giustif ica l 'imposiz i one coatti va sol o se rispondent e all 'i nt eresse general e della produzione, da valut are non gi à in ast ratto, ma con riguardo all o stat o attuale dei f ondi e alla lor o concr et a possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migli ore uti lizz azione ”4) h a chi arito:
♦ che “Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., da leggere alla luce della sentenza dell a Corte costit uzi onal e n. 167 del 1999, la costit uzi one di servitù coatti va di passaggio a favor e di f ondo non int ercluso può avvenire non sol tant o in presenza di esi genz e dell 'agri col tura e dell 'industri a, ma anche quando sia accertat a, i n gener ale, l 'inaccessibi lit à al f ondo da part e di qualsiasi portator e di handi cap o persona con ridotta capacit à mot oria, essendo irril evant e l 'inesis tenza in concreto dell a disabilit à in capo al titol are del fondo s er vent e”5;
♦ che “Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 dell a Cort e costi tuzi onal e – la costituzione di una servit ù di passaggi o in f avor e di un fondo non i ntercluso può avvenire non soltant o in presenza di esigenze dell 'agri colt ura o dell 'indust ria, bensì anche ai f ini di consentir e una pi ena accessi bilit à al la casa di abitazi one ”6.
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Il predett o orientamento giuris prudenzi ale è st at o ribadito anche negli ulti mi anni, avendo l a Corte di cass azione da un cant o conferm at o che “L'art. 1052 c.c. può essere invocat o al fine della costi tuzi one di una servitù coat tiva di passo carrai o, in favore di un fondo non i ntercl uso, non sol o per esigenze dell 'agri colt ura o dell 'indust ria, ma anche a t utela di esigenze abit ati ve, da chiunque invocabili, emergendo, dopo l a pronuncia del la Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di pros petti va s econdo i l quale l 'ist itut o della servitù di passaggio non è più limi tato ad una vi sual e domini cale e produtt ivi sti ca, ma è proiet tato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt . 2 e 3 Cost., che permea di sé anche l o s t atuto dei beni ed i rapporti pat rimoniali in generale.
Nell 'equili brat a applicazione dell 'istit ut o, peralt ro, la domanda, propost a a norma della r icordat a disposizi one, può essere accolt a a condi zione che sussi sta
l'assenso dell 'autor i tà di vigilanza sul t erritori o e che il passaggio i mposto non comporti un sacrifi cio, per il f ondo servent e, maggiore del bene fi cio per quello domi nant e, con poss ibilità di derogare al li mit e i mposto dall 'art . 1051, ulti mo comma, c.c. (che es onera da s ervitù case, cortili , giardini ed ai e) solo previ a accort a ponderazione degli i nteressi e con adeguato i mpi ego dello st rumento dell 'indennit à, pr evi sto dall 'art . 1053 c.c.. ”7 e da alt ro canto stat uito che “La cost ituzi one di s er vit ù coatti va di passaggio a favore di f ondo non int ercluso, ai sensi dell 'art . 1052 c.c., e l 'ampliamento del passaggio già esi stente ex art. 1051, comma 3, c.c. poss ono avvenir e, dopo l a pronuncia dell a Corte costit uzional e n.
167 del 1999, non sol tant o in presenza di esigenze dell 'agri colt ura e dell 'indust ria, ma anche quando sia accertat a, i n generale, l 'i naccessibil ità all'i mmobil e da part e di qualsiasi persona portatri ce di handi cap o con ridotta capacità mot oria, es sendo i rril evant e l 'i nesist enza in concret o della disabilità in capo al tit olar e del f ondo medesi mo, oppure qualora occorra garantire l a t utela di necessità abitati ve, da chiunque invo cabili”8.
II.A.
1.b.4. C osì ri costrui to il quadro norm ativo e gi urisprudenzial e, occorre dunque veri fi care s e , nel giudi zio di pri mo grado, gli attori in ri convenzional e (odi erni appell anti ) avess ero all egat o e dimost rato fatti idonei a legittim are, ai sensi dell 'art . 1052 c.c. (nel t est o modificato dall a sentenza n. 167/1999 del la
Cort e costituzionale) , l a costi tuzione dell 'invocat a servi tù coattiva .
A t al e quesito la Corte riti ene debba risponder si negati vamente.
I germ ani , con l a domanda ri convenzionale propost a nel giudizi o Parte_1 di prim o grado (nel cui accoglim ento hanno insistit o nel present e grado di giudi zio , i nvocando l 'int egrale riform a della sent enza appell at a) avevano chi esto che, ai sensi dell 'art . 1052 c.c., fosse costituit a l a servitù coattiva di passaggio pedonal e sul vi alet to di propri età e col legant e il fondo di CP_1 CP_2 loro propri et à ( ) all a via M onda di Mol fett a, all egando , a sost egno Parte_1 del pet itum, che il loro genit ore , essendo affetto da Persona_2
“Deformazione della estremità distale articolare della tibia e del perone, con disassamento della r ima art icolare, i n anchilosi e segni di usura dell a f accetta
condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 cod. civ.”. 7 così Cass., n. 8817/2018. 8 così Cass., n. 14477/2018.
Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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arti colare dell 'as tragalo. Ridott o i l t ono cal ci co. Cal cifi cazioni vascol ari ”, aveva serie di ffi col t à nell a deambulazione e quindi aveva necessit à , per poter condurre una norm al e vita di rel azione, di transit are a pi edi sul vi al etto de quo al fine di pot er raggi ungere più rapidam ent e ed agevolment e al cuni eserci zi comm erciali i n Mol fet ta (superm ercato Coop, farm acia P esca , , Parte_4 tabaccheri a -edicol a di zona, superm ercat o , così evi t ando di percorrere CP_8
l'altro tragitto coll egant e il fondo di l oro propri et à all a strada pubbl ica (s.p. 112
Molfett a -Terlizzi ), distante dai predetti eserci zi comm ercial i circa 400 mt in pi ù. Orbene , in dispart e ogni considerazione sulle concret e caratt eristiche del percors o pedonal e es erci tabil e sul vi al etto facente part e de i fondi di propri et à degli appell ati in relazione al qual e risult a avanzat a l a domanda di costit uzione di servit ù coatt iva [t ratt asi in buona sost anza, di un t ratturo, così descritto dal c.t .u. (e comunque ben visi bile n ell e fot ografi e all egat e all 'elaborat o scritt o): “accesso non paviment ato realizzat o in terra batt uta , presenza di giunto di int erruzi one dell a pavi mentazione dell a st rada pubbli ca , di slivell o fra il pi ano di calpesti o …
e l'uscita su str ada dell 'ordine di 70,00 cm, bordi dell 'accesso costit uiti da due marciapi edi dell a st rada pubbli ca sconnessi ed esibenti un dislivell o a gradino superiore a cm 25 … Sede in t er ra bat tut a inerbit a special mente ai bordi ed in asse… Sviluppo i n pr oiez ione or izzontal e = 49,01 m … Disli velli, dal la villa alla servit ù disli vello in disces a verti cale di circa 60 cm, dall a servitù al la strada pubbl ica disli vello s u uno svi luppo di 2,00 m di circa 70 cm …”9], ri sult ant e i ctu oculi m olto più accident ato e peri coloso (per chi abbi a realm ente ri dott e capacit à motorie ) rispetto al percorso pedonale esercit abi le sul gi à esi stente accesso d el fondo degli appell anti all a via pubbli ca [così descritt o dal c.t.u. (ed anch 'ess o ben visibil e n el le fot ografi e all egate all'elaborato scri tto ): “Accesso asfaltato e paviment ato con la classi ca str atigrafia di una strada, assenza di discontinuità e stato d'uso e manutenz ione dell a viabilità ordinario, bordi della viabilit à cost ituiti dai conf i ni di tutt i gli alt ri lotti che si servono di det ta via ordinariament e. … Svil uppo i n proi ezi one ori zzontal e = 215,00 m … Non si indi viduano disli vell i rilevanti per tal e strada ”10], il che si pone in oggettivo contrast o con le ass erit e diffi col tà deambulat ori e di (sull e Persona_2 quali ri sult a in via es clus iva bas ata l a pret esa avanzat a dagl i appell ant i ), la C ort e osserva che s e è vero che , ai fi ni del l 'applicabi lit à dell 'art . 1052 c.c. (nel t est o risul tante a s eguito dell a s ent enza n. 167/ 1999 del la C ort e costituzional e) , non è richi esto che il soggett o (che può anche non essere il propri et ari o del fondo dominant e) si a “portatore di handi cap” [non è inopportuno ricordare che il Giudi ce dell e l eggi , con il m enzionat o int ervento giurisdizi onale , si era occupat o dell a questione di legittimit à co sti tuzional e soll evat a dal Giudice r imettent e con riferim ent o a d un 'ipotes i ben det erminat a – “garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mut ilati ed inval idi con diffi coltà di deambul azione ” (nel caso parti col are , t rattavas i di port atore di handicap i nvalido ci vile al 100% , il quale aveva instaurato procedim ent o caut el are ex art . 700 c.p.c. )], è però alt rett ant o vero che appare comunque necessario che t al e soggett o sia affetto da una riduzi one ben si gni ficati va dell a capacità motoria, non potendo gi usti fi carsi l'imposi zione di un pes o su un fondo alt rui (com e l a costit uzione di una servitù coattiva di pass aggi o pedonale ) se non in presenza di una “pat ologia fisi ca severa ”, os sia di un 'accertat a patologi a fisi ca inval idant e di t al e gravit à da
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rend ere l 'accesso del fondo alla via pubblica, già esi stent e, ex se i nidoneo ad assi curare al s oggett o invali do una norm al e vit a di rel azione e dunque tal e da rendere impresci ndi bile l a creazione di un 'alt ro ' accesso all a via pubbli ca .
Det to presupposto , t uttavia, non appare adeguatam ente provat o nel caso in esame, perché , a sos tegno dell a dom anda, sono st ati prodotti sol t anto un referto radiol ogi co del 12/ 05/2021 (dall a radiografi a , eseguit a all a cavigli a dest ra di
[...]
s ubito prim a del deposit o dell a comparsa di rispost a con Persona_2 dom anda ri convenzi onale nel giudizi o di pri mo grado, em erge sem pli ce
“deformazione della estremità distale articolare della tibia e del perone, con disassamento della r ima art icolare, i n anchilosi e segni di usura dell a f accetta arti colare dell 'ast ragalo. Ri dott o il tono calci co. C al cifi cazi oni vascolari ”) ed un cert ifi cato m edi co redat to dal dott. i n dat a 14/05/2021 Persona_3
(nel qual e, sostanzi alm ent e sull a scort a del cont enuto del referto radiologi co, risul ta generi cament e at testat o che present a “diffi colt à Persona_2 deambulat ori e gr avi e nella stazi one erett a prol ungata ”), m entre non risult a che la com petente com missione medi ca abbia mai accert at o , all'esito dei plurimi esami speci alist ici previsti dal la normati va vi gent e, che è Persona_2 affetto da una pat ologi a fi sica di entit à t al e da int egrare gli estremi dell 'i nvalidità civil e.
La m ancanza di documentazi one medico -sanit ari a adeguata, im pedendo di val utare approfondit am ent e l a natura gravem ent e invali dant e dell a patol ogi a fisi ca da cui è affetto , non consente, nel ponderato Persona_2 bilanci am ento dei contrappos ti int eressi del le parti , di ri tenere giusti ficat a l a cost ituzione dell a s ervitù coat tiva di passaggio pedonale sul vi aletto facent e parte dei fondi di propri et à e finali zzat a a perm ett ere al fondo CP_1 CP_2 di propri et à degl i appell ant i, già avent e un comodo ed agevole accesso carrabil e e pedonal e alla vi a pubbli ca (s.p. 112 Mol fett a-Terli zzi ), di avere anche , transit ando s ul predetto vi al etto di propri et à al trui, un secondo accesso pedonal e ad alt ra via pubbli ca (vi a M onda). II.A.
1.b.5. Da ultimo , si reputa opportuno osservare :
♥ che gli appell anti , pur deducendo che l 'i nvocata cost ituzione dell a servi tù coattiva di pass aggi o pedonal e sul vi al etto de quo consent irebbe al loro genitore di raggiungere pi ù rapidam ent e (os sia Persona_2 'risparmiando' circa 3-400 metri rispetto al tragitto percorribile dall'accesso all a vi a pubbli ca già esist ente ) gli eserci zi comm erci ali speci fi cati nell'att o di im pugnazi one (il s uperm ercato Coop, l a farmaci a P esca, il , la Parte_4 tabaccheri a con rivendita di giornali di zona , il superm ercato , CP_8 tuttavi a non hanno minim am ent e precisat o se il gi à esi stente access o pedonal e e carrabil e alla vi a pubbli ca (s.p. 112 Molfett a -Terlizzi ) non consent a di raggiungere alt ri eserci zi commerci ali simil i parim enti vici ni, non pot endo davvero opinar si nel senso che una servi tù coat tiva di passaggio pedonal e poss a ess ere costituita sol perché uno dei fam ili ari del propri etari o del fondo 'dominante' (o magari quest'ulti mo ) 'preferisca' recarsi i n det erminati es ercizi comm erciali pi uttost o che in al tri;
♥ che gli el em enti s opra esposti, oltre ad escludere che l 'i nvocat a costit uzione dell a s ervit ù coat tiva di passaggi o pedonal e sul vi al etto di propri et à degl i appell ati pos sa real ment e servi re a rendere l'i mmobi le degli appell anti accessibil e a qualsi asi pers ona port atri ce di handicap o con ri dott a capacit à motoria, esclud ono altresì che l'invocat a cost ituzione del la servit ù coat tiva di pas saggio pedonal e s ul vialet to di propri età degl i appellat i poss a
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realm ente s ervire a t utel are l e necessit à abitat ive degli appell anti e/o dei l oro genitori (di fatti il gi à esi st ent e accesso – carrabil e e pedonale, si ri badisce – all a via pubbli ca , s.p. 112 Mol fett a-Terl izzi , non present a al cuna barri era architet toni ca e il percorso , privo di qual sivoglia ost acolo, è senza dubbio al cuno idoneo a consenti re uno standard di vit a decoroso e idoneo ad assi curare m assi ma aut onomi a di m ovim ent o ed effetti va i nclusione nell a vita soci al e a tutti i com ponenti dell a famigli a ). Parte_1
II.A.3. Il terzo motivo. II.A.
3.a. Con il t erzo moti vo d'impugnazione [“3) Spese processuali”] gli appell anti hanno dedotto : che il Tribunal e di RA stabilì che l e spese di caus a dovevano segui re il princi pio del la soccombenza e, conseguentem ent e , condannò loro appell anti ( convenuti in pri mo grado) al pagam ento dell e stesse, compresi gl i oneri perit ali , in favore degl i attori;
che l a riform a della sent enza di primo grado , per le ragioni in fatt o e i n di ritto espost e con i pri mi due moti vi di appell o , doveva com portare anche l a modi fi ca del capo afferent e all e spese processuali, con conseguent e condanna degli appellati al pagam ento delle spese del doppio grado di gi udi zio .
II.A.
3.b. Le censure moss e dagli appell anti non sono condi visi bili . Ess e, infatti , si fondan o su un presupposto ( l'accogl imento, in riform a dell a sent enza di primo grado , della dom anda riconvenzional e proposta nel giudi zi o di prim o grado ) non veri fi catos i , st ant e l 'infondat ezza dei pri mi due moti vi di appell o (v. sopra).
II.A.
3.c. P ertanto, anche il motivo di appello qui in esam e è imm eritevol e di accoglim ent o .
II.B. CO N C L U S I O N I.
L'i nfondat ezza dei motivi enunci ati dagli appell anti comporta i l ri getto dell 'im pugnazione, con cons eguent e conferm a, anche per le ragioni in fatt o ed in diritt o espost e nel la pres ent e s entenza, della decisione i mpugnat a.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O. Le spese del presente grado di gi udi zio {li quidat e, com e da di spositi vo , in mi sura pari ai valori medi per fas e di st udi o, fase i ntroduttiva, fase i struttori a e fas e decisi onal e [con l a precis azione che la fase i struttori a è compresa, com e è noto, nell a fase di t ratt azi one , per l a qual e l a vigent e t ariffa professional e prevede un com penso unitari o anche a pres cindere dall 'effet tivo svolgim ent o, nel corso del singolo grado del gi udi zio di merito, di attività a contenuto i strut torio, essendo suffi ci ent e la sempli ce t ratt azione dell a causa11 (la fase di t rattazione, nel giudi zio di appell o, è ineludi bile e coi nci de con l e atti vit à previ ste dall 'art . 350 c.p.c.12)], applicando le dispos izioni del D.M. Giustizi a n. 55/ 201413 e succ. modd.14 [da interpretarsi all a l uce dell 'autorevole i nsegnam ento dell a Cort e S uprema15, formul ato con riferiment o al D.M. Gi usti zia n. 140/ 2012, m a da rit enersi
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pienam ente valido anche dopo l 'ent rat a i n vigore del D.M. Giusti zi a n. 55/ 2014
(nonché de i DD.MM . Giusti zi a n n. 37/2018 e 147/2022) , i n ragione dell 'identit à dell 'art . 28 del D.M. Giusti zi a n. 55/ 2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Gi usti zi a n. 37/ 2018 e dell 'art. 6 del D.M. Giusti zi a n. 147/ 2022) all 'art. 41 del D.M . Giust izi a n. 140/2012 ], t enendo conto – sulla scort a del valore della cont roversi a
– dei parametri di cui alla tabella “12. Giudi zi innanzi al la Cort e di Appello” all egat a al cit ato D.M. Giusti zi a n. 55/2014 ed escludendo, ex art. 92 comm a 1°
c.p.c., l a ripeti zione del le spes e eccessive o superflue sostenut e dall a parte vittoriosa} vanno regol ate i n os sequio al princi pio dell a soccom benza, ai sensi dell 'art . 91 c.p.c. II.D. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002. In considerazione del ri getto int egral e dell 'appello e del l'int roduzione del present e giudi zio di i mpugnazione dal 30° gi orno successivo (v. art. 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di ent rat a i n vigore dell a L. n. 228/2012 ( avvenuta in dat a 01/01/2013, ex art . 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)16, ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quater del D.P.R . n. 115/2002 (introdot to dall 'art . 1 comma 17° dell a
L. n. 228/2012) deve darsi att o dell a sussistenza dei presupposti perché gli appell anti siano t enuti, i n soli do tra loro, a versare un ulteri ore im porto a ti tolo di cont ributo uni fi cato pari a quell o dovuto per l 'i mpugnazi one17, precisando che 16 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 17 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece
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l'obbligo di pagam ento sorge al mom ent o del deposito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ent o n. 1218/ 2023 R.G.A.C .C., sull'appello propost o da Parte_3 Parte_2 con atto di cit azi one noti fi cato in data 04/10/2023 , nei confronti di CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, avvers o la sent enza n. 1055/2023, pubbl icat a in data 03/07/ 2023, del
[...]
Tri bunal e di RA in compos izi one m onocrati ca , così provvede: 1) rigett a l 'appell o;
2) condanna gli appell anti , i n solido tra loro, all a rifusione, in favore degli appell ati , dell e spes e del present e grado di giudizio, che liquida: a) in €. 673,00 (euro seicentosettantatre/00), tutti per compenso, oltre rimbors o s pese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per l a prest azi one, C .N.P .A.F. ed I.V.A. com e per l egge , in favore di
Controparte_1 b) in €. 673,00 (euro seicentosettantatre/00), tutti per compenso, oltre rimbors o s pese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per l a prest azi one, C .N.P .A.F. ed I.V.A. com e per l egge, in favore di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, concredi tori soli dali;
[...]
3) dà at to dell a s ussi stenza dei presupposti perché gli appel lanti si ano t enuti , in sol ido tra l oro, a vers are un ult eri ore import o a tit olo di cont ributo unificato pari a quell o dovuto per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagam ento sorge al mom ento del deposi to dell a present e sent enza, ex art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, i ntrodotto dall 'art . 1 comm a
17° della L. n. 228/2012.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 17/12 /2024.
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
CP_ Proc. n. 1218/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 996/1999. In senso conforme Cass., n. 17051/2002; Cass., n. 7557/1986; Cass., n.
453/1983. 2 così Cass., ord. n. 24695/2024. 3 così Cass., sez. un., n. 3086/2022. 4 così Cass., n. 281/1997. In senso conforme Cass., nn. 9643/1994, 4999/1994, 6590/1986. In senso conforme, più di recente, Cass., nn. 15110/2000, 7000/2001, 16970/2005, 5489/2006. 5 così Cass., n. 2150/2009 [con la precisazione che la massima ufficiale (riportata nel testo) pare contenere un errore, nella parte in cui utilizza, alla fine, l'aggettivo 'servente' anziché 'dominante'
(N.d.E.)]. 6 così Cass., n. 10045/2008 (che, nell'affermare tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici). In senso conforme, più di recente, Cass., n. 14103/2012, secondo cui “L'art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della
Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a 9 pagg.
7-9 della relazione di c.t.u. e fotografie allegate (nn. 4-14, all. 3). 10 pagg. 10-11 della relazione di c.t.u. e fotografie allegate (nn. 25-31, all. 3) 11 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 12 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 14 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 15 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).