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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 22543 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, dei benefici ex art. 80 l. n. 388/2000, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto ricorrono gli estremi sanitari di legge per il riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio di cui all'art. 80 l. n. 388/2000 a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non del diritto all'indennità di accompagnamento.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Il CTU ha invero concluso che la signora era alla data di presentazione Parte_1 della domanda (6 febbraio 2023) ed è in possesso del requisito sanitario del 75% per fruire della contribuzione figurativa. Invece non si concretizzano/non si concretizzano i requisiti per l'accompagnamento, perché normodeambulante e non bisognosa di assistenza continuativa di terza persona per l'espletamento degli atti quotidiani.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio predetto a decorrere dalla data indicata.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano per l'intero procedimento in complessivi € 2170,00, da distrarsi.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente alla data di presentazione della domanda (6 febbraio
2023) ed è in possesso del requisito sanitario del 75% per fruire della contribuzione figurativa;
non è in possesso dei requisiti per l'indennità di accompagnamento
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2170,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 27.3.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 22543 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, dei benefici ex art. 80 l. n. 388/2000, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto ricorrono gli estremi sanitari di legge per il riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio di cui all'art. 80 l. n. 388/2000 a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non del diritto all'indennità di accompagnamento.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Il CTU ha invero concluso che la signora era alla data di presentazione Parte_1 della domanda (6 febbraio 2023) ed è in possesso del requisito sanitario del 75% per fruire della contribuzione figurativa. Invece non si concretizzano/non si concretizzano i requisiti per l'accompagnamento, perché normodeambulante e non bisognosa di assistenza continuativa di terza persona per l'espletamento degli atti quotidiani.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio predetto a decorrere dalla data indicata.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano per l'intero procedimento in complessivi € 2170,00, da distrarsi.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente alla data di presentazione della domanda (6 febbraio
2023) ed è in possesso del requisito sanitario del 75% per fruire della contribuzione figurativa;
non è in possesso dei requisiti per l'indennità di accompagnamento
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2170,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 27.3.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola