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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20227 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato il 22 aprile Parte_1
1987 a Ja-Ela (Sri Lanka), con il patrocinio dell'avv. Graziella Brancaccio,
giusta procura in atti
Ricorrente
E 2
nata a Controparte_1
Maravila (Sri Lanka) il 10.04.1980, con il patrocinio dell'avv. Sergio Conti,
giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza cartolare del 30 ottobre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.22, il ricorrente in epigrafe indicato,
premesso di aver contratto matrimonio con Controparte_2
in data 10 luglio 2014, atto trascritto al n. 00502, parte 1 serie 03; che dall'unione era in precedenza nato il figlio;
; che i Persona_1 Pt_1
coniugi stabilivano la residenza in ove avevano vissuto sino al 2015, CP_2
quando decidevano di separarsi e di collocare il figlio nel paese d'origine, ove attualmente viveva presso la nonna materna dopo essere stato presso quella paterna;
che aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio con un contributo di euro 200,00, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei 3
coniugi, l'affido condiviso del minore con collocazione presso la nonna materna nella casa familiare in Sri Lanka, con libere modalità di frequentazione per i genitori ed un contributo di mantenimento a carico di entrambi i genitori di euro 150,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della nonna materna oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica, alfine perfezionatasi, all'udienza del 21.12.23 compariva il solo ricorrente che rinunciava alle domande accessorie ed il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo le parti dinnanzi a sé quale G.I. per l'udienza del 2.5.23.
In data 2.5.23 si costituiva la resistente che non si opponeva alla separazione,
chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il minore nella misura di giustizia.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non articolate richieste istruttorie,
ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.10.24 trattata cartolarmente ex art.221, L.77/20, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito, essendo la città di 'ultima residenza abituale dei coniugi, ex art.3, Regolamento CP_2
2201/03.
Relativamente alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 4
14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non intervenuta,
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub d).
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dalle stesse concordemente riferito.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente al figlio minore – alle cui originarie domande il ricorrente ha rinunciato, istando la madre sul contributo di mantenimento- per giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità cui il Tribunale aderisce,
quando nel giudizio di separazione o divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il 5
mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, sussiste la giurisdizione esclusivamente con riferimento al contributo di mantenimento.
Invero, relativamente alle condizioni personali, precisato che il regolamento
2201/2003 (applicabile ai procedimenti antecedenti al 1.8.22 quale quello di specie) non trova applicazione per non rientrare lo Sri Lanka nel novero dei
Paesi aderenti al Regolamento, deve farsi riferimento, per la determinazione della giurisdizione, alla legge n.218/95 (come pure stabilisce l'art.14 del regolamento 2201/03, qui non applicabile per fare la norma espresso riferimento all'ipotesi di operatività del Regolamento e non quando, come nel caso, vi sia estraneità) e, in particolare, l'art.42 - il quale rinvia alla
Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961- avendo il provvedimento in punto di affidamento una finalità di protezione del minore, seppure incidente sulla responsabilità genitoriale, in tal modo trovando applicazione il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinitas,
dettato nell'interesse superiore del minore (cfr., i termini, SC, 663/2023; SU,
1310/2017), in analogia a quanto previsto ex art.8 Reg.2201/03 (che dispone che sono competenti le autorità giurisdizionali del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda, da intendersi come il «luogo nel quale il minore in virtù di una durevole e stabile
permanenza anche di fatto, trova il centro dei propri legami affettivi non solo
parentali, che derivano dalla quotidiana vita di relazione», cfr. Cass. civ.
3798/2008; Corte giustizia UE sez. V, 28/06/2018, n. 512), criterio ed oggi previsto dall'art. 7 Reg. 1111/2019.
Nel caso di specie, risulta allegato da ambo le parti che il minore risiede in
Sri Lanka da molti anni, che è quindi è il luogo di sua residenza abituale con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alle 6
questioni relative all'affidamento, collocamento e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Diversamente, relativamente al contributo di mantenimento per il minore,
l'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla L.
18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42,
esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903).
Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che individua una serie di criteri,
applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, avendo la madre resistente adito l'autorità giurisdizionale italiana (espressamente istando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento di contributo di mantenimento a carico del padre), luogo di residenza abituale del padre-debitore alimentare, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per il figlio minore (oggi di 15 anni), tenuto conto, per un verso, delle sue esigenze 7
rapportate all'età; del tenore di vita presumibilmente non elevato mantenuto durante il matrimonio;
valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti,
per entrambi i coniugi – da ultimo dichiaratisi disoccupati- non esaustive le produzioni documentali rispetto a quanto richiesto, della documentata partecipazione della madre al mantenimento del figlio e considerato che incombe anche sul genitore in astratto privo di occupazione l'onere di mantenere, istruire ed educare la prole, ritiene il Tribunale sia equo determinare il contributo paterno nella misura, all'attualità, di euro 300,00
mensili a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat versarsi a far data dal presente provvedimento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della nonna materna ove il minore Per_2
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a 8
titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20227/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a nato il [...] a [...]-Ela (Sri Parte_1
Lanka) e nata il 10 Controparte_3
aprile 1980 a Marawila (Sri Lanka);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di procedere CP_2
all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte I, serie 03, n. 00502); 9
- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente all'affidamento,
collocamento e tempi di frequentazione del figlio minore;
- il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla pronuncia ed entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della nonna materna, la somma mensile di euro 300,00,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo
2025, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- pone a carico di ambo le parti, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
-
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20227 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato il 22 aprile Parte_1
1987 a Ja-Ela (Sri Lanka), con il patrocinio dell'avv. Graziella Brancaccio,
giusta procura in atti
Ricorrente
E 2
nata a Controparte_1
Maravila (Sri Lanka) il 10.04.1980, con il patrocinio dell'avv. Sergio Conti,
giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza cartolare del 30 ottobre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.22, il ricorrente in epigrafe indicato,
premesso di aver contratto matrimonio con Controparte_2
in data 10 luglio 2014, atto trascritto al n. 00502, parte 1 serie 03; che dall'unione era in precedenza nato il figlio;
; che i Persona_1 Pt_1
coniugi stabilivano la residenza in ove avevano vissuto sino al 2015, CP_2
quando decidevano di separarsi e di collocare il figlio nel paese d'origine, ove attualmente viveva presso la nonna materna dopo essere stato presso quella paterna;
che aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio con un contributo di euro 200,00, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei 3
coniugi, l'affido condiviso del minore con collocazione presso la nonna materna nella casa familiare in Sri Lanka, con libere modalità di frequentazione per i genitori ed un contributo di mantenimento a carico di entrambi i genitori di euro 150,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della nonna materna oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica, alfine perfezionatasi, all'udienza del 21.12.23 compariva il solo ricorrente che rinunciava alle domande accessorie ed il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo le parti dinnanzi a sé quale G.I. per l'udienza del 2.5.23.
In data 2.5.23 si costituiva la resistente che non si opponeva alla separazione,
chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il minore nella misura di giustizia.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non articolate richieste istruttorie,
ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.10.24 trattata cartolarmente ex art.221, L.77/20, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito, essendo la città di 'ultima residenza abituale dei coniugi, ex art.3, Regolamento CP_2
2201/03.
Relativamente alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 4
14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non intervenuta,
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub d).
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dalle stesse concordemente riferito.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente al figlio minore – alle cui originarie domande il ricorrente ha rinunciato, istando la madre sul contributo di mantenimento- per giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità cui il Tribunale aderisce,
quando nel giudizio di separazione o divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il 5
mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, sussiste la giurisdizione esclusivamente con riferimento al contributo di mantenimento.
Invero, relativamente alle condizioni personali, precisato che il regolamento
2201/2003 (applicabile ai procedimenti antecedenti al 1.8.22 quale quello di specie) non trova applicazione per non rientrare lo Sri Lanka nel novero dei
Paesi aderenti al Regolamento, deve farsi riferimento, per la determinazione della giurisdizione, alla legge n.218/95 (come pure stabilisce l'art.14 del regolamento 2201/03, qui non applicabile per fare la norma espresso riferimento all'ipotesi di operatività del Regolamento e non quando, come nel caso, vi sia estraneità) e, in particolare, l'art.42 - il quale rinvia alla
Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961- avendo il provvedimento in punto di affidamento una finalità di protezione del minore, seppure incidente sulla responsabilità genitoriale, in tal modo trovando applicazione il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinitas,
dettato nell'interesse superiore del minore (cfr., i termini, SC, 663/2023; SU,
1310/2017), in analogia a quanto previsto ex art.8 Reg.2201/03 (che dispone che sono competenti le autorità giurisdizionali del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda, da intendersi come il «luogo nel quale il minore in virtù di una durevole e stabile
permanenza anche di fatto, trova il centro dei propri legami affettivi non solo
parentali, che derivano dalla quotidiana vita di relazione», cfr. Cass. civ.
3798/2008; Corte giustizia UE sez. V, 28/06/2018, n. 512), criterio ed oggi previsto dall'art. 7 Reg. 1111/2019.
Nel caso di specie, risulta allegato da ambo le parti che il minore risiede in
Sri Lanka da molti anni, che è quindi è il luogo di sua residenza abituale con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alle 6
questioni relative all'affidamento, collocamento e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Diversamente, relativamente al contributo di mantenimento per il minore,
l'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla L.
18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42,
esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903).
Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che individua una serie di criteri,
applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, avendo la madre resistente adito l'autorità giurisdizionale italiana (espressamente istando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento di contributo di mantenimento a carico del padre), luogo di residenza abituale del padre-debitore alimentare, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per il figlio minore (oggi di 15 anni), tenuto conto, per un verso, delle sue esigenze 7
rapportate all'età; del tenore di vita presumibilmente non elevato mantenuto durante il matrimonio;
valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti,
per entrambi i coniugi – da ultimo dichiaratisi disoccupati- non esaustive le produzioni documentali rispetto a quanto richiesto, della documentata partecipazione della madre al mantenimento del figlio e considerato che incombe anche sul genitore in astratto privo di occupazione l'onere di mantenere, istruire ed educare la prole, ritiene il Tribunale sia equo determinare il contributo paterno nella misura, all'attualità, di euro 300,00
mensili a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat versarsi a far data dal presente provvedimento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della nonna materna ove il minore Per_2
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a 8
titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20227/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a nato il [...] a [...]-Ela (Sri Parte_1
Lanka) e nata il 10 Controparte_3
aprile 1980 a Marawila (Sri Lanka);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di procedere CP_2
all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte I, serie 03, n. 00502); 9
- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente all'affidamento,
collocamento e tempi di frequentazione del figlio minore;
- il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla pronuncia ed entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della nonna materna, la somma mensile di euro 300,00,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo
2025, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- pone a carico di ambo le parti, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
-
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi