Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., da leggere alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999, la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo servente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2009, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO Carla, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SOPPELSA ERMES, HI GIUSEPPE;
- ricorrente -
contro
PR ON LI vedova HI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell'avvocato GRANOZIO Romano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PENSINI EUGENIO;
- controricorrente -
e contro
HI LA, SCHNEIDER GRAZIOSI FABRIZIO, COMUNE DI MOENA in persona del Sindaco pro tempore, CROCE IA SA, FA FR, FA OM, EC MA, WE AN, ON LM, WE BEATRICE, WE FABRIZIO, WE CLAUDIO, WE IANGELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 509/2003 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 20/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/09/2008 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito l'Avvocato RIZZO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GRANOZIO Romano, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto, deposita certificato di morte di PR ON LI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 e 16 giugno 1994 NZ NO, proprietario della casa di civile abitazione distinta come p. ed. 1245 in P.T. 1241 C.C. Moena, 1^, priva di accesso veicolare alla via pubblica e raggiungibile solo a piedi lungo una precaria e pericolosa gradinata, ricavata nella parete rocciosa sovrastante la citata via pubblica,conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Trento, AN LI PR HI e HI VI, proprietarie rispettivamente della p.f. 5208/3 e della p.f. 5308/3 che si opponevano alla costituzione di una servitù coattiva di passo, a piedi e con veicoli, gravante sulle predette particelle oltre che sulle pp.ff. 5189/2 e 5308/4 C.C., Moena i cui proprietari erano consenzienti per sentir costituita detta servitù, previo pagamento della relativa indennità. Si costituiva in giudizio la PR contestando l'interclusione del fondo attoreo ed eccependo la materiale inagibilità di una servitù di passo lungo il tracciato indicato dall'attore a causa della forte pendenza che lo stesso avrebbe presentato.
In fase istruttoria veniva assunta una CTU con relativo supplemento ed audizione del consulente a chiarimenti.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari della p.f. 5189/2 e la chiamata in causa di quelli delle particelle sulle quali sarebbe andata ad insistere la strada alternativa prospettata in causa dalla convenuta costituita, ed assegnata la controversia alla Sezione Stralcio, con sentenza del 18 marzo 2002 il Tribunale accoglieva la domanda attorea e determinava l'indennità dovuta alla convenuta in L. 20.000 per ogni mq. del fondo gravato di servitù, compensando interamente le spese di lite. Proposto gravame dalla PR la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 novembre 2003, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda di NZ NO che condannava al pagamento in favore della appellante di un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che compensava per il residuo, ponendo le spese di consulenza a carico delle parti nella misura di metà ciascuna. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il NZ sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria. Resiste con controricorso la PR, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a tre censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Debbono previamente esaminarsi, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, i primi due motivi del ricorso incidentale involgenti questioni di estinzione del processo e cancellazione della causa dal ruolo relative alla integrazione del contraddittorio disposta in prime cure nei confronti di proprietari di particelle sulle quali sarebbe andata ad insistere la strada alternativa prospettata in causa dalla convenuta PR, attuale ricorrente incidentale.
Osserva il Collegio che sul punto il giudice "a quo" ha ritenuto che non vi fosse necessità di prendere in esame la posizione degli altri proprietari dei fondi alternativi in relazione ai quali avevano rilievo le pregiudiziali di rito prospettate dall'appellante PR.
Tale conclusione è condivisibile e va adottata anche nella presente sede alla luce del principio giurisprudenziale (vedi Cass. n. 10331/98 e n. 10045/08) secondo cui nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante. Ciò premesso,con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione di legge avendo la Corte del merito respinto la domanda di costituzione di servitù coattiva senza tener conto della effettiva portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99 che, innovando il concetto di interclusione di un fondo, l'aveva ritenuta configurabile tutte le volte che esso,sia pubblico o privato,non fosse accessibile o meglio "visitabile" da parte di qualsiasi portatore di Handicap, senza alcuna limitazione di tale situazione di disabilità al solo proprietario del fondo medesimo,come ritenuto dal giudice d'appello. Il ricorso è fondato.
Ha affermato la Consulta nella suindicata sentenza che l'art. 1052 c.c., comma 2, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - con particolare riguardo alla legislazione relativa ai portatori di "handicap" - degli edifici destinati comunque ad uso abitativo, per violazione dell'art. 2 Cost., art. 3 Cost., comma 2, art. 32 e art.42 Cost., comma 2. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo è subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda "alle esigenze della agricoltura e dell'industria"; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresì ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile, tuttavia l'omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Inoltre la norma denunciata impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.
Nè, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art.42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Ebbene il giudice d'appello,pur richiamando la suindicata decisione, ha statuito che essa riguarda l'ipotesi delle esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo in relazione alla normativa dei portatori di handicap e non altro, senza tralasciare di considerare che l'immobile "de quo" è stato acquistato dal NZ in epoca sicuramente antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge e che non è stato acquisita in causa l'esistenza di una causa sopravvenuta afferente a problemi di handicap. In sostanza il giudice a quo ha inteso limitare la portata della sentenza della Corte Costituzionale alla accertata presenza in capo al richiedente la servitù coattiva di una situazione di disabilità.
Senonché siffatta limitazione è espressamente esclusa dai giudici di palazzo della Consulta. Si legge, invero, nella decisione del giudice delle leggi, che avverso l'affermata incostituzionalità della norma denunciata (l'art. 1052 c.c., comma 2) non vale opporre che l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas fundi, cosicché difetterebbe nella specie il carattere della predialità proprio delle servitù.
Infatti la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di Handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza hanno,per altro verso,chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo,specie per gli edifici di civile abitazione, alle condizioni di vita dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, in accoglimento del ricorso principale, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trento che valuterà il diritto del NZ alla costituzione della servitù coattiva alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 1999 nella portata estensiva sopra enunciata.
Resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale incentrato sulla denunciata incongruità dell'indennità ex art. 1053 c.c., presupponendo tale valutazione la costituzione della servitù coattiva demandata al giudice del rinvio.
Quel giudice provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trento e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009