Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2009, n. 2150
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Sentenza 28 gennaio 2009

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Ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., da leggere alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999, la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo servente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2009, n. 2150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2150
    Data del deposito : 28 gennaio 2009

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