Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01520/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
Consorzio stabile KR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Leuci e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Autolinee ER di Veccaro Cosimo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 520 del 20.4.2022 della Provincia di Lecce, Settore Welfare e Benessere Sociale, di affidamento del servizio di trasporto assistito degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Lecce, aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 (CIG 898939181F);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ed in particolare, ove occorra, del verbale di Commissione 4 aprile 2022.
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata:
- del provvedimento di ammissione del Consorzio stabile KR alla procedura di gara per cui è causa;
- di tutti i verbali e gli atti di gara nella parte in cui, con gli stessi, non è stata disposta l'esclusione del Consorzio stabile KR dalla suddetta procedura;
- della graduatoria di merito adottata con il verbale del 22 marzo 2022 e definitivamente approvata con Determina di aggiudicazione n. 520 del 20.4.2022 nella parte in cui non è stata esclusa l'offerta del Consorzio stabile KR;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accolto il ricorso principale, per l'annullamento di tutti i verbali, degli atti di gara, degli atti di valutazione delle offerte, della graduatoria di merito e della Determina n. 520 del 20/4/2022 conclusiva della procedura, nella parte in cui alla società controinteressata è stato assegnato un punteggio pari a 0 per il criterio di valutazione relativo al “Progetto di trasporto”;
- in via di ulteriore subordine, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte dell'art. 18 relativa alla disciplina del criterio di valutazione n. 3 “progetto di trasporto”, con conseguente riedizione della procedura di gara, emendata dai vizi denunciati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e di Autolinee ER di Veccaro Cosimo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to R. Marra, per la parte ricorrente, avv.to M. G. Capoccia e avv.to A. Murciano in sostituzione dell'avv.to S. Tondi per la P.A., avv.to A. Distante in sostituzione degli avv.ti A. Loiodice, M. Pinto e P. Procacci, per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Consorzio stabile KR, ricorrente principale (di seguito anche solo “KR”), impugna l’aggiudicazione, disposta dalla Provincia di Lecce in favore della controinteressata Autolinee ER s.r.l. (di seguito anche solo “ER”), del servizio di trasporto assistito degli alunni disabili della scuola secondaria di II grado per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, giusta determinazione n. 520 del 20 aprile 2022.
2) La gara era da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimo per l’offerta tecnica e di 30 punti massimo per quella economica. Tra gli elementi tecnici valutabili, era prevista l’elaborazione di un progetto di trasporto (v. pagg. 19-22 disciplinare di gara), in cui il concorrente avrebbe dovuto rispettare, in particolare, la prescrizione in virtù della quale “ il trasporto degli alunni dovrà avvenire in modo tale che i medesimi arrivino a destinazione non più di 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ripartano non oltre 15 minuti dopo il termine delle stesse” .
3) La Commissione non attribuiva alcun punteggio ai progetti di trasporto offerti dalle due uniche concorrenti (ER e KR), ritenendo che nessuna delle due avesse rispettato le prescrizioni minime poste dal disciplinare.
4) Col ricorso principale, KR (che ha conseguito complessivi 62 punti, mentre ER ne ha conseguiti 66,5) si duole della mancata attribuzione di punteggio al suo progetto di trasporto.
5) Col primo motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) la Commissione (v. verbale del 16.3.22, pagg. 13-14 di doc. 5 ricorso principale) ha ritenuto che le linee n. 2 e n. 8 indicate da KR fossero state articolate in modo che gli utenti giungessero a destinazione più di 15 minuti prima dell’ingresso a scuola, indicato dalla ditta alle ore 8.15;
- b) tale assunto è errato perché l’orario delle 8.15 – che non era contemplato negli atti di gara – era stato indicato da KR come orario convenzionale, fornito solo per maggiore comodità di lettura dell’offerta.
6) Col secondo motivo di ricorso principale si deduce, in via subordinata, che è illegittimo l’operato della Commissione per aver respinto, come da verbale del 4 aprile 2022 (doc. 7 ricorso), la richiesta di KR di correzione dell’errore materiale, cioè di quell’orario delle 8.15, in quanto è evidente, a dire della concorrente, che nel caso di specie si è trattato solo di una indicazione convenzionale di orario, la cui correzione non incide sulla par condicio dei concorrenti e non integra una modificazione postuma dell’offerta.
7) Si sono costituite in giudizio la ditta controinteressata e la Provincia di Lecce.
8) Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 giugno 2022 in ragione della proposizione, in data 15 giugno 2022, di ricorso incidentale da parte della controinteressata.
9) Col ricorso incidentale, ER deduce che:
- a) KR avrebbe dovuto essere escluso dalla gara (v. primo quattro motivi di ricorso);
- b) in via subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso principale, dovrebbe annullarsi la valutazione con cui a ER è stato assegnato un punteggio pari a 0 per il criterio relativo al “Progetto di trasporto”;
- c) in via di ulteriore subordine, dovrebbero annullarsi gli atti di gara (v. art. 18 disciplinare di gara) nella parte relativa alla disciplina del criterio di valutazione n. 3 “progetto di trasporto”, con conseguente riedizione della procedura di gara, emendata dai vizi denunciati.
10) Alla camera di consiglio del 29 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione e, con ordinanza n. 312 del 30 giugno 2022, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di cui al ricorso principale per carenza di fumus boni iuris e ha fissato l’udienza pubblica del 27 settembre 2022.
11) Nelle more dell’udienza pubblica, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3781 del 29 luglio 2022, ha respinto l’appello cautelare di KR.
12) All’udienza pubblica del 27 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
13) Il ricorso principale è infondato per le ragioni che seguono:
- a) il disciplinare di gara faceva riferimento al parametro di 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, perciò la Commissione, nel valutare l’offerta tecnica della ricorrente principale, ha considerato l’orario di inizio lezioni, ivi indicato, delle 8.15, onde valutare il rispetto del predetto parametro temporale;
- b) la ricorrente principale imputa a sé l’indicazione di tale orario, perciò l’operato della P.A. è legittimo (nell’aver attribuito 0 punti al progetto di trasporto della ricorrente principale);
- c) la P.A. non poteva concedere a KR di modificare il suddetto orario, perché, ove ciò fosse avvenuto, si sarebbe trattato di una modificazione postuma dell’offerta, non essendo di contro ravvisabile, nell’indicazione del suddetto orario, una svista o un errore materiale, perché non è affatto riconoscibile la circostanza che la ricorrente intendesse dire altro rispetto al dichiarato.
14) Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
15) Le spese di lite vanno liquidate secondo soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che si liquidano come segue:
- a) euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Lecce;
- b) euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata Autolinee ER s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO