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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE NO Presidente
AN CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pellegrinia
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Santarelli
appellato- appellante incidentale
nonché contro (c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
appellato contumace
avente ad oggetto: la sentenza non definitiva n. 455/2020, pubblicata il 25.05.2020, e la sentenza definitiva n. 1155/2023, pubblicata in data 12.09.2023, entrambe emesse dal
Tribunale di AR.
All'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione: Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- nel merito in via principale, previa riforma parziale delle impugnate sentenze e dell'impugnata ordinanza di rimessione in istruttoria quantomeno per i motivi ivi formulati e nei limiti ivi indicati:
- accertare e dichiarare che il valore delle spese di cui alla ricognizione di debito pari
a lire 140 milioni, da rivalutare alla data dell'apertura della successione, sostenute da
fino a dicembre 1995, non deve essere dedotto in favore del donatario CP_1 [...]
, in quanto prescritto;
CP_1
- consequenzialmente, previa - si opus sit - rinnovazione della C.T.U. per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, in ogni caso tenendo conto anche dei frutti naturali e civili dei predetti compendi ereditari, accertare e dichiarare che rispetto al totale del valore pecuniario dei beni oggetto della successione, ascendente ad € =577.538,00= ovvero al maggior importo di € =729.714,29=, un conguaglio in favore della Sig.ra Pt_1
pag. 2/33 - stimato in € =148.675,16= ovvero nel diverso maggiore o minor Parte_1 valore, ma sempre superiore alla somma di la somma di € =40.298,26= - del quale dovrà essere onerato il Sig. ; Controparte_1
- accertare e dichiarare altresì che a tale conguaglio si aggiunge l'attribuzione in piena proprietà del relictum in favore della Sig.ra Parte_1
- in via istruttoria, si opus sit, previa riforma parziale della sentenza parziale nei termini precisati, nonché previa riforma parziale dell'ordinanza di rimessione in istruttoria pure impugnata, nei termini pure precisati,
- disporre la rinnovazione della C.T.U. per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, in ogni caso tenendo conto anche dei frutti naturali e civili dei predetti compendi ereditari.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Nella comparsa conclusionale:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello disponga la ricostruzione del medesimo fascicolo di parte attrice con provvedimento diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare copia degli atti andati mancanti, nonché ad autorizzare lo scrivente difensore ad ulteriori ricerche presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia adriatico”.
Conclusioni dell'appellato-appellate incidentale, nella Controparte_1 comparsa di costituzione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello incidentale:
nel merito
pag. 3/33 a. dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
per i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
b. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ex ante rappresentati;
c. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, accertare e dichiarare giusta domanda e/o eccezione relativa all'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e ss. da parte del sig.
della proprietà dell'intero compendio oggetto della donazione Controparte_1 per Atto Pubblico per Notaio del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. Persona_1
204097 e di cui al Testamento giusta atto pubblico per Notar Dott. Persona_1 del 21.12.1995, Rep. n. 167, con conseguente rigetto di tutte le domanda proposte, ivi compresa quella di collazione e riduzione avanzata;
d. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, riformare il capo 5° della sentenza n.455.2020, resa dal
Tribunale di AR in composizione collegiale, pubblicata il 25.5.2020 (cfr. pagg. 8 e
9/12), nella parte in cui non si è disposto come debba essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c., anche le quietanze sottoscritte dai sigg. ed CP_2 [...]
in favore di del 26.6.2013, per l'importo di € 6.000,00, Parte_1 CP_3 effettivamente incassato per l'intero dagli stessi, agli atti del giudizio;
e. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, riformare il capo della sentenza emessa dal Tribunale
Civile di AR in composizione Collegiale n° 1155/2023 Reg. Sent., pubblicata il
12.9.2023, nella parte in cui (cfr. pagg. 4/5 della sentenza n. 115.2023 resa dal
Tribunale Collegiale di AR) non sono state riconosciute tutte le migliorie ed il loro controvalore economico, ivi comprese quelle per costi e manodopera, prestate personalmente dal donatario accettante, sig. , apportate nel Controparte_1 complesso ai beni ereditari dal citato donatario anche per il periodo 1995 al 2005 ed in particolare sui beni oggetto di donazione, Rep. 204097, Racc. 6896 del 21.12.1995 per
Atto Notarile Pubblico per Notaio Dr. e di cui al Testamento giusta Persona_1
pag. 4/33 atto pubblico per Notar Dott. del 21.12.1995, Rep. n. 167, Persona_1 accertando e dichiarando la consistenza dell'asse ereditario dei compianti Pt_2
e calcolando la quota disponibile e quella indisponibile,
[...] Persona_2 accertando al contempo che alcuna lesione della quota di eredità riservata all'appellante, sig.ra ed ancora dichiarando l'intervenuta Parte_1 lesione in favore del sig. , come da istruttoria avvenuta e/o Controparte_1 espletanda, con l'accertamento e riconoscimento, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno convenuto, di tutte le migliorie, ivi comprese quelle per la manodopera prestata dallo stesso sig. Controparte_1 anche per il periodo 1995 al 2005.
In via istruttoria
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. per determinare l'esatto importo delle migliorie effettuate dal sig. Controparte_1 sugli immobili oggetto di donazione, Rep. 204097, Racc. 6896 del 21.12.1995 per Atto
Notarile Pubblico per Notaio Dr. e di cui al Testamento giusta atto Persona_1 pubblico per Notar Dott. del 21.12.1995, Rep. n. 167. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nelle note di replica ha rassegnato l'ulteriore seguente conclusione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi ex ante Parte_1 rappresentati, anche in violazione dell'art. 155 cpc in ordine alla tardività ed inammissibilità dell'atto di citazione in appello avanzato dalla sig.ra Parte_1
sulla scorta del combinato disposto ex art. 155 c.p.c. e/o art. 325 c.p.c., con le
[...] conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze di lite, oltre accessori, almeno del secondo grado del giudizio, in favore del sig. , con ulteriore Controparte_1 condanna dell'appellante principale, ex art. 96, 1° c.p.c., in caso di colpa grave (come
pag. 5/33 si ritiene nel caso di appello tardivo), al risarcimento danni, determinato in via equitativa dall'Ecc.ma Corte adìta e/o ex art. 96, comma 3, se si accerti che la parte abbia agito o resistito in giudizio senza la normale prudenza, il tutto sempre appunto in aggiunta alle spese processuali, oltre oneri”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 455/2020, pubblicata in data 25.05.2020, il Tribunale di AR si pronunciava non definitivamente sulla domanda promossa da nella sua qualità di figlia ed erede di Parte_1 [...]
e di entrambi deceduti, nei confronti dei germani Persona_2 Parte_2
e diretta ad ottenere, previa Controparte_1 Controparte_2 dichiarazione di apertura della successione dei genitori:
- l'annullamento dell'atto di transazione e quietanza da ella sottoscritto in data
26.03.2013 e predisposto dalla a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni arrecati all'immobile donato e successivamente trasferito per testamento pubblico al fratello per Controparte_1 illegittimità del medesimo derivante da vizio del consenso determinato da dolo altrui, e la dichiarazione dell'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del testamento pubblico redatto per atto del Notaio, Dott. del Per_1
21.12.1995, Rep. atti di ultima volontà n. 176, non registrato, con annessa scrittura privata contenente il riconoscimento da parte della madre del debito nei confronti del figlio per la somma di lire Controparte_1
140.000.000, derivante da presunte spese di ristrutturazione dell'immobile da questi sostenute;
- l'annullamento degli atti di donazione disposti in favore di
[...] in lesione della quota di legittima spettante all'attrice, previo CP_1 accertamento della consistenza effettiva dell'asse ereditario relitto dalla madre e dal padre , con il calcolo della Parte_2 Persona_2 quota disponibile e di quella di riserva, con la conseguente riduzione delle disposizioni lesive e reintegrazione della quota di legittima, con richiesta ulteriore di procedere all'esito allo scioglimento della comunione ereditaria pag. 6/33 mediante la nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi in proporzione delle singole quote attraverso un progetto divisionale.
1.2 Il Tribunale di AR, nella contumacia di previo Controparte_2 rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'azione di riduzione e di prescrizione della stessa, dichiarava aperta la successione legittima di
[...] nonché la successione testamentaria di sulla base Persona_2 Parte_2 del testamento pubblico in Notaio del 21.12.1995, prodotto dal Per_1 convenuto in sede di costituzione in giudizio e all'origine Controparte_1 di ulteriore procedimento per la declaratoria di nullità dell'atto (Rg. 6093/2015 del Tribunale di AR), riunito al primo (Rg. 2322/2015). Rigettava, inoltre, la domanda dell'attrice di annullamento della transazione dalla stessa sottoscritta e la domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero compendio oggetto delle attribuzioni operate in proprio favore con il testamento e con la donazione, proposta dal convenuto nel giudizio riunito. Controparte_1
1.3 Restituita la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una CTU, con sentenza definitiva n. 1155/2023 il Tribunale di AR accoglieva la domanda di riduzione per la lesione della quota legittima proposta dall'attrice, dichiarando tenuto a corrispondere in favore della parte attrice la Controparte_1 somma di €. 40.298,26, a titolo di reintegrazione della quota ad essa spettante, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e ponendo le spese di
Ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
1.4 A fondamento della domanda, l'attrice aveva dedotto quanto Parte_1 segue:
- di essere la figlia di , deceduto ab intestato il 17 giugno 2009, e di Persona_2
deceduta il 27 febbraio 2011, la quale, in vita, con atti datati Parte_2
21.12.1995 e rogati per il tramite del Notaio, dott. aveva donato al figlio Per_1 la piena proprietà dei terreni siti in ES e identificati al Controparte_2
NCT al foglio 24, p.lle 512, 516, 519 e 521, e all'altro figlio, la Controparte_1
pag. 7/33 nuda proprietà del terreno sito in ES, C.da Valle Cupa, identificato al NCT al foglio 24, p.lle 62, 465, 513, 515, 643, 645 e 647, unitamente al sovrastante fabbricato identificato al NCEU al foglio 24, p.lle 646, sub 2, 3, 4;
- di avere ella rifiutato di accettare la donazione in suo favore del terreno identificato al catasto al foglio 24, p.lle 47, 55, 56, 45, 514, 517, 522 e 468 che, dunque, era rimasto nella proprietà della madre;
- che il fabbricato donato al fratello , sopra individuato, a causa di un dissesto CP_1 idrogeologico con conseguente fenomeno franoso avvenuto nel periodo 2002/2004, aveva subito dei danni strutturali, per il ristoro dei quali in data 26.06.2013, nel corso della causa pendente presso la Corte di Appello di Roma, era stata stipulata una transazione con in forza della quale il fratello e la di lui moglie, CP_5 CP_1
, anche nell'interesse dei figli minori, avevano ottenuto la Persona_3 complessiva somma pari ad €. 729.714,29;
- che parte attrice, nella sua qualità di erede di e Persona_2 Parte_2 insieme con gli altri due fratelli, in data 26.06.2013, aveva sottoscritto un diverso atto di Contr transazione con la compagnia assicuratrice della , ricevendo solo la CP_3 minor somma di €. 6.000,00, deducendo al riguardo di essere stata indotta a sottoscriverlo sulla base della reticente rappresentazione dei fatti fornita del fratello Contr
, il quale aveva omesso di renderle nota l'altra transazione conclusa con CP_1 dalla quale il convenuto aveva ricevuto la maggiore somma di €. 729.714,29;
- che dalla perizia affidata ad un tecnico di fiducia al fine di verificare la consistenza della massa ereditaria relitta, ivi compresi gli atti di disposizione patrimoniale, era emerso che la donazione ricevuta dal fratello aveva un valore stimato in € CP_1
482.418,48, quella ricevuta dall'altro fratello un valore di €. 51.281,68 e che il CP_2 valore del patrimonio relitto era pari ad €. 43.837,84.
Per tale ragione, rilevata la lesione della quota di legittima a proprio danno, parte attrice aveva chiesto di accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di
[...]
e di pronunciare l'annullamento dell'atto di transazione e Persona_2 Parte_2 quietanza predisposto da e sottoscritto dalla stessa attrice in data 26.03.2013 per CP_3
pag. 8/33 il vizio della volontà derivato dal dolo altrui, di accertare la consistenza effettiva dell'asse ereditario e, verificata la lesione della quota di riserva, di pronunciare l'invalidità/inefficacia totale o parziale delle donazioni in favore di
[...]
la riduzione delle medesime e la reintegrazione della quota di legittima CP_1 lesa, ed all'esito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, secondo le quote a ciascuno spettanti, previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti.
In sede di costituzione aveva eccepito l'infondatezza delle Controparte_1 avverse pretese, invocando l'inammissibilità ex art. 564, comma 1, c.c. dell'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della quota di legittima, in quanto non preceduta dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario; in via subordinata aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'atto di transazione e quietanza predisposto dall' in Controparte_4 quanto la determinazione di volontà degli effettivi sottoscrittori non risultava essere stata inficiata o condizionata da alcun vizio o errore indotto da terzi;
aveva eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda di riduzione ex art. 476 c.c. per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di e, addirittura, per Parte_1
l'accettazione formale e sostanziale dell'altro fratello, ex art. 475 Controparte_2
c.c.
Aveva domandato, nel caso di ammissione delle domande attoree, l'esclusione dal conferimento di tutto quanto percepito dallo stesso , in uno con i Controparte_1 propri familiari, a seguito del citato atto di transazione e quietanza a ristoro dei danni, posto che le somme erano state percepite da un soggetto, donatario e accettante in buona fede, ed erano relative a un bene perito prima dell'apertura della successione, oltre che acquisiste iure proprio e non iure hereditatis.
In via del tutto subordinata, aveva chiesto di accertare la legittimità dell'atto di donazione in suo favore e, nel caso di ammissione delle domande altrui, l'inesistenza della lesione della quota di eredità riservata all'attrice, anche alla luce delle migliorie eseguite nel tempo a cura e spese proprie sui beni pervenuti.
pag. 9/33 Aveva proposto, altresì, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e ss. dell'intero compendio immobiliare oggetto delle attribuzioni operate in proprio favore con il testamento e con la donazione, nonché l'accertamento dell'intervenuta lesione della quota di legittima in danno dello stesso convenuto attraverso il Controparte_1 riconoscimento e l'imputazione di tutte le sese affrontate per le migliorie apportate nel tempo sul complesso dei beni oggetto di donazione, ed ancora il conferimento in collazione della somma di € 6.000,00, percepita dalla parte attrice con l'atto di transazione del 26.03.2013.
A seguito della produzione da parte di del testamento pubblico Controparte_1 materno per atto in Notaio Dott. del 21.12.1995, parte attrice aveva proposto Per_1 altro giudizio iscritto al n. 6093/2015 R.G., successivamente riunito a quello iscritto al n. 2322/2015, nel quale aveva riproposto le medesime domande ed eccepito di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell'esistenza del testamento, che l'atto conteneva una conferma del contenuto degli atti di donazione ed era da ritenersi non solo lesivo della quota di legittima, ma nullo poiché richiamava una scrittura privata, allegata al medesimo atto testamentario, che conteneva valutazioni di tipo economico, prive di qualunque riscontro e non risultava sottoscritta dall'attrice stessa.
Per tali motivi, previa dichiarazione di apertura della successione legittima in morte di e aveva chiesto di accertare la consistenza dell'asse Persona_2 Parte_2 ereditario e verificare la lesione della quota di riserva.
si era costituito anche nel nuovo giudizio, eccependo in via Controparte_1 principale l'inammissibilità dell'azione di impugnativa del testamento pubblico per lesione di legittima poiché non preceduta dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario ed in via subordinata la sua inammissibilità per la prescrizione della relativa azione, avuto riguardo anche al comportamento concludente tenuto dai fratelli che avevano dato esecuzione spontanea al testamento in oggetto.
Aveva chiesto in ogni caso di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale mediante l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159
pag. 10/33 c.c. e ss. dell'intero compendio immobiliare oggetto delle attribuzioni operate con il testamento e con la donazione, ribadendo tutte le ulteriori eccezioni già proposte, con richiesta di accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta lesione della quota di legittima in favore del convenuto CP_1
, riconoscendo tutte le migliorie apportate nel tempo sul complesso dei beni
[...] oggetto di donazione.
Il Tribunale di AR, con sentenza non definitiva n. 455/2020 pubblicata in data
25.05.2020, rigettava l'eccezione di nullità del testamento pubblico del 21.12.1995, rilevando che la mancata comunicazione agli eredi non fosse una ipotesi sanzionabile con la nullità dell'atto, posto che i casi di nullità o annullamento del testamento sono tassativi e tale ipotesi non risulta compresa.
Rigettava, altresì, l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della legittima per non avere l'attrice preventivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario, sul rilievo che ai sensi del primo comma dell'art. 564 c.c. tale condizione non si applica alle donazioni che vengono disposte in favore di persone chiamate come coeredi, come nel caso oggetto di lite.
Anche l'eccezione di prescrizione della domanda di riduzione veniva respinta poiché nel silenzio del legislatore l'azione di riduzione deve ritenersi soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 30.6.2015, n. 13407).
Rigettava altresì l'eccezione con relativa domanda riconvenzionale di usucapione dei beni oggetto di donazione nonché la domanda di annullamento della transazione - quietanza del 26.6.2013.
Per l'effetto, dichiarava l'apertura della successione legittima di in Persona_2 data 17.06.2009, nonché quella testamentaria di in data 27.2.2011, e Parte_2 rimetteva la causa in istruttoria per il merito al fine dell'espletamento di una Ctu diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario, alla verifica della lamentata lesione della quota di legittima e, in caso positivo, alla sua relativa quantificazione. All'esito del deposito della Ctu, la causa veniva trattenuta a decisione.
pag. 11/33 Con sentenza definitiva il Tribunale di AR, richiamate e ribadite le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva sulle eccezioni preliminari e adottate come base di riferimento le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenute conformi ed adeguate ai quesiti, esaustive nello svolgimento e condivisibili nel contenuto, oltre che immuni da vizi e prive di contraddizioni, rilevava che, previa riunione fittizia di tutti i beni di cui la madre delle parti aveva disposto con gli atti di donazione del 21.12.1995 e con il testamento pubblico redatto in pari data, e sottratte le spese documentate sostenute da per i miglioramenti del Controparte_1 fabbricato donatogli, il Ctu aveva riscontrato la lamentata lesione della quota di legittima e al fine di riequilibrare la posizione, in ossequio alle indicazioni ricevute, aveva proposto tre differenti "progetti di riduzione", il secondo dei quali, come riportato nei chiarimenti del 25.09.2021, pagg. 23 e 24, era da ritenere preferibile perché, rispetto agli altri, appariva maggiormente rispondente ai quesiti, in quanto il Ctu, attenendosi all'ordinanza di remissione in istruttoria, aveva proceduto alla riduzione della donazione ricevuta da separando dai beni la parte occorrente per integrare Controparte_1 la quota riservata, e prevedendo un conguaglio in denaro, sufficiente a reintegrare la quota di riserva in favore della parte attrice, determinato nella somma pari ad €
40.298,26.
Sulla base della relazione di consulenza, pertanto, in accoglimento della domanda di riduzione disponeva che il convenuto, , fosse tenuto al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice della somma di €. 40.298,26, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite ed al 50% di quelle della Ctu.
2. Appello. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello Parte_1 affidato ai motivi di seguito indicati.
2.1 Censure alla sentenza parziale.
1) “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell'art. 115 C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione dell'art. 2946 c.c. Violazione dell'art. 2697 c.c. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
pag. 12/33 Con tale motivo l'appellante ha contestato la parte della sentenza non definitiva nella quale il primo giudice ha affermato che doveva essere dedotto in favore del donatario, odierno appellato e appellante incidentale, il valore delle spese di cui alla ricognizione di debito rilasciata dalla madre defunta per la somma di lire 140.000.000 (centoquaranta milioni), da rivalutare alla data dell'apertura della successione, spese sostenute da fino al dicembre dell'anno 1995 per opere di ristrutturazione Controparte_1 eseguite sull'immobile trasferito dalla madre con atto di donazione, confermato da testamento pubblico, in quanto tale credito sarebbe da considerare prescritto, non avendone l'odierno appellato richiesto il rimborso entro il previsto termine.
2. “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell'art. 115
C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione dell'art. 820 c.c. Violazione di ogni norma e principio in materia di conferimento in collazione al fine della determinazione della massa ereditaria. Violazione ogni norma e principio in materia di esatta individuazione dei frutti naturali e civili dei beni immobili e mobili caduti in successione. Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancata valutazione delle prove.
Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
Con tale motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Parte_1 primo giudice avrebbe omesso di conferire in collazione per la determinazione della complessiva massa ereditaria e, quindi, di considerare quanto al valore dei beni ricevuti in donazione da anche gli importi che lo stesso, unitamente alla Controparte_1 di lui madre, aveva ricevuto da parte dal Comune di ES a titolo di contribuzione alle spese di trasloco, ristrutturazione e canoni di locazione, erogate in favore di tutte le famiglie le cui abitazioni erano rimaste coinvolte e danneggiate a seguito del grave fenomeno franoso che aveva interessato una porzione del territorio del
Comune di ES, rendendo alcune abitazioni, fra cui quella dell'appellato, inutilizzabili.
In favore dell'appellato, in particolare, sarebbe stata destinata dal comune di
ES una somma a titolo di contributo per le spese di locazione di una casa pag. 13/33 unifamiliare sita in AR, nella quale e la madre avevano Controparte_1 abitato per un triennio, nel periodo dal 2005 al 2008 circa, e un'altra somma, tramite la
Regione Abruzzo, di circa € 32.000,00, che sempre il aveva Controparte_6 versato all'odierno appellante incidentale a titolo di quota-parte dei fondi stanziati nel
2005 da devolvere una tantum in favore delle famiglie le cui abitazioni erano rimaste coinvolte nella frana in proporzione al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare e a ristoro delle spese di ristrutturazione e di trasloco.
Tali somme, quali frutti civili, avrebbero dovuto essere inserite nella formazione della massa ereditaria sulla quale calcolare la quota di riduzione ed invece il primo giudice, sia nella sentenza non definitiva che nella successiva ordinanza di rimessione in istruttoria, avrebbe omesso di pronunciarsi su tale questione.
2.2 Censure alla sentenza definitiva.
1) “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 115 C.p.c.
Violazione dell'art. 116 C.p.c. In particolare: a) violazione del combinato disposto dell'art. 1 L. 742/1969 (come modificato dall'art. 16 L. 162/2014) e dell'art. 195 C.p.c.
Violazione dell'art. 196 C.p.c.; b) violazione degli artt. 769 e 782, I E II comma, c.c.; c) violazione di ogni norma e principio in materia di stima del valore della massa ereditaria.
Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancata valutazione delle prove. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
Con tale motivo parte appellante ha contestato la sentenza definitiva nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto formalmente corretto l'operato del C.t.u., riportandosi acriticamente al suo contenuto.
Nel riproporre le eccezioni di nullità della Ctu per lesione del diritto di difesa, ha contestato il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato i rilievi e le osservazioni critiche mosse alla consulenza, dalle quali emergerebbero gravo errori di metodo e di pag. 14/33 calcolo nei quali era incorso il consulente, tali da minare l'attendibilità delle conclusioni.
2) Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione dell'art.
115 C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 91,
I comma, C.p.c. Violazione dell'art. 88 C.p.c. Mancata applicazione dell'art. 92, II comma, C.p.c. Violazione del principio della soccombenza. Violazione dell'art. 2697
c.c. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Con tale motivo ha censurato la parte della sentenza in cui è Parte_1 stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e delle spese di C.t.u., nonostante l'accoglimento della domanda principale di riduzione per lesione della legittima e il rigetto di tutte le eccezioni e di tutte le domande in via riconvenzionale introdotte da Controparte_1
3. Si è costituito in grado di appello il solo contestando nel Controparte_1 merito il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
Ha proposto, altresì, appello incidentale tardivo subordinato all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza non definitiva laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sul presupposto di una incompatibilità funzionale tra l'azione di riduzione per lesione di legittima e la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni, rilevando come secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali il donatario, convenuto in un'azione di riduzione, possa in realtà eccepire l'usucapione ventennale qualora riesca a dimostrare di aver posseduto il bene in modo continuato, pacifico e pubblico, con l'animus domini per il ventennio richiesto dalla legge, atteso che tale possesso, costituente un modo di acquisto a titolo originario, può impedire la riduzione della donazione e mantenere il bene nel patrimonio del donatario.
pag. 15/33 3.2 Con il secondo motivo ha contestato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha disposto quanto segue: “In altri termini, nella specie, considerato che il fabbricato ricevuto da con la donazione cennata è andato distrutto a causa del dissesto CP_1 idrogeologico di cui si è detto, e che il convenuto ha ricevuto, per quell'evento, il risarcimento dei danni fra l'altro relativi alla perdita del fabbricato, di cui alla transazione con del 26.6.2013, non è applicabile l'art. 744 cc, come CP_3 invocato dal convenuto, ma il controvalore ricevuto deve essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c.”, nulla disponendo invece in ordine alle quietanze ed alle somme in esso portate, ottenute dall'odierna appellante principale e da CP_2
sempre da ed in relazione allo stesso evento del 28.2.2005. In
[...] CP_3 tale statuizione, secondo la prospettazione dell'appellato si individuerebbe una palese e immotivata differente valutazione operata nella sentenza impugnata, laddove da un lato si ritiene che debba cadere in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c. il controvalore del bene perito per fatti altrui, ottenuto dall'appellante incidentale dalla compagnia CP_3
responsabile civile di mentre lo stesso principio non risulterebbe
[...] CP_5 applicato ai sensi dell'art. 747 c.c. rispetto alle quietanze del 26.6.2013, sottoscritte dagli altri due fratelli con riferimento all'importo di € 6.000,00 proveniente da CP_3
[...]
3.3 Con il terzo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza definitiva laddove si è ritenuto di escludere il diritto ad ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate dall'appellante incidentale per il periodo compreso dal 1995 al 2005 sull'immobile oggetto della donazione per atto del Notaio, Dott. del Persona_1
21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097, ravvisandosi una contraddittorietà tra quanto riportato a pag. 4/5 della sentenza n. 1155.2023, laddove si é deciso che “ ……
Con riferimento alla quantificazione delle migliorie apportate da CP_1
, il Collegio ritiene che correttamente il CTU non abbia considerato le spese di
[...] manodopera indicate nella perizia di parte convenuta, in quanto prive di oggettivi riscontri…“, e quanto in precedenza e quanto riportato a pag. 11 e 12 della sentenza n.
445.2020, dove si dà conto dei riscontri probatori già forniti dalle prove testimoniali.
4. Motivi della decisione.
pag. 16/33 4.1 Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di
[...]
non costituitosi nel presente grado, se ne dichiara la contumacia. CP_2
4.2 In via preliminare ed in diritto occorre affrontare l'eccezione sollevata dall'appellante incidentale nelle note di replica, relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello principale perché introdotto oltre il termine breve di giorni trenta dalla avvenuta notifica della sentenza impugnata, eseguita via pec in data 21.12.2023.
L'appello è da ritenere tempestivo e la relativa eccezione deve essere rigettata.
Applicando le regole in materia di computo dei termini processuali, quando occorre calcolare un dato termine per eseguire una determinata attività, quale nel caso in esame il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza per proporre l'atto appello, il dies
a quo, ovvero il giorno dal quale partire per il conteggio, non deve essere considerato.
Quindi, nel caso oggetto di lite, posto che la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita il 21 dicembre 2023, cadente nel giorno di giovedì, rilevato che ai fini della decorrenza del termine di giorni trenta per proporre l'appello si deve considerare il giorno successivo, ovvero il 22 dicembre 2023, ne consegue che la scadenza individuata nel giorno 20 gennaio 2024, ricadendo nella giornata di sabato, ex art. 115 c.p.c., era da posticipare al primo giorno utile non festivo, ovvero al 22 gennaio 2024, data in cui l'appello è stato effettivamente notificato.
L'eccezione, dunque, è infondata, risultando l'appello proposto tempestivamente.
4.3 Ancora in via preliminare, in riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, in quanto in ipotesi del tutto scollegato dai motivi proposti nell'appello principale, come espresso in altra precedente sentenza di questa
Corte (854/2025), se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenere ormai dominante e consolidatosi definitivamente con la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486/2024, secondo cui “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa” e dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare.
pag. 17/33 Ciò in quanto “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. civ. n. 26139/2022).
Ed ancora, di recente “In base al principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale)” (Cass. civ. ord. 10477/2024).
4.4 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte appellante principale di ricostruzione del fascicolo cartaceo che ha costituito la prima parte del fascicolo di parte nel procedimento n° 2322/2015 R.G. del Tribunale di
AR.
pag. 18/33 A tale riguardo, dato atto che la ricerca del fascicolo era stata già disposta e aveva dato esito negativo, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla cancelleria del primo giudice, occorre rilevare che era ed è un preciso onere della parte istante provvedere a richiamare il contenuto dei documenti mancanti e ritenuti dispersi e, quindi, dedurne e dimostrarne la loro rilevanza ai fini della decisione (Cass. civ. 25133/2018, Cass, civ. n.
15821/2019), attività che invece non risulta realizzata.
In ogni caso, occorre ulteriormente rilevare che il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa in secondo grado dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado non impedisce al giudice dell'appello di decidere nel merito sul gravame, qualora l'istante non provveda ad allegare e a dimostrare che gli stessi documenti siano stati smarriti, essendo un preciso onere della parte stessa assicurarne al giudice la disponibilità in funzione della decisione (Cass. civ. n. 16212/2017).
L'istanza, pertanto, deve esser rigettata, non ravvisandosi ragioni ostative tali da pregiudicare in mancanza dei documenti la decisione del presente giudizio.
4.5 Passando al merito, il primo motivo dell'appello principale è da ritenere fondato.
4.6 Con esso censura la decisione non definitiva in quanto Parte_1 il Tribunale, pur in presenza di una contestazione tempestivamente sollevata, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare di prescrizione del diritto di
[...]
al rimborso delle spese sostenute fino a tutto il dicembre 1995, per CP_1 un ammontare di centoquaranta milioni di lire, per la ristrutturazione del bene immobile la cui nuda proprietà gli era stata successivamente trasferita per donazione dalla madre, eccezione la quale, se accolta, avrebbe determinato una diversa valutazione della quota di legittima.
Reitera nel merito l'eccezione di prescrizione.
A prescindere dal rilievo circa l'omessa pronuncia, infondato avendo il primo giudice necessariamente, ancorché implicitamente, disatteso l'eccezione di prescrizione dal momento in cui ha riconosciuto il credito in capo all'allora convenuto, il motivo di appello risulta fondato nel merito.
pag. 19/33 Agli atti è stato acquisito il testamento pubblico di redatto dal Notaio, Parte_2 dott. in data 21.12.1995, Rep. n. 167, con il quale è stato disposto Persona_4 il lascito in favore di della piena proprietà del terreno sito in Controparte_1
ES (PE) con sovrastante fabbricato, la cui nuda proprietà gli era stata già trasmessa con atto di donazione in pari data.
Allegata materialmente al detto testamento, ma non quale parte integrante, in difetto di espresso richiamo nell'atto testamentario notarile, risulta rilasciata una dichiarazione resa in pari data dalla disponente e dal coniuge , e sottoscritta anche Persona_2 dai figli e , nella quale viene attestata l'esistenza di un debito nei CP_1 CP_2 confronti del figlio per la somma di lire 140.000.000 Controparte_1
(centoquaranta milioni), a titolo di rimborso dovuto per spese da questi anticipate e sostenute per il rifacimento del bene trasferito che si presentava in condizioni fatiscenti.
In particolare, nella suddetta dichiarazione la testatrice afferma che “il vecchio fabbricato rurale sin dal 1985, a causa di assestamento del terreno, iniziò a lesionarsi nelle pareti esterne e nelle pavimentazioni, e che l'intera casa oggetto di donazione al figlio è stata consolidata, riattata, trasformata in appartamenti e locali CP_1 accessori, e comunque ristrutturata a totali spese di il quale ha Controparte_1 esborsato (tra materiali e mano d'opera) in vari periodi la complessiva somma di L.
140.000.000 (centoquaranta milioni) circa… ebbe prima a ripristinare le parti CP_1 pericolanti del fabbricato…successivamente, sempre con il consenso dei genitori (che non disponevano di moneta per far fronte ai vari lavori prima urgenti poi di ristrutturazione) ha proceduto (nel periodo 1990-1995) al rifacimento CP_1 dell'intero fabbricato trasformandolo in casa di civile abitazione così come attualmente
è e come da fatture in possesso di , da lui pagate”. CP_1
Tale dichiarazione costituisce a tutti gli effetti una formale ed espressa attestazione di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con cui la allora proprietaria del fabbricato ammetteva ed attestava la sussistenza di un credito in favore del figlio per una somma determinata e con l'indicazione delle ragioni del Controparte_1 credito stesso.
pag. 20/33 L'atto di ricognizione del debito non produce effetti sostanziali connessi all'esistenza effettiva del rapporto sottostante, ma esplica i suoi effetti esclusivamente sul piano processuale producendo, in deroga alla regola generale, il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, nel senso che in tale ipotesi il creditore che, di norma, è tenuto a provare ed allegare i fatti costitutivi del credito, è esonerato da tale obbligo, spettando al debitore che contesta l'esistenza del credito allegare e dimostrare la prova contraria diretta ad escludere la validità ed esistenza del rapporto da cui è derivato il credito ovvero l'inconsistenza del credito stesso.
Nella fattispecie in esame occorre valutare in via preliminare la questione posta dall'appellante principale, relativa alla prescrizione del diritto di credito a causa dell'infruttuoso decorso del termine ordinario decennale decorrente dal dicembre 1995 e non ravvisandosi validi interruttivi successivi a tale data posti in essere dal creditore.
L'eccezione è fondata. Va premesso che in linea generale è da ritenere valida una disposizione relativa ad un riconoscimento di debito contenuta in un testamento, potendo il credito venire inserito e riconosciuto in una disposizione testamentaria o, comunque, in una dichiarazione rilasciata, quale parte integrante, in allegato al testamento testo.
Nel caso di specie la scrittura privata de qua, è stata materialmente redatta contestualmente al testamento pubblico e nello stesso richiamata dalla testatrice, laddove dichiara: “Preciso che l'eventuale maggiore valore di detto immobile è soltanto apparente in quanto l'intero fabbricato, da rurale e pericolante qual era, è stato completamente consolidato, trasformato in civile abitazione e ristrutturato come oggi trovasi dallo stesso mio figlio a tutta sua cura e spese (come risulta CP_1 dettagliatamente anche da scrittura in data odierna sottoscritta oltreché da me anche da mio marito e da mio figlio )”. CP_2
Tuttavia tale scrittura, come evidenziato dalla menzione fattane dalla testatrice e dalla mancanza di integrazione con il testamento, in forza di congiunzione materiale o di richiamo per allegato da parte del pubblico ufficiale rogante, non può ritenersi parte del testamento ed in ogni caso non perde la sua natura di scrittura privata contenente il pag. 21/33 riconoscimento di un debito, sottoscritta contestualmente non soltanto dalla debitrice e dal di lei coniuge e dal figlio ma anche dal Parte_2 Controparte_2 creditore Controparte_1
Ciò comporta che la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio da parte di del diritto di credito non può individuarsi nella data di apertura Controparte_1 della successione che, nel caso in esame sarebbe da far risalire al 27.02.2011, data del decesso della madre disponente, ma in virtù del principio previsto dall'art. 2935 c.c., secondo il quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va individuata nello stesso giorno, ossia il 21 dicembre 1995, in cui la scrittura privata è stata sottoscritta anche dallo stesso In Controparte_1 difetto di prova di validi atti interruttivi, deve ritenersi pertanto che il diritto di credito sia estinto per prescrizione decennale.
Per tali motivi, la doglianza sollevata dall'appellante principale deve essere accolta, non potendosi operare la deduzione del valore del credito rivendicato da
[...]
determinato nella somma di lire 140.000.000, ai fini della valutazione CP_1 della quota di legittima ex art. 556 c.c.
4.7 Infondato deve ritenersi, invece, il secondo motivo di censura della sentenza non definitiva con il quale contesta l'omesso computo nella Parte_1 valutazione dell'asse delle somme corrisposte dal ad Controparte_6 [...]
e alla madre a titolo di fondi per il pagamento dell'affitto CP_1 Parte_2 di una casa unifamiliare a AR dal 2005 al 2008, nonché della somma di circa €
32.000,00 che il nel 2008 circa avrebbe versato ad Controparte_6 [...]
, a titolo di quota-parte dei fondi della Regione Abruzzo stanziati CP_1 nel 2005,
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato il quale ha contestato l'inammissibilità delle relative domande avanzate in tale sede di appello sul presupposto che entrambe sarebbero da ritenere nuove e, come tali, non proponibili in tale grado.
pag. 22/33 A parte la verifica circa la tempestività delle relative domande nel corso del primo grado, secondo questa Corte non è ravvisabile il profilo della novità, nel senso che le stesse non determinano una nuova e diversa prospettazione di fatti tali da modificare causa petendi e petitum, essendo dirette ad accertare la massa ereditaria effettiva devoluta agli eredi ai fini della individuazione della porzione disponibile ex art. 556 c.c.
La censura, tuttavia, pur ammissibile in diritto, è comunque infondata nel merito e deve essere rigettata.
In relazione alle erogazioni corrisposte dal comune di ES a titolo di rimborso dei canoni di locazione per l'utilizzo di altra abitazione, resasi necessaria a causa dello sgombero forzato dell'immobile interessato dal fenomeno franoso che aveva attinto il territorio in cui era sita l'abitazione donata ad si deve osservare Controparte_1 che la domanda per come proposta appare del tutto indeterminata, sia per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione ai fini del rimborso ottenuto e sia per quanto riguarda l'importo effettivamente ricevuto dall'appellato. Sotto tale profilo, l'odierna parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione utile ed anche le prove orali offerte appaiono del tutto insufficienti poiché, a prescindere dal fatto che provengono da altri soggetti danneggiati dallo stesso fenomeno che hanno potuto riferire solo sulla loro specifica posizione, non sono in ogni caso tali da fugare i dubbi e le incertezze circa l'effettività e soprattutto la determinazione dell'importo eventualmente ricevuto dall'appellato e dalla di lui madre.
Le stesse considerazioni devono essere fatte per le erogazioni in ipotesi derivate dai fondi regionali per sostenere i costi della ristrutturazione e del trasloco. Infatti, non possono essere considerate quali dati attendibili di prova a carico dell'appellato le dichiarazioni rese da terzi in merito ai contributi da loro ricevuti, nel senso che non dimostrano con certezza l'acquisizione di tali somme anche da parte dell'appellato né il relativo importo.
A parte tali argomentazioni, si deve rimarcare un ulteriore e decisivo motivo che depone per il rigetto della censura e, in generale, della domanda diretta ad ottenere l'inserimento nel computo dell'asse ereditario delle erogazioni che si assumono pag. 23/33 predisposte dal comune di ES, consistente nella impossibilità di qualificare le erogazioni in questione quali frutti civili dei beni ereditari. Infatti, tenuto conto della stessa rappresentazione fornita dall'appellante principale, non si tratta di somme che l'appellante incidentale avrebbe acquisito quale godimento diretto o indiretto del bene ereditario, traendone un vantaggio economico, bensì e al contrario di importi che sarebbero stati assegnati al beneficiario per coprire da un lato i costi necessari per ripristinare l'abitabilità di un bene che era stata compromessa da un evento dannoso di portata eccezionale imputabile alla responsabilità di terzi, e dall'altro lato per sostenere le spese vive affrontate per rimediare ad una situazione contingente ed imprevedibile nell'immediato, quali i costi del trasloco e i canoni di affitto per una nuova abitazione.
Dunque, all'evidenza, data la loro particolare natura, le erogazioni eventualmente effettuate dal comune di ES, quandanche fossero ritenute determinate nella misura, non potrebbero mai essere imputate all'asse ereditario, così come per le stesse ragioni tali elargizioni non potrebbero essere mai dedotte in favore del beneficiario.
5. Pare opportuno a questo punto sul piano logico procedere all'esame dell'appello incidentale proposto da Posto che le domande avanzate in via Controparte_1 riconvenzionale dall'appellato sono state subordinate all'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, e considerato che l'appello è stato parzialmente accolto, s'impone la valutazione delle censure mosse in via incidentale alle decisioni di primo grado in quanto atte ad incidere, potenzialmente, sulla determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c.
5.1 Con il primo motivo contesta la sentenza non definitiva Controparte_1 laddove è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso proposta con riferimento “alla proprietà dell'intero compendio oggetto della donazione per Atto
Pubblico per Notaio del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097 Persona_1
e di cui al Testamento giusta atto pubblico per Notar Dott. del Persona_1
21.12.1995, Rep. n. 167”, sul presupposto di una ritenuta incompatibilità funzionale tra l'azione di riduzione per lesione di legittima e la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni, rilevando come secondo gli ultimi arresti pag. 24/33 giurisprudenziali il donatario, convenuto in un'azione di riduzione, possa in realtà eccepire l'usucapione ventennale qualora riesca a dimostrare di aver posseduto il bene in modo continuato, pacifico e pubblico, con l'animus domini per il ventennio richiesto dalla legge, atteso che tale possesso, costituente un modo di acquisto a titolo originario, può impedire la riduzione della donazione e mantenere il bene nel patrimonio del donatario.
Il motivo è infondato.
Deve richiamarsi, infatti, il principio enunciato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 11203 del 1995, confermato di recente da Cass. n. 8517 del 2025) secondo il quale
"L'azione di riduzione può essere esercitata soltanto al momento dell'apertura della successione, allorquando si può valutare la sussistenza della lesione della legittima e far valere il relativo diritto. È, pertanto, solo da quello stesso momento che il possesso per l'usucapione incomincia a decorrere contro il legittimario che agisce in riduzione".
Nel primo caso la fattispecie esaminata dalla Corte riguardava, come nella fattispecie in esame, l'azione di riduzione in riferimento a beni alienati in vita dal de cuius. La sentenza, pur nella declinazione ulteriore circa la configurabilità in astratto di un possesso utile all'usucapione per l'epoca successiva all'apertura della successione, ricorrendone i presupposti, ha fatto applicazione del principio, già affermato da Cass. n.
10333/1993, secondo cui "l'azione di riduzione, dunque, come non mira a recuperare i beni usciti dal patrimonio del de cuius in quanto tali, non contesta il diritto di proprietà dei beneficiari, né la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presuppone;
per contro, ha per obiettivo il ripristino di una situazione patrimoniale compatibile con i diritti dei riservatari, tramite il conseguimento del valore dei diritti suddetti. In questo contesto, l'azione non può essere paralizzata dalla eccezione di usucapione ventennale per due ragioni: perché tale eccezione avrebbe la sola funzione di ribadire l'esistenza del dominio, che è il presupposto stesso dell'azione, e perché la domanda di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene uscito dal patrimonio del defunto e che si pretende usucapito, ma a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti al legittimario...".
pag. 25/33 5.2 Con il secondo motivo ha contestato la parte della sentenza non definitiva in cui il primo giudice ha disposto quanto segue: “In altri termini, nella specie, considerato che il fabbricato ricevuto da con la donazione cennata è andato distrutto a causa CP_1 del dissesto idrogeologico di cui si è detto, e che il convenuto ha ricevuto, per quell'evento, il risarcimento dei danni fra l'altro relativi alla perdita del fabbricato, di cui alla transazione con del 26.6.2013, non è applicabile l'art. 744 cc, come CP_3 invocato dal convenuto, ma il controvalore ricevuto deve essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c.”, nulla disponendo invece in ordine alle quietanze ed alle somme in esso portate, ottenute dall'odierna appellante principale e da CP_2
sempre da ed in relazione allo stesso evento del 28.2.2005. In
[...] CP_3 tale statuizione, secondo la prospettazione dell'appellato si individuerebbe una palese e immotivata differente valutazione operata nella sentenza impugnata, laddove da un lato si ritiene che debba conferirsi ai sensi dell'art. 747 c.c. il controvalore del bene perito per fatti altrui, ottenuto dall'appellante incidentale dalla compagnia CP_3 responsabile civile di mentre lo stesso principio non risulterebbe applicato ai CP_5 sensi dell'art. 747 c.c. rispetto alle quietanze del 26.6.2013, ottenute e sottoscritte dagli altri due fratelli e provenienti da per l'importo di € 6.000,00. CP_3
La censura è fondata.
In particolare, nella transazione-quietanza sottoscritta in favore di CP_7
Contr assicuratrice di , l'attrice unitamente ai fratelli, nella qualità appunto, hanno dichiarato di ricevere € 6000 a titolo di integrale risarcimento in via transattiva e definitiva per ogni danno jure proprio/jure hereditatis presente e futuro loro derivante in conseguenza dei dissesti del 2004/2005, ed hanno rilasciato quietanza liberatoria di saldo, dichiarando di non avere null'altro a pretendere nei confronti di o di CP_3
Contr
.
Anche tale importo va, dunque, conferito per determinare la porzione disponibile, ai sensi dell'art. 556 cc.
Ai fini della valutazione circa la lesione della quota di riserva lamentata da parte attrice e che verrà esaminata in seguito, è utile sin da ora evidenziare che, secondo quanto pag. 26/33 sostenuto da l'importo di euro 6000,00 sarebbe stato Controparte_1 integralmente incassato dai soli ed . La circostanza della Pt_1 Controparte_2 ricezione di tali somme non è stata puntualmente contestata dalla odierna appellante ed
è comprovata dalla documentazione in atti.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato la sentenza non definitiva Controparte_1 per aver escluso il diritto ad ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate dall'appellante incidentale sull'immobile oggetto della donazione per atto del Notaio,
Dott. del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097, per il periodo Persona_1 compreso dal 1995 al 2005, ravvisandosi una contraddittorietà tra quanto riportato a pag. 4/5 della sentenza n. 1155.2023, laddove si é deciso che “ …… Con riferimento alla quantificazione delle migliorie apportate da , il Collegio Controparte_1 ritiene che correttamente il CTU non abbia considerato le spese di manodopera indicate nella perizia di parte convenuta, in quanto prive di oggettivi riscontri……. . “,
e quanto in precedenza stabilito con la sentenza non definitiva.
Tale motivo di gravame è infondato.
Risulta, invero, che adottando il Tribunale le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'elaborato depositato il 25.9.2021 e negli allegati chiarimenti, ha tenuto conto nella determinazione della porzione disponibile delle spese sostenute da
[...] sul fabbricato in epoca successiva alla donazione del bene in suo favore, CP_1 nel 1995, per un ammontare documentato di euro 31.582,49 (pagg. 42-47 dell'elaborato di CTU), correttamente escludendo, invece, le spese relative alla manodopera come indicate nella perizia di parte a firma dell'Arch. in quanto prive di Persona_5 oggettivi riscontri.
6. Per quanto riguarda il primo motivo di censura articolato dall'appellante principale avverso la sentenza definitiva per avere il primo giudice acriticamente fatto proprie le viziate conclusioni cui era pervenuto il CTU, occorre osservare che il Tribunale di
AR, oltre a prendere posizione sulla eccezione relativa alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando nella sentenza impugnata l'ordinanza istruttoria nella quale erano stati illustrati i motivi per quali si doveva escludere la dedotta nullità della pag. 27/33 Ctu, ha adeguatamente espresso e motivato le ragioni che avevano indotto il collegio giudicante a ritenere la perizia esaustiva, conforme ai quesiti posti ed immune da vizi e, quindi, condivisibile nelle conclusioni cui era pervenuto il Ctu.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della Ctu riproposta dall'appellante principale anche in questa sede. Nella sostanza i profili evidenziati non hanno prodotto effetti sul piano sostanziale tale da pregiudicare il diritto di difesa delle parti, nel senso che entrambe hanno potuto esercitare in concreto le attività previste, prendendo posizione avverso la perizia e sollevando le opportune osservazioni e rilievi critici sui quali il Ctu ha provveduto a rispondere. Non solo, a maggiore garanzia dell'effettività del contraddittorio, il Ctu è stato anche convocato personalmente per rendere ulteriori chiarimenti sollecitati dalle parti ai quali, ancora una volta, ha provveduto a rispondere.
Tale ricostruzione dei fatti porta ad escludere qualsiasi ipotesi di nullità. Infatti, pur accedendo alla tesi dell'appellante secondo cui il termine per replicare ad una bozza di perizia non può ricadere nel periodo di sospensione feriale e, pur rilevando che i termini per le repliche e le osservazioni sono stati fissati autonomamente dal Ctu senza una preventiva autorizzazione del giudice, resta il fatto che non si è perpetrata a danno delle parti alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che, come rilevato, entrambe le parti hanno comunque esercitato i loro diritti, esponendo le osservazioni ed i rilevi critici ritenuti opportuni sui quali il Ctu ha provveduto a rispondere. In particolare, risulta che l'appellante ha depositato le osservazioni critiche in data 8 settembre 2023 e che sulle stesse il Ctu ha preso posizione, fornendo i relativi chiarimenti e le giustificazioni circa le determinazioni effettuate.
Nel merito, la Ctu che è stata oggetto di varie critiche e osservazioni tecniche da entrambe le parti nel corso del primo grado di giudizio, nel complesso appare aderente ai quesiti che erano stati posti, fornendo risposte utili per decidere l'intera vicenda attraverso la ricostruzione della massa ereditaria, non emergendo errori o vizi di natura tale da inficiare le conclusioni rassegnate.
pag. 28/33 Per quanto attiene al valore attribuito al bene immobile dato in donazione e poi oggetto anche di disposizione testamentaria in favore dell'odierno appellato, il Ctu ha dato conto del metodo utilizzato nella sua indagine ed inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla odierna appellante, ha specificato, fornendone adeguata spiegazione, che nel calcolo eseguito aveva preso in considerazione proprio le risultanze della precedente
Ctu, redatta dall'Ing. nel corso del procedimento iscritto al n. 9/2009 R.G. che Per_6 era stato promosso in relazione ai danni subiti dal predetto bene immobile a seguito del fenomeno franoso che aveva danneggiato l'immobile, precisando di aver applicato la somma algebrica dei valori individuati dal predetto consulente.
Per quanto riguarda il valore agricolo attribuito ai terreni dal Ctu, nonostante il fatto che, soprattutto in riferimento a quelli assegnati all'appellato, ricadessero in zona edificabile secondo quanto previsto dal PRG vigente per il lotto di pertinenza, il Ctu nella sua valutazione ha tenuto conto della circostanza che sul lotto in questione persistesse ancora alla data di redazione della consulenza il vincolo PAI che era stato posto dalla Regione Abruzzo nel 2008 a seguito del fenomeno franoso che aveva interessato il lotto in oggetto, ponendo limiti alla edificabilità. Dunque, in risposta al quesito posto, ha rilevato il valore all'attualità dei beni e, a prescindere dalla destinazione formale, rapportandolo allo stato di fatto concreto, tenuto conto del fatto che il PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, dal D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dall'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, e a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sull'ambiente, D.lgs. 152/2006, dagli artt. 67 e 68 dello stesso, in forza del quale ogni
Regione è tenuta ad attuare la pianificazione, tecnico-normativa, delle azioni, degli interventi e delle norme d'uso afferenti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.
Ed invero, il vincolo PAI non esclude in assoluto il diritto di costruire o edificare, ma influisce in ogni caso sul valore dei beni inseriti in tale piano, in quanto impone limitazioni e responsabilità anche stringenti, sia in materia di nuove costruzioni che di ristrutturazioni, esponendo il proprietario all'esborso di costi che possono essere anche rilevanti. Inoltre, pur essendo il vincolo a carattere temporaneo e non assoluto, la pag. 29/33 modifica del Piano comporta l'assunzione da parte degli Enti competenti di nuovi studi ed accertamenti del territorio con la previsione dei rischi connessi all'impatto ambientale derivante dalle nuove edificazioni o ristrutturazione di immobili esistenti che, nel caso in esame, non appaiono essere stati eseguiti ovvero pendenti, ragione per cui il vincolo è da ritenere attuale, perdurante e invasivo.
7. All'esito, dunque, dell'accoglimento dell'appello principale sotto il profilo dell'estinzione per prescrizione del credito originariamente pari a lire 140.000.000, vantato da nei confronti della madre e della Controparte_1 Parte_2 necessità di computare nell'attivo l'importo di euro 6000,00 ricevuti da due dei tre eredi a seguito della transazione del 26.6.2013, occorre procedere a nuova determinazione della porzione disponibile, sulla base dei criteri dettati dall'art. 556 c.c. secondo il quale
“Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Ne consegue che il valore della massa ereditaria, a seguito della riunione fittizia ai beni relitti dalla dei beni di cui la de cuius aveva disposto per donazione, risulta pari, Pt_2 sulla base delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'elaborato depositato in data 25.9.2021, a complessivi euro 479.665,80, (già detratto il valore di mercato del fabbricato FG. 24 - P.LLA 646 - SUB 2-3-4 al tempo dell'apertura della successione, determinato dal CTU come coincidente con il valore del terreno agricolo su cui sorge a cui sono stati detratti i costi per la rimozione del fabbricato fatiscente, per un valore stimato totale negativo pari a - € 47.615,63, e considerate in positivo le somme imputabili al risarcimento dei danni subiti dai beni donati dalla Parte_2 ad per un ammontare di € 420.556,53). Controparte_1
A tale importo occorre aggiungere la somma di euro 6000,00 percepita a seguito della transazione del 26.6.2013 e sottrarre le sole spese sostenute da Controparte_1
pag. 30/33 dopo il 1995, nei limiti di quelle effettivamente documentate, rivalutate al tempo dell'apertura della successione per un ammontare di € 31.582,49, risultando invece prescritto il credito relativo alle spese sostenute in precedenza.
Si perviene così ad un valore dell'asse ereditario pari ad euro 454.083,31.
Al fine di individuare la quota disponibile e verificare esistenza ed entità della lamentata lesione della quota di riserva spettante all'appellante occorre Parte_1 prendere le mosse dall'art. 537 co II c.c., il quale prevede che “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne consegue che, calcolata in euro 151.361,10 la quota disponibile ed in euro
302.722,20 la complessiva quota di riserva, la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli è pari ad euro 100.907,40. Risultando il valore dei beni relitti ad
[...] pari a euro 37.375,80, al quale va sommato l'importo di euro 3000,00, Parte_1 corrispondente alla metà della somma riconosciuta agli eredi a seguito della transazione del 26.6.2013 e suddivisa tuttavia tra i soli ed , ne risulta un totale di Pt_1 CP_2 euro 40.375,80, con la conseguenza che la quota di riserva spettante all'attrice ha subito una lesione pari a euro 60.531,60, che andrà reintegrata in danno di
[...] il quale, sulla base dei valori attribuiti ai bei dallo stesso ricevuti e CP_1 all'ammontare del risarcimento percepito per il perimento del fabbricato, ha un valore di euro 373.407,17, che eccede di euro 121.144,67 l'ammontare di euro 252.262,50 derivante dalla sommatoria di quota di legittima e disponibile.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la riduzione della donazione ricevuta da andrà operata attraverso un conguaglio in denaro di euro Controparte_1
60.531,60 in favore di occorrente per reintegrare la quota Parte_1 riservata alla stessa spettante. Su detto importo andranno calcolati gli interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, a far data dall'apertura della successione al soddisfo.
Ed infatti, qualora l'”. . integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non
pag. 31/33 gia' di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinche' ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonche', trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda (
Cass. n. 10564 del 2005; conf. Cass. n. 6709 del 2010).
8. Per quanto attiene alla richiesta di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per essere stato proposto un appello tardivo e inammissibile, questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti richiesti dalla norma per ravvisare l'ipotesi della lite temeraria che l'appellante ha ritenuto di collegare ad una presunta tardività della proposizione del gravame, che sarebbe stato introdotto fuori termine, o alla sua inammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto, l'appello è risultato notificato nei termini ed è stato rigettato nel merito, escludendosi quindi la sussistenza di una lite temeraria che presuppone la proposizione colpevole di un gravame ritenuto sin dall'inizio infondato. La richiesta, pertanto, deve essere rigettata.
9. A fronte del parziale accoglimento dell'appello principale, a seguito del quale si conferma la fondatezza dell'azione di riduzione proposta da per Parte_1 un ammontare della lesione superiore a quello accertato in primo grado, e considerato il limitato e parziale accoglimento dell'appello incidentale risultato fondato esclusivamente sotto il profilo della necessità di computare nella quota ricevuta dall'attrice anche la somma di euro 6000,00, pari all'importo ricevuto a seguito della transazione del 26.6.2013, ritenuto fondato limitatamente alla somma di euro 3000,00, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate per un quarto le spese dei due gradi di giudizio che, per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e sono poste a carico di nulla disponendosi a carico di Controparte_1 Controparte_2 rimasto contumace nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 32/33 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza non Controparte_1 Controparte_2 definitiva n. 455/2020 pubblicata il 25.05.2020 e la sentenza definitiva n. 1155/2023 resa il 24.07.2023 e pubblicata in data 12.09.2023, entrambe emesse dal Tribunale di
AR così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, ed avuto riguardo al parziale e limitato accoglimento dell'appello incidentale, condanna Controparte_1
a corrispondere a un conguaglio in denaro di euro Parte_1
60.531,60, occorrente per integrare la quota di riserva spettante all'appellante, oltre interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, a far data dall'apertura della successione al soddisfo;
2) dichiara compensate per un quarto le spese dei due gradi di giudizio che, calcolate nel giudizio di primo grado in euro 1713,00 per esborsi e in euro
14.103,00 per compensi, e nel presente grado in euro 831,00 e in euro 9.991,00, per entrambi i gradi oltre il 15% di spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, pone per i restanti tre quarti a carico di ed a favore Controparte_1 dell'appellante;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
4) pone le spese della CTU di primo grado a carico di . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere estensore
AN CO
Presidente
BA DE NO
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE NO Presidente
AN CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pellegrinia
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Santarelli
appellato- appellante incidentale
nonché contro (c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
appellato contumace
avente ad oggetto: la sentenza non definitiva n. 455/2020, pubblicata il 25.05.2020, e la sentenza definitiva n. 1155/2023, pubblicata in data 12.09.2023, entrambe emesse dal
Tribunale di AR.
All'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione: Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- nel merito in via principale, previa riforma parziale delle impugnate sentenze e dell'impugnata ordinanza di rimessione in istruttoria quantomeno per i motivi ivi formulati e nei limiti ivi indicati:
- accertare e dichiarare che il valore delle spese di cui alla ricognizione di debito pari
a lire 140 milioni, da rivalutare alla data dell'apertura della successione, sostenute da
fino a dicembre 1995, non deve essere dedotto in favore del donatario CP_1 [...]
, in quanto prescritto;
CP_1
- consequenzialmente, previa - si opus sit - rinnovazione della C.T.U. per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, in ogni caso tenendo conto anche dei frutti naturali e civili dei predetti compendi ereditari, accertare e dichiarare che rispetto al totale del valore pecuniario dei beni oggetto della successione, ascendente ad € =577.538,00= ovvero al maggior importo di € =729.714,29=, un conguaglio in favore della Sig.ra Pt_1
pag. 2/33 - stimato in € =148.675,16= ovvero nel diverso maggiore o minor Parte_1 valore, ma sempre superiore alla somma di la somma di € =40.298,26= - del quale dovrà essere onerato il Sig. ; Controparte_1
- accertare e dichiarare altresì che a tale conguaglio si aggiunge l'attribuzione in piena proprietà del relictum in favore della Sig.ra Parte_1
- in via istruttoria, si opus sit, previa riforma parziale della sentenza parziale nei termini precisati, nonché previa riforma parziale dell'ordinanza di rimessione in istruttoria pure impugnata, nei termini pure precisati,
- disporre la rinnovazione della C.T.U. per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, in ogni caso tenendo conto anche dei frutti naturali e civili dei predetti compendi ereditari.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Nella comparsa conclusionale:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello disponga la ricostruzione del medesimo fascicolo di parte attrice con provvedimento diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare copia degli atti andati mancanti, nonché ad autorizzare lo scrivente difensore ad ulteriori ricerche presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia adriatico”.
Conclusioni dell'appellato-appellate incidentale, nella Controparte_1 comparsa di costituzione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello incidentale:
nel merito
pag. 3/33 a. dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
per i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
b. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ex ante rappresentati;
c. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, accertare e dichiarare giusta domanda e/o eccezione relativa all'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e ss. da parte del sig.
della proprietà dell'intero compendio oggetto della donazione Controparte_1 per Atto Pubblico per Notaio del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. Persona_1
204097 e di cui al Testamento giusta atto pubblico per Notar Dott. Persona_1 del 21.12.1995, Rep. n. 167, con conseguente rigetto di tutte le domanda proposte, ivi compresa quella di collazione e riduzione avanzata;
d. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, riformare il capo 5° della sentenza n.455.2020, resa dal
Tribunale di AR in composizione collegiale, pubblicata il 25.5.2020 (cfr. pagg. 8 e
9/12), nella parte in cui non si è disposto come debba essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c., anche le quietanze sottoscritte dai sigg. ed CP_2 [...]
in favore di del 26.6.2013, per l'importo di € 6.000,00, Parte_1 CP_3 effettivamente incassato per l'intero dagli stessi, agli atti del giudizio;
e. in via incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto, riformare il capo della sentenza emessa dal Tribunale
Civile di AR in composizione Collegiale n° 1155/2023 Reg. Sent., pubblicata il
12.9.2023, nella parte in cui (cfr. pagg. 4/5 della sentenza n. 115.2023 resa dal
Tribunale Collegiale di AR) non sono state riconosciute tutte le migliorie ed il loro controvalore economico, ivi comprese quelle per costi e manodopera, prestate personalmente dal donatario accettante, sig. , apportate nel Controparte_1 complesso ai beni ereditari dal citato donatario anche per il periodo 1995 al 2005 ed in particolare sui beni oggetto di donazione, Rep. 204097, Racc. 6896 del 21.12.1995 per
Atto Notarile Pubblico per Notaio Dr. e di cui al Testamento giusta Persona_1
pag. 4/33 atto pubblico per Notar Dott. del 21.12.1995, Rep. n. 167, Persona_1 accertando e dichiarando la consistenza dell'asse ereditario dei compianti Pt_2
e calcolando la quota disponibile e quella indisponibile,
[...] Persona_2 accertando al contempo che alcuna lesione della quota di eredità riservata all'appellante, sig.ra ed ancora dichiarando l'intervenuta Parte_1 lesione in favore del sig. , come da istruttoria avvenuta e/o Controparte_1 espletanda, con l'accertamento e riconoscimento, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno convenuto, di tutte le migliorie, ivi comprese quelle per la manodopera prestata dallo stesso sig. Controparte_1 anche per il periodo 1995 al 2005.
In via istruttoria
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e parziale proposto rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. per determinare l'esatto importo delle migliorie effettuate dal sig. Controparte_1 sugli immobili oggetto di donazione, Rep. 204097, Racc. 6896 del 21.12.1995 per Atto
Notarile Pubblico per Notaio Dr. e di cui al Testamento giusta atto Persona_1 pubblico per Notar Dott. del 21.12.1995, Rep. n. 167. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nelle note di replica ha rassegnato l'ulteriore seguente conclusione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi ex ante Parte_1 rappresentati, anche in violazione dell'art. 155 cpc in ordine alla tardività ed inammissibilità dell'atto di citazione in appello avanzato dalla sig.ra Parte_1
sulla scorta del combinato disposto ex art. 155 c.p.c. e/o art. 325 c.p.c., con le
[...] conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze di lite, oltre accessori, almeno del secondo grado del giudizio, in favore del sig. , con ulteriore Controparte_1 condanna dell'appellante principale, ex art. 96, 1° c.p.c., in caso di colpa grave (come
pag. 5/33 si ritiene nel caso di appello tardivo), al risarcimento danni, determinato in via equitativa dall'Ecc.ma Corte adìta e/o ex art. 96, comma 3, se si accerti che la parte abbia agito o resistito in giudizio senza la normale prudenza, il tutto sempre appunto in aggiunta alle spese processuali, oltre oneri”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 455/2020, pubblicata in data 25.05.2020, il Tribunale di AR si pronunciava non definitivamente sulla domanda promossa da nella sua qualità di figlia ed erede di Parte_1 [...]
e di entrambi deceduti, nei confronti dei germani Persona_2 Parte_2
e diretta ad ottenere, previa Controparte_1 Controparte_2 dichiarazione di apertura della successione dei genitori:
- l'annullamento dell'atto di transazione e quietanza da ella sottoscritto in data
26.03.2013 e predisposto dalla a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni arrecati all'immobile donato e successivamente trasferito per testamento pubblico al fratello per Controparte_1 illegittimità del medesimo derivante da vizio del consenso determinato da dolo altrui, e la dichiarazione dell'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del testamento pubblico redatto per atto del Notaio, Dott. del Per_1
21.12.1995, Rep. atti di ultima volontà n. 176, non registrato, con annessa scrittura privata contenente il riconoscimento da parte della madre del debito nei confronti del figlio per la somma di lire Controparte_1
140.000.000, derivante da presunte spese di ristrutturazione dell'immobile da questi sostenute;
- l'annullamento degli atti di donazione disposti in favore di
[...] in lesione della quota di legittima spettante all'attrice, previo CP_1 accertamento della consistenza effettiva dell'asse ereditario relitto dalla madre e dal padre , con il calcolo della Parte_2 Persona_2 quota disponibile e di quella di riserva, con la conseguente riduzione delle disposizioni lesive e reintegrazione della quota di legittima, con richiesta ulteriore di procedere all'esito allo scioglimento della comunione ereditaria pag. 6/33 mediante la nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi in proporzione delle singole quote attraverso un progetto divisionale.
1.2 Il Tribunale di AR, nella contumacia di previo Controparte_2 rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'azione di riduzione e di prescrizione della stessa, dichiarava aperta la successione legittima di
[...] nonché la successione testamentaria di sulla base Persona_2 Parte_2 del testamento pubblico in Notaio del 21.12.1995, prodotto dal Per_1 convenuto in sede di costituzione in giudizio e all'origine Controparte_1 di ulteriore procedimento per la declaratoria di nullità dell'atto (Rg. 6093/2015 del Tribunale di AR), riunito al primo (Rg. 2322/2015). Rigettava, inoltre, la domanda dell'attrice di annullamento della transazione dalla stessa sottoscritta e la domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero compendio oggetto delle attribuzioni operate in proprio favore con il testamento e con la donazione, proposta dal convenuto nel giudizio riunito. Controparte_1
1.3 Restituita la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una CTU, con sentenza definitiva n. 1155/2023 il Tribunale di AR accoglieva la domanda di riduzione per la lesione della quota legittima proposta dall'attrice, dichiarando tenuto a corrispondere in favore della parte attrice la Controparte_1 somma di €. 40.298,26, a titolo di reintegrazione della quota ad essa spettante, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e ponendo le spese di
Ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
1.4 A fondamento della domanda, l'attrice aveva dedotto quanto Parte_1 segue:
- di essere la figlia di , deceduto ab intestato il 17 giugno 2009, e di Persona_2
deceduta il 27 febbraio 2011, la quale, in vita, con atti datati Parte_2
21.12.1995 e rogati per il tramite del Notaio, dott. aveva donato al figlio Per_1 la piena proprietà dei terreni siti in ES e identificati al Controparte_2
NCT al foglio 24, p.lle 512, 516, 519 e 521, e all'altro figlio, la Controparte_1
pag. 7/33 nuda proprietà del terreno sito in ES, C.da Valle Cupa, identificato al NCT al foglio 24, p.lle 62, 465, 513, 515, 643, 645 e 647, unitamente al sovrastante fabbricato identificato al NCEU al foglio 24, p.lle 646, sub 2, 3, 4;
- di avere ella rifiutato di accettare la donazione in suo favore del terreno identificato al catasto al foglio 24, p.lle 47, 55, 56, 45, 514, 517, 522 e 468 che, dunque, era rimasto nella proprietà della madre;
- che il fabbricato donato al fratello , sopra individuato, a causa di un dissesto CP_1 idrogeologico con conseguente fenomeno franoso avvenuto nel periodo 2002/2004, aveva subito dei danni strutturali, per il ristoro dei quali in data 26.06.2013, nel corso della causa pendente presso la Corte di Appello di Roma, era stata stipulata una transazione con in forza della quale il fratello e la di lui moglie, CP_5 CP_1
, anche nell'interesse dei figli minori, avevano ottenuto la Persona_3 complessiva somma pari ad €. 729.714,29;
- che parte attrice, nella sua qualità di erede di e Persona_2 Parte_2 insieme con gli altri due fratelli, in data 26.06.2013, aveva sottoscritto un diverso atto di Contr transazione con la compagnia assicuratrice della , ricevendo solo la CP_3 minor somma di €. 6.000,00, deducendo al riguardo di essere stata indotta a sottoscriverlo sulla base della reticente rappresentazione dei fatti fornita del fratello Contr
, il quale aveva omesso di renderle nota l'altra transazione conclusa con CP_1 dalla quale il convenuto aveva ricevuto la maggiore somma di €. 729.714,29;
- che dalla perizia affidata ad un tecnico di fiducia al fine di verificare la consistenza della massa ereditaria relitta, ivi compresi gli atti di disposizione patrimoniale, era emerso che la donazione ricevuta dal fratello aveva un valore stimato in € CP_1
482.418,48, quella ricevuta dall'altro fratello un valore di €. 51.281,68 e che il CP_2 valore del patrimonio relitto era pari ad €. 43.837,84.
Per tale ragione, rilevata la lesione della quota di legittima a proprio danno, parte attrice aveva chiesto di accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di
[...]
e di pronunciare l'annullamento dell'atto di transazione e Persona_2 Parte_2 quietanza predisposto da e sottoscritto dalla stessa attrice in data 26.03.2013 per CP_3
pag. 8/33 il vizio della volontà derivato dal dolo altrui, di accertare la consistenza effettiva dell'asse ereditario e, verificata la lesione della quota di riserva, di pronunciare l'invalidità/inefficacia totale o parziale delle donazioni in favore di
[...]
la riduzione delle medesime e la reintegrazione della quota di legittima CP_1 lesa, ed all'esito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, secondo le quote a ciascuno spettanti, previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti.
In sede di costituzione aveva eccepito l'infondatezza delle Controparte_1 avverse pretese, invocando l'inammissibilità ex art. 564, comma 1, c.c. dell'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della quota di legittima, in quanto non preceduta dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario; in via subordinata aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'atto di transazione e quietanza predisposto dall' in Controparte_4 quanto la determinazione di volontà degli effettivi sottoscrittori non risultava essere stata inficiata o condizionata da alcun vizio o errore indotto da terzi;
aveva eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda di riduzione ex art. 476 c.c. per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di e, addirittura, per Parte_1
l'accettazione formale e sostanziale dell'altro fratello, ex art. 475 Controparte_2
c.c.
Aveva domandato, nel caso di ammissione delle domande attoree, l'esclusione dal conferimento di tutto quanto percepito dallo stesso , in uno con i Controparte_1 propri familiari, a seguito del citato atto di transazione e quietanza a ristoro dei danni, posto che le somme erano state percepite da un soggetto, donatario e accettante in buona fede, ed erano relative a un bene perito prima dell'apertura della successione, oltre che acquisiste iure proprio e non iure hereditatis.
In via del tutto subordinata, aveva chiesto di accertare la legittimità dell'atto di donazione in suo favore e, nel caso di ammissione delle domande altrui, l'inesistenza della lesione della quota di eredità riservata all'attrice, anche alla luce delle migliorie eseguite nel tempo a cura e spese proprie sui beni pervenuti.
pag. 9/33 Aveva proposto, altresì, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e ss. dell'intero compendio immobiliare oggetto delle attribuzioni operate in proprio favore con il testamento e con la donazione, nonché l'accertamento dell'intervenuta lesione della quota di legittima in danno dello stesso convenuto attraverso il Controparte_1 riconoscimento e l'imputazione di tutte le sese affrontate per le migliorie apportate nel tempo sul complesso dei beni oggetto di donazione, ed ancora il conferimento in collazione della somma di € 6.000,00, percepita dalla parte attrice con l'atto di transazione del 26.03.2013.
A seguito della produzione da parte di del testamento pubblico Controparte_1 materno per atto in Notaio Dott. del 21.12.1995, parte attrice aveva proposto Per_1 altro giudizio iscritto al n. 6093/2015 R.G., successivamente riunito a quello iscritto al n. 2322/2015, nel quale aveva riproposto le medesime domande ed eccepito di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell'esistenza del testamento, che l'atto conteneva una conferma del contenuto degli atti di donazione ed era da ritenersi non solo lesivo della quota di legittima, ma nullo poiché richiamava una scrittura privata, allegata al medesimo atto testamentario, che conteneva valutazioni di tipo economico, prive di qualunque riscontro e non risultava sottoscritta dall'attrice stessa.
Per tali motivi, previa dichiarazione di apertura della successione legittima in morte di e aveva chiesto di accertare la consistenza dell'asse Persona_2 Parte_2 ereditario e verificare la lesione della quota di riserva.
si era costituito anche nel nuovo giudizio, eccependo in via Controparte_1 principale l'inammissibilità dell'azione di impugnativa del testamento pubblico per lesione di legittima poiché non preceduta dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario ed in via subordinata la sua inammissibilità per la prescrizione della relativa azione, avuto riguardo anche al comportamento concludente tenuto dai fratelli che avevano dato esecuzione spontanea al testamento in oggetto.
Aveva chiesto in ogni caso di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale mediante l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159
pag. 10/33 c.c. e ss. dell'intero compendio immobiliare oggetto delle attribuzioni operate con il testamento e con la donazione, ribadendo tutte le ulteriori eccezioni già proposte, con richiesta di accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta lesione della quota di legittima in favore del convenuto CP_1
, riconoscendo tutte le migliorie apportate nel tempo sul complesso dei beni
[...] oggetto di donazione.
Il Tribunale di AR, con sentenza non definitiva n. 455/2020 pubblicata in data
25.05.2020, rigettava l'eccezione di nullità del testamento pubblico del 21.12.1995, rilevando che la mancata comunicazione agli eredi non fosse una ipotesi sanzionabile con la nullità dell'atto, posto che i casi di nullità o annullamento del testamento sono tassativi e tale ipotesi non risulta compresa.
Rigettava, altresì, l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della legittima per non avere l'attrice preventivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario, sul rilievo che ai sensi del primo comma dell'art. 564 c.c. tale condizione non si applica alle donazioni che vengono disposte in favore di persone chiamate come coeredi, come nel caso oggetto di lite.
Anche l'eccezione di prescrizione della domanda di riduzione veniva respinta poiché nel silenzio del legislatore l'azione di riduzione deve ritenersi soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 30.6.2015, n. 13407).
Rigettava altresì l'eccezione con relativa domanda riconvenzionale di usucapione dei beni oggetto di donazione nonché la domanda di annullamento della transazione - quietanza del 26.6.2013.
Per l'effetto, dichiarava l'apertura della successione legittima di in Persona_2 data 17.06.2009, nonché quella testamentaria di in data 27.2.2011, e Parte_2 rimetteva la causa in istruttoria per il merito al fine dell'espletamento di una Ctu diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario, alla verifica della lamentata lesione della quota di legittima e, in caso positivo, alla sua relativa quantificazione. All'esito del deposito della Ctu, la causa veniva trattenuta a decisione.
pag. 11/33 Con sentenza definitiva il Tribunale di AR, richiamate e ribadite le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva sulle eccezioni preliminari e adottate come base di riferimento le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenute conformi ed adeguate ai quesiti, esaustive nello svolgimento e condivisibili nel contenuto, oltre che immuni da vizi e prive di contraddizioni, rilevava che, previa riunione fittizia di tutti i beni di cui la madre delle parti aveva disposto con gli atti di donazione del 21.12.1995 e con il testamento pubblico redatto in pari data, e sottratte le spese documentate sostenute da per i miglioramenti del Controparte_1 fabbricato donatogli, il Ctu aveva riscontrato la lamentata lesione della quota di legittima e al fine di riequilibrare la posizione, in ossequio alle indicazioni ricevute, aveva proposto tre differenti "progetti di riduzione", il secondo dei quali, come riportato nei chiarimenti del 25.09.2021, pagg. 23 e 24, era da ritenere preferibile perché, rispetto agli altri, appariva maggiormente rispondente ai quesiti, in quanto il Ctu, attenendosi all'ordinanza di remissione in istruttoria, aveva proceduto alla riduzione della donazione ricevuta da separando dai beni la parte occorrente per integrare Controparte_1 la quota riservata, e prevedendo un conguaglio in denaro, sufficiente a reintegrare la quota di riserva in favore della parte attrice, determinato nella somma pari ad €
40.298,26.
Sulla base della relazione di consulenza, pertanto, in accoglimento della domanda di riduzione disponeva che il convenuto, , fosse tenuto al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice della somma di €. 40.298,26, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite ed al 50% di quelle della Ctu.
2. Appello. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello Parte_1 affidato ai motivi di seguito indicati.
2.1 Censure alla sentenza parziale.
1) “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell'art. 115 C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione dell'art. 2946 c.c. Violazione dell'art. 2697 c.c. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
pag. 12/33 Con tale motivo l'appellante ha contestato la parte della sentenza non definitiva nella quale il primo giudice ha affermato che doveva essere dedotto in favore del donatario, odierno appellato e appellante incidentale, il valore delle spese di cui alla ricognizione di debito rilasciata dalla madre defunta per la somma di lire 140.000.000 (centoquaranta milioni), da rivalutare alla data dell'apertura della successione, spese sostenute da fino al dicembre dell'anno 1995 per opere di ristrutturazione Controparte_1 eseguite sull'immobile trasferito dalla madre con atto di donazione, confermato da testamento pubblico, in quanto tale credito sarebbe da considerare prescritto, non avendone l'odierno appellato richiesto il rimborso entro il previsto termine.
2. “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell'art. 115
C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione dell'art. 820 c.c. Violazione di ogni norma e principio in materia di conferimento in collazione al fine della determinazione della massa ereditaria. Violazione ogni norma e principio in materia di esatta individuazione dei frutti naturali e civili dei beni immobili e mobili caduti in successione. Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancata valutazione delle prove.
Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
Con tale motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Parte_1 primo giudice avrebbe omesso di conferire in collazione per la determinazione della complessiva massa ereditaria e, quindi, di considerare quanto al valore dei beni ricevuti in donazione da anche gli importi che lo stesso, unitamente alla Controparte_1 di lui madre, aveva ricevuto da parte dal Comune di ES a titolo di contribuzione alle spese di trasloco, ristrutturazione e canoni di locazione, erogate in favore di tutte le famiglie le cui abitazioni erano rimaste coinvolte e danneggiate a seguito del grave fenomeno franoso che aveva interessato una porzione del territorio del
Comune di ES, rendendo alcune abitazioni, fra cui quella dell'appellato, inutilizzabili.
In favore dell'appellato, in particolare, sarebbe stata destinata dal comune di
ES una somma a titolo di contributo per le spese di locazione di una casa pag. 13/33 unifamiliare sita in AR, nella quale e la madre avevano Controparte_1 abitato per un triennio, nel periodo dal 2005 al 2008 circa, e un'altra somma, tramite la
Regione Abruzzo, di circa € 32.000,00, che sempre il aveva Controparte_6 versato all'odierno appellante incidentale a titolo di quota-parte dei fondi stanziati nel
2005 da devolvere una tantum in favore delle famiglie le cui abitazioni erano rimaste coinvolte nella frana in proporzione al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare e a ristoro delle spese di ristrutturazione e di trasloco.
Tali somme, quali frutti civili, avrebbero dovuto essere inserite nella formazione della massa ereditaria sulla quale calcolare la quota di riduzione ed invece il primo giudice, sia nella sentenza non definitiva che nella successiva ordinanza di rimessione in istruttoria, avrebbe omesso di pronunciarsi su tale questione.
2.2 Censure alla sentenza definitiva.
1) “Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 115 C.p.c.
Violazione dell'art. 116 C.p.c. In particolare: a) violazione del combinato disposto dell'art. 1 L. 742/1969 (come modificato dall'art. 16 L. 162/2014) e dell'art. 195 C.p.c.
Violazione dell'art. 196 C.p.c.; b) violazione degli artt. 769 e 782, I E II comma, c.c.; c) violazione di ogni norma e principio in materia di stima del valore della massa ereditaria.
Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancata valutazione delle prove. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
Con tale motivo parte appellante ha contestato la sentenza definitiva nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto formalmente corretto l'operato del C.t.u., riportandosi acriticamente al suo contenuto.
Nel riproporre le eccezioni di nullità della Ctu per lesione del diritto di difesa, ha contestato il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato i rilievi e le osservazioni critiche mosse alla consulenza, dalle quali emergerebbero gravo errori di metodo e di pag. 14/33 calcolo nei quali era incorso il consulente, tali da minare l'attendibilità delle conclusioni.
2) Violazione dell'art. 112 C.p.c. Violazione dell'art. 113 C.p.c. Violazione dell'art.
115 C.p.c. Violazione dell'art. 116 C.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 91,
I comma, C.p.c. Violazione dell'art. 88 C.p.c. Mancata applicazione dell'art. 92, II comma, C.p.c. Violazione del principio della soccombenza. Violazione dell'art. 2697
c.c. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Con tale motivo ha censurato la parte della sentenza in cui è Parte_1 stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e delle spese di C.t.u., nonostante l'accoglimento della domanda principale di riduzione per lesione della legittima e il rigetto di tutte le eccezioni e di tutte le domande in via riconvenzionale introdotte da Controparte_1
3. Si è costituito in grado di appello il solo contestando nel Controparte_1 merito il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
Ha proposto, altresì, appello incidentale tardivo subordinato all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza non definitiva laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sul presupposto di una incompatibilità funzionale tra l'azione di riduzione per lesione di legittima e la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni, rilevando come secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali il donatario, convenuto in un'azione di riduzione, possa in realtà eccepire l'usucapione ventennale qualora riesca a dimostrare di aver posseduto il bene in modo continuato, pacifico e pubblico, con l'animus domini per il ventennio richiesto dalla legge, atteso che tale possesso, costituente un modo di acquisto a titolo originario, può impedire la riduzione della donazione e mantenere il bene nel patrimonio del donatario.
pag. 15/33 3.2 Con il secondo motivo ha contestato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha disposto quanto segue: “In altri termini, nella specie, considerato che il fabbricato ricevuto da con la donazione cennata è andato distrutto a causa del dissesto CP_1 idrogeologico di cui si è detto, e che il convenuto ha ricevuto, per quell'evento, il risarcimento dei danni fra l'altro relativi alla perdita del fabbricato, di cui alla transazione con del 26.6.2013, non è applicabile l'art. 744 cc, come CP_3 invocato dal convenuto, ma il controvalore ricevuto deve essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c.”, nulla disponendo invece in ordine alle quietanze ed alle somme in esso portate, ottenute dall'odierna appellante principale e da CP_2
sempre da ed in relazione allo stesso evento del 28.2.2005. In
[...] CP_3 tale statuizione, secondo la prospettazione dell'appellato si individuerebbe una palese e immotivata differente valutazione operata nella sentenza impugnata, laddove da un lato si ritiene che debba cadere in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c. il controvalore del bene perito per fatti altrui, ottenuto dall'appellante incidentale dalla compagnia CP_3
responsabile civile di mentre lo stesso principio non risulterebbe
[...] CP_5 applicato ai sensi dell'art. 747 c.c. rispetto alle quietanze del 26.6.2013, sottoscritte dagli altri due fratelli con riferimento all'importo di € 6.000,00 proveniente da CP_3
[...]
3.3 Con il terzo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza definitiva laddove si è ritenuto di escludere il diritto ad ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate dall'appellante incidentale per il periodo compreso dal 1995 al 2005 sull'immobile oggetto della donazione per atto del Notaio, Dott. del Persona_1
21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097, ravvisandosi una contraddittorietà tra quanto riportato a pag. 4/5 della sentenza n. 1155.2023, laddove si é deciso che “ ……
Con riferimento alla quantificazione delle migliorie apportate da CP_1
, il Collegio ritiene che correttamente il CTU non abbia considerato le spese di
[...] manodopera indicate nella perizia di parte convenuta, in quanto prive di oggettivi riscontri…“, e quanto in precedenza e quanto riportato a pag. 11 e 12 della sentenza n.
445.2020, dove si dà conto dei riscontri probatori già forniti dalle prove testimoniali.
4. Motivi della decisione.
pag. 16/33 4.1 Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di
[...]
non costituitosi nel presente grado, se ne dichiara la contumacia. CP_2
4.2 In via preliminare ed in diritto occorre affrontare l'eccezione sollevata dall'appellante incidentale nelle note di replica, relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello principale perché introdotto oltre il termine breve di giorni trenta dalla avvenuta notifica della sentenza impugnata, eseguita via pec in data 21.12.2023.
L'appello è da ritenere tempestivo e la relativa eccezione deve essere rigettata.
Applicando le regole in materia di computo dei termini processuali, quando occorre calcolare un dato termine per eseguire una determinata attività, quale nel caso in esame il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza per proporre l'atto appello, il dies
a quo, ovvero il giorno dal quale partire per il conteggio, non deve essere considerato.
Quindi, nel caso oggetto di lite, posto che la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita il 21 dicembre 2023, cadente nel giorno di giovedì, rilevato che ai fini della decorrenza del termine di giorni trenta per proporre l'appello si deve considerare il giorno successivo, ovvero il 22 dicembre 2023, ne consegue che la scadenza individuata nel giorno 20 gennaio 2024, ricadendo nella giornata di sabato, ex art. 115 c.p.c., era da posticipare al primo giorno utile non festivo, ovvero al 22 gennaio 2024, data in cui l'appello è stato effettivamente notificato.
L'eccezione, dunque, è infondata, risultando l'appello proposto tempestivamente.
4.3 Ancora in via preliminare, in riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, in quanto in ipotesi del tutto scollegato dai motivi proposti nell'appello principale, come espresso in altra precedente sentenza di questa
Corte (854/2025), se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenere ormai dominante e consolidatosi definitivamente con la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486/2024, secondo cui “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa” e dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare.
pag. 17/33 Ciò in quanto “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. civ. n. 26139/2022).
Ed ancora, di recente “In base al principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale)” (Cass. civ. ord. 10477/2024).
4.4 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte appellante principale di ricostruzione del fascicolo cartaceo che ha costituito la prima parte del fascicolo di parte nel procedimento n° 2322/2015 R.G. del Tribunale di
AR.
pag. 18/33 A tale riguardo, dato atto che la ricerca del fascicolo era stata già disposta e aveva dato esito negativo, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla cancelleria del primo giudice, occorre rilevare che era ed è un preciso onere della parte istante provvedere a richiamare il contenuto dei documenti mancanti e ritenuti dispersi e, quindi, dedurne e dimostrarne la loro rilevanza ai fini della decisione (Cass. civ. 25133/2018, Cass, civ. n.
15821/2019), attività che invece non risulta realizzata.
In ogni caso, occorre ulteriormente rilevare che il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa in secondo grado dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado non impedisce al giudice dell'appello di decidere nel merito sul gravame, qualora l'istante non provveda ad allegare e a dimostrare che gli stessi documenti siano stati smarriti, essendo un preciso onere della parte stessa assicurarne al giudice la disponibilità in funzione della decisione (Cass. civ. n. 16212/2017).
L'istanza, pertanto, deve esser rigettata, non ravvisandosi ragioni ostative tali da pregiudicare in mancanza dei documenti la decisione del presente giudizio.
4.5 Passando al merito, il primo motivo dell'appello principale è da ritenere fondato.
4.6 Con esso censura la decisione non definitiva in quanto Parte_1 il Tribunale, pur in presenza di una contestazione tempestivamente sollevata, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare di prescrizione del diritto di
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al rimborso delle spese sostenute fino a tutto il dicembre 1995, per CP_1 un ammontare di centoquaranta milioni di lire, per la ristrutturazione del bene immobile la cui nuda proprietà gli era stata successivamente trasferita per donazione dalla madre, eccezione la quale, se accolta, avrebbe determinato una diversa valutazione della quota di legittima.
Reitera nel merito l'eccezione di prescrizione.
A prescindere dal rilievo circa l'omessa pronuncia, infondato avendo il primo giudice necessariamente, ancorché implicitamente, disatteso l'eccezione di prescrizione dal momento in cui ha riconosciuto il credito in capo all'allora convenuto, il motivo di appello risulta fondato nel merito.
pag. 19/33 Agli atti è stato acquisito il testamento pubblico di redatto dal Notaio, Parte_2 dott. in data 21.12.1995, Rep. n. 167, con il quale è stato disposto Persona_4 il lascito in favore di della piena proprietà del terreno sito in Controparte_1
ES (PE) con sovrastante fabbricato, la cui nuda proprietà gli era stata già trasmessa con atto di donazione in pari data.
Allegata materialmente al detto testamento, ma non quale parte integrante, in difetto di espresso richiamo nell'atto testamentario notarile, risulta rilasciata una dichiarazione resa in pari data dalla disponente e dal coniuge , e sottoscritta anche Persona_2 dai figli e , nella quale viene attestata l'esistenza di un debito nei CP_1 CP_2 confronti del figlio per la somma di lire 140.000.000 Controparte_1
(centoquaranta milioni), a titolo di rimborso dovuto per spese da questi anticipate e sostenute per il rifacimento del bene trasferito che si presentava in condizioni fatiscenti.
In particolare, nella suddetta dichiarazione la testatrice afferma che “il vecchio fabbricato rurale sin dal 1985, a causa di assestamento del terreno, iniziò a lesionarsi nelle pareti esterne e nelle pavimentazioni, e che l'intera casa oggetto di donazione al figlio è stata consolidata, riattata, trasformata in appartamenti e locali CP_1 accessori, e comunque ristrutturata a totali spese di il quale ha Controparte_1 esborsato (tra materiali e mano d'opera) in vari periodi la complessiva somma di L.
140.000.000 (centoquaranta milioni) circa… ebbe prima a ripristinare le parti CP_1 pericolanti del fabbricato…successivamente, sempre con il consenso dei genitori (che non disponevano di moneta per far fronte ai vari lavori prima urgenti poi di ristrutturazione) ha proceduto (nel periodo 1990-1995) al rifacimento CP_1 dell'intero fabbricato trasformandolo in casa di civile abitazione così come attualmente
è e come da fatture in possesso di , da lui pagate”. CP_1
Tale dichiarazione costituisce a tutti gli effetti una formale ed espressa attestazione di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con cui la allora proprietaria del fabbricato ammetteva ed attestava la sussistenza di un credito in favore del figlio per una somma determinata e con l'indicazione delle ragioni del Controparte_1 credito stesso.
pag. 20/33 L'atto di ricognizione del debito non produce effetti sostanziali connessi all'esistenza effettiva del rapporto sottostante, ma esplica i suoi effetti esclusivamente sul piano processuale producendo, in deroga alla regola generale, il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, nel senso che in tale ipotesi il creditore che, di norma, è tenuto a provare ed allegare i fatti costitutivi del credito, è esonerato da tale obbligo, spettando al debitore che contesta l'esistenza del credito allegare e dimostrare la prova contraria diretta ad escludere la validità ed esistenza del rapporto da cui è derivato il credito ovvero l'inconsistenza del credito stesso.
Nella fattispecie in esame occorre valutare in via preliminare la questione posta dall'appellante principale, relativa alla prescrizione del diritto di credito a causa dell'infruttuoso decorso del termine ordinario decennale decorrente dal dicembre 1995 e non ravvisandosi validi interruttivi successivi a tale data posti in essere dal creditore.
L'eccezione è fondata. Va premesso che in linea generale è da ritenere valida una disposizione relativa ad un riconoscimento di debito contenuta in un testamento, potendo il credito venire inserito e riconosciuto in una disposizione testamentaria o, comunque, in una dichiarazione rilasciata, quale parte integrante, in allegato al testamento testo.
Nel caso di specie la scrittura privata de qua, è stata materialmente redatta contestualmente al testamento pubblico e nello stesso richiamata dalla testatrice, laddove dichiara: “Preciso che l'eventuale maggiore valore di detto immobile è soltanto apparente in quanto l'intero fabbricato, da rurale e pericolante qual era, è stato completamente consolidato, trasformato in civile abitazione e ristrutturato come oggi trovasi dallo stesso mio figlio a tutta sua cura e spese (come risulta CP_1 dettagliatamente anche da scrittura in data odierna sottoscritta oltreché da me anche da mio marito e da mio figlio )”. CP_2
Tuttavia tale scrittura, come evidenziato dalla menzione fattane dalla testatrice e dalla mancanza di integrazione con il testamento, in forza di congiunzione materiale o di richiamo per allegato da parte del pubblico ufficiale rogante, non può ritenersi parte del testamento ed in ogni caso non perde la sua natura di scrittura privata contenente il pag. 21/33 riconoscimento di un debito, sottoscritta contestualmente non soltanto dalla debitrice e dal di lei coniuge e dal figlio ma anche dal Parte_2 Controparte_2 creditore Controparte_1
Ciò comporta che la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio da parte di del diritto di credito non può individuarsi nella data di apertura Controparte_1 della successione che, nel caso in esame sarebbe da far risalire al 27.02.2011, data del decesso della madre disponente, ma in virtù del principio previsto dall'art. 2935 c.c., secondo il quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va individuata nello stesso giorno, ossia il 21 dicembre 1995, in cui la scrittura privata è stata sottoscritta anche dallo stesso In Controparte_1 difetto di prova di validi atti interruttivi, deve ritenersi pertanto che il diritto di credito sia estinto per prescrizione decennale.
Per tali motivi, la doglianza sollevata dall'appellante principale deve essere accolta, non potendosi operare la deduzione del valore del credito rivendicato da
[...]
determinato nella somma di lire 140.000.000, ai fini della valutazione CP_1 della quota di legittima ex art. 556 c.c.
4.7 Infondato deve ritenersi, invece, il secondo motivo di censura della sentenza non definitiva con il quale contesta l'omesso computo nella Parte_1 valutazione dell'asse delle somme corrisposte dal ad Controparte_6 [...]
e alla madre a titolo di fondi per il pagamento dell'affitto CP_1 Parte_2 di una casa unifamiliare a AR dal 2005 al 2008, nonché della somma di circa €
32.000,00 che il nel 2008 circa avrebbe versato ad Controparte_6 [...]
, a titolo di quota-parte dei fondi della Regione Abruzzo stanziati CP_1 nel 2005,
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato il quale ha contestato l'inammissibilità delle relative domande avanzate in tale sede di appello sul presupposto che entrambe sarebbero da ritenere nuove e, come tali, non proponibili in tale grado.
pag. 22/33 A parte la verifica circa la tempestività delle relative domande nel corso del primo grado, secondo questa Corte non è ravvisabile il profilo della novità, nel senso che le stesse non determinano una nuova e diversa prospettazione di fatti tali da modificare causa petendi e petitum, essendo dirette ad accertare la massa ereditaria effettiva devoluta agli eredi ai fini della individuazione della porzione disponibile ex art. 556 c.c.
La censura, tuttavia, pur ammissibile in diritto, è comunque infondata nel merito e deve essere rigettata.
In relazione alle erogazioni corrisposte dal comune di ES a titolo di rimborso dei canoni di locazione per l'utilizzo di altra abitazione, resasi necessaria a causa dello sgombero forzato dell'immobile interessato dal fenomeno franoso che aveva attinto il territorio in cui era sita l'abitazione donata ad si deve osservare Controparte_1 che la domanda per come proposta appare del tutto indeterminata, sia per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione ai fini del rimborso ottenuto e sia per quanto riguarda l'importo effettivamente ricevuto dall'appellato. Sotto tale profilo, l'odierna parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione utile ed anche le prove orali offerte appaiono del tutto insufficienti poiché, a prescindere dal fatto che provengono da altri soggetti danneggiati dallo stesso fenomeno che hanno potuto riferire solo sulla loro specifica posizione, non sono in ogni caso tali da fugare i dubbi e le incertezze circa l'effettività e soprattutto la determinazione dell'importo eventualmente ricevuto dall'appellato e dalla di lui madre.
Le stesse considerazioni devono essere fatte per le erogazioni in ipotesi derivate dai fondi regionali per sostenere i costi della ristrutturazione e del trasloco. Infatti, non possono essere considerate quali dati attendibili di prova a carico dell'appellato le dichiarazioni rese da terzi in merito ai contributi da loro ricevuti, nel senso che non dimostrano con certezza l'acquisizione di tali somme anche da parte dell'appellato né il relativo importo.
A parte tali argomentazioni, si deve rimarcare un ulteriore e decisivo motivo che depone per il rigetto della censura e, in generale, della domanda diretta ad ottenere l'inserimento nel computo dell'asse ereditario delle erogazioni che si assumono pag. 23/33 predisposte dal comune di ES, consistente nella impossibilità di qualificare le erogazioni in questione quali frutti civili dei beni ereditari. Infatti, tenuto conto della stessa rappresentazione fornita dall'appellante principale, non si tratta di somme che l'appellante incidentale avrebbe acquisito quale godimento diretto o indiretto del bene ereditario, traendone un vantaggio economico, bensì e al contrario di importi che sarebbero stati assegnati al beneficiario per coprire da un lato i costi necessari per ripristinare l'abitabilità di un bene che era stata compromessa da un evento dannoso di portata eccezionale imputabile alla responsabilità di terzi, e dall'altro lato per sostenere le spese vive affrontate per rimediare ad una situazione contingente ed imprevedibile nell'immediato, quali i costi del trasloco e i canoni di affitto per una nuova abitazione.
Dunque, all'evidenza, data la loro particolare natura, le erogazioni eventualmente effettuate dal comune di ES, quandanche fossero ritenute determinate nella misura, non potrebbero mai essere imputate all'asse ereditario, così come per le stesse ragioni tali elargizioni non potrebbero essere mai dedotte in favore del beneficiario.
5. Pare opportuno a questo punto sul piano logico procedere all'esame dell'appello incidentale proposto da Posto che le domande avanzate in via Controparte_1 riconvenzionale dall'appellato sono state subordinate all'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, e considerato che l'appello è stato parzialmente accolto, s'impone la valutazione delle censure mosse in via incidentale alle decisioni di primo grado in quanto atte ad incidere, potenzialmente, sulla determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c.
5.1 Con il primo motivo contesta la sentenza non definitiva Controparte_1 laddove è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso proposta con riferimento “alla proprietà dell'intero compendio oggetto della donazione per Atto
Pubblico per Notaio del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097 Persona_1
e di cui al Testamento giusta atto pubblico per Notar Dott. del Persona_1
21.12.1995, Rep. n. 167”, sul presupposto di una ritenuta incompatibilità funzionale tra l'azione di riduzione per lesione di legittima e la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni, rilevando come secondo gli ultimi arresti pag. 24/33 giurisprudenziali il donatario, convenuto in un'azione di riduzione, possa in realtà eccepire l'usucapione ventennale qualora riesca a dimostrare di aver posseduto il bene in modo continuato, pacifico e pubblico, con l'animus domini per il ventennio richiesto dalla legge, atteso che tale possesso, costituente un modo di acquisto a titolo originario, può impedire la riduzione della donazione e mantenere il bene nel patrimonio del donatario.
Il motivo è infondato.
Deve richiamarsi, infatti, il principio enunciato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 11203 del 1995, confermato di recente da Cass. n. 8517 del 2025) secondo il quale
"L'azione di riduzione può essere esercitata soltanto al momento dell'apertura della successione, allorquando si può valutare la sussistenza della lesione della legittima e far valere il relativo diritto. È, pertanto, solo da quello stesso momento che il possesso per l'usucapione incomincia a decorrere contro il legittimario che agisce in riduzione".
Nel primo caso la fattispecie esaminata dalla Corte riguardava, come nella fattispecie in esame, l'azione di riduzione in riferimento a beni alienati in vita dal de cuius. La sentenza, pur nella declinazione ulteriore circa la configurabilità in astratto di un possesso utile all'usucapione per l'epoca successiva all'apertura della successione, ricorrendone i presupposti, ha fatto applicazione del principio, già affermato da Cass. n.
10333/1993, secondo cui "l'azione di riduzione, dunque, come non mira a recuperare i beni usciti dal patrimonio del de cuius in quanto tali, non contesta il diritto di proprietà dei beneficiari, né la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presuppone;
per contro, ha per obiettivo il ripristino di una situazione patrimoniale compatibile con i diritti dei riservatari, tramite il conseguimento del valore dei diritti suddetti. In questo contesto, l'azione non può essere paralizzata dalla eccezione di usucapione ventennale per due ragioni: perché tale eccezione avrebbe la sola funzione di ribadire l'esistenza del dominio, che è il presupposto stesso dell'azione, e perché la domanda di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene uscito dal patrimonio del defunto e che si pretende usucapito, ma a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti al legittimario...".
pag. 25/33 5.2 Con il secondo motivo ha contestato la parte della sentenza non definitiva in cui il primo giudice ha disposto quanto segue: “In altri termini, nella specie, considerato che il fabbricato ricevuto da con la donazione cennata è andato distrutto a causa CP_1 del dissesto idrogeologico di cui si è detto, e che il convenuto ha ricevuto, per quell'evento, il risarcimento dei danni fra l'altro relativi alla perdita del fabbricato, di cui alla transazione con del 26.6.2013, non è applicabile l'art. 744 cc, come CP_3 invocato dal convenuto, ma il controvalore ricevuto deve essere conferito in collazione ai sensi dell'art. 747 c.c.”, nulla disponendo invece in ordine alle quietanze ed alle somme in esso portate, ottenute dall'odierna appellante principale e da CP_2
sempre da ed in relazione allo stesso evento del 28.2.2005. In
[...] CP_3 tale statuizione, secondo la prospettazione dell'appellato si individuerebbe una palese e immotivata differente valutazione operata nella sentenza impugnata, laddove da un lato si ritiene che debba conferirsi ai sensi dell'art. 747 c.c. il controvalore del bene perito per fatti altrui, ottenuto dall'appellante incidentale dalla compagnia CP_3 responsabile civile di mentre lo stesso principio non risulterebbe applicato ai CP_5 sensi dell'art. 747 c.c. rispetto alle quietanze del 26.6.2013, ottenute e sottoscritte dagli altri due fratelli e provenienti da per l'importo di € 6.000,00. CP_3
La censura è fondata.
In particolare, nella transazione-quietanza sottoscritta in favore di CP_7
Contr assicuratrice di , l'attrice unitamente ai fratelli, nella qualità appunto, hanno dichiarato di ricevere € 6000 a titolo di integrale risarcimento in via transattiva e definitiva per ogni danno jure proprio/jure hereditatis presente e futuro loro derivante in conseguenza dei dissesti del 2004/2005, ed hanno rilasciato quietanza liberatoria di saldo, dichiarando di non avere null'altro a pretendere nei confronti di o di CP_3
Contr
.
Anche tale importo va, dunque, conferito per determinare la porzione disponibile, ai sensi dell'art. 556 cc.
Ai fini della valutazione circa la lesione della quota di riserva lamentata da parte attrice e che verrà esaminata in seguito, è utile sin da ora evidenziare che, secondo quanto pag. 26/33 sostenuto da l'importo di euro 6000,00 sarebbe stato Controparte_1 integralmente incassato dai soli ed . La circostanza della Pt_1 Controparte_2 ricezione di tali somme non è stata puntualmente contestata dalla odierna appellante ed
è comprovata dalla documentazione in atti.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato la sentenza non definitiva Controparte_1 per aver escluso il diritto ad ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate dall'appellante incidentale sull'immobile oggetto della donazione per atto del Notaio,
Dott. del 21.12.1995, Racc. n. 6896, Rep. n. 204097, per il periodo Persona_1 compreso dal 1995 al 2005, ravvisandosi una contraddittorietà tra quanto riportato a pag. 4/5 della sentenza n. 1155.2023, laddove si é deciso che “ …… Con riferimento alla quantificazione delle migliorie apportate da , il Collegio Controparte_1 ritiene che correttamente il CTU non abbia considerato le spese di manodopera indicate nella perizia di parte convenuta, in quanto prive di oggettivi riscontri……. . “,
e quanto in precedenza stabilito con la sentenza non definitiva.
Tale motivo di gravame è infondato.
Risulta, invero, che adottando il Tribunale le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'elaborato depositato il 25.9.2021 e negli allegati chiarimenti, ha tenuto conto nella determinazione della porzione disponibile delle spese sostenute da
[...] sul fabbricato in epoca successiva alla donazione del bene in suo favore, CP_1 nel 1995, per un ammontare documentato di euro 31.582,49 (pagg. 42-47 dell'elaborato di CTU), correttamente escludendo, invece, le spese relative alla manodopera come indicate nella perizia di parte a firma dell'Arch. in quanto prive di Persona_5 oggettivi riscontri.
6. Per quanto riguarda il primo motivo di censura articolato dall'appellante principale avverso la sentenza definitiva per avere il primo giudice acriticamente fatto proprie le viziate conclusioni cui era pervenuto il CTU, occorre osservare che il Tribunale di
AR, oltre a prendere posizione sulla eccezione relativa alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando nella sentenza impugnata l'ordinanza istruttoria nella quale erano stati illustrati i motivi per quali si doveva escludere la dedotta nullità della pag. 27/33 Ctu, ha adeguatamente espresso e motivato le ragioni che avevano indotto il collegio giudicante a ritenere la perizia esaustiva, conforme ai quesiti posti ed immune da vizi e, quindi, condivisibile nelle conclusioni cui era pervenuto il Ctu.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della Ctu riproposta dall'appellante principale anche in questa sede. Nella sostanza i profili evidenziati non hanno prodotto effetti sul piano sostanziale tale da pregiudicare il diritto di difesa delle parti, nel senso che entrambe hanno potuto esercitare in concreto le attività previste, prendendo posizione avverso la perizia e sollevando le opportune osservazioni e rilievi critici sui quali il Ctu ha provveduto a rispondere. Non solo, a maggiore garanzia dell'effettività del contraddittorio, il Ctu è stato anche convocato personalmente per rendere ulteriori chiarimenti sollecitati dalle parti ai quali, ancora una volta, ha provveduto a rispondere.
Tale ricostruzione dei fatti porta ad escludere qualsiasi ipotesi di nullità. Infatti, pur accedendo alla tesi dell'appellante secondo cui il termine per replicare ad una bozza di perizia non può ricadere nel periodo di sospensione feriale e, pur rilevando che i termini per le repliche e le osservazioni sono stati fissati autonomamente dal Ctu senza una preventiva autorizzazione del giudice, resta il fatto che non si è perpetrata a danno delle parti alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che, come rilevato, entrambe le parti hanno comunque esercitato i loro diritti, esponendo le osservazioni ed i rilevi critici ritenuti opportuni sui quali il Ctu ha provveduto a rispondere. In particolare, risulta che l'appellante ha depositato le osservazioni critiche in data 8 settembre 2023 e che sulle stesse il Ctu ha preso posizione, fornendo i relativi chiarimenti e le giustificazioni circa le determinazioni effettuate.
Nel merito, la Ctu che è stata oggetto di varie critiche e osservazioni tecniche da entrambe le parti nel corso del primo grado di giudizio, nel complesso appare aderente ai quesiti che erano stati posti, fornendo risposte utili per decidere l'intera vicenda attraverso la ricostruzione della massa ereditaria, non emergendo errori o vizi di natura tale da inficiare le conclusioni rassegnate.
pag. 28/33 Per quanto attiene al valore attribuito al bene immobile dato in donazione e poi oggetto anche di disposizione testamentaria in favore dell'odierno appellato, il Ctu ha dato conto del metodo utilizzato nella sua indagine ed inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla odierna appellante, ha specificato, fornendone adeguata spiegazione, che nel calcolo eseguito aveva preso in considerazione proprio le risultanze della precedente
Ctu, redatta dall'Ing. nel corso del procedimento iscritto al n. 9/2009 R.G. che Per_6 era stato promosso in relazione ai danni subiti dal predetto bene immobile a seguito del fenomeno franoso che aveva danneggiato l'immobile, precisando di aver applicato la somma algebrica dei valori individuati dal predetto consulente.
Per quanto riguarda il valore agricolo attribuito ai terreni dal Ctu, nonostante il fatto che, soprattutto in riferimento a quelli assegnati all'appellato, ricadessero in zona edificabile secondo quanto previsto dal PRG vigente per il lotto di pertinenza, il Ctu nella sua valutazione ha tenuto conto della circostanza che sul lotto in questione persistesse ancora alla data di redazione della consulenza il vincolo PAI che era stato posto dalla Regione Abruzzo nel 2008 a seguito del fenomeno franoso che aveva interessato il lotto in oggetto, ponendo limiti alla edificabilità. Dunque, in risposta al quesito posto, ha rilevato il valore all'attualità dei beni e, a prescindere dalla destinazione formale, rapportandolo allo stato di fatto concreto, tenuto conto del fatto che il PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, dal D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dall'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, e a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sull'ambiente, D.lgs. 152/2006, dagli artt. 67 e 68 dello stesso, in forza del quale ogni
Regione è tenuta ad attuare la pianificazione, tecnico-normativa, delle azioni, degli interventi e delle norme d'uso afferenti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.
Ed invero, il vincolo PAI non esclude in assoluto il diritto di costruire o edificare, ma influisce in ogni caso sul valore dei beni inseriti in tale piano, in quanto impone limitazioni e responsabilità anche stringenti, sia in materia di nuove costruzioni che di ristrutturazioni, esponendo il proprietario all'esborso di costi che possono essere anche rilevanti. Inoltre, pur essendo il vincolo a carattere temporaneo e non assoluto, la pag. 29/33 modifica del Piano comporta l'assunzione da parte degli Enti competenti di nuovi studi ed accertamenti del territorio con la previsione dei rischi connessi all'impatto ambientale derivante dalle nuove edificazioni o ristrutturazione di immobili esistenti che, nel caso in esame, non appaiono essere stati eseguiti ovvero pendenti, ragione per cui il vincolo è da ritenere attuale, perdurante e invasivo.
7. All'esito, dunque, dell'accoglimento dell'appello principale sotto il profilo dell'estinzione per prescrizione del credito originariamente pari a lire 140.000.000, vantato da nei confronti della madre e della Controparte_1 Parte_2 necessità di computare nell'attivo l'importo di euro 6000,00 ricevuti da due dei tre eredi a seguito della transazione del 26.6.2013, occorre procedere a nuova determinazione della porzione disponibile, sulla base dei criteri dettati dall'art. 556 c.c. secondo il quale
“Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Ne consegue che il valore della massa ereditaria, a seguito della riunione fittizia ai beni relitti dalla dei beni di cui la de cuius aveva disposto per donazione, risulta pari, Pt_2 sulla base delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'elaborato depositato in data 25.9.2021, a complessivi euro 479.665,80, (già detratto il valore di mercato del fabbricato FG. 24 - P.LLA 646 - SUB 2-3-4 al tempo dell'apertura della successione, determinato dal CTU come coincidente con il valore del terreno agricolo su cui sorge a cui sono stati detratti i costi per la rimozione del fabbricato fatiscente, per un valore stimato totale negativo pari a - € 47.615,63, e considerate in positivo le somme imputabili al risarcimento dei danni subiti dai beni donati dalla Parte_2 ad per un ammontare di € 420.556,53). Controparte_1
A tale importo occorre aggiungere la somma di euro 6000,00 percepita a seguito della transazione del 26.6.2013 e sottrarre le sole spese sostenute da Controparte_1
pag. 30/33 dopo il 1995, nei limiti di quelle effettivamente documentate, rivalutate al tempo dell'apertura della successione per un ammontare di € 31.582,49, risultando invece prescritto il credito relativo alle spese sostenute in precedenza.
Si perviene così ad un valore dell'asse ereditario pari ad euro 454.083,31.
Al fine di individuare la quota disponibile e verificare esistenza ed entità della lamentata lesione della quota di riserva spettante all'appellante occorre Parte_1 prendere le mosse dall'art. 537 co II c.c., il quale prevede che “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne consegue che, calcolata in euro 151.361,10 la quota disponibile ed in euro
302.722,20 la complessiva quota di riserva, la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli è pari ad euro 100.907,40. Risultando il valore dei beni relitti ad
[...] pari a euro 37.375,80, al quale va sommato l'importo di euro 3000,00, Parte_1 corrispondente alla metà della somma riconosciuta agli eredi a seguito della transazione del 26.6.2013 e suddivisa tuttavia tra i soli ed , ne risulta un totale di Pt_1 CP_2 euro 40.375,80, con la conseguenza che la quota di riserva spettante all'attrice ha subito una lesione pari a euro 60.531,60, che andrà reintegrata in danno di
[...] il quale, sulla base dei valori attribuiti ai bei dallo stesso ricevuti e CP_1 all'ammontare del risarcimento percepito per il perimento del fabbricato, ha un valore di euro 373.407,17, che eccede di euro 121.144,67 l'ammontare di euro 252.262,50 derivante dalla sommatoria di quota di legittima e disponibile.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la riduzione della donazione ricevuta da andrà operata attraverso un conguaglio in denaro di euro Controparte_1
60.531,60 in favore di occorrente per reintegrare la quota Parte_1 riservata alla stessa spettante. Su detto importo andranno calcolati gli interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, a far data dall'apertura della successione al soddisfo.
Ed infatti, qualora l'”. . integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non
pag. 31/33 gia' di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinche' ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonche', trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda (
Cass. n. 10564 del 2005; conf. Cass. n. 6709 del 2010).
8. Per quanto attiene alla richiesta di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per essere stato proposto un appello tardivo e inammissibile, questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti richiesti dalla norma per ravvisare l'ipotesi della lite temeraria che l'appellante ha ritenuto di collegare ad una presunta tardività della proposizione del gravame, che sarebbe stato introdotto fuori termine, o alla sua inammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto, l'appello è risultato notificato nei termini ed è stato rigettato nel merito, escludendosi quindi la sussistenza di una lite temeraria che presuppone la proposizione colpevole di un gravame ritenuto sin dall'inizio infondato. La richiesta, pertanto, deve essere rigettata.
9. A fronte del parziale accoglimento dell'appello principale, a seguito del quale si conferma la fondatezza dell'azione di riduzione proposta da per Parte_1 un ammontare della lesione superiore a quello accertato in primo grado, e considerato il limitato e parziale accoglimento dell'appello incidentale risultato fondato esclusivamente sotto il profilo della necessità di computare nella quota ricevuta dall'attrice anche la somma di euro 6000,00, pari all'importo ricevuto a seguito della transazione del 26.6.2013, ritenuto fondato limitatamente alla somma di euro 3000,00, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate per un quarto le spese dei due gradi di giudizio che, per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e sono poste a carico di nulla disponendosi a carico di Controparte_1 Controparte_2 rimasto contumace nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 32/33 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso la sentenza non Controparte_1 Controparte_2 definitiva n. 455/2020 pubblicata il 25.05.2020 e la sentenza definitiva n. 1155/2023 resa il 24.07.2023 e pubblicata in data 12.09.2023, entrambe emesse dal Tribunale di
AR così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, ed avuto riguardo al parziale e limitato accoglimento dell'appello incidentale, condanna Controparte_1
a corrispondere a un conguaglio in denaro di euro Parte_1
60.531,60, occorrente per integrare la quota di riserva spettante all'appellante, oltre interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, a far data dall'apertura della successione al soddisfo;
2) dichiara compensate per un quarto le spese dei due gradi di giudizio che, calcolate nel giudizio di primo grado in euro 1713,00 per esborsi e in euro
14.103,00 per compensi, e nel presente grado in euro 831,00 e in euro 9.991,00, per entrambi i gradi oltre il 15% di spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, pone per i restanti tre quarti a carico di ed a favore Controparte_1 dell'appellante;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
4) pone le spese della CTU di primo grado a carico di . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere estensore
AN CO
Presidente
BA DE NO
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