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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 302/2024
tra nato in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Riesi (CL), Via
Roma, 97/99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni SANFILIPPO (c.f. C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
[...]
appellante
contro
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
n. 191, C.F. , elettivamente domiciliata a Caltanissetta in Viale della C.F._3
Regione n. 54, presso e lo studio legale dell'Avv. Giovanni Claudio Maggio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto
Appellato contumace
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “nel merito, contesta la comparsa di costituzione avversaria perché
1 infondata in fatto e diritto ed insiste nell'accoglimento dell'atto di appello a cui si riporta.
Chiede sin d'ora che la Corte adita disponga, con urgenza, ogni provvedimento affinché
vengano ristabiliti gli incontri in video-collegamento tra il sig. e le sue Parte_1
figlie, fino a quando dura la sua detenzione;
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nella
comparsa di costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza di separazione coniugale del 31 ottobre 2024 da intendersi quivi integralmente riportata”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 272 del 18.3.2024, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la separazione personale dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Riesi in data 4.1.2018.
Il Giudice di prime cure, con la citata sentenza, disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) alla madre, Persona_1 Parte_1
cui attribuiva la facoltà di adottare, nel loro interesse, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Disponeva, a carico del padre, un contributo per il mantenimento della prole, di € 200,00 al mese (ovvero € 100,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo al contempo che l'assegno unico erogato dall'Istituto previdenziale per le figlie minori fosse interamente percepito dalla madre.
Condannava il al pagamento delle spese di lite e a quelle dovute per la nomina Pt_1
del curatore speciale delle minori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra le minori ed il padre, veniva stabilito che,
prendendo atto dello stato detentivo del , gli incontri avvenissero tramite video- Pt_1
collegamento, nei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previa acquisizione delle relative autorizzazioni del giudice penale e sempre tenendo conto delle esigenze delle figlie.
Avverso la detta sentenza, proponeva ricorso in appello invocandone Parte_1
la riforma in relazione al capo concernente l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e
2 rispetto alla mancata previsione di incontri tra il padre ed i figli.
In ordine al primo profilo sottolineava come dalle relazioni dei SS del Comune di Riesi,
acquisite agli atti del giudizio, non emergeva alcuna incapacità genitoriale della figura paterna.
E ciò in quanto l'appellante si definiva genitore attento ed impegnato nel curare la crescita delle proprie figlie con le quali aveva infatti instaurato un ottimo rapporto.
Evidenziava, quindi, come in assenza di una condizione di manifesta carenza di capacità
genitoriale o di inidoneità educativa, le disposizioni del Tribunale - peraltro affidate, a suo dire, ad una scarna motivazione - risultavano contrarie al principio della bigenitorialità,
ancor più compromesso nella fattispecie in esame, in cui la aveva assunto un CP_1
atteggiamento teso ad allontanare le figlie dal padre, escludendolo dalla loro vita e impedendo gli incontri anche tramite video-collegamento (come evidenziato in sede di note sostitutive dell'udienza del 4.12.2024 ove la parte ha formulato le proprie conclusioni).
Chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio paterno, presso la dimora dei propri ascendenti,
prevedendo un assegno per il mantenimento della prole a carico della madre;
in subordine invocava l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso l'abitazione della madre e regolamentazione degli incontri padre – figlie in modalità “libera”, ovvero senza la presenza dei Servizi Sociali, per tre pomeriggi a settimana oltre ai week- end alternati e alle festività natalizie, pasquali ed alle vacanze estive, sempre in modalità alternata.
Durante lo stato detentivo chiedeva il ripristino degli incontri mediante video-
collegamento, oltre alla conferma degli incontri tra la nonna paterna e le nipoti, stabilendo un calendario di incontri in caso di atteggiamento ostruzionistico della madre.
costituitasi nel presente giudizio con comparsa di risposta del Controparte_1
31.10.2024, contestava le doglianze avverse, invocando il rigetto dell'appello.
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, per violazione dell'art. 342
c.p.c. in quanto il lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto di appello e la celebrazione della prima udienza era risultato inferiore ai novanta giorni.
Contestava poi sia la domanda tesa a conseguire l'affidamento condiviso delle minori, sia
3 l'ulteriore richiesta con cui invocava la regolamentazione degli incontri senza alcuna intermediazione dei Servizi Sociali.
In ordine al primo profilo, rilevava come il fosse un soggetto tossicodipendente, Pt_1
disoccupato e pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e che non risultava aver mai svolto alcun percorso di riabilitazione terapeutica, psicologica e sociale che conducesse ad una prognosi favorevole in ordine ad un reale cambiamento di vita.
Evidenziava che lo stesso risultava altresì condannato per condotte maltrattanti nei suoi confronti e che allo stato era detenuto presso la Casa Circondariale di Gela in quanto condannato in primo grado, nel procedimento n. 2210/2021 R.G.GIP., alla pena di anni otto mesi tre e giorni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, co. 6, l D.P.R. n. 309/1990;
nonché per il delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990 oltre ad una serie di contestazioni del delitto di cui all'art. 629 c.p. sia in forma tentata che consumata.
Rappresentava come il diritto alla bigenitorialità, invocato dall'appellante, doveva comunque conciliarsi con il superiore interesse del minore, alla cui tutela risultava finalizzato l'affidamento esclusivo disposto nel caso di specie.
Rispetto al secondo profilo, rappresentato dalla regolamentazione degli incontri padre –
figlie, evidenziava:
- l'incompatibilità tra quanto richiesto e l'attuale stato detentivo del;
Pt_1
- che l'invocata liberalizzazione degli incontri risulterebbe foriera di gravi pregiudizi per la serenità e per il benessere psico – fisico delle minori;
- l'infondatezza della relazione dei SS del Comune di Riesi del 5.10.2023 , redatta in assenza di qualsiasi indagine sull'ambiente domestico e familiare di pertinenza del padre e fondata in via esclusiva sul mero dato materiale dei doni portati dal padre alle minori in occasione degli incontri.
Chiedeva conclusivamente la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello, stante l'assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 4.12.204,
svolta in modalità cartolare, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prioritario, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di nullità
4 sollevata dalla parte appellata.
Il rilievo, pur fondato su un dato obiettivo – atteso che in effetti tra la data di notifica dell'atto introduttivo (avvenuta il 25.9.2024) e quella della prima udienza (4.12.2024) è
intercorso un termine inferiore ai novanta giorni – non appare comunque idoneo a determinare la nullità dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 359
e 164 c.p.c., in quanto alla stregua di un consolidato insegnamento della Suprema Corte “In
tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione
dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c.,
laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca,
conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini,
presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del
vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della
detta nullità” (cfr. Cass. civ. n. 28646 del 15.12.2020).
In applicazione del suddetto principio, deve rilevarsi come l'appellata, in seno alla propria comparsa, pur avendo eccepito la nullità dell'atto di appello, ha svolto plurime difese anche nel merito, contestando espressamente i motivi di impugnazione così da determinare,
mediante la propria condotta processuale, un effetto pienamente sanante della nullità
dell'atto introduttivo.
Ciò posto in via preliminare, si evidenzia nel merito come l'appello risulti infondato e non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
In ordine all'unico motivo di impugnazione dedotto dall'appellante – relativo al regime di affidamento e alle modalità di incontro delle minori con il padre - si osserva come l'esame del compendio documentale in atti induca a ritenere che le statuizioni adottate sul punto dal
Tribunale risultino esenti da censure.
Il più volte richiamato diritto della bigenitorialità, inteso quale prerogativa del figlio ad un rapporto completo con entrambi i genitori anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i genitori conviventi, costituisce ormai principio immanente nel sistema delle relazioni familiari, così come ridisegnato dalla disciplina dell'affidamento condiviso (D.lgs
5 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”).
I diritti individuali di estrinsecazione della genitorialità rappresentano dunque, in una necessaria prospettiva di specularità, il contraltare di tale principio.
E' pur vero però che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel sostenere che “In tema
di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve
essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il
perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti
contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare
un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (cfr. Cass. civ. n. 4056
del 9.2.2023).
E ciò in quanto, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché
mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. n. 14728/2016 e,
nello stesso senso, Cass. civ. n. 21916 del 30.8.2019).
Venendo al caso di specie, va rilevato come il giudice di primo grado abbia fondato la decisione di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori in favore della madre sulla scorta dello stato detentivo del , riconducibile alla condanna a suo carico per reati Pt_1
ritenuti molto gravi, nonché in considerazione dell'elevata conflittualità esistente tra le parti.
Entrambi i profili risultano idonei, a parere di questa Corte, a fondare una pronuncia di affidamento esclusivo con le misure accessorie previste nella sentenza impugnata.
In ordine alla complessiva situazione giudiziaria del , occorre rilevare come lo Pt_1
stesso non solo risulti destinatario di una sentenza di condanna – già divenuta irrevocabile –
per condotte di maltrattamento nei confronti della ma, con successiva sentenza del CP_1
6 28.5.2024 del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta, ha riportato un'ulteriore condanna,
ad anni otto mesi tre e giorni tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 74 co. 6 e 73 co. 5
DPR 309/1990, oltre a varie ipotesi del delitto di estorsione (cfr. doc. 4 comparsa di risposta appellata).
Tale ultima pronuncia è stata poi riformata dalla Corte d'Appello che, con sentenza del
5.11.2024, ha rideterminato la pena in anni sei, mesi due e giorni dieci di reclusione (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta dell'appellante del 312.2024).
Orbene, se da un lato, le superiori condanne danno conto del fatto che l'appellante si è reso autore di condotte dall'indubbio disvalore penale, dall'altro, difetta in atti qualsiasi riscontro – come già opportunamente sottolineato dal giudice di prime cure – in ordine all'avvio da parte del di un percorso riabilitativo e di disintossicazione rispetto Pt_1
all'uso di sostanze stupefacenti dallo stesso pur riconosciuto (cfr. ord. presid. Del
12.9.2022).
In ordine poi all'aspetto della conflittualità, va rilevato come secondo autorevole indirizzo espresso nella giurisprudenza di legittimità “La mera conflittualità riscontrata tra i genitori
non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale
dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per
la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima
in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei
figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. civ. n. 6535 del 6.3.2019).
Quanto poi agli effetti che tale conflittualità può dispiegare sui minori, è sempre la Corte
di Cassazione ad avere sostenuto che “… il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente […] in quanto l'individuazione dei motivi che
hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione
della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore
interesse del minore” (cfr. Cass. civ. ord. n. 24972 del 21.8.2023).
Nella fattispecie in esame, che la conflittualità tra i genitori abbia raggiunto livelli assai significativi è agevolmente desumibile dagli atti di causa e, segnatamente, da quanto già
rilevato in ordine alla condanna per maltrattamenti riportata dal , indice sintomatico Pt_1
7 di condotte violente che hanno minato nel profondo la serenità familiare e, per l'effetto, il benessere psico- fisico dei minori.
Deve, quindi, trovare piena conferma il disposto affidamento esclusivo in favore della madre, secondo le modalità e con le misure accessorie già previste nella sentenza di primo grado, atteso che la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e,
soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. civ. n. 21425 del 6.7.2022).
Quanto poi alle modalità di incontro, deve al momento escludersi la pur invocata
“liberalizzazione” degli incontri in ragione della considerazione per cui il risulta Pt_1
ancora in stato detentivo - sul punto è appena il caso di sottolineare che la paventata concessione di una misura alternativa alla detenzione è frutto di mera allegazione astratta,
non essendovi alcun riscontro in ordine alla sussistenza dei presupposti per potervi accedere o della presentazione di un'istanza in tal senso all'Autorità Giudiziaria competente – nonché dell'opportunità, stante il significativo lasso temporale intercorso dall'ultimo incontro diretto con le minori, di una ripresa graduale di tali incontri, nella prospettiva, sempre prioritaria, di garantire la maggiore serenità possibile alle bambine.
Ciò nondimeno, deve ribadirsi quanto già indicato in seno all'ordinanza di questa Corte del 4.12.2024, ovvero che costituisce preciso obbligo dell'appellata quale Controparte_1
madre e genitore affidatario delle minori, consentire ed agevolare lo svolgimento dei video
- collegamenti tra le figlie ed il padre secondo le modalità già stabilite nella sentenza impugnata, ovvero previa autorizzazione del giudice penale e nei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario.
Deve infatti ricordarsi che, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio avviato con ricorso del 30.4.2022) in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento, il giudice, a seguito del ricorso, può adottare una serie di misure volte proprio a colpire e a disincentivare tali condotte, di talché sarà onere
8 dell'appellata consentire, nel rispetto delle modalità previste, che gli incontri mediante video
- collegamento tra il e le figlie si svolgano regolarmente. Pt_1
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni trattate (involgenti esclusivamente diritti dei minori e della persona, stante la totale assenza di questioni economiche) nonché delle difficoltà ravvisate dall'appellante nello svolgimento dei video- collegamenti con le figlie,
devono tra le parti interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- conferma la sentenza n. 272/2024 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data
18.3.2024;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale,
il 10.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Giuseppe Melisenda Giambertoni
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