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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.424/2023
promossa da
(CF: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Per_1
, elettivamente domiciliato in Ancona, Via Ruggeri, 3/i presso lo
[...] studio dell'Avv. Fabrizio Naspi
Appellante
Contro
pagina 1 di 13 (C.F. ) in proprio e quale CP_1 C.F._1 procuratore speciale dei Sigg.ri , , , Parte_2 CP_2 CP_3
, , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , e , assistiti
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 dall'avv. Romolo Freddi
Appellati
Nonché
in Controparte_12 persona del Ministro in carica pt. (CF ) P.IVA_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
357/2023 pubblicata il 30.3.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di I° grado del Tribunale di AN n. 357/2023 del 30-31.3.2023 limitatamente ai capi impugnati, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione (compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati ad essa sottesa), così come proposta dal odierno appellante nei confronti degli Parte_1 attori odierni appellati + altri, così come precisate con la I CP_1 memoria ex art. 183 cpc, domanda di seguito ritrascritta:
pagina 2 di 13 IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare in favore del
[...]
e contro gli attori, se ed in quanto dovessero risultare legittimi Parte_1 proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. 60 e per l'effetto ordinare al competente Pt_1
Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari.
Con piena vittoria di spese di lite.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato:
“..dichiari inammissibile e comunque respinga l'appello con qualsiasi statuizione , con integrale conferma della sentenza impugnata .
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio nonché quale CP_1 procuratore speciale degli altri appellati, nei confronti del Parte_1
e del ,
[...] Controparte_12 diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittima occupazione e trasformazione dell'immobile sito in Sirolo (An), originariamente costituito da una casa padronale di circa 450 mq, censita al Catasto
Terreni del Comune di Sirolo(An) foglio 10 part. 60 e la condanna alla restituzione del bene, previa remissione in pristino a loro cura e spese o, in subordine, la condanna del ed del Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_12 del danno per la perdita della proprietà pari al valore dell'area e dello stabile che su di essa insisteva e, cioè alla somma di euro 1.000.000,00,
pagina 3 di 13 nonché pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta dal finalizzata ad ottenere l'accertamento della Parte_1 costituzione della servitù ad uso pubblico per dicatio ad patriam, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, quanto alla domanda proposta dagli attori e rigettava la domanda riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
Ha proposto appello avverso tale sentenza il per i Parte_1 motivi di seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituito , in proprio nonché quale procuratore CP_1 speciale degli altri appellati, che ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
Nessuno si è costituito per il Controparte_12
che, con provvedimento del 18.3.2023, veniva
[...] dichiarato contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata da esso appellante relativa all'accertamento negativo del diritto di proprietà degli attori sull'area ove sorgeva la casa del Sig. , dante causa degli odierni appellati e, una volta NA demolita, vi si realizzava l'attuale . Parte_3
pagina 4 di 13 In particolare, deduceva che, nel proporre domanda riconvenzionale finalizzata a sentir dichiarare in favore di esso appellante la costituzione della servitù per dicatio ad patriam sull'area de qua, aveva espressamente anteposto a detta domanda quella relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà degli attori, odierni appellati, sul medesimo bene (cfr conclusioni rassegnate
“accertare e dichiarare in favore del e contro gli attori, Parte_1 se ed in quanto dovessero risultare legittimi proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite”), diritto di proprietà che aveva espressamente contestato in tutta la comparsa di costituzione e risposta.
È noto che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. Cassazione civile sez. I,
n.27755/2024, n. 956/2023; 33961/2022; 29860/2022; 3126/2021 e
25509/2014).
Ne discende che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove, come nel caso in esame, la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla pagina 5 di 13 soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25710).
Il logico corollario di quanto sopra è che, avendo il giudice di primo grado rigettato nel merito la domanda di accertamento della servitù, ha implicitamente esaminato e rigettato la domanda di accertamento negativo della proprietà in capo agli attori, odierni appellati.
Ad ogni buon conto il motivo di appello è infondato anche nel merito.
Ciò posto, occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza legittimità il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro
(Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n.
26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018;
297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In tal senso depone lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, (ud. 03/04/2024, dep. 10/04/2024), n.9706).
L'appellante sostiene, allora, che la documentazione prodotta al fine di provare la titolarità del bene di cui si discute sarebbe inutilizzabile perché tardivamente prodotta, essendo stata versata in atti in uno con pagina 6 di 13 la seconda memoria ex art 183 cpc in assenza di una preventiva adeguata attività assertiva sul punto, dal momento che solo con la terza memoria ex art 183 cpc gli appellati specificavano, peraltro solo in parte,
i fatti principali costitutivi del diritto di proprietà.
A tal riguardo, va osservato che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti (primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove
(documentali, testimoniali) offerte, che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio, con conseguente tempestività della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio dagli odierni appellati che, quindi, potrà essere utilizzata per verificare se sussiste la prova della titolarità in capo agli stessi del fondo servente.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che l'actio confessoria non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere il riconoscimento del diritto di compiere una determinata attività sul fondo servente.
Ciò posto, gli attori, odierni appellati hanno innanzitutto provato la titolarità dell'immobile in questione in capo a , in virtù di NA rogito Notaio 29/07/1922 (cfr all 5 alla seconda Persona_3 memoria ex art 183 cpc) e, versando in atti la dichiarazione di pagina 7 di 13 successione del presentata il 20/01/1946 (cfr doc D 6), NA che detto bene è stato trasmesso in eredità ai figli , , , CP_2 Per_4 Per_3
, e che hanno pagato le imposte ed hanno CP_6 Per_5 Parte_4 proceduto anche alla voltura catastale (cfr all 28 alla seconda memoria ex art 183 cpc), atto quest'ultimo che rileva non solo dal punto di vista tributario - per il pagamento dell'imposta -, ma anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e che comprova l'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto poi alla quota ereditaria di , deceduto il 11/10/57, CP_2 dal documento 7 allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc, si evince che la stessa è stata devoluta per legge ai figli e , alla nipote Pt_5 CP_13
, nipote ex filia premorta ed alla coniuge CP_14 Persona_6
(defunta poi nell'anno 1964), giusta successione trascritta al n. 4232 del
6/06/67 , come si desume peraltro dalla visura catastale (sub 7).
, poi, con testamento olografo del 6.7.1983 ha disposto di Parte_6 tutti i suoi beni in favore del fratello (cfr all. 8 alla seconda Parte_7 memoria ex art 183 cpc), il quale, alla sua morte, ha lasciato tutto il suo patrimonio ex lege al figlio (cfr nota di trascrizione nei CP_2 registri immobiliari prodotta sub 9 con la seconda memoria ex art 183 cpc).
Quanto alla quota ereditaria di , la stessa è stata devoluta CP_6 in favore dei figli , , e che, essendo minori, Pt_8 CP_15 CP_16 Per_7
l'hanno accettata con beneficio di inventario per atto Notaio del Per_8
3.3.1953 depositato in cancelleria il 26.3.1953(cfr doc 10 allegato alla 2 memoria ex art 183 cpc); con scrittura privata del 24.10.1967 (all 12 alla seconda memoria ex art 183 cpc, accertata come autentica con sentenza del Tribunale di Ancona n. 709/86) detti eredi e gli altri pagina 8 di 13 chiamati all'eredità del (id est la moglie ed CP_6 Controparte_17 il figlio ) disponevano dei beni del defunto padre , CP_18 CP_6 che dichiaravano di avere in comunione, manifestando chiaramente un contegno tale da far ritenere accettata l'eredità dello stesso.
A seguito del decesso di in data 2/10/06, i figli CP_18 CP_6
e e la moglie continuavano a
[...] CP_3 Controparte_9 possedere i beni ereditari di proprietà del defunto (cfr doc 15 e 17 allegati alla seconda memoria ex art 183 cpc del primo grado di giudizio), pagando le relative imposte e/o tasse , divenendo, pertanto, suoi eredi .
A seguito del decesso di o (sempre figlio di Persona_9 Pt_8
) sono divenuti eredi gli attori , , CP_6 CP_4 CP_5
(cfr doc 23 allegato alla seconda memoria ex art 183 CP_11 cpc).
Quanto poi alla quota ereditaria riferibile a dal Persona_10 documento 20 allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc, si desume che alla stessa sono subentrati quali eredi, l'attore ed il CP_1 fratello che, poi, alla sua morte, ha lasciato come eredi, NA
, e (cfr doc 21 allegato alla Controparte_8 CP_10 CP_7 seconda memoria ex art 183 cpc di parte attrice nel primo grado di giudizio).
Pertanto, quanto meno a livello presuntivo, deve ritenersi che gli originari attori abbiano dimostrato la loro legittimazione, non essendovi alcuna incertezza sia in ordine all'appartenenza originaria del bene in capo a che dei successivi trasferimenti di proprietà dello NA stesso in via di successione mortis causa.
pagina 9 di 13 Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 7567 del
18/03/2019).
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
Il censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di servitù per dicatio ad patriam sul bene controverso.
Deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n.
15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima
(cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924;
17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
pagina 10 di 13 Ne discende che i presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono:
a) nell'uso esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n.
1072/1988).
Ciò posto, è incontestato che l'area su cui originariamente sorgeva il fabbricato degli appellati sia da anni utilizzato da tutta la collettività di
, costituendo l'attuale Piazza V. Veneto, ovverosia la piazza Pt_1 principale del e che, come tale, sia destinata al pubblico Pt_1 transito pedonale e carrabile della collettività, senza che mai vi siano stati ostacoli al libero transito, ricevendo, quindi, da oltre settant'anni, una destinazione pubblica.
Può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato che, nel caso di specie, l'uso pubblico sia sorto nel passato, per effetto della dicatio ad patriam effettuato dagli allora proprietari, che hanno posto l'area de qua, volontariamente e con carattere di continuità, eventualmente anche in modo non intenzionale, a disposizione della collettività assoggettandola al relativo uso, ingenerando negli utenti la convinzione di avvalersi di un bene pubblico.
pagina 11 di 13 Depongono in tal senso plurime circostanze: gli appellati sono tutti originari di , ove hanno sempre risieduto e ove attualmente Pt_1 risiedono, ragion per cui deve presumersi che gli stessi ebbero a frequentare la piazza sin dalla loro nascita, comportandosi alla stregua di qualunque cittadino ovvero uti cives e non come proprietari. A ciò va aggiunto che giammai, per tre generazioni, costoro hanno esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione ad es. di segnaletica, recinzione o di altro impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Va poi stigmatizzato il comportamento attivo, tenuto nel 1957 dai genitori del Sig. , odierno attore e CP_1 Persona_10
) allorquando, dopo aver avanzato richiesta di Parte_9 autorizzazione all'installazione di un chiosco – bar sulla piazza de qua, accettarono di trasferire l'attività di bar su un'area comunale assegnata loro a titolo di concessione comunale di occupazione di suolo pubblico, dovendosi proprio da tale comportamento concludente ricavare, per un verso, la prova positiva della volontarietà di un comportamento del privato proprietario di non far cessare l'uso pubblico sull'area di sua proprietà già divenuta Piazza e, per altro verso, la prova della sua intenzione di voler mantenere il bene a disposizione della collettività, così da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima come del resto comprovato dal comportamento omissivo che ne è seguito anche in capo ai suoi eredi aventi causa protrattosi per circa settant'anni.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dovrà dichiararsi la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al
Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. 60. Pt_1
pagina 12 di 13 La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo di appello concernente le spese di lite.
Ritiene la Corte che l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n. 357/2023 pubblicata in data 30.3.2023 e, per l'effetto dichiara, in favore del , la costituzione di servitù per Pt_1 Parte_1 dicatio ad patriam dell'area attualmente distinta al Catasto Terreni del
Comune di al foglio n. 10 part. 60. Pt_1
Ordina al competente Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari della predetta servitù a favore del Comune di . Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.424/2023
promossa da
(CF: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Per_1
, elettivamente domiciliato in Ancona, Via Ruggeri, 3/i presso lo
[...] studio dell'Avv. Fabrizio Naspi
Appellante
Contro
pagina 1 di 13 (C.F. ) in proprio e quale CP_1 C.F._1 procuratore speciale dei Sigg.ri , , , Parte_2 CP_2 CP_3
, , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , e , assistiti
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 dall'avv. Romolo Freddi
Appellati
Nonché
in Controparte_12 persona del Ministro in carica pt. (CF ) P.IVA_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
357/2023 pubblicata il 30.3.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di I° grado del Tribunale di AN n. 357/2023 del 30-31.3.2023 limitatamente ai capi impugnati, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione (compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati ad essa sottesa), così come proposta dal odierno appellante nei confronti degli Parte_1 attori odierni appellati + altri, così come precisate con la I CP_1 memoria ex art. 183 cpc, domanda di seguito ritrascritta:
pagina 2 di 13 IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare in favore del
[...]
e contro gli attori, se ed in quanto dovessero risultare legittimi Parte_1 proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. 60 e per l'effetto ordinare al competente Pt_1
Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari.
Con piena vittoria di spese di lite.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato:
“..dichiari inammissibile e comunque respinga l'appello con qualsiasi statuizione , con integrale conferma della sentenza impugnata .
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio nonché quale CP_1 procuratore speciale degli altri appellati, nei confronti del Parte_1
e del ,
[...] Controparte_12 diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittima occupazione e trasformazione dell'immobile sito in Sirolo (An), originariamente costituito da una casa padronale di circa 450 mq, censita al Catasto
Terreni del Comune di Sirolo(An) foglio 10 part. 60 e la condanna alla restituzione del bene, previa remissione in pristino a loro cura e spese o, in subordine, la condanna del ed del Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_12 del danno per la perdita della proprietà pari al valore dell'area e dello stabile che su di essa insisteva e, cioè alla somma di euro 1.000.000,00,
pagina 3 di 13 nonché pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta dal finalizzata ad ottenere l'accertamento della Parte_1 costituzione della servitù ad uso pubblico per dicatio ad patriam, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, quanto alla domanda proposta dagli attori e rigettava la domanda riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
Ha proposto appello avverso tale sentenza il per i Parte_1 motivi di seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituito , in proprio nonché quale procuratore CP_1 speciale degli altri appellati, che ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
Nessuno si è costituito per il Controparte_12
che, con provvedimento del 18.3.2023, veniva
[...] dichiarato contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata da esso appellante relativa all'accertamento negativo del diritto di proprietà degli attori sull'area ove sorgeva la casa del Sig. , dante causa degli odierni appellati e, una volta NA demolita, vi si realizzava l'attuale . Parte_3
pagina 4 di 13 In particolare, deduceva che, nel proporre domanda riconvenzionale finalizzata a sentir dichiarare in favore di esso appellante la costituzione della servitù per dicatio ad patriam sull'area de qua, aveva espressamente anteposto a detta domanda quella relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà degli attori, odierni appellati, sul medesimo bene (cfr conclusioni rassegnate
“accertare e dichiarare in favore del e contro gli attori, Parte_1 se ed in quanto dovessero risultare legittimi proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite”), diritto di proprietà che aveva espressamente contestato in tutta la comparsa di costituzione e risposta.
È noto che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. Cassazione civile sez. I,
n.27755/2024, n. 956/2023; 33961/2022; 29860/2022; 3126/2021 e
25509/2014).
Ne discende che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove, come nel caso in esame, la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla pagina 5 di 13 soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25710).
Il logico corollario di quanto sopra è che, avendo il giudice di primo grado rigettato nel merito la domanda di accertamento della servitù, ha implicitamente esaminato e rigettato la domanda di accertamento negativo della proprietà in capo agli attori, odierni appellati.
Ad ogni buon conto il motivo di appello è infondato anche nel merito.
Ciò posto, occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza legittimità il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro
(Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n.
26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018;
297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In tal senso depone lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, (ud. 03/04/2024, dep. 10/04/2024), n.9706).
L'appellante sostiene, allora, che la documentazione prodotta al fine di provare la titolarità del bene di cui si discute sarebbe inutilizzabile perché tardivamente prodotta, essendo stata versata in atti in uno con pagina 6 di 13 la seconda memoria ex art 183 cpc in assenza di una preventiva adeguata attività assertiva sul punto, dal momento che solo con la terza memoria ex art 183 cpc gli appellati specificavano, peraltro solo in parte,
i fatti principali costitutivi del diritto di proprietà.
A tal riguardo, va osservato che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti (primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove
(documentali, testimoniali) offerte, che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio, con conseguente tempestività della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio dagli odierni appellati che, quindi, potrà essere utilizzata per verificare se sussiste la prova della titolarità in capo agli stessi del fondo servente.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che l'actio confessoria non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere il riconoscimento del diritto di compiere una determinata attività sul fondo servente.
Ciò posto, gli attori, odierni appellati hanno innanzitutto provato la titolarità dell'immobile in questione in capo a , in virtù di NA rogito Notaio 29/07/1922 (cfr all 5 alla seconda Persona_3 memoria ex art 183 cpc) e, versando in atti la dichiarazione di pagina 7 di 13 successione del presentata il 20/01/1946 (cfr doc D 6), NA che detto bene è stato trasmesso in eredità ai figli , , , CP_2 Per_4 Per_3
, e che hanno pagato le imposte ed hanno CP_6 Per_5 Parte_4 proceduto anche alla voltura catastale (cfr all 28 alla seconda memoria ex art 183 cpc), atto quest'ultimo che rileva non solo dal punto di vista tributario - per il pagamento dell'imposta -, ma anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e che comprova l'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto poi alla quota ereditaria di , deceduto il 11/10/57, CP_2 dal documento 7 allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc, si evince che la stessa è stata devoluta per legge ai figli e , alla nipote Pt_5 CP_13
, nipote ex filia premorta ed alla coniuge CP_14 Persona_6
(defunta poi nell'anno 1964), giusta successione trascritta al n. 4232 del
6/06/67 , come si desume peraltro dalla visura catastale (sub 7).
, poi, con testamento olografo del 6.7.1983 ha disposto di Parte_6 tutti i suoi beni in favore del fratello (cfr all. 8 alla seconda Parte_7 memoria ex art 183 cpc), il quale, alla sua morte, ha lasciato tutto il suo patrimonio ex lege al figlio (cfr nota di trascrizione nei CP_2 registri immobiliari prodotta sub 9 con la seconda memoria ex art 183 cpc).
Quanto alla quota ereditaria di , la stessa è stata devoluta CP_6 in favore dei figli , , e che, essendo minori, Pt_8 CP_15 CP_16 Per_7
l'hanno accettata con beneficio di inventario per atto Notaio del Per_8
3.3.1953 depositato in cancelleria il 26.3.1953(cfr doc 10 allegato alla 2 memoria ex art 183 cpc); con scrittura privata del 24.10.1967 (all 12 alla seconda memoria ex art 183 cpc, accertata come autentica con sentenza del Tribunale di Ancona n. 709/86) detti eredi e gli altri pagina 8 di 13 chiamati all'eredità del (id est la moglie ed CP_6 Controparte_17 il figlio ) disponevano dei beni del defunto padre , CP_18 CP_6 che dichiaravano di avere in comunione, manifestando chiaramente un contegno tale da far ritenere accettata l'eredità dello stesso.
A seguito del decesso di in data 2/10/06, i figli CP_18 CP_6
e e la moglie continuavano a
[...] CP_3 Controparte_9 possedere i beni ereditari di proprietà del defunto (cfr doc 15 e 17 allegati alla seconda memoria ex art 183 cpc del primo grado di giudizio), pagando le relative imposte e/o tasse , divenendo, pertanto, suoi eredi .
A seguito del decesso di o (sempre figlio di Persona_9 Pt_8
) sono divenuti eredi gli attori , , CP_6 CP_4 CP_5
(cfr doc 23 allegato alla seconda memoria ex art 183 CP_11 cpc).
Quanto poi alla quota ereditaria riferibile a dal Persona_10 documento 20 allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc, si desume che alla stessa sono subentrati quali eredi, l'attore ed il CP_1 fratello che, poi, alla sua morte, ha lasciato come eredi, NA
, e (cfr doc 21 allegato alla Controparte_8 CP_10 CP_7 seconda memoria ex art 183 cpc di parte attrice nel primo grado di giudizio).
Pertanto, quanto meno a livello presuntivo, deve ritenersi che gli originari attori abbiano dimostrato la loro legittimazione, non essendovi alcuna incertezza sia in ordine all'appartenenza originaria del bene in capo a che dei successivi trasferimenti di proprietà dello NA stesso in via di successione mortis causa.
pagina 9 di 13 Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 7567 del
18/03/2019).
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
Il censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di servitù per dicatio ad patriam sul bene controverso.
Deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n.
15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima
(cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924;
17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
pagina 10 di 13 Ne discende che i presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono:
a) nell'uso esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n.
1072/1988).
Ciò posto, è incontestato che l'area su cui originariamente sorgeva il fabbricato degli appellati sia da anni utilizzato da tutta la collettività di
, costituendo l'attuale Piazza V. Veneto, ovverosia la piazza Pt_1 principale del e che, come tale, sia destinata al pubblico Pt_1 transito pedonale e carrabile della collettività, senza che mai vi siano stati ostacoli al libero transito, ricevendo, quindi, da oltre settant'anni, una destinazione pubblica.
Può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato che, nel caso di specie, l'uso pubblico sia sorto nel passato, per effetto della dicatio ad patriam effettuato dagli allora proprietari, che hanno posto l'area de qua, volontariamente e con carattere di continuità, eventualmente anche in modo non intenzionale, a disposizione della collettività assoggettandola al relativo uso, ingenerando negli utenti la convinzione di avvalersi di un bene pubblico.
pagina 11 di 13 Depongono in tal senso plurime circostanze: gli appellati sono tutti originari di , ove hanno sempre risieduto e ove attualmente Pt_1 risiedono, ragion per cui deve presumersi che gli stessi ebbero a frequentare la piazza sin dalla loro nascita, comportandosi alla stregua di qualunque cittadino ovvero uti cives e non come proprietari. A ciò va aggiunto che giammai, per tre generazioni, costoro hanno esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione ad es. di segnaletica, recinzione o di altro impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Va poi stigmatizzato il comportamento attivo, tenuto nel 1957 dai genitori del Sig. , odierno attore e CP_1 Persona_10
) allorquando, dopo aver avanzato richiesta di Parte_9 autorizzazione all'installazione di un chiosco – bar sulla piazza de qua, accettarono di trasferire l'attività di bar su un'area comunale assegnata loro a titolo di concessione comunale di occupazione di suolo pubblico, dovendosi proprio da tale comportamento concludente ricavare, per un verso, la prova positiva della volontarietà di un comportamento del privato proprietario di non far cessare l'uso pubblico sull'area di sua proprietà già divenuta Piazza e, per altro verso, la prova della sua intenzione di voler mantenere il bene a disposizione della collettività, così da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima come del resto comprovato dal comportamento omissivo che ne è seguito anche in capo ai suoi eredi aventi causa protrattosi per circa settant'anni.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dovrà dichiararsi la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al
Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. 60. Pt_1
pagina 12 di 13 La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo di appello concernente le spese di lite.
Ritiene la Corte che l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n. 357/2023 pubblicata in data 30.3.2023 e, per l'effetto dichiara, in favore del , la costituzione di servitù per Pt_1 Parte_1 dicatio ad patriam dell'area attualmente distinta al Catasto Terreni del
Comune di al foglio n. 10 part. 60. Pt_1
Ordina al competente Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari della predetta servitù a favore del Comune di . Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
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