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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. N. 3694/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3694/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 ato/a GELA (CL) il 29/08/1979 rappresentato e difeso dall'Avv. ANSELMO ELISA
E
nato/a BRA (CN) il 01/07/1983 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANSELMO ELISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
1) la figlia minore ER 1, la quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e materiale da parte degli stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidata, in modo condiviso, con affidamento congiunto, ad entrambi i genitori;
2) la figlia minore ER 1 avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione stabile con la madre presso l'abitazione in ER (Cn) Via Monviso n.14, con obbligo della ricorrente di comunicare tempestivamente al padre eventuali successivi cambiamenti di residenza, domicilio o dimora;
3) la casa di famiglia sita in ER (Cn) Via Monviso n.14 verrà assegnata alla madre, quale genitore convivente con la figlia minore ER 1 ;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia minore saranno prese separatamente da ciascun ricorrente. Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione, scelta della residenza abituale ed allo svolgimento di attività sportive e/o ludiche ricreative dello stesso, verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice ai sensi di legge.
5) la figlia minore ER_2 a fine a settimana alternati, anche per l'eventuale pernottamento, con ciascuno dei genitori. ER le vacanze estive, per il Natale, la Vigilia di Natale, la festività di Pasqua, dell'Angelo, e in occasione di ogni altra vacanza e/o festività scolastica e/o di qualsivoglia festività e vacanza scolastica, i ricorrenti, di volta in volta, concorderanno, previo preavviso ed in tempo utile su congiunto accordo, la permanenza della minorenne con ciascuno degli stessi tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e degli impegni e/o delle esigenze e della volontà della figlia stessa.
E ciò concordando congiuntamente che, se possibile, la permanenza della figlia minore, per le festività religiose, sarà alternata, di anno in anno, con ciascun genitore;
e concordando altresì che per le vacanze estive la permanenza della minore sarà con ciascun genitore, se possibile, per un periodo minimo di quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo e preavviso congruo tra i ricorrenti.
I ricorrenti concordano congiuntamente altresì che ogni eventuale viaggio della figlia minore in un
Paese estero, fuori dall'Italia, anche per gite e motivi scolastici, andrà concordato, preventivamente, in ogni caso, tra i genitori;
6) il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento mensile della figlia, sino all'indipendenza economica della stessa, una somma mensile pari ad euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo l'Indice Istat di legge, a mezzo di bonifico bancario a favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la figlia minore- come meglio individuate e dettagliate nel Protocollo di
Intesa tra Magistrati del Tribunale di Asti e l'Ordine Avvocati di Asti, che qui si richiama integralmente e letteralmente- saranno sostenute, sino all'indipendenza economica della figlia, dai genitori in quota del 50% ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di giustificativo, avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, del 50% della spesa sostenuta;
8) l'Assegno Unico e Universale per i figli verrà percepito dal padre, come peraltro attualmente per l'intero importo;
9) i ricorrenti concordano, congiuntamente, che le rate mensili del mutuo ipotecario n. 055 000
88362070000 acceso presso la Banca Unicredit -afferente la casa di famiglia- attualmente in essere- verranno versate, mensilmente, in quota del 50% da parte di ciascun coniuge sino all'estinzione del detto mutuo, con accredito, pro quota, della rata mensile sul conto corrente bancario a cui è attualmente già vincolato tale mutuo,
10) i ricorrenti dichiarano di essere pienamente soddisfatti di quanto concordato con il presente ricorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o pretesa oltre a quanto nel presente ricorso.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nato/a a GELA (CL) il 29/08/1979 e da CP 1 nato/a a
,
BRA (CN) il 01/07/1983, celebrato in BRA in data 03/09/2006, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 55, Parte II, Serie A, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3694/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 ato/a GELA (CL) il 29/08/1979 rappresentato e difeso dall'Avv. ANSELMO ELISA
E
nato/a BRA (CN) il 01/07/1983 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANSELMO ELISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
1) la figlia minore ER 1, la quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e materiale da parte degli stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidata, in modo condiviso, con affidamento congiunto, ad entrambi i genitori;
2) la figlia minore ER 1 avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione stabile con la madre presso l'abitazione in ER (Cn) Via Monviso n.14, con obbligo della ricorrente di comunicare tempestivamente al padre eventuali successivi cambiamenti di residenza, domicilio o dimora;
3) la casa di famiglia sita in ER (Cn) Via Monviso n.14 verrà assegnata alla madre, quale genitore convivente con la figlia minore ER 1 ;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia minore saranno prese separatamente da ciascun ricorrente. Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione, scelta della residenza abituale ed allo svolgimento di attività sportive e/o ludiche ricreative dello stesso, verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice ai sensi di legge.
5) la figlia minore ER_2 a fine a settimana alternati, anche per l'eventuale pernottamento, con ciascuno dei genitori. ER le vacanze estive, per il Natale, la Vigilia di Natale, la festività di Pasqua, dell'Angelo, e in occasione di ogni altra vacanza e/o festività scolastica e/o di qualsivoglia festività e vacanza scolastica, i ricorrenti, di volta in volta, concorderanno, previo preavviso ed in tempo utile su congiunto accordo, la permanenza della minorenne con ciascuno degli stessi tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e degli impegni e/o delle esigenze e della volontà della figlia stessa.
E ciò concordando congiuntamente che, se possibile, la permanenza della figlia minore, per le festività religiose, sarà alternata, di anno in anno, con ciascun genitore;
e concordando altresì che per le vacanze estive la permanenza della minore sarà con ciascun genitore, se possibile, per un periodo minimo di quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo e preavviso congruo tra i ricorrenti.
I ricorrenti concordano congiuntamente altresì che ogni eventuale viaggio della figlia minore in un
Paese estero, fuori dall'Italia, anche per gite e motivi scolastici, andrà concordato, preventivamente, in ogni caso, tra i genitori;
6) il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento mensile della figlia, sino all'indipendenza economica della stessa, una somma mensile pari ad euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo l'Indice Istat di legge, a mezzo di bonifico bancario a favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la figlia minore- come meglio individuate e dettagliate nel Protocollo di
Intesa tra Magistrati del Tribunale di Asti e l'Ordine Avvocati di Asti, che qui si richiama integralmente e letteralmente- saranno sostenute, sino all'indipendenza economica della figlia, dai genitori in quota del 50% ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di giustificativo, avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, del 50% della spesa sostenuta;
8) l'Assegno Unico e Universale per i figli verrà percepito dal padre, come peraltro attualmente per l'intero importo;
9) i ricorrenti concordano, congiuntamente, che le rate mensili del mutuo ipotecario n. 055 000
88362070000 acceso presso la Banca Unicredit -afferente la casa di famiglia- attualmente in essere- verranno versate, mensilmente, in quota del 50% da parte di ciascun coniuge sino all'estinzione del detto mutuo, con accredito, pro quota, della rata mensile sul conto corrente bancario a cui è attualmente già vincolato tale mutuo,
10) i ricorrenti dichiarano di essere pienamente soddisfatti di quanto concordato con il presente ricorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o pretesa oltre a quanto nel presente ricorso.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nato/a a GELA (CL) il 29/08/1979 e da CP 1 nato/a a
,
BRA (CN) il 01/07/1983, celebrato in BRA in data 03/09/2006, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 55, Parte II, Serie A, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.