Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 888/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERNARDI CATERINA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/10/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2782/2022 del 02/11/2022 (R.G. n. 3814/2022);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 11
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1) La casa coniugale sita in Modena Via A. Stradivari n. 25/2, in comproprietà tra i coniugi, assegnata con gli arredi e corredi ad in sede di Parte_2 separazione continuerà ad essere il luogo di collocazione della figlia che Per_1 manterrà ivi la propria residenza. risiede in abitazione idonea Parte_1 all'accoglienza della figlia.
2) Quale elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue: si obbliga a cedere ad la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà (pari ad un mezzo) e comunque tutti i diritti ad essa spettanti – sulle porzioni immobiliari poste in Comune di Modena via A. Stradivari n.25/2, con annessa corte comune pertinenziale di superficie inferiore a 5.000 mq, facente parte del Comparto Coccapani, fabbricato denominato "DARIA 1°", scala "B", costituita da: un appartamento al piano secondo composto di sala, cucina, disimpegno, due camere da letto, un bagno e due balconi, confinante con area cortiliva a sbalzo a due lati, vano scala comune, sub. 37 e 43; - garage al piano terra confinante con area cortiliva a due lati, sub. 14 e 16.
Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice per acquisto fattone con atto a ministero Notaio in data 17 gennaio 2021 rep. 60192 raccolta Persona_2
21205, registrato a Modena il 2 febbraio 2021 al n. ° 2512, trascritto il 2 febbraio
2021 r.g. n° 2758 R.P. n° 1968. Dette porzioni risultano identificate al Catasto
Fabbricati del Comune di Modena come di seguito:
pagina 2 di 11 foglio 165: p.lla 26 sub. 15, via Antonio Stradivari n. 25, p. T, z.c. 3, Cat. C/6, cl.
5, mq 25, sup. cat. totale m² 26, RC Euro 54,23; p.lla 26 sub. 36, via Antonio
Stradivari n. 25/2, p. 2, z.c. 3, Cat. A/2, cl. 2, va ni 5, sup. cat.: totale m² 99, netta m² 92, RC Euro 542,28; corrispondenti alle schede planimetriche presentate in catasto in data 11/11/1985, come risulta dalle copie autentiche rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Modena.
L'assegnazione di cui sopra verrà fatta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, con ogni ragione, accessori, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva se e come esistente, cosi come pervenuti a con gli atti a Ministero notaio sopra indicati e comprende, oltre Parte_1 alle porzioni immobiliari sopra descritte, i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti ed enti comuni del fabbricato per legge, titolo e destinazione, ai sensi dell'art. 1117 e segg. CC e, in particolare, identificate nell'elaborato planimetrico redatto dall'Ing. in data 11/11/1985 prot. 6882, come segue: p.lla 26 Per_3 sub. 1, B.N.C. comune a tutti i sub.; p.lla 26 sub. 33, B.C.N.C. comune ai sub. dal
34 al 39; nonché sulle aree verdi condominiali e quelle di parcheggio e viabilità in relazione alle quali si precisa che tutti i tre condominii costruiti sull'area ex avranno in uso comune la superficie di terreno eccedente Persona_4 quella di stretta pertinenza dei singoli edifici (quale ad esempio la p.lla 21) e dovranno provvedere proporzionalmente alla relativa conservazione e manutenzione, il tutto come meglio risulta dal rogito a ministero Notaio in Per_3 data 15/1/1979 rep. n. 20877/8650 registrato a Modena l'1/2/1979 al n. 1398, trascritto l'8/2/1979 al n. 1982 part. dei cui patti la parte acquirente si dichiara edotta.
Si precisa che sul compendio immobiliare grava ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario stipulato tra il sig. e la sig.ra e Pt_1 Parte_2 CP_1 con atto a Ministero Notaio in data 27 gennaio 2021 rep. 60193 Persona_2 raccolta 21206 registrato a Modena il 2/02/2021 al n°2513 iscritto a Modena il
2/2/2021, R.G.2759, R.P. n° 401.
L'assegnazione comprende anche gli arredi e corredi esistenti nei precitati immobili.
pagina 3 di 11 3) Il sig. assicura e garantisce fin da ora la piena disponibilità e l'assoluta Pt_1 libertà delle unità immobiliari, oggetto dell'assegnazione, da pesi ed oneri comunque pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario meglio descritto alla condizione precedente.
La formalizzazione della precitata assegnazione sarà effettuata, con spese e oneri in capo alla parte acquirente, entro un mese dalla sentenza di divorzio, con separato atto notarile, innanzi al Notaio, dott. da considerarsi in Persona_5 adempimento all'obbligo assunto in sede di separazione personale e nel presente ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il sig. rinuncia, sin da ora, all'ipoteca legale, esonerando il conservatore Pt_1 da ogni responsabilità.
La SI.ra verserà al marito la somma di € 90.000 (novantamila euro) Parte_2 alla sottoscrizione dell'atto notarile in esecuzione agli impegni assunti in sede di divorzio mediante assegno circolare di pari importo emesso all'ordine del SI.
Pt_1
La SInora si accollerà, contestualmente alla stipula dell'atto notarile Parte_2 di cui alla condizione precedente, esorando e manlevando il sig. da ogni Pt_1 responsabilità e richiesta conseguenti la sottoscrizione del contratto medesimo, il pagamento della quota di un mezzo delle residue rate (quindi impegnandosi al pagamento dell'intera rata) attualmente di importo pari ad € 428,90 mensili, del mutuo fondiario stipulato in data 27/01/2021 a ministero dott. Persona_2
Notaio in Modena, rep. 60193 raccolta 21206 registrato a Modena il 2/02/2021 al n°2513 iscritto a Modena il 2/2/2021, R.G.2759, R.P. n° 401 di originari €
50.000 con un residuo debito ammontante 30.731,59=.
L'accollo deve intendersi riferito anche al pagamento di eventuali premi relativi a polizze assicurative sottoscritte vincolate o meno in favore dell'istituto di credito erogante il mutuo.
4) Poiché le somme dovute a titolo di mutuo sono addebitate sul conto corrente cointestato alle parti [...] acceso presso e CP_1 che le parti intendono mantenere attivo questo conto al fine di permettere un'agevole gestione e amministrazione del mutuo, la sig.ra si Parte_2
pagina 4 di 11 impegna a sostenere i costi, gli oneri e qualsiasi altra obbligazione inerente e conseguente al mutuo e al conto corrente n. 3293311 impegnandosi CP_1 entrambi a non prelevare o movimentare il conto stesso che continuerà a svolgere unicamente il compito di versamento delle quote del mutuo che verranno pagate con i versamenti effettuati esclusivamente da Parte_2
. In ogni caso riconosce che tutte le somme
[...] Parte_1 accreditate sul conto corrente rimarranno nella esclusiva disponibilità di
[...]
e ciò sino ad estinzione del conto corrente. Parte_2 Parte_1 allorchè intenda chiudere il conto si impegna ad Parte_2 estinguerlo rinunciando a qualsiasi pretesa economica nei confronti della cointestataria.
5) Si precisa che l'atto notarile di cessione della quota (pari al 50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio congiunto, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74, con i maggiori benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
1999 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L.
27.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.
6) La figlia minore, viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_6 genitori che provvederanno ad educarla ed allevarla nel rispetto reciproco concordando le linee generali relative alla sua educazione, esercitando in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse (da intendersi quelle relative alla istruzione, educazione, salute ed alla eventuale modifica della residenza abituale) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Essi si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse della minore, ad agevolare la relazione tra genitori e figlia,
pagina 5 di 11 responsabilizzandosi entrambi nel modo più fattivo e collaborativo possibile e mantenendo sempre attivo giorno e notte un numero telefonico ben noto ad entrambi i coniugi. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Sarà compito dei genitori tutelare il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori manifestano il comune impegno a regolamentare il rapporto con la figlia con la modalità maggiormente rispondente alle esigenze di crescita sana ed equilibrata della bambina. Per quanto sopra espresso la modalità di frequentazione e visita sarà quella che verrà stabilita di comune accordo dai genitori stessi.
Le modalità di seguito formalizzate saranno vincolanti tra i genitori solo nel caso in cui venisse meno l'attuale capacità di confrontarsi, con serenità ed equilibrio, rispetto le esigenze della figlia.
Le modalità di seguito riportate vengono previste senza indicazione della giornata esatta della settimana poiché svolge attività di impiegata con Parte_2 turni alternati e tali da impedire l'identificazione di giornate precise. Per questo si stabilisce che in caso di disaccordo i genitori avranno diritto - dovere di tenere con sé per tempi equivalenti: Per_1
- Nel fine settimana, in via alternata, dal sabato quando il genitore prenderà la bimba presso l'abitazione dell'uno o dell'altro sino al lunedì mattina successiva quando ripoterà la bimba a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore;
si precisa che sino a quando dovrà rispettare Parte_2 turni di lavoro si impegna a collaborare tenendo con sé la Parte_1 figlia quando la madre avrà il turno di lavoro, anche nel fine settimana che non sarebbe di spettanza del padre;
al contempo la madre si impegna a garantire al padre un fine settimana al mese senza questo impegno ricorrendo ella all'ausilio di altri aiuti intra o extrafamiliari;
pagina 6 di 11 - Durante la settimana i genitori si alterneranno nella frequentazione nelle giornate individuate nella settimana A) del lunedì/mercoledì e nella settimana B) del martedì /giovedì/venerdì; la settimana A) spetterà al genitore che starà con la figlia nel fine settimana mentre la settimana B) spetterà al genitore che non trascorrerà con la figlia il fine settimana;
si precisa che il genitore al quale spetta il periodo di frequentazione curerà il recupero della figlia e il riaccompagno della stessa da e presso la scuola o presso l'abitazione materna/paterna compatibilmente con i turni di lavoro della madre che verranno tenuti in considerazione dichiarando il padre che continuerà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e personali, a prendere la figlia presso la casa coniugale nelle mattine in cui la madre ha il turno nella prima mattinata e dichiarando, al contempo, la madre di autorizzare il padre a rimanere nella casa coniugale in dette mattinate dalle h. 6,30 del mattino sino all'ora in cui dovrà portare la bimba a scuola e impegnandosi ad utilizzare gli aiuti intra ed extra famigliari ogni volta che potrà;
- durante le vacanze natalizie, per giorni sette, anche non consecutivi, curando di far trascorrere alla figlia ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e, ad anni alterni, il 31 dicembre e il
1° gennaio;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, anche non consecutivi, curando di far trascorrere alla figlia ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo precisando che i due giorni di festa dell'anno 2023 saranno di spettanza del padre;
- durante le vacanze estive, starà con entrambi i genitori per periodi di Per_1 villeggiatura di almeno 15 giorni anche non consecutivi previ gli opportuni accordi circa l'esatta identificazione del periodo e del luogo prescelto
(accordi da prendersi entro il mese di maggio di ogni anno). I genitori si impegnano ad organizzarsi in modo tale che la bimba possa godere dei periodi più lunghi possibili di vacanza in luoghi di villeggiatura e al pagina 7 di 11 contempo di permettersi reciprocamente ferie di almeno 15 giorni senza impegni famigliari;
- nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, la figlia starà alternativamente presso ciascun genitore indipendentemente dalla durata delle stesse.
7) Stante le attuali esigenze della figlia, del tenore di vita della figlia goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore si stabilisce che Parte_1 verserà entro il 1° di ogni mese ad la somma mensile di € Parte_2
350,00= somma che dovrà essere annualmente rivalutata dal mese di giugno
2026 in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo quale parametro di riferimento il mese di giugno 2025 , a titolo di contribuito al mantenimento ordinario della figlia.
8) I genitori si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno alle restanti spese di carattere straordinario da sostenersi e qui di seguito specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 8 di 11 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, in deroga a quanto previsto dal protocollo di Modena:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Si precisa che i genitori in accordo tra loro stabiliscono che la spesa della baby sitter dovrà essere sostenuta al 50% ogni qual volta si renda necessaria per esigenze lavorative di entrambi i genitori nel caso in cui i genitori non possano avvalersi di aiuti intrafamiliari e non possano aiutarsi vicendevolmente, come previsto nella condizione n.6.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) L'assegno unico universale è previsto come per legge a favore di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
10) Il conto corrente cointestato [...] accesso presso rimarrà cointestato tra le parti e sarà destinato ad accantonare risparmi CP_2 da destinare alla figlia ed il cui utilizzo dovrà essere sempre concordato tra i pagina 9 di 11 genitori precisando che le somme accreditate se e in quanto non utilizzate verranno attribuite interamente alla esigenze della figlia.
11) ed dichiarano di essere indipendenti Parte_1 Parte_2 economicamente e di non voler percepire alcun contributo al mantenimento.
Entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, causa o ragione, salvo quanto sopra pattuito”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASTELVETRO DI MODENA (MO) il 19/07/2014 fra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_2
MODENA (MO) il 04/10/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2014 Atto n. 16 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, pagina 10 di 11 quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il
Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11