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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Buongiorno Valerio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Nocera Inferiore,
n. 29;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall' avv. Raffaella Di Mauro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, via
Matteotti, n. 14;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.03.2017, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Nocera Inferiore il 07.12.1996. Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che le parti erano separate giusta provvedimento di omologa del Tribunale di Nocera Inferiore del 15.09.2015; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione sono nati quattro figli, due dei quali maggiorenni, per i quali domandava che fossero confermate parzialmente le disposizioni pattuite in sede di separazione.
Il ricorrente ha chiesto, infine, come già previsto dal provvedimento di separazione, che nulla fosse dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente , la quale non si è opposta né alla Controparte_1 pronuncia di divorzio ma ha chiesto rivedere le statuizioni economiche della separazione nel senso di prevedere a carico della controparte un importo mensile di euro 1500, oltre il 100% delle spese straordinarie, comprensivo sia del contributo nel mantenimento della prole che dell'assegno divorzile, sostenendo di non avere mezzi adeguati al sostentamento personale.
Inoltre, la resistente ha chiesto disporsi il versamento degli assegni familiari (ora assegno unico) in suo favore.
All'udienza presidenziale dell'11.12.2017, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava per il resto, le condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, il Collegio, con sentenza parziale sullo status del
26.11.2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ex art. 709 bis c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia delle statuizioni accessorie.
La causa è stata poi istruita mediante espletamento di interrogatorio formale ed accertamenti reddituali a mezzo Guardia di Finanza, estesi anche alla posizione dei due figli maggiorenni della coppia: e . Persona_1 Per_2
All'udienza del 23.10.2024, la causa, ritenuta matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, va premesso che, essendo intervenuta nelle more del giudizio sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, l'odierno provvedimento ha ad oggetto solo le statuizioni accessorie.
Sul punto, innanzitutto si rileva che nelle more del giudizio tutti i quattro figli delle parti hanno raggiunto la maggiore età; ciò esonera il Collegio da qualsivoglia statuizione in merito ad affidamento, residenza e diritto di visita.
Quanto invece agli aspetti patrimoniali, risulta controverso tra le parti il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei due figli maggiori: e . Persona_1 Per_2
Sul punto, deve premettersi che l'art. 337-septies, co. 1, c.c., dispone che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Ai fini dell'onere probatorio, l'orientamento della Cassazione, a cui questo Tribunale interamente aderisce, ha ribadito di recente che: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, in ragione del principio di autoresponsabilità, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.” (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 5177/2024 e Cass. Ord. n. 24731/2024). Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente ha fortemente contestato il ricorrere dei presupposti per la permanenza di un diritto al mantenimento in capo ai due giovani, evidenziando come costoro abbiano terminato gli studi ed abbiano intrapreso attività lavorativa.
Ora, quanto alla mancata prosecuzione negli studi non v'è contestazione tra le parti;
quanto invece all'espletamento di attività lavorativa, le risultanze dell'accertamento reddituale hanno evidenziato che entrambi hanno svolto, per gli anni oggetto di indagine, lavoro subordinato, anche se con una retribuzione dichiarata ben inferiore ai 4 mila euro annui per entrambi (cfr. accertamenti depositati il 16.3.2023). Detta condizione, invero, non consente di ritenere i giovani interamente autonomi sotto il profilo economico e ciò valorizzando anche la loro età (27 e 25 anni). A riguardo, il ricorrente ha più volte dedotto la parzialità e non esaustività di siffatti accertamenti, allegando che la loro condizione reddituale sia certamente migliorata nel corso degli ultimi anni (gli accertamenti risalgono all'anno 2020); tuttavia, alcun elemento concreto è stato dedotto né tantomeno provato per suffragare tali contestazioni.
Pertanto, sulla base delle risultanze di lite, l'obbligo di mantenimento va riconosciuto in favore di tutti e quattro i figli, con le dovute differenziazioni in ordine al quantum, attesa la parziale autonomia dei primi due ragazzi.
Con riferimento a tale ultimo profilo dunque, le richiamate indagini patrimoniali hanno evidenziato un reddito annuo in capo a pari ad euro 14.500 per l'anno 2019 e 16.000 circa per Parte_1
l'anno 2020.
Quanto poi alla documentazione depositata unitamente alla comparsa conclusionale, la stessa va dichiarata inammissibile. La stessa infatti, sebbene successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, avrebbe dovuto essere prodotta prima della rimessione della causa al Collegio per la decisione, momento temporale che preclude qualsivoglia successivo deposito (cfr. Tribunale
Milano, sentenza 16 febbraio 2018).
Sulla base di quanto precede dunque, il Collegio ritiene equo porre a carico di l'assegno Parte_1 mensile di euro 200,00 da versare in favore dei figli e (euro 100 ciascuno) Persona_1 Per_2 entro il giorno 4 di ciascun mese;
nonché l'ulteriore assegno di euro 300 mensili a titolo di contributo nel mantenimento degli altri due figli e (euro 150 ciascuno), da Per_3 Per_4 versare in loro favore entro il medesimo termine di cui sopra, a mezzo bonifico, oltre rivalutazione
Istat come per legge.
Le spese straordinarie sono poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Per quanto attiene agli assegni familiari, si precisa che, come emerge dagli artt. 2, co. 2, e 6, co. 4, del D. Lgs. n. 230/2021, in caso di affidamento condiviso, tali contributi pubblici vanno divisi in modo uguale tra gli esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, si ha diritto al contributo in esame anche in caso di figli maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art. 2, co. 1, del presente decreto, con la precisazione che gli stessi figli maggiorenni, per i quali ricorrano tali condizioni, possono, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 citato, richiedere in via diretta l'erogazione della quota di assegno familiare loro spettante.
Su tale base normativa, dunque, gli assegni dovranno essere percepiti nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo diverso accordo e salvo quanto precisato al periodo precedente, fin quando la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, avrà i requisiti previsti dalla legge al fine di beneficiare del contributo.
Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”,
S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Premessi tali principi, non può ritenersi soddisfatto per parte resistente, alla luce dell'istruttoria condotta, il citato e rigoroso accertamento causale degli indici di cui all'art. 5, co. 6, L. div., al fine di vedersi riconosciuto un assegno post-matrimoniale in funzione equilibratrice. Ciò anche in ragion del fatto che non risultano allegate e provate, in modo adeguato, sopravvenienze tali che giustifichino una modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, peraltro già confermativo delle condizioni di separazione;
né comunque i ricordati elementi in fatto che giustificano il riconoscimento dell'assegno.
Pertanto, la domanda va rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
Si dà atto che la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pone a carico di l'assegno mensile di euro 200,00 da versare in favore dei figli Parte_1
e (euro 100 ciascuno) entro il giorno 4 di ciascun mese;
nonché Persona_1 Per_2
l'ulteriore assegno di euro 300 mensili a titolo di contributo nel mantenimento degli altri due figli e (euro 150 ciascuno), da versare in loro favore entro il medesimo Per_3 Per_4 termine di cui sopra, a mezzo bonifico, oltre rivalutazione Istat come per legge;
b) Le spese straordinarie sono poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. c) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
d) Dispone che gli assegni familiari siano percepiti, nel caso ve ne fossero i requisiti legali, nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo possibilità di richiesta diretta in capo agli stessi figli maggiorenni, come per legge;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire