Articolo 27 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 febbraio 1970
Art. 27.
Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.
I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144 .
Per il pagamento degli interessi e' concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.
La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970