Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'8.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2637/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto De Vita, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 40;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope
[...] CP_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A.
Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.06.2023, impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 2636 del 2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il Decreto
Ministeriale n. 729946/A emesso in data 2.12.2019, con il quale il Controparte_1 sanzionava la violazione dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007
[...]
n. 231, modificato dall'art. 20 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 per aver omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata, in Controparte_1 violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, avendo posto all'incasso l'assegno bancario n. 0557658199-07 del 12.06.2017 di euro 1.017,02, sopra soglia e senza la clausola di
In particolare, evidenziava:
-una omessa motivazione e la violazione/falsa applicazione dell'art. 51 del D. Lgs. 231/2007 sull' individuazione del “soggetto obbligato” alla segnalazione;
-la violazione dell'art. 69, co. 2°, D. Lgs. 231/2007 per la scadenza del termine biennale imposto al procedimento sanzionatorio;
-l'erronea applicazione dell'art. 49, co. 5°, D. Lgs. 231/2007, per aver ritenuto che, all'epoca dei fatti, il limite previsto per gli assegni trasferibili fosse di euro 1.000 anziché di euro 3.000;
-l'erronea affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, senza considerare la buona fede dell'opponente, dovuta alla quantomeno incerta interpretazione della normativa in materia.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del Controparte_1
gravame, con condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, era inviata al
Presidente Coordinatore della Sezione lavoro, in virtù del decreto del Presidente della Corte n.
402/2024, e assegnata a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Va, preliminarmente, esaminata la prima censura al provvedimento impugnato che, avendo carattere assorbente, rende superflua l'esegesi delle altre.
L'istante ha sostenuto di non essere responsabile della omessa comunicazione di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 231/2007 che prescrive: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all . La Controparte_3
medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.
Ha sul punto evidenziato che la disposizione lascia chiaramente intendere che con l'espressione
“soggetti obbligati” il legislatore abbia inteso far riferimento ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, tassativamente elencati all'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, nel cui novero non vengono espressamente richiamati i dipendenti delle persone giuridiche citate.
E la Corte condivide l'assunto.
L'art. 3 (Soggetti obbligati) è, infatti, del seguente tenore: “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche;
b) c) gli istituti di moneta elettronica come definiti Controparte_4
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); … i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
… v) i consulenti finanziari …”.
Tra le categorie destinatarie della normativa rientrano “le Banche” ma non singolarmente i soggetti che nell'ambito della stessa si siano trovati a gestire l'operazione.
In altri termini, l'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n.231/2007, per come formulato, non appare norma di per sé idonea a delineare una posizione di garanzia in capo ad ogni dipendente dei cd. “soggetti obbligati” che sia, a vario titolo, coinvolto nella lavorazione e gestione del titolo di pagamento;
peraltro, il legislatore quando ha avvertito la necessità di individuare posizioni di garanzia in capo a persone fisiche operanti per i soggetti obbligati, è intervenuto con specifiche disposizioni normative, come accaduto con i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.
La normativa, dunque, non individua come destinatario degli obblighi di comunicazione l'operatore di sportello o il soggetto responsabile del punto operativo, ma piuttosto la CP_5
l'Istituto di credito, la società di intermediazione finanziaria.
L'interpretazione qui sostenuta è rafforzata da quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio chiarendo che "In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo
l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione. Soltanto nelle fattispecie più gravi, previste dall'art. 3 della stessa legge, quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardino beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter c.p., l'obbligo di segnalazione grava sui dipendenti dell'azienda di credito muniti della responsabilità dell'agenzia"
(Cass. n. 25134 del 2008); e più di recente che: “in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall' art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991 grava, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all'operazione” (Cass. n. 25329 del
2018).
Dunque, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità escludono l'addebitabilità del fatto contestato al singolo funzionario o responsabile di agenzia o cassiere (come, nel caso di
[...]
, qualora non vi sia una specifica disposizione che la preveda, come nel caso di specie, Pt_1
in cui unica obbligata è la CP_5
E senz'altro non attribuisce al singolo soggetto una sorta di automatica legittimazione passiva la mera comunicazione effettuata dalla al circa il soggetto che aveva eseguito CP_5 CP_1
l'operazione in esame, potendosi irrogare la sanzione amministrativa solo al soggetto trasgressore del citato obbligo di legge in materia di antiriciclaggio.
Peraltro, non risulta effettuata alcuna idonea delega per la comunicazione di cui trattasi, volta eventualmente a far transitare la posizione di responsabilità, gravante sul legale rappresentante dell'ente, sul singolo dipendente, non fondata, cioè, su mere circolari interne ma su chiare e puntuali disposizioni normative o contrattuali e/o delega di funzioni dal tenore inequivoco.
Inoltre, non ha alcun rilievo ai fini in esame l'eventuale responsabilità disciplinare interna del singolo, che abbia omesso di segnalare al proprio direttore di filiale l'operazione de qua, in violazione di eventuali obblighi o regole di condotta sanciti internamente all'istituto di credito.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente annullamento del Decreto Ministeriale n.
729946/A/NA emesso il 2.12.2019 con il quale il Controparte_1
sanzionava a la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del Parte_1 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall' art. 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122) per aver omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. Controparte_1 49 comma 5 del citato decreto legislativo, da che aveva posto Parte_2 all'incasso l'assegno bancario n. 0557658199-07 del 12.06.2017 dell'ammontare di € 1.017,02, sopra soglia e privo della clausola di non trasferibilità.
Per le questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese del doppio grado vanno compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
Decreto Ministeriale n. 729946/A/NA emesso il 2.12.2019 dal Controparte_1
compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la parte appellata al
[...] pagamento della residua metà che liquida per il primo grado in € 640,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge, e per il presente grado in € 730,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro