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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/05/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara a seguito dell'udienza del 7.5.2024, tenuta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°424/2022 R.g., vertente
TRA
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e residente IN Parte_1 C.F._1 Lamezia Terme in Piazza Garibaldi 100, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela Longo ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Lamezia Terme in via Dei Mille 171
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia CP_2 Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente, come da procura generale ad lites in atti
Resistente
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445, comma 6, c.p.c. depositato in data 7.4.2022, , Parte_1 introduceva il giudizio di merito sulle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in sede di ATP, dott. che confermava il giudizio formulato dalla Commissione Medica Persona_1 sulla domanda amministrativa del 2.9.2020, non riconoscendogli il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. N. 222/84. Non condividendo il parere espresso dal nominato CTU, concludeva chiedendo il rinnovo della consulenza. CP_
2. L' costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 4, 5 e 6 comma non avendo controparte rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso) nonché, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato.
Disposta nuova Ctu e acquisita documentazione la causa, lette le note di udienza, veniva decisa mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale. CP_
3. Tutte le eccezioni preliminari proposte dall' sono infondate e vanno rigettate in quanto generiche.
Quanto alla eccezione relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 445 c.p.c il Giudice considerato che il CTU incaricato, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. I° comma aveva provveduto a depositare l'elaborato peritale, assegnava alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione dell'avviso del provvedimento datato 14.02.2022 per contestare le conclusioni del CTU ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. 4° comma.
Parte ricorrente depositava il provvedimento di dichiarazione di dissenso il 15.3.2022, nel rispetto del predetto termine.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, chiedeva, per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. N.222/84 dalla data della domanda amministrativa, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di patologie, attestate dalla produzione di certificazione medica, che influivano in maniera determinante sul riconoscimento del beneficio richiesto non avendo il CTU nella fase di ATP tenuto conto della documentazione in atti e dei rilievi avanzati, nonché della certificazione medica allegata che confermava la presenza dei requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
4. Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporre nuova CTU.
Il Consulente medico, dott.ssa , nominata per la fase di merito, dopo Persona_2 aver proceduto alla disamina della nuova documentazione medica e di quella già esistente agli atti di causa e sottoposta a visita il ricorrente, concludeva che le condizioni non erano tali da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto nonostante le controdeduzioni di parere opposto depositate dal CTP di parte ricorrente, dott. . Persona_3
In particolare, la dott.ssa affermava che “L'indagine affidatami verte Persona_2 in tema di invalidità pensionabile, se quindi al NO , di anni 61, spetta o Parte_1 meno l'assegno ordinario di inabilità.
Come concordata consuetudine medico legale, in tema di ipotizzata invalidità pensionabile, si tratta di accertare la sfera delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'Assicurato, le infermità dalle quali lo stesso è affetto e l'entità della riduzione provocata da tali infermità sulla capacità lavorativa (in relazione alle occupazioni confacenti alle sue attitudini) con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla legge vigente.
Per quanto concerne le occupazioni confacenti alle attitudini dell'Assicurato, si rileva dall'anamnesi lavorativa che il NO ha un basso grado di cultura (terza Parte_1 media) e ha svolto esclusivamente l'attività di muratore per circa 40 anni.
Le patologie da valutare sono principalmente a carico della sfera osteoarticolare, oltre alla cardiopatia ipertensiva. Per la peculiarità dell'oggetto di tutela (perdita della capacità di lavoro attitudinale) non CP_2
è applicabile alcun riferimento tabellare, e pertanto ai fini della valutazione medico legale occorre prendere in considerazione l'impatto funzionale delle patologie clinicamente e strumentalmente rilevate sia a carico dell'apparato osteoarticolare che cardiovascolare. L'obiettività clinica rilevata in corso di indagini peritali mette in evidenza una limitazione funzionale a carico della colonna vertebrale in toto senza interessamento nervoso periferico, infatti si evidenzia una lieve ipomobilità (circa 1/3 delle normali escursioni articolari) , segni di ÈG e ER negativi, deambulazione autonoma. Tale riscontro clinico ricalca l'obiettività clinica evidenziata nella visita fisiatrica del 16/12/2022 esibita al momento della visita. Per quanto riguarda l'arto superiore destro si è evidenziata una limitazione funzionale lieve in abduzione ed elevazione anteriore, così come i movimenti dell'anca sinistra. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva occorre valutare i principali elementi clinico prognostici di malattia, e pertanto indicatori quali la classe NYHA, la capacità funzionale, la soglia ischemica, la disfunzione diastolica, la sintomatologia, l'approccio terapeutico. La classificazione NYHA è una classificazione di tipo anamnestico e rappresenta l'interpretazione del medico di quanto riferito dal paziente in base alla maggiore o minore compromissione delle attività “ordinarie”. Tale dato essendo un dato soggettivo andrà comunque integrato da dati oggettivi ricavabili dagli esami strumentali e dall'esame obiettivo. All'esame obiettivo eseguito in corso di visita peritale il Periziato appare in buon compenso emodinamico, presenta buoni valori della pressione arteriosa (123/78 mmHg) e di frequenza cardiaca (68b'm), non presenta segni di stasi polmonare, né edemi declivi, non presenta dispnea a riposo, né riferita negli sforzi. La cardiopatia è stata classificata nella II classe NYHA. Tenendo quindi conto dell'età del soggetto, dell'impegno funzionale delle patologie osteoarticolari e della funzionalità del sistema cardiovascolare si ritiene che il periziando non presenta allo stato attuale una condizione fisica complessiva tale da ridurre le sue capacità lavorative a meno di un terzo del normale”
All'udienza del 26.5.2024, a seguito della richiesta di parte ricorrente di disporre il rinnovo della CTU con uno specialista ortopedico, il giudice nominava, quale CTU incaricato di effettuare una nuova consulenza, il dott. . Persona_4
Il CTU, all'esito dell'esame clinico, affermava: “Sulla base di quanto è emerso dall'esame clinico e dall'osservazione della documentazione sanitaria esibita agli atti, ho accertato che il signor di anni 61 risulta attualmente essere affetto da: Parte_1
Esiti intervento di decompressione midollare cervicale C5-C6
Esiti intervento di ernia discale L5-S1
Spondiloartrosi del rachide con anterolistesi di L5
Artropatia degenerativa dell'articolazioni scapolo-omerale destra con segni clinici di lesione dei tendini della cuffia dei rotatori.
Cardiopatia ipertensiva ipocinetica in classe II NYHA
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva
Diabete mellito
Dislipidemia”.
Concludeva quindi, rispondendo positivamente al quesito posto dal giudice ovvero che “A causa e per effetto delle infermità psicofisiche denunziate ed ampiamente documentate, la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, (operaio edile) è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, (art. 1 L. N.222/84). In considerazione del carattere cronico ed ingravescente delle patologie riscontrate, si può ragionevolmente dedurre che la decorrenza deve intendersi dal mese di dicembre 2022 allorquando si documenta un aggravamento della patologia osteoarticolare tale da renderla incompatibile con l'attività lavorativa del periziato”.
5. Le valutazioni operate dal CTU appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale siano state sufficientemente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche del ricorrente, il cui grado invalidante accertato è tale da consentire il riconoscimento richiesto dalla data indicata dal CTU (diversa da quella richiesta dalla ricorrente). Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., con riconoscimento in favore di del diritto a percepire Parte_1 l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. N.222/84, che l' dovrà erogare dalla data CP_2 di riconoscimento (dicembre 2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali.
6. Le spese di lite sono compensate interamente sia per la fase di ATP che di merito, atteso che il riconoscimento del diritto è avvenuto sia successivamente alla domanda amministrativa che a quella della visita della Commissione Medica e, in ogni caso, a conclusione della presente fase di merito, per cui non può riscontrarsi una soccombenza neanche virtuale dell'
[...]
, proprio in virtù della data di riconoscimento del diritto vantato da parte CP_3 ricorrente.
Sono poste, quindi, a carico dell' solo le spese di CTU della fase di ATP che di merito CP_2 che si liquidano come da separati decreti.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando: a) accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
b) dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire i ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. N. 222/84 a decorrere dal mese di dicembre 2022, aumentato degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) compensa tra le parti le spese di lite, per le ragioni di cui in parte motiva;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase CP_2
ATP e di merito.
Lamezia Terme, 13.5.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara