Decreto presidenziale 31 marzo 2025
Decreto cautelare 2 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2025, proposto da
DO ER, IA MU, IO NZ, IL RI, rappresentate e difese dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2635/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 10027/2022, pubblicata in data 10/05/2023, e notificata il 22/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, gli istanti agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2365/2023, resa nel giudizio recante R.G. 10027/2022, pubblicata in data 10 maggio 2023, recante l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
In particolare, la sentenza riconosce il detto beneficio in favore di ciascuno dei ricorrenti sopra individuati in epigrafe per n. 2 anni scolastici (2020-2021 e 2021-2022), per un totale di euro 1.000, 00 (mille/00) per ciascuno di essi.
I ricorrenti espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione in atti (cfr. all. n. 007 della produzione di parte ricorrente).
Lamentano, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 22.2.2024 (cfr. all. 003, 004 e 005 della produzione di parte ricorrente) e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Concludono con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 3.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, con l’erogazione del beneficio spettante a ciascuno dei ricorrenti, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Va opportunamente chiarito che non costituisce causa di impossibilità di adempimento la circostanza che la sentenza ottemperanda indichi in termine di due anni dalla pubblicazione per l’utilizzo della “carta docenti”, trattandosi di modalità non esclusiva di riconoscimento di un diritto di natura patrimoniale, reintegrabile e fungibile, che ben può essere surrogata da modalità diverse che spetta al ministero resistente e inottemperante individuare.
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (come sopra detto, due anni alla pubblicazione della sentenza), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fisato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, su richiesta di parte ricorrente, provvederà in sostituzione dell’Amministrazione, ove ancora inadempiente, scaduto il predetto termine e nei successivi sessanta giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il medesimo organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di averne fatto anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO