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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5217/2022 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI Luca, come da mandato in Parte_1 calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BALZARETTI Davide come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Luca, come da mandato in calce Controparte_2 all'atto di intervento,
INTERVENUTO
Il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto. CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 6 ottobre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2022, , premesso di aver contratto in data Parte_1
20/09/2008 matrimonio in Taranto con , che dalla loro unione era nato il figlio CP_1
, maggiorenne, e che con sentenza n. 1384/2015 del 21/04/2015 era stata pronunziata Controparte_2 la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio, contestando CP_1 tuttavia le avverse richieste in punto di mantenimento e tempi e modalità di intrattenimento con la prole.
Adottati in data 14/12/2022 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore.
Con atto di intervento volontario depositato in data 13/09/2024 , divenuto Controparte_2 maggiorenne nelle more del giudizio, premesso di essersi trasferito stabilmente presso l'abitazione dei nonni materni e , i quali si impegnavano a provvedere totalmente CP_4 Persona_1 al proprio mantenimento e che entrambi i genitori acconsentivano a tale situazione, confermava la propria volontà di rimanere stabilmente dai nonni, pur continuando a mantenere un rapporto continuo con i propri genitori.
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 22/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunziata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1384/2015 del
21/04/2015. .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/09/2008 a Taranto da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1 NAPOLI (NA) il 04/06/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n.
40 p. 1 Uff. 6, anno 2008;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI OL
Il Giudice est.
NN ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5217/2022 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI Luca, come da mandato in Parte_1 calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BALZARETTI Davide come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Luca, come da mandato in calce Controparte_2 all'atto di intervento,
INTERVENUTO
Il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto. CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 6 ottobre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2022, , premesso di aver contratto in data Parte_1
20/09/2008 matrimonio in Taranto con , che dalla loro unione era nato il figlio CP_1
, maggiorenne, e che con sentenza n. 1384/2015 del 21/04/2015 era stata pronunziata Controparte_2 la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio, contestando CP_1 tuttavia le avverse richieste in punto di mantenimento e tempi e modalità di intrattenimento con la prole.
Adottati in data 14/12/2022 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore.
Con atto di intervento volontario depositato in data 13/09/2024 , divenuto Controparte_2 maggiorenne nelle more del giudizio, premesso di essersi trasferito stabilmente presso l'abitazione dei nonni materni e , i quali si impegnavano a provvedere totalmente CP_4 Persona_1 al proprio mantenimento e che entrambi i genitori acconsentivano a tale situazione, confermava la propria volontà di rimanere stabilmente dai nonni, pur continuando a mantenere un rapporto continuo con i propri genitori.
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 22/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunziata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1384/2015 del
21/04/2015. .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/09/2008 a Taranto da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1 NAPOLI (NA) il 04/06/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n.
40 p. 1 Uff. 6, anno 2008;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI OL
Il Giudice est.
NN ON