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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 02/01 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7044/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
28/11/1975, C.F.: , in qualità di eredi di C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta il 22/12/2022, Per_1
elettivamente dom.to in Messina Via del Vespro n.57 presso lo studio dell' avv.
Assunta Lombardo che li rappresenta e difende, giusta procura conferita in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del Persona_2
23.01.2023, n. Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.:
fax 090 5724777, pec C.F._3
t, ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_1
del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura dell' RESISTENTE CP_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO
Che la sig.ra in data 13/12/2022 aveva proposto ricorso ordinario Persona_1
di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., tendente ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo affetta sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa dalle patologie tutte specificate nel ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 25.10.2021 R.G. 4812/2021 dove premetteva di avere presentato in data 30/08/2021 domanda per ottenere il riconoscimento dell'Indennità d'Accompagnamento, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi
118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
Nel corso del giudizio al fine di accertare natura ed entità delle affezioni patologiche lamentate dalla ricorrente, nonché se le stesse avessero determinato e in che misura, fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa, una riduzione nella misura superiore ad un terzo della capacità di lavoro, disponeva consulenza tecnica medico-legale, affidando il relativo incarico alla dott.ssa , la Persona_3
quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva alla sig.ra il beneficio richiesto. Persona_1
Con atto di dissenso depositato il 05/12/2022 la ricorrente dichiarava di contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
In data 22.12.2022 la Sig.ra è deceduta. Per_1
In data 13.12.2023 si costituivano gli eredi della Sig. Persona_1
Eccepivano che il c.t.u. nominato in sede di ATP ha proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risultava affetta la Sig.ra Persona_1
Chiedevano di dichiarare il diritto dei ricorrenti, a percepire quella somma relativa all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili di cui alla L.18/80 e successive integrazioni e modificazioni, spettante al de cuius, per il periodo 30/08/2021 al decesso
2 22/12/2022, quindi dalla data di presentazione della domanda amministrativa alla data del decesso.
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 06.11.2023 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
rigettare la domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 06.08.2024, Questo Giudice, autorizzava il Ctu Dott. Per_4
, sul già prestato giuramento , ad effettuare la Ctu medica sulla
[...]
documentazione medica depositata nel fascicolo telematico, e quindi accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dai ricorrenti eredi di precisandone – in caso di accertamento positivo – la Persona_1
decorrenza,
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_4
che la Sig. era affetta da : “Osteoartrosi polidistrettuale in Persona_1
soggetto con obesità di 1° grado (BMI 31 Kg/m2) a moderata incidenza funzionale.
Cardiopatia ipertensiva in 2^ classe funzionale N.Y.H.A. in soggetto con dislipidemia. Esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia mammella dx per carcinoma lobulare infiltrante in stadio T1N0, seguito da trattamento radioterapico, in soggetto in follow-up oncologico negativo”.
Affermando che : “si ritiene che le patologie da cui la defunta sig.ra
[...]
era affetta NON erano tali da richiedere un'assistenza permanente e Per_1
continua alla sua persona, essendo la stessa ancora capace, pure con le patologie dalle quali era affetta, a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che presentasse difficoltà, ma non impossibilità a deambulare autonomamente, per cui
NON le spettava il beneficio dell'indennità di accompagnamento, secondo quanto sopra argomentato”
3 E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al diritto dei ricorrenti, a percepire quella somma relativa all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili di cui alla L.18/80 e successive integrazioni e modificazioni, spettante al de cuius, per il periodo 30/08/2021 al decesso 22/12/2022, quindi dalla data di presentazione della domanda amministrativa alla data del decesso
La natura della controversia impone l'esonero dei ricorrenti dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultimi depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
in qualità di eredi di nata a [...] il [...] Parte_2 Persona_1
e deceduta il 22/12/2022, con ricorso depositato in data 15.12.2022, e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del 25.10.2021 R.G. 4812/2021 proposto da nei Persona_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera i ricorrenti dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
4 Messina, 03 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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