Versione
3 ottobre 1959
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Versione
4 ottobre 1960
4 ottobre 1960
Art. 6.
Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , e' prorogato di quindici mesi".
Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , e' prorogato di quindici mesi".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 10/12/1981, n. 184Provvedimento: […] Secondo il giudice a quo l'atto impugnato violerebbe l'art. 76 Cost., perché pubblicato il 16 luglio 1962, ben oltre il termine del 3 gennaio del medesimo anno, fissato dall'art. 6 della legge delegante n. 741 del 1959, come modificato dall'art. 2 della legge n. 1027 del 1960. […]Leggi di più...
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