Art. 6.
Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , e' prorogato di quindici mesi".
Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , e' prorogato di quindici mesi".