Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico Dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 16.08.2024 e vertente
T R A
P. Iva - REA di L'Aquila Parte_1 P.IVA_1
AQ110602) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Valerio Catenacci;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Sarti ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPOSTA
Conclusioni per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione:
1) in via principale, per le motivazioni dedotte e previo accertamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato in assenza di legittima e/o inefficacia
2) in via principale subordinata, per le motivazioni dedotte e previo accertamento, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto per nullità della domanda;
3) in via gradata, per le motivazioni dedotte e previo accertamento e declaratoria:
a) dell'indeterminatezza del Tasso Annuo Nominale, del Tasso Annuo Effettivo e del Tasso
Annuo effettivo globale indicati nel rapporto di apertura di credito con scoperto in conto corrente intercorso tra le parti;
b) della nullità parziale del contratto di affidamento di credito su conto corrente ex art. 1419 comma 2 c.c. nelle clausole relative agli interessi applicati e qualsivoglia remunerazione a favore della convenuta per violazione dell'art. 644 c.p. e della Legge 7.3.1996 n. 108;
c) della parziale nullità dell'impugnato contratto di affidamento su conto corrente, previa rettifica del saldo contabile, al fine di individuare l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi, eliminando gli interessi ultra-legali, le commissioni massimo scoperto, gli interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ed ogni qualsivoglia remunerazione a favore della convenuta;
d) della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,2697 e 1418 comma 2 della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed onorari applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
e) della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto, perché non convenute e comunque prive di causa negoziale ovvero perché in contrasto con l'art. 1346 cod. civ. in quanto assolutamente indeterminate e/o indeterminabili;
f) ovvero in subordine della nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in ragione di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto delle suddette censure, ripristinare il rapporto ad origine e condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, al pagamento in favore dell'opponente di quanto riveniente dal richiesto accertamento negativo del credito, ossia alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre al risarcimento del danno morale ex delicto nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali in favore dell'istante, oltre al rimborso delle spese di mediazione di CTO e CTU.
Con vittoria di spese ed onorari di procedura secondo i parametri di cui al D.: M 55/14”
Conclusioni per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale di L'Aquila, ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e richiesta disattesa: nel merito: a) dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione proposta dal
[...]
e, comunque, rigettarla poiché infondata in fatto e in diritto con la conferma Controparte_3 del decreto ingiuntivo opposto e/o con la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte con lo stesso decreto o di quelle diverse che saranno ritenute di giustizia;
b) condannare la Società opponente al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese e del compenso di lite, oltre al rimborso forfettario, al CAP e all'Iva come per
[...] legge”.
PREMESSO IN FATTO CHE
Il titolo monitorio opposto (n. 149/2019 - R.G 675/2019 del Tribunale di L'Aquila) del
13.03.2019 - recante ingiunzione al pagamento di € 421.429,53, oltre interessi convenzionali, nei confronti, di (il ”) - si riferisce al saldo Parte_1 Parte_1
debitore del conto corrente n. 2560, con relative aperture di credito, intestato al e Parte_1 acceso in data 6.06.2014 presso la filiale di L'Aquila della Controparte_1
Contr (di seguito ).
Ha proposto opposizione il , il quale ha dedotto che: Parte_1
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica del 22.3.2013 aveva sottoscritto una convenzione con la CIRSU S.p.A., la quale prevedeva la concessione del servizio di gestione della discarica intercomunale sita in Nereto, compresa la progettazione e la realizzazione di opere annesse, per la durata di 5 anni. Ai sensi di suddetta convenzione, aveva dunque corrisposto a CIRSU S.p.A. la somma di euro € 2.026.000,00, reperita dall'opponente attraverso l'accesso al sistema bancario;
- prima della consegna della discarica all'opponente, CIRSU S.p.A. era fallita, sicché
l'opponente non era stato mai immesso nel possesso del polo e nell'attività di gestione. Era dunque sorto un contenzioso tra la fallita CIRSU S.p.A. e il , di cui era stata edotta Parte_1
Contr anche la
- considerate le suddette vicende, relative a fatti oggettivi e indipendenti dal , Parte_1
l'istituto bancario non avrebbe potuto risolvere né recedere dai contratti conclusi con l'opponente; la banca aveva invece in modo arbitrario e senza alcuna motivazione, in assenza di sconfinamenti e violazioni di sorta, ritenuto caducate le aperture di credito concesse e agito in via monitoria per ottenere il pagamento del saldo negativo del conto intestato al;
Parte_1
- la banca non aveva prodotto i contratti di apertura di credito sottoscritti con il;
Parte_1
inoltre aveva applicato interessi e spese illegittime, non pattuite tra le parti, interessi usurai e anatocistici, una commissione di massimo scoperto nulla ex art. 1346 c.c., non essendo stato convenuto alcun criterio di calcolo, illegittima contabilizzazione delle operazioni alla data di apertura del credito.
Contr Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha dedotto l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, delle questioni relative ai rapporti tra il e la Parte_1
CIRSU S.p.A., nonché la legittimità del recesso esercitato dall'istituto di credito, per non avere il provveduto al pagamento della rata del finanziamento n. 52027 del 16.11.2014 ed Parte_1
essere altresì decaduta dal beneficio del termine previsto in contratto. In secondo luogo, ha rappresentato la legittimità delle condizioni e dei tassi (sia quello nominale che quello effettivo globale) applicati dalla banca, tutti previsti nel contratto depositato in atti;
l'irrilevanza delle averse deduzioni sulla CMS, non avendo l'istituto applicato alcuna CMS;
l'infondatezza anche delle doglianze relative alla contabilizzazione delle operazioni, disciplinando il contratto anche la disponibilità dei fondi versati.
Alla prima udienza del 30.10.2022, la trattazione della causa è stata rinviata per consentire alle parti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale ha avuto esito negativo. La causa è stata dunque istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti nonché le prova orali assunte all'udienza del 14.01.2021. Con ordinanza del 23.06.2021 è stata disposta
CTU contabile, affidata alla dott.ssa . All'esito dell'udienza del 17.11.2022, il Persona_1 giudice istruttore, accogliendo le richieste di parte opponente - la quale lamentava il mancato rinvenimento, tra la documentazione in atti, delle pattuizioni relative al conto di affidamento n.
28044 e dei sottoconti/conti accessori, annessi al conto corrente oggetto di causa - ha disposto a il rinnovo delle operazioni peritali, chiedendo al CTU il ricalcolo del saldo debitore, con
“espunzione di interessi, delle spese e delle altre competenze addebitate dalla banca nel corso del rapporto, e remunerando il capitale prestato al tasso bot ex art. 117 TUB in capitalizzazione semplice, per i rapporti ove non sia rinvenuta la relativa pattuizione contrattuale”. Con la medesima ordinanza alla CTU è stato inoltre chiesto di procedere “al ricalcolo del rapporto sino alla notifica dell'atto di citazione, operando analiticamente e dunque sulla scorta dei soli estratti conto prodotti dalle parti.”
La relazione integrativa è stata depositata il 1.03.2023.
Assegnata a questo giudice in data 2.05.2023, all'udienza del 16.05.2024, le parti hanno precisato le conclusioni. Con ordinanza del 16.08.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, n. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13674/2006; Cass., Sez.
3, n. 8615/2006).
Contr Nella presente sede, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di €
421.429,53, quale saldo negativo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 2560. Parte opponente ha proposto opposizione sollevando questioni inerenti alla illegittimità della revoca del finanziamento e alla risoluzione del contratto, alle illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, asseritamente usurai, anatocistici e avulsi da qualsiasi previsione contrattuale. Per contro l'opposta ha eccepito l'infondatezza delle averse pretese.
Nel corso del giudizio – e nella precedente fase monitoria - sono stati depositati: - il contratto di conto corrente n. 2560 del 06.06.2014, con documento di sintesi;
- il contratto di e-banking con documenti di sintesi;
- il contratto di apertura in conto corrente n. 652734 del 06.06.2014; - i contratti anticipi n. 652735 del 06.06.2014 e n. 659404 del 23.07.2014, con i relativi documenti di sintesi;
- il contratto di finanziamento del 26.11.2014; le variazioni contrattuali del 23.07.2014, del 10.1.0214 e del 14.09.2015; tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 2560 dall'apertura al 27.01.2020 e i prospetti per le competenze sino al 31.03.2018.
Sulla base della predetta documentazione, è stata disposta una CTU contabile e l'ausiliario del giudice ha operato il ricalcolo richiesto con riferimento al periodo che va dall'apertura sino al
31.03.2018. Con la seconda CTU, disposta nel corso dell'istruttoria, il calcolo è stato poi esteso sino al 27.01.2020 (data dell'ultimo estratto conto disponibile).
Ritiene il giudicante che, in ossequio al principio della domanda, il thema decidendum debba essere delimitato sulla base di quanto dedotto e allegato dalle parti negli atti introduttivi e nel termine previsto dalla legge per la modifica della domanda, ammessa solo entro il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Al riguardo, merita rammentare che “nell'opposizione
a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria
- nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (Cass., Sez. 3, n. 7592/2024).
Contr Nel caso in esame, con ricorso monitorio dell'11.03.2019, ha chiesto ingiungersi al il pagamento della somma dovuta a titolo di saldo negativo debitore del contratto di Parte_1
conto corrente n. 2560 al 27.11.2018; alcuna domanda nuova o diversa è stata proposta nel presente giudizio. Ne consegue che, quanto a parte opposta, l'oggetto del giudizio va circoscritto alla domanda avanzata con il ricorso monitorio, ove la banca ha chiesto la condanna del al pagamento del saldo debitore del conto corrente 2560 dall'apertura sino al Parte_1
27.11.2018.
Ciò posto, appare allora evidente come l'integrazione della CTU disposta dalla GOT, dott.ssa
, all'udienza del 17.11.2022, nella parte in cui chiesto all'ausiliario di Persona_2
ricalcolare il saldo del conto sino alla notifica della citazione, non sia condivisibile, non essendo tale indicazione conforme alla richiesta di pagamento proposta dal creditore, il quale aveva invece limitato la domanda al pagamento del dovuto al 27.11.2018. Diversamente, in tale prospettiva, appare corretto il calcolo operato dall'ausiliario del giudice con la prima perizia depositata, che arriva al primo trimestre 2018, ed è dunque pressoché in linea con il petitum del Contr ricorso monitorio. In effetti, anche nel presente giudizio, ha prodotto i documenti di sintesi,
i riassunti scalari del conto corrente e i prospetti per i conteggi delle competenze solo fino al
31.03.2018, sicché può ritenersi giustificata la scelta del consulente di limitare il conteggio sino alla data per la quale era presente tutta la documentazione necessaria per eseguire i conteggi.
D'altronde, il quesito originario posto dal giudice istruttore, dott. Emanuele Petronio, imponeva al CTU di determinare il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione solo “nel caso in cui sia il correntista ad agire per l'accertamento del saldo ed il rapporto sia ancora in essere”, ma nel caso che ci occupa viene in rilievo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove attore in senso sostanziale è dunque la banca creditrice, e non certo un'azione di accertamento negativo proposta dal cliente. Con riferimento alle domande proposte dall'opponente, deve osservarsi che, con l'atto di citazione, il ha mosso diverse censure relative alla illegittimità della risoluzione Parte_1
invocata dalla banca, nonché delle condizioni e delle spese applicate al conto corrente, senza mai fare riferimento - né nell'atto di citazione, né negli scritti successivi - a conti accessori al conto ordinario oggetto di ingiunzione. Anche la consulenza di parte depositata con l'atto di citazione
- la quale, in vero, appare più una rassegna della giurisprudenza in materia bancaria che un esame analitico del conto corrente oggetto di causa - mai menziona i conti accessori al conto n. 2560 e le specifiche poste dagli stessi derivanti, poi confluite nel conto ordinario. Pertanto, quanto all'opponente, le domande sulle quali pronunciarsi vanno limitate alle doglianze relative al conto corrente n. 2560, le cui singole poste non sono oggetto di specifica censura e assumono la valenza, alla data della citazione, di mero fatto storico.
In tale prospettiva, non può condividersi allora neppure l'ulteriore integrazione di CTU sempre disposta all'udienza del 17.11.2022. Difatti, con la seconda perizia, l'ausiliario ha ricalcolato il saldo del conto ordinario ricostruendo analiticamente e giornalmente i movimenti di tutti i conti accessori per i quali non era presente documentazione nel fascicolo telematico. In particolare, il conteggio è partito dal conto n. 28044 e dei relativi sottoconti, così come richiesto dell'opponente. Tuttavia, detto conto, così come tutti i conti accessori, mai erano stati menzionati, prima dell'udienza del 17.11.2022, dalla difesa del , né dal suo CTP. Ne Parte_1
deriva che qualunque censura inerente al conto di affidamento n. 28044 e ai conti accessori al conto ordinario, essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., deve ritenersi tardiva e dunque inammissibile, con l'effetto che, in conformità al principio dispositivo, la seconda perizia non avrebbe dovuto essere disposta.
2. Sulla nullità o inefficacia della revoca/risoluzione del contratto di apertura di credito
L'opponente ha eccepito in maniera generica e apodittica la nullità o inefficacia della revoca o Contr risoluzione da parte di dell'apertura di credito originariamente concessagli, la quale sarebbe avvenuta in assenza di motivazione e senza tener conto delle difficoltà in cui il era Parte_1
incorso nel rapporto contrattuale con la CIRSU S.p.A.
L'eccezione è infondata.
Contr Con pec del 21.03.2018 (allegato 4 fasc. monitorio), ha comunicato al la revoca Parte_1
degli affidamenti concessi in relazione al contratto di conto corrente n. 2560, in ragione, tra l'altro, del mancato pagamento della rata del contratto di apertura di credito n. 52027 del
26.11.2014, scaduta il 31.12.2017, con conseguente dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. Al contratto di conto corrente sono collegate aperture di credito (cfr. documenti di sintesi sub docc. 5,6 e 7 fascicolo parte opposta) le cui condizioni prevedono il diritto della banca di recedere in qualunque momento, specificando altresì che costituiscono giustificato motivo di recesso eventi significativi o irregolarità del Cliente, “tali da porne ragionevolmente in dubbio la solvibilità”.
Ne consegue che la revoca dell'apertura di credito, lungi dall'essere stata disposta illegittimamente, appare invece giustificata, anche in ragione dell'inadempimento del Parte_1 all'obbligo di pagamento della rata del finanziamento del 26.11.2024, concluso con il medesimo istituto di credito ed è pienamente conforme alle previsioni contrattuali sopra riportate.
Alcuna rilevanza possono avere invece, ai fini che qui interessano, le vicende relative ai rapporti tra il e la CIRSU S.p.A., essendo quest'ultimo soggetto terzo e del tutto estraneo al Parte_1 contratto concluso tra l'opponente e l'istituto di credito.
3. Carenza di prova del credito azionato
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto il quale, secondo quanto dedotto dall'opponente, sarebbe stato emesso in assenza della relativa documentazione contabile e contrattuale.
Ed in ogni caso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca
d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e
1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass., Sez. 3, n. 9695/2011).
In ogni caso, la banca – già in sede monitoria - ha prodotto il contratto relativo all'apertura del rapporto, nonché l'estratto autentico ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto analitici, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass., Sez. 3, n. 5675/2001; Cass., Sez. 1, n.
14849/2000; Cass., Sez. 1, n. 12169/2000; Cass., Sez. 1, n. 9579/2000).
4. Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al comma 3 stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”. Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(“TUB”), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB. Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicché, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB.
Nel caso di specie, risulta che nel contratto di conto corrente, stipulato il 6.06.2014, è stato pattuito un TAN 5,327% e TAE 5.434% ed un tasso extra fido: TAN 14.30% - TAE 15,085%; risultano, altresì, le modifiche dei tassi di interesse a fronte dell'esercizio dello ius variandi della banca. Pertanto, il CTU ha proceduto al ricalcolo applicando gli interessi pattuiti.
5. Illegittimità della commissione di massimo scoperto
Parte opponente censura l'illegittima applicazione, da parte dell'istituto di credito della commissione di massimo scoperto. Tuttavia, dall'esame della documentazione contrattuale nonché dagli esiti della CTU è risultato che alcuna commissione è stata mai pattuita tra le parti o applicata dalla banca. Pertanto, la doglianza è del tutto prova di fondamento.
6. Usura
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora
Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l.
n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Orbene, trattandosi di rapporto di conto corrente sorto nel 2011, il CTU ha correttamente verificato la sussistenza dell'usura originaria tenendo conto anche delle commissioni pattuite. Al termine delle operazioni ha riscontrato il rispetto dei tassi soglia, sia con riferimento alle condizioni pattuite nei contratti, sia con riguardo alle modifiche successivamente intervenute in virtù dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
7. Illegittima applicazione di interessi anatocistici Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal
1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib. , CP_4
a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l.
18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge
n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014,
l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014, prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità
2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Alla luce delle predette premesse, il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale sino al
31.12.2013, avendo verificato che la banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, in quanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori risulta pattuita e conformemente applicata al rapporto di conto corrente (acceso in data
6.6.2011). Per il periodo successivo ha, invece, applicato la capitalizzazione semplice, dal momento che non sono state rinvenute tra i documenti prodotti le autorizzazioni del cliente all'addebito in conto delle competenze. Difatti, dall'indagine effettuata, il CTU ha rilevato che la banca non ha comunicato al cliente la modifica della capitalizzazione degli interessi secondo quanto stabilito dalla Delibera CICR e non ha rilevato nella documentazione che il correntista abbia autorizzato l'istituto di credito ad addebitare gli interessi nel momento in cui divengano esigibili, ragion per cui questi non saranno capitalizzati e non potranno produrre ulteriori interessi.
8. Valute
Del tutto priva di fondamento appare, infine, la doglianza inerente all'applicazione illegittima delle valute e della contabilizzazione delle operazioni.
Dallo studio effettuato, il CTU ha verificato che nella pattuizione contrattuale siano stati indicati i giorni di valuta sia per quanto riguarda i prelevamenti che per i versamenti e che tale pattuizione sia stata sempre rispettata durante la pendenza del rapporto. Il conteggio è stato quindi effettuato dall'ausiliario rispettando quanto pattuito contrattualmente, cioè per data valuta.
9. Conclusioni
Alla luce di quanto sinora esposto, si deve concludere che, seppure la mancata contestazione degli estratti conto ex art. 1832 comma 1 c.c. non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (per tutte, Cass. Sez. 1,
n. 11749/2006; Cass. Sez. 1, n. 10186 /2001; Cass. Sez. 1, n. 6548 /2001), nel caso di specie, le doglianze avanzate nell'atto di opposizione dall'opponente sono del tutto carente di specificità rispetto alle specifiche poste del conto corrente e comunque superabili alla luce delle risultanze della CTU. La causa deve, pertanto, essere decisa in conformità alle conclusioni della CTU;
l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, ma parte opponente deve essere condannata al pagamento della minore somma quantificata dal consulente, pari ad €
152.982,92.
Si devono dichiarare assorbite tutte le restanti domande proposte.
Tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda e della circostanza che il saldo ricalcolato è comunque risultato a debito del correntista, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte opponente;
le spese sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, attesa la minima differenza tra il conteggio operato dalla banca e il ricalcolo eseguito dal consulente, appare equo porre le stesse a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 149/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila
[...] in data 13.03.2019;
b) CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 152.982,92, quale Controparte_1 CP_1 saldo passivo del c.c. n. 2560;
c) RIGETTA le ulteriori domande proposte da Parte_1
;
[...]
d) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 [...]
dei restanti 2/3 che liquida, ai sensi del DM 55/2014, in Controparte_1
€ 14.971,34;
e) PONE definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in L'Aquila, in data 20.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi