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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amaroni
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011591608000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella esattoriale n. 030 2022 00115916 08 000 per “Imposta unica municipale” anno 2015, notificatale a mezzo Pec in data 1 dicembre 2022
La ricorrente eccepiva:
1)nullità della notificazione a mezzo Pec non presente nei pubblici registri.;
2) l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio e sosteneva la regolarità della notifica a mezzo Pec. Precisava che la proposizione dell'opposizione aveva sanato ogni eventuale vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Deduceva che nessuna prescrizione si era verificata in quanto nell'anno 2020 era stato notificato dal
Comune il propedeutico avviso di accertamento.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, deve preliminarmente osservare che sebbene nel ricorso sia scritto che la ricorrente è
“ rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1 con studio…”, il ricorso è privo di procura.
Nella fattispecie quindi, in mancanza di delega scritta non esiste collegamento processuale del difensore con la causa giacchè il difensore, non ha potere di rappresentanza né di difesa;
Senza tale conferimento di poteri un difensore non può sottoscrivere ricorsi altrui, perché estraneo alla causa.
Tale vizio non può essere sanato in quanto l'eventuale successivo conferimento di procura andrebbe comunque ad incidere su un atto che, per decorso dei termini, non è più impugnabile.
L'inesistenza della procura da parte del contribuente concretizza, quindi, un'ipotesi di nullità insanabile del ricorso (con relativa inammissibilità).
In tale situazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti è stato rilevato d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
RI GO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amaroni
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011591608000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella esattoriale n. 030 2022 00115916 08 000 per “Imposta unica municipale” anno 2015, notificatale a mezzo Pec in data 1 dicembre 2022
La ricorrente eccepiva:
1)nullità della notificazione a mezzo Pec non presente nei pubblici registri.;
2) l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio e sosteneva la regolarità della notifica a mezzo Pec. Precisava che la proposizione dell'opposizione aveva sanato ogni eventuale vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Deduceva che nessuna prescrizione si era verificata in quanto nell'anno 2020 era stato notificato dal
Comune il propedeutico avviso di accertamento.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, deve preliminarmente osservare che sebbene nel ricorso sia scritto che la ricorrente è
“ rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1 con studio…”, il ricorso è privo di procura.
Nella fattispecie quindi, in mancanza di delega scritta non esiste collegamento processuale del difensore con la causa giacchè il difensore, non ha potere di rappresentanza né di difesa;
Senza tale conferimento di poteri un difensore non può sottoscrivere ricorsi altrui, perché estraneo alla causa.
Tale vizio non può essere sanato in quanto l'eventuale successivo conferimento di procura andrebbe comunque ad incidere su un atto che, per decorso dei termini, non è più impugnabile.
L'inesistenza della procura da parte del contribuente concretizza, quindi, un'ipotesi di nullità insanabile del ricorso (con relativa inammissibilità).
In tale situazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti è stato rilevato d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
RI GO