Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 272
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità della notificazione a mezzo Pec

    La Corte ha rilevato la mancanza della procura alle liti, ritenendo il ricorso insanabilmente nullo e quindi inammissibile.

  • Inammissibile
    Illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte ha rilevato la mancanza della procura alle liti, ritenendo il ricorso insanabilmente nullo e quindi inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 272
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 272
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo