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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU Pupa Presidente
EL LV Giudice relatore
DI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 16.10.2025 al n. 3722 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
Parte_1 (C.F. "con il patro- C.F._1
cinio dell'avv. Monica Morlacchi e dell'avv. Salvatrice Cavalli,
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), residente in [...]
Giuseppe Parini 6, dal 09.09.2023,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate alla prima udienza celebrata in data
18.12.2025 richiamando quelle precisate nel ricorso depositato in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 15.10.2025 la ricorrente ha allegato che in data
04.02.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano, deliberando in via d'urgenza, provvi- soriamente e con efficacia immediata, “limita l'esercizio della responsabilità genitoriale del Sig. relativamente alle scelte di collocamen-Controparte_1 e della Sig.ra Parte_1
to, educative, sanitarie e terapeutiche e di cura nonché relative alla regolamentazione dei rapporti con i genitori ed agli incarichi, anche educativi, delegati all'Ente; per l'effetto, affida i minori Persona_1
[nato 1'08.03.2010 e] Persona_2 [nata il [...]] all'Ente territorialmente competente per la residenza che vi è tenuto per legge e allo stato individuato nel Comune di Parabiago (MI), per l'attuazione degli incarichi di seguito stabiliti;
incarica l'Ente affidatario affinché (...) provveda a valu- tare il più idoneo collocamento dei minori da mantenere comunque unitamente alla madre;
regolamentare i rapporti con il padre con modalità protette ed osservare in Spazio Neutro;
effettuare una accurata valu- tazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori in collaborazione con i Servizi speciali- stici competenti per valutare l'idoneità nell'esercizio delle funzioni genitoriali avviando la presa in carico se indicato e comunque un percorso di sostegno alla genitorialità per gli stessi;
effettuare una valutazione psicodiagnostica dei minori con particolare attenzione alla relazione con i genitori avviando ogni opportu- no intervento di sostegno psicologico – educativo anche domiciliare in favore dei minori e del nucleo;
av-
-
viare ogni opportuno intervento di sostegno domiciliare o esterno per i minori;
riferire a questo Tribunale circa l'evoluzione dei minori (....); prescrive ai genitori di collaborare per la serena attuazione del presen- te provvedimento", che in data 17.02.2022 questo Tribunale emetteva decreto n. 1598/2022
Persona_3 ai servizi sociali disponendo in via definitiva “l'affido dei figli minori Per_2 e tutela minori del Comune di Parabiago con facoltà di operare le scelte in campo educativo, scolastico e sanitario, con collocamento degli stessi presso la madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mante- nimento dei due figli € 250,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla madre", che in data
01.03.2023 il Tribunale per i minorenni emetteva decreto definitivo confermando “l'affido Persona_2 all'Ente territorialmente competente per la residenza, dei minori Persona_3 e che vi è tenuto per legge, ed allo stato individuato nel Comune di Parabiago (MI) e gli incarichi disposti con D.P. del 4.02.2021 fino a salva diversa disposizione del Tribunale Ordinario di Busto AR", che la situazione attuale è profondamente modificata avendo collaborato negli anni con il Servizio Tutela, che ha una relazione stabile e solida con il compagno, Persona_4
[...] [...]
[...] da quasi quattro anni con il quale, da settembre 2024, convive, che il compagno intrattiene con Per_3 ed Per_2 un apporto affettivo sano e lo stesso e la propria famiglia sono di grande supporto nella gestione quotidiana dei minori, che ha un'occupazione stabile e regolare essendo assunta a tempo indeterminato presso la ditta di pulizie Cristal di Castellanza, che Per_3 si è iscritto al primo anno della scuola se- condaria di secondo grado presso salesiani di Arese con indirizzo meccatronica, mentre L
Per_2 frequenta la classe terza nella scuola primaria a Parabiago, praticano sport e sono seguiti dal centro diurno, oltre a proseguire gli incontri di monitoraggio con gli operatori dei SS, che si fa carico di tutt. gli aspetti dello sviluppo di Per_2 e Per_3 compreso quello psicologico, al fine di compensare e superare le fatiche e le fragilità derivate da quanto hanno vissuto (soprattutto e che il resistente è totalmente assente, non Per_3
ha preso quasi mai parte ai colloqui con i servizi, né ai percorsi proposti, dopo il periodo di detenzione in carcere si è trasferito in altra regione, non vede e sente i figli da anni e non contribuisce al mantenimento della prole costringendola a procedere legalmente per il recupero delle somme non versate e ha chiesto, a "parziale modifica di quanto stabilito nel decreto emesso dal Tribunale di Busto AR, sez. I civile, in data 17.02.2022 – con riferimento al giudizio RG n 38 2021: in via principale: - reintegrare la piena responsabilità genitoriale in capo alla relativamente ai figli minori Persona_3 ed [...]madre Sig.ra Parte_1 Per_5 - confermare la limitazione della responsabilità genitoriale quanto al padre Sig. CP_1
Persona_3 in[...] disporre l'affido super esclusivo - o in subordine esclusivo - di Per_2 e
-
capo alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa sita in Parabiago (MI), Via Dante
Alighieri n. 4; confermare nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Busto AR, sez. I civile, in data 17.02.2022 con riferimento al giudizio RG n 38/2021".
Nella contumacia del resistente (cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza anagrafica), è stata acquisita in data
12.12.2025 la relazione dei SS del Comune di Parabiago che hanno riferito quanto segue: La madre, sig.ra UI EZ UB TI, ha mantenuto una buona collaborazione con il Servizio Scrivente, osservandone le indicazioni e apparendo in grado di chiedere attivamente supporto rispetto alle criticità insorte.
La donna ha ben impiegato lo spazio di supporto offerto dal Centro Diurno rinforzando la propria competenza genitoriale, raggiungendo un buon livello di lettura dei bisogni dei minori, sia materiale che emotivi, e mentalizzando gli stati emotivi dei figli in funzione degli eventi familiari vissuti;
in tale dinamica la madre è apparsa via via più in grado di modulare il pag. 2
proprio comportamento in funzione delle esigenze dei figli, proponendo uno stile educativo più flessibile o più normativo assecondando le esigenze dei minori.
La partecipazione agli impegni del centro diurno (stesura dei patti educativi, monitoraggi, sostegno alla genitorialità e replica delle indicazioni educativa nel contesto domiciliare) sono stati svolti con continuità e disponibilità alla riflessione e al cambiamento.
La madre ha inoltre attenzionato ai Servizi le esigenze dei figli in termini di controlli sanitari, scelta delle scuole e dello sport in maniera adeguata, pertanto gli scriventi hanno riconosciuto alla signora un livello di autonomia raggiunta, tale da avvallare le proposte materne senza dover esercitare le scelte sopracitate come Ente affidatario in sua sostituzione.
Gli aspetti che ad oggi restano problematici riguardano i contatti talvolta sporadici con il padre e la famiglia d'origine paterna, che risultano talvolta ingerenti e minatori: la signora ha riportato di aver ricevuto chiamate con toni aggressivi da parte del sig. Di NO, con richieste di incontrare i minori al di fuori del contesto di spazio neutro, così come da parte di altri parenti del ramo paterno che talvolta richiederebbero e comunicherebbe al padre informazioni riguardanti i figli. Tale aspetto, unito ai precedenti maltrattamenti agiti dall'uomo sulla signora e all'assenza di presa in carico proficua del padre, rende necessaria una regolamentazione terza, non in capo ai genitori.
Inoltre si riporta che la signora ha intrapreso una nuova relazione sentimentale stabile con il sig. IM UC, conosciuto degli Scriventi, che ha rappresentato e rappresenta un supporto concreto ed emotivo per la signora e per i minori.
La madre ha inoltre fatto richiesta di poter far accedere i minori alle proprie origini peruviane, conoscendo personalmente il paese natio materno e i parenti che vi abitano;
per far ciò necessiterebbe di poter disporre di un documento di viaggio dei minori riconosciuto dal Perù.
Il padre, sig. Di NO TA, non ha mantenuto una collaborazione con il Servizio
Scrivente, né con il Servizio di Busto AR (comune di residenza). L'uomo ha assunto una posizione recriminante e pretenziosa, esigendo talvolta degli incontri con i figli seppur non vi 'fossero le condizioni per poterli eseguire. Non è stata rimandata chiaramente la sua posizione rispetto ai procedimenti penali e, da quanto è stato possibile ricostruire, anche in seguito alla rimessa in libertà avrebbe compiuto nuovi reati. Dopo il periodo di carcerazione del 2024, nel periodo estivo il sig. Di NO ha ricercato alcuni approcci con i figli, in particolare con NO, con comunicazioni telefoniche e incontri presso alcuni locali frequentati dal minore anche con la consegna di alcune somme in denaro ge/o regali, contrariamente al provvedimento che richiedeva Spazio Neutro. Gli approcci a
NO sono risultati altamente disturbanti per il ragazzo, che da un lato ha coltivato segretamente quegli incontri per il bisogno di incontrare il padre, dall'altro è apparso impaurito e agitato, spesso sofferente nel contesto scolastico e domestico. Per tale motivo sono stati avviati alcuni incontri protetti, seppur non nelle condizioni più adeguate, per cercare di limitare gli approcci spontanei e cercare di normare nuovamente la modalità di visita come da provvedimento.
L'uomo si è presentato al primo incontro con i minori il 04/07/2024, non si è presentato al successivo del 26/07/2024, si è presentato alterato il 07/08/2024 in cui si stava valutando di non svolgere l'incontro per lo stato del padre, ma l'uomo è riuscito poi a rimodulare il proprio atteggiamento permettendo un incontro breve.
Non si è poi presentato ai successivi colloqui e incontri, ed è stata determinata l'interruzione degli incontri con i minori. L'atteggiamento poi assunto anche nelle telefonate volte a riprendere il percorso è stato aggressivo e non ha permesso una ripresa.
Il padre non è riuscito a spiegare ai minori della propria condizione, riuscendo solo in maniera accompagnata dall'operatore a rimandare il proprio dispiacere per le assenze dei due anni precedenti, riconducendo tuttavia tale assenza a responsabilità esterne e non permettendo un'azione riparatoria.
Nei due incontri svolti i minori si sono mostrati in allerta, studiando i movimenti del genitore senza ricercare direttamente delle interazioni con lui, ma rivolgendosi all'operatore per condividere giochi e vicende di scuola.
NO è apparso particolarmente difeso, mentre LE ha preso confidenza con il padre coinvolgendolo in qualche gioco. Il padre, seppur abbia avuto comportamenti aggressivi verso gli operatori, ha mostrato di saper rimodulare il tono di voce e la postura in presenza dei minori, non apparendo ai loro occhi in stato di alterazione. In conclusione del secondo incontro tuttavia, si è notata una sorta di decrescendo d'umore del padre, con la compara di lievi tremori: una volta congedati i minori è stato chiesto al padre il motivo di tale malessere e l'uomo ha ammesso di fare uso di sostanze (ammesso l'uso di cannabinoidi, rispetto ad altre sostanze non ha voluto rispondere), riconducendo quindi tale elemento ad un possibile stato di astinenza.
In linea generale il sig. Di NO non ha mostrato capacità di sintonizzarsi ai minori, non recependo il loro stato di allerta o delusione e non riconoscendo l'impatto emotivo della sua assenza, ricomparsa, e nuova irreperibilità agita nuovamente dopo questi due incontri. L'uomo mostrava un bisogno di percorso individuale che lo potesse supportare al raggiungimento di una propria indipendenza e stabilità (economica, abitativa e lavorativa) e che lo sostenesse nel dar riscontro ai bisogni emotivi, che sembra aver gestito in maniera burrascosa con agiti aggressivi e ricorso a sostanze a scopo sedativo e autocontenitivo. Si suppone che tale aspetto sia ancora presente, avendo rifiutato i percorsi di supporto proposti,
e si evidenzia che sia senza un reale investimento di percorso individuale, non sia possibile 'immaginare un riavvicinamento dei minori. NO ha riscontrato diverse difficoltà durante le scuole media, perlopiù connesse al comportamento inadeguato: in quel periodo si dà atto che il carico emotivo del ragazzo è stato notevolmente sollecitato dai comportamenti del padre e dalla concomitante fase di esordio adolescenziale, con il conseguente bisogno di strutturare il proprio profilo identitario.
Si è osservata infatti la tendenza del ragazzino ad impersonare ruolo di leader negativo nel contesto classe, poiché tale comportamento portava l'attenzione dei compagni su di sé, pertanto corrispondendo il bisogno del ragazzo di "essere visto". Tale aspetto è stato a lungo trattato con lui, sia a contenimento dei comportamenti inadeguati, anche al fine di prevenire derive in comportamenti devianti, sia in rinforzo degli aspetti positivi da lui mostranti e che nel tempo gli hanno permesso di assumere una leadership positiva con i pari.
Restano tuttora alcuni comportamenti inadeguati, connessi a momenti di gestione della frustrazione;
resta attuale il bisogno di essere visto e accolto, talvolta concedendosi comportamenti più infantili rispetto all'età anagrafica, nel ricercare un contenimento affettivo nell'adulto (generalmente la madre o l'educatore di riferimento). Tale aspetto resta oggetto di lavoro presso il centro diurno frequentato e dalla madre.
pag. 4
NO necessita di un supporto psicologico che lo accompagni nella rielaborazione dei vissuti familiari, di cui ha chiara memoria (in alcune circostanze ha nominato date specifiche di eventi familiari con ricchezza di dettagli): il percorso è stato avviato e seguito nel 2025, ma è si è notata poi una modalità evasiva del ragazzo nel faticarne la continuazione. Tale aspetto è comprensibile sia per età, con investimento nel legame fra pari, sport e tempo libero, ma è altresì riconducibile ad una fatica nell'affrontare le tematiche maggiormente dolorose.
Si sta esortando il ragazzo a riprendere i colloqui per proseguire con gli obiettivi prefissati.
Riguardo al legame con il padre, NO mostra una grande rabbia sottesa, avendo più volte avuto riscontro dell'inaffidabilità del padre, della sua presenza caotica e avendo ricordo degli atteggiamenti aggressivi agiti verso la madre. Per lungo tempo NO ha assunto un ruolo protettivo verso la madre, con una dinamica adultizzante che ha tratteggiato nel tempo un atteggiamento più chiuso e difeso del ragazzo, e consolidato l'idea di dover provvedere da solo a se stesso. I comportamenti inadeguati mostrati nel contesto scolastico hanno generato in parte un rispecchiamento del ragazzo nella figura paterna, con una conseguente azione distanziante, riportando agli operatori di non voler somigliare al padre.
Tale aspetto appare ancora oggi nucleo sofferente per NO: qualora il padre mostrasse interesse ad intraprendere un proprio percorso, si dovrebbe ugualmente ipotizzare una ripresa della relazione in regime protetto e osservato, a sostegno della relazione padre-figlio e nel rispetto della volontà del ragazzo nel volerlo incontrare.
LE si mostra molto legata al fratello maggiore, che pone in parte come suo modello, ma appare in grado anche di strutturare legami paritari con i compagni della scuola e del centro diurno. La minore mostra una vena creativa e fantasiosa che pare caratterizzarla, e che la rende particolarmente incline ad attività di creazione e decoro, che viene stimolata anche nel contesto domestico. In questi anni ha fatto attività sportiva di gruppo con corsi di danza, in cui ha mostrato buona costanza. In conclusione si riporta che ad oggi il nucleo familiare sia notevolmente evoluto su alcuni aspetti, quali l'adesione e la collaborazione della madre, le autonomie da lei raggiunte in termini di consapevolezza e competenza genitoriale ed anche una maggiore stabilità dei minori, mentre appaiono ancora immutati gli aspetti riguardanti il padre.
pag. 5
Si esprime pertanto che in merito al regime di affido, possa ritenersi superata la necessità del permanere dell'affido all'Ente, ma non sostenibile un regime di affido condiviso fra genitori.
La signora UI EZ ha dimostrato di assumere le scelte in favore dei figli in maniera adeguata e gradualmente sempre più autonoma, giungendo ad oggi, a parere degli scriventi, a poter esercitare in forma esclusiva il regime di affido in materia di collocamento, educazione, salute, scelte scolastiche, mentre che risulti necessaria un'esternalizzazione delle scelte riguardo alle visite con il padre. Risulta altresì necessario poter demandare anche le incombenze relative alle emissioni di documenti alla madre, stante l'irreperibilità paterna e l'impossibilità di poter gestire congiuntamente le richieste e gli appuntamenti necessari ai documenti stessi.
Il signor Di NO non ha invece aderito alle prese in carico proposte dai vari servizi (Tutela
Minori di Sercop quando residente in [...]M.se, Comune di Busto AR poi, Servizio Sert, Servizio di Spazio Neutro), non mantenendo una minima continuità di collaborazione e venendo meno alle disposizioni dei provvedimenti in vigore in merito alle frequentazioni con i minori. L'uomo non ha mostrato interesse e partecipazione alla vita scolastica, sanitaria ed educativa dei figli, pare non abbia contribuito al mantenimento e non è riuscito a mostrare un atteggiamento riparativo verso i figli circa i propri comportamenti (attuali e passati), tali da ritenere che vi siano le condizioni anche per un riavvicinamento ai figli. Non è chiara la sua attuale collocazione e condizione esistenziale, né se sia ancora attuale l'uso di sostanze. Resta necessario, prima di poter valutare qualunque altro approccio ai minori, che il sig. Di NO aderisca positivamente ad una presa in carico della sua persona.
Il padre, a parere degli scriventi, non risulta pertanto pronto a poter gestire delle scelte in favore dei figli, bensì ha assunto una posizione compatibile con una richiesta di decadenza genitoriale.
I minori ad oggi appaiono in sato di benessere generale, ben inseriti nei contesti scolastici, sportivi ed educativi, in linea con le tappe evolutive e ben corrisposti nelle loro necessità dalla madre, in appoggio con il centro diurno che li segue. Emergono ancora delle fragilità sul piano
'emotivo e, rispetto a NO, comportamentale, che sono oggetto di lavoro del centro diurno attivo sui fratelli.
Si ravvede la necessità di proseguire tale percorso, seppur riducendone via via il monte ore di frequenza, in virtù della competenza genitoriale e autonomia acquisita nel tempo dalla madre;
resta pertanto indicato proseguire il supporto educativo, con accesso anche allo sportello psicologico interno fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, eventualmente riadattandoli in maniera elastica sulla base dello sviluppo e le necessità di entrambi. In merito alla frequentazione con padre resta necessario l'incarico al Servizio con una modalità di visita protetta e osservata in spazio neutro, stante l'imprevedibilità paterna e il rapporto compromesso con i minori, sottolineando che ad oggi permane la sospensione degli incontri, e che la loro ripresa è da ritenersi vincolata ad una positiva presa in carico individuale del sig. Di NO, al fine di non esporre i minori ad ulteriori comportamenti o verbalizzazioni inadeguate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha parzialmente modificato i provvedimenti vigenti nel senso di disporre l'affido super esclusivo della prole alla madre, di confermare l'incarico già affidato ai SS di sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione padre/figli in SN non appena il padre avrà dimostrato la volontà/determinazione di avviare un percorso presso il SERD
e di sostegno alla genitorialità, di invitare la madre a garantire ai figli minorenni la frequentazione del centro diurno secondo le indicazioni dei SS e il sostegno psicologico e di invitare il padre a presentarsi presso il SERD per la presa in carico e a collaborare massimamente con i SS attenendosi alle loro indicazioni per quanto riguarda la relazione/frequentazione con i figli minorenni e ha rimesso la causa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le domande formulate dalla ricorrente e confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 18.12.2025 che appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il di- ritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno,
a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
Com'è noto, l'affido super esclusivo della prole a uno dei genitori può essere concesso, in deroga all'ordinario regime dell'affido condiviso, sulla base di adeguate e concrete cir- costanze attestanti l'incapacità dell'altro genitore di assumersi tutte le responsabilità deri- vanti dal proprio ruolo il che, di conseguenza, pregiudica il benessere della prole.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 337-ter e 337-quater c.c. si ricava che il superiore interesse del minore rappresenta la “bussola” che deve orientare l'interprete nella scelta del regime di affidamento avuto riguardo "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico fisica [giacché] l'interesse superiore del mino- re, cui com'è noto occorre dare preminenza, deve essere inteso non limitatamente all'intuibile o comprensi- bile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assi- stenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale” (da Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18559 del 22/09/2016).
Nel dettaglio, l'incapacità di uno dei genitori a prendersi cura dei figli minorenni può es- sere resa manifesta dal conclamato disinteresse nei confronti dei medesimi, dal mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo al loro mantenimento indiret- to (di per sé incompatibile con i doveri legali di cura, assistenza ed educazione della pro- le), dal mancato rispetto del regime delle visite (che viola il primario diritto dei figli mi- norenni di mantenere rapporti continuativi, regolari e prevedibili con entrambi i genito- ri), se non, addirittura, dall'irreperibilità del genitore stesso.
Nella fattispecie che qui ci occupa, con il supporto dei SS, la ricorrente ha saputo essere una presenza costante nella vita dei figli minorenni e ha saputo raggiungere quella stabili- tà personale, affettiva, abitativa, lavorativa, reddituale e relazionale indispensabile per il benessere psicofisico dei minori che ha dimostrato avere a cuore e perseguire con tutte le risorse messe a sua disposizione.
Il padre, irreperibile, è ben luigi dal raggiungere una sua stabilità personale e, per l'effetto,
a oggi, non è in grado né di occuparsi né di preoccuparsi di quella dei minori.
Tenuto conto che l'affido dei minori all'Ente era stato disposto negli anni 2022 e 2023 anche per fare fronte al grave disagio riscontrato, in particolare, nel figlio Per_3 e alle fragilità/criticità riscontrate anche sul fronte materno (attualmente superate), le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili nella misura di 1/3 e i restanti 2/3, liquidati come da dispositivo ex D. M. 147/2022, riconoscendo i valori ta- bellari minimi previsti per le fasi 1, 2 e 4, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono posti a carico del resistente che, con la sua condotta (a oggi) irre- sponsabile, ha imposto l'adozione dei provvedimenti quivi parzialmente modificati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto AR, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, parzialmente modificando il decreto emesso da questo Tribunale in data 17.02.2022 e quello emesso dal TM di Milano in data 01.03.2023:
DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla ricorrente;
1)
CONFERMA il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito 2) in Parabiago (MI), Via Dante Alighieri n. 4 e gli ulteriori provvedimenti di cui al decreto reso da questo Tribunale in data 17.02.2022;
3) PRENDE ATTO dell'impegno assunto dalla ricorrente di garantire ai figli minorenni la frequentazione del centro diurno e il sostegno psicologico secondo le indicazioni dei SS;
4) INVITA il resistente a presentarsi al SERD per la sua presa in carico e a collaborare massimamente con i SS attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni per quanto riguarda la relazione/frequentazione con i figli minorenni;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS del Comune di Parabiago in data
17.02.2022 di garantire la regolare frequentazione protetta dei figli minorenni da parte del padre allorquando quest'ultimo dimostrerà di avere raggiunto una sua stabilità psicofisica e di essere sintonizzato sui bisogni della prole e di segnalare immediatamente al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
DICHIARA non ripetibili 1/3 delle spese di lite;
6)
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che liquida in 7) complessivi € 1.937,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Para- 8)
biago per quanto di competenza.
Così deciso in Busto AR, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 22/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
RI EU Pupa EL LV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU Pupa Presidente
EL LV Giudice relatore
DI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 16.10.2025 al n. 3722 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
Parte_1 (C.F. "con il patro- C.F._1
cinio dell'avv. Monica Morlacchi e dell'avv. Salvatrice Cavalli,
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), residente in [...]
Giuseppe Parini 6, dal 09.09.2023,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate alla prima udienza celebrata in data
18.12.2025 richiamando quelle precisate nel ricorso depositato in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 15.10.2025 la ricorrente ha allegato che in data
04.02.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano, deliberando in via d'urgenza, provvi- soriamente e con efficacia immediata, “limita l'esercizio della responsabilità genitoriale del Sig. relativamente alle scelte di collocamen-Controparte_1 e della Sig.ra Parte_1
to, educative, sanitarie e terapeutiche e di cura nonché relative alla regolamentazione dei rapporti con i genitori ed agli incarichi, anche educativi, delegati all'Ente; per l'effetto, affida i minori Persona_1
[nato 1'08.03.2010 e] Persona_2 [nata il [...]] all'Ente territorialmente competente per la residenza che vi è tenuto per legge e allo stato individuato nel Comune di Parabiago (MI), per l'attuazione degli incarichi di seguito stabiliti;
incarica l'Ente affidatario affinché (...) provveda a valu- tare il più idoneo collocamento dei minori da mantenere comunque unitamente alla madre;
regolamentare i rapporti con il padre con modalità protette ed osservare in Spazio Neutro;
effettuare una accurata valu- tazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori in collaborazione con i Servizi speciali- stici competenti per valutare l'idoneità nell'esercizio delle funzioni genitoriali avviando la presa in carico se indicato e comunque un percorso di sostegno alla genitorialità per gli stessi;
effettuare una valutazione psicodiagnostica dei minori con particolare attenzione alla relazione con i genitori avviando ogni opportu- no intervento di sostegno psicologico – educativo anche domiciliare in favore dei minori e del nucleo;
av-
-
viare ogni opportuno intervento di sostegno domiciliare o esterno per i minori;
riferire a questo Tribunale circa l'evoluzione dei minori (....); prescrive ai genitori di collaborare per la serena attuazione del presen- te provvedimento", che in data 17.02.2022 questo Tribunale emetteva decreto n. 1598/2022
Persona_3 ai servizi sociali disponendo in via definitiva “l'affido dei figli minori Per_2 e tutela minori del Comune di Parabiago con facoltà di operare le scelte in campo educativo, scolastico e sanitario, con collocamento degli stessi presso la madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mante- nimento dei due figli € 250,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla madre", che in data
01.03.2023 il Tribunale per i minorenni emetteva decreto definitivo confermando “l'affido Persona_2 all'Ente territorialmente competente per la residenza, dei minori Persona_3 e che vi è tenuto per legge, ed allo stato individuato nel Comune di Parabiago (MI) e gli incarichi disposti con D.P. del 4.02.2021 fino a salva diversa disposizione del Tribunale Ordinario di Busto AR", che la situazione attuale è profondamente modificata avendo collaborato negli anni con il Servizio Tutela, che ha una relazione stabile e solida con il compagno, Persona_4
[...] [...]
[...] da quasi quattro anni con il quale, da settembre 2024, convive, che il compagno intrattiene con Per_3 ed Per_2 un apporto affettivo sano e lo stesso e la propria famiglia sono di grande supporto nella gestione quotidiana dei minori, che ha un'occupazione stabile e regolare essendo assunta a tempo indeterminato presso la ditta di pulizie Cristal di Castellanza, che Per_3 si è iscritto al primo anno della scuola se- condaria di secondo grado presso salesiani di Arese con indirizzo meccatronica, mentre L
Per_2 frequenta la classe terza nella scuola primaria a Parabiago, praticano sport e sono seguiti dal centro diurno, oltre a proseguire gli incontri di monitoraggio con gli operatori dei SS, che si fa carico di tutt. gli aspetti dello sviluppo di Per_2 e Per_3 compreso quello psicologico, al fine di compensare e superare le fatiche e le fragilità derivate da quanto hanno vissuto (soprattutto e che il resistente è totalmente assente, non Per_3
ha preso quasi mai parte ai colloqui con i servizi, né ai percorsi proposti, dopo il periodo di detenzione in carcere si è trasferito in altra regione, non vede e sente i figli da anni e non contribuisce al mantenimento della prole costringendola a procedere legalmente per il recupero delle somme non versate e ha chiesto, a "parziale modifica di quanto stabilito nel decreto emesso dal Tribunale di Busto AR, sez. I civile, in data 17.02.2022 – con riferimento al giudizio RG n 38 2021: in via principale: - reintegrare la piena responsabilità genitoriale in capo alla relativamente ai figli minori Persona_3 ed [...]madre Sig.ra Parte_1 Per_5 - confermare la limitazione della responsabilità genitoriale quanto al padre Sig. CP_1
Persona_3 in[...] disporre l'affido super esclusivo - o in subordine esclusivo - di Per_2 e
-
capo alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa sita in Parabiago (MI), Via Dante
Alighieri n. 4; confermare nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Busto AR, sez. I civile, in data 17.02.2022 con riferimento al giudizio RG n 38/2021".
Nella contumacia del resistente (cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza anagrafica), è stata acquisita in data
12.12.2025 la relazione dei SS del Comune di Parabiago che hanno riferito quanto segue: La madre, sig.ra UI EZ UB TI, ha mantenuto una buona collaborazione con il Servizio Scrivente, osservandone le indicazioni e apparendo in grado di chiedere attivamente supporto rispetto alle criticità insorte.
La donna ha ben impiegato lo spazio di supporto offerto dal Centro Diurno rinforzando la propria competenza genitoriale, raggiungendo un buon livello di lettura dei bisogni dei minori, sia materiale che emotivi, e mentalizzando gli stati emotivi dei figli in funzione degli eventi familiari vissuti;
in tale dinamica la madre è apparsa via via più in grado di modulare il pag. 2
proprio comportamento in funzione delle esigenze dei figli, proponendo uno stile educativo più flessibile o più normativo assecondando le esigenze dei minori.
La partecipazione agli impegni del centro diurno (stesura dei patti educativi, monitoraggi, sostegno alla genitorialità e replica delle indicazioni educativa nel contesto domiciliare) sono stati svolti con continuità e disponibilità alla riflessione e al cambiamento.
La madre ha inoltre attenzionato ai Servizi le esigenze dei figli in termini di controlli sanitari, scelta delle scuole e dello sport in maniera adeguata, pertanto gli scriventi hanno riconosciuto alla signora un livello di autonomia raggiunta, tale da avvallare le proposte materne senza dover esercitare le scelte sopracitate come Ente affidatario in sua sostituzione.
Gli aspetti che ad oggi restano problematici riguardano i contatti talvolta sporadici con il padre e la famiglia d'origine paterna, che risultano talvolta ingerenti e minatori: la signora ha riportato di aver ricevuto chiamate con toni aggressivi da parte del sig. Di NO, con richieste di incontrare i minori al di fuori del contesto di spazio neutro, così come da parte di altri parenti del ramo paterno che talvolta richiederebbero e comunicherebbe al padre informazioni riguardanti i figli. Tale aspetto, unito ai precedenti maltrattamenti agiti dall'uomo sulla signora e all'assenza di presa in carico proficua del padre, rende necessaria una regolamentazione terza, non in capo ai genitori.
Inoltre si riporta che la signora ha intrapreso una nuova relazione sentimentale stabile con il sig. IM UC, conosciuto degli Scriventi, che ha rappresentato e rappresenta un supporto concreto ed emotivo per la signora e per i minori.
La madre ha inoltre fatto richiesta di poter far accedere i minori alle proprie origini peruviane, conoscendo personalmente il paese natio materno e i parenti che vi abitano;
per far ciò necessiterebbe di poter disporre di un documento di viaggio dei minori riconosciuto dal Perù.
Il padre, sig. Di NO TA, non ha mantenuto una collaborazione con il Servizio
Scrivente, né con il Servizio di Busto AR (comune di residenza). L'uomo ha assunto una posizione recriminante e pretenziosa, esigendo talvolta degli incontri con i figli seppur non vi 'fossero le condizioni per poterli eseguire. Non è stata rimandata chiaramente la sua posizione rispetto ai procedimenti penali e, da quanto è stato possibile ricostruire, anche in seguito alla rimessa in libertà avrebbe compiuto nuovi reati. Dopo il periodo di carcerazione del 2024, nel periodo estivo il sig. Di NO ha ricercato alcuni approcci con i figli, in particolare con NO, con comunicazioni telefoniche e incontri presso alcuni locali frequentati dal minore anche con la consegna di alcune somme in denaro ge/o regali, contrariamente al provvedimento che richiedeva Spazio Neutro. Gli approcci a
NO sono risultati altamente disturbanti per il ragazzo, che da un lato ha coltivato segretamente quegli incontri per il bisogno di incontrare il padre, dall'altro è apparso impaurito e agitato, spesso sofferente nel contesto scolastico e domestico. Per tale motivo sono stati avviati alcuni incontri protetti, seppur non nelle condizioni più adeguate, per cercare di limitare gli approcci spontanei e cercare di normare nuovamente la modalità di visita come da provvedimento.
L'uomo si è presentato al primo incontro con i minori il 04/07/2024, non si è presentato al successivo del 26/07/2024, si è presentato alterato il 07/08/2024 in cui si stava valutando di non svolgere l'incontro per lo stato del padre, ma l'uomo è riuscito poi a rimodulare il proprio atteggiamento permettendo un incontro breve.
Non si è poi presentato ai successivi colloqui e incontri, ed è stata determinata l'interruzione degli incontri con i minori. L'atteggiamento poi assunto anche nelle telefonate volte a riprendere il percorso è stato aggressivo e non ha permesso una ripresa.
Il padre non è riuscito a spiegare ai minori della propria condizione, riuscendo solo in maniera accompagnata dall'operatore a rimandare il proprio dispiacere per le assenze dei due anni precedenti, riconducendo tuttavia tale assenza a responsabilità esterne e non permettendo un'azione riparatoria.
Nei due incontri svolti i minori si sono mostrati in allerta, studiando i movimenti del genitore senza ricercare direttamente delle interazioni con lui, ma rivolgendosi all'operatore per condividere giochi e vicende di scuola.
NO è apparso particolarmente difeso, mentre LE ha preso confidenza con il padre coinvolgendolo in qualche gioco. Il padre, seppur abbia avuto comportamenti aggressivi verso gli operatori, ha mostrato di saper rimodulare il tono di voce e la postura in presenza dei minori, non apparendo ai loro occhi in stato di alterazione. In conclusione del secondo incontro tuttavia, si è notata una sorta di decrescendo d'umore del padre, con la compara di lievi tremori: una volta congedati i minori è stato chiesto al padre il motivo di tale malessere e l'uomo ha ammesso di fare uso di sostanze (ammesso l'uso di cannabinoidi, rispetto ad altre sostanze non ha voluto rispondere), riconducendo quindi tale elemento ad un possibile stato di astinenza.
In linea generale il sig. Di NO non ha mostrato capacità di sintonizzarsi ai minori, non recependo il loro stato di allerta o delusione e non riconoscendo l'impatto emotivo della sua assenza, ricomparsa, e nuova irreperibilità agita nuovamente dopo questi due incontri. L'uomo mostrava un bisogno di percorso individuale che lo potesse supportare al raggiungimento di una propria indipendenza e stabilità (economica, abitativa e lavorativa) e che lo sostenesse nel dar riscontro ai bisogni emotivi, che sembra aver gestito in maniera burrascosa con agiti aggressivi e ricorso a sostanze a scopo sedativo e autocontenitivo. Si suppone che tale aspetto sia ancora presente, avendo rifiutato i percorsi di supporto proposti,
e si evidenzia che sia senza un reale investimento di percorso individuale, non sia possibile 'immaginare un riavvicinamento dei minori. NO ha riscontrato diverse difficoltà durante le scuole media, perlopiù connesse al comportamento inadeguato: in quel periodo si dà atto che il carico emotivo del ragazzo è stato notevolmente sollecitato dai comportamenti del padre e dalla concomitante fase di esordio adolescenziale, con il conseguente bisogno di strutturare il proprio profilo identitario.
Si è osservata infatti la tendenza del ragazzino ad impersonare ruolo di leader negativo nel contesto classe, poiché tale comportamento portava l'attenzione dei compagni su di sé, pertanto corrispondendo il bisogno del ragazzo di "essere visto". Tale aspetto è stato a lungo trattato con lui, sia a contenimento dei comportamenti inadeguati, anche al fine di prevenire derive in comportamenti devianti, sia in rinforzo degli aspetti positivi da lui mostranti e che nel tempo gli hanno permesso di assumere una leadership positiva con i pari.
Restano tuttora alcuni comportamenti inadeguati, connessi a momenti di gestione della frustrazione;
resta attuale il bisogno di essere visto e accolto, talvolta concedendosi comportamenti più infantili rispetto all'età anagrafica, nel ricercare un contenimento affettivo nell'adulto (generalmente la madre o l'educatore di riferimento). Tale aspetto resta oggetto di lavoro presso il centro diurno frequentato e dalla madre.
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NO necessita di un supporto psicologico che lo accompagni nella rielaborazione dei vissuti familiari, di cui ha chiara memoria (in alcune circostanze ha nominato date specifiche di eventi familiari con ricchezza di dettagli): il percorso è stato avviato e seguito nel 2025, ma è si è notata poi una modalità evasiva del ragazzo nel faticarne la continuazione. Tale aspetto è comprensibile sia per età, con investimento nel legame fra pari, sport e tempo libero, ma è altresì riconducibile ad una fatica nell'affrontare le tematiche maggiormente dolorose.
Si sta esortando il ragazzo a riprendere i colloqui per proseguire con gli obiettivi prefissati.
Riguardo al legame con il padre, NO mostra una grande rabbia sottesa, avendo più volte avuto riscontro dell'inaffidabilità del padre, della sua presenza caotica e avendo ricordo degli atteggiamenti aggressivi agiti verso la madre. Per lungo tempo NO ha assunto un ruolo protettivo verso la madre, con una dinamica adultizzante che ha tratteggiato nel tempo un atteggiamento più chiuso e difeso del ragazzo, e consolidato l'idea di dover provvedere da solo a se stesso. I comportamenti inadeguati mostrati nel contesto scolastico hanno generato in parte un rispecchiamento del ragazzo nella figura paterna, con una conseguente azione distanziante, riportando agli operatori di non voler somigliare al padre.
Tale aspetto appare ancora oggi nucleo sofferente per NO: qualora il padre mostrasse interesse ad intraprendere un proprio percorso, si dovrebbe ugualmente ipotizzare una ripresa della relazione in regime protetto e osservato, a sostegno della relazione padre-figlio e nel rispetto della volontà del ragazzo nel volerlo incontrare.
LE si mostra molto legata al fratello maggiore, che pone in parte come suo modello, ma appare in grado anche di strutturare legami paritari con i compagni della scuola e del centro diurno. La minore mostra una vena creativa e fantasiosa che pare caratterizzarla, e che la rende particolarmente incline ad attività di creazione e decoro, che viene stimolata anche nel contesto domestico. In questi anni ha fatto attività sportiva di gruppo con corsi di danza, in cui ha mostrato buona costanza. In conclusione si riporta che ad oggi il nucleo familiare sia notevolmente evoluto su alcuni aspetti, quali l'adesione e la collaborazione della madre, le autonomie da lei raggiunte in termini di consapevolezza e competenza genitoriale ed anche una maggiore stabilità dei minori, mentre appaiono ancora immutati gli aspetti riguardanti il padre.
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Si esprime pertanto che in merito al regime di affido, possa ritenersi superata la necessità del permanere dell'affido all'Ente, ma non sostenibile un regime di affido condiviso fra genitori.
La signora UI EZ ha dimostrato di assumere le scelte in favore dei figli in maniera adeguata e gradualmente sempre più autonoma, giungendo ad oggi, a parere degli scriventi, a poter esercitare in forma esclusiva il regime di affido in materia di collocamento, educazione, salute, scelte scolastiche, mentre che risulti necessaria un'esternalizzazione delle scelte riguardo alle visite con il padre. Risulta altresì necessario poter demandare anche le incombenze relative alle emissioni di documenti alla madre, stante l'irreperibilità paterna e l'impossibilità di poter gestire congiuntamente le richieste e gli appuntamenti necessari ai documenti stessi.
Il signor Di NO non ha invece aderito alle prese in carico proposte dai vari servizi (Tutela
Minori di Sercop quando residente in [...]M.se, Comune di Busto AR poi, Servizio Sert, Servizio di Spazio Neutro), non mantenendo una minima continuità di collaborazione e venendo meno alle disposizioni dei provvedimenti in vigore in merito alle frequentazioni con i minori. L'uomo non ha mostrato interesse e partecipazione alla vita scolastica, sanitaria ed educativa dei figli, pare non abbia contribuito al mantenimento e non è riuscito a mostrare un atteggiamento riparativo verso i figli circa i propri comportamenti (attuali e passati), tali da ritenere che vi siano le condizioni anche per un riavvicinamento ai figli. Non è chiara la sua attuale collocazione e condizione esistenziale, né se sia ancora attuale l'uso di sostanze. Resta necessario, prima di poter valutare qualunque altro approccio ai minori, che il sig. Di NO aderisca positivamente ad una presa in carico della sua persona.
Il padre, a parere degli scriventi, non risulta pertanto pronto a poter gestire delle scelte in favore dei figli, bensì ha assunto una posizione compatibile con una richiesta di decadenza genitoriale.
I minori ad oggi appaiono in sato di benessere generale, ben inseriti nei contesti scolastici, sportivi ed educativi, in linea con le tappe evolutive e ben corrisposti nelle loro necessità dalla madre, in appoggio con il centro diurno che li segue. Emergono ancora delle fragilità sul piano
'emotivo e, rispetto a NO, comportamentale, che sono oggetto di lavoro del centro diurno attivo sui fratelli.
Si ravvede la necessità di proseguire tale percorso, seppur riducendone via via il monte ore di frequenza, in virtù della competenza genitoriale e autonomia acquisita nel tempo dalla madre;
resta pertanto indicato proseguire il supporto educativo, con accesso anche allo sportello psicologico interno fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, eventualmente riadattandoli in maniera elastica sulla base dello sviluppo e le necessità di entrambi. In merito alla frequentazione con padre resta necessario l'incarico al Servizio con una modalità di visita protetta e osservata in spazio neutro, stante l'imprevedibilità paterna e il rapporto compromesso con i minori, sottolineando che ad oggi permane la sospensione degli incontri, e che la loro ripresa è da ritenersi vincolata ad una positiva presa in carico individuale del sig. Di NO, al fine di non esporre i minori ad ulteriori comportamenti o verbalizzazioni inadeguate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha parzialmente modificato i provvedimenti vigenti nel senso di disporre l'affido super esclusivo della prole alla madre, di confermare l'incarico già affidato ai SS di sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione padre/figli in SN non appena il padre avrà dimostrato la volontà/determinazione di avviare un percorso presso il SERD
e di sostegno alla genitorialità, di invitare la madre a garantire ai figli minorenni la frequentazione del centro diurno secondo le indicazioni dei SS e il sostegno psicologico e di invitare il padre a presentarsi presso il SERD per la presa in carico e a collaborare massimamente con i SS attenendosi alle loro indicazioni per quanto riguarda la relazione/frequentazione con i figli minorenni e ha rimesso la causa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le domande formulate dalla ricorrente e confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 18.12.2025 che appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il di- ritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno,
a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
Com'è noto, l'affido super esclusivo della prole a uno dei genitori può essere concesso, in deroga all'ordinario regime dell'affido condiviso, sulla base di adeguate e concrete cir- costanze attestanti l'incapacità dell'altro genitore di assumersi tutte le responsabilità deri- vanti dal proprio ruolo il che, di conseguenza, pregiudica il benessere della prole.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 337-ter e 337-quater c.c. si ricava che il superiore interesse del minore rappresenta la “bussola” che deve orientare l'interprete nella scelta del regime di affidamento avuto riguardo "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico fisica [giacché] l'interesse superiore del mino- re, cui com'è noto occorre dare preminenza, deve essere inteso non limitatamente all'intuibile o comprensi- bile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assi- stenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale” (da Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18559 del 22/09/2016).
Nel dettaglio, l'incapacità di uno dei genitori a prendersi cura dei figli minorenni può es- sere resa manifesta dal conclamato disinteresse nei confronti dei medesimi, dal mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo al loro mantenimento indiret- to (di per sé incompatibile con i doveri legali di cura, assistenza ed educazione della pro- le), dal mancato rispetto del regime delle visite (che viola il primario diritto dei figli mi- norenni di mantenere rapporti continuativi, regolari e prevedibili con entrambi i genito- ri), se non, addirittura, dall'irreperibilità del genitore stesso.
Nella fattispecie che qui ci occupa, con il supporto dei SS, la ricorrente ha saputo essere una presenza costante nella vita dei figli minorenni e ha saputo raggiungere quella stabili- tà personale, affettiva, abitativa, lavorativa, reddituale e relazionale indispensabile per il benessere psicofisico dei minori che ha dimostrato avere a cuore e perseguire con tutte le risorse messe a sua disposizione.
Il padre, irreperibile, è ben luigi dal raggiungere una sua stabilità personale e, per l'effetto,
a oggi, non è in grado né di occuparsi né di preoccuparsi di quella dei minori.
Tenuto conto che l'affido dei minori all'Ente era stato disposto negli anni 2022 e 2023 anche per fare fronte al grave disagio riscontrato, in particolare, nel figlio Per_3 e alle fragilità/criticità riscontrate anche sul fronte materno (attualmente superate), le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili nella misura di 1/3 e i restanti 2/3, liquidati come da dispositivo ex D. M. 147/2022, riconoscendo i valori ta- bellari minimi previsti per le fasi 1, 2 e 4, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono posti a carico del resistente che, con la sua condotta (a oggi) irre- sponsabile, ha imposto l'adozione dei provvedimenti quivi parzialmente modificati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto AR, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, parzialmente modificando il decreto emesso da questo Tribunale in data 17.02.2022 e quello emesso dal TM di Milano in data 01.03.2023:
DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla ricorrente;
1)
CONFERMA il loro collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito 2) in Parabiago (MI), Via Dante Alighieri n. 4 e gli ulteriori provvedimenti di cui al decreto reso da questo Tribunale in data 17.02.2022;
3) PRENDE ATTO dell'impegno assunto dalla ricorrente di garantire ai figli minorenni la frequentazione del centro diurno e il sostegno psicologico secondo le indicazioni dei SS;
4) INVITA il resistente a presentarsi al SERD per la sua presa in carico e a collaborare massimamente con i SS attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni per quanto riguarda la relazione/frequentazione con i figli minorenni;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS del Comune di Parabiago in data
17.02.2022 di garantire la regolare frequentazione protetta dei figli minorenni da parte del padre allorquando quest'ultimo dimostrerà di avere raggiunto una sua stabilità psicofisica e di essere sintonizzato sui bisogni della prole e di segnalare immediatamente al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
DICHIARA non ripetibili 1/3 delle spese di lite;
6)
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che liquida in 7) complessivi € 1.937,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Para- 8)
biago per quanto di competenza.
Così deciso in Busto AR, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 22/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
RI EU Pupa EL LV