Articolo 5 della Legge 2 aprile 1980, n. 122
Articolo 4
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23 aprile 1980
Art. 5.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-82, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980.
All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 33 miliardi la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine" e quanto a lire 27 miliardi la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 aprile 1980