Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza breve 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 16/04/2021, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00491/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2020, proposto da
Credit Network & Finance s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oppeano, non costituito in giudizio;
nei confronti
AREA s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile dell'Area – Settore Tributi, del Comune di Oppeano in data 16 novembre 2020, identificata al n. 590, con la quale il Comune di Oppeano ha aggiudicato ad AREA s.r.l. la concessione del servizio di verifica, accertamento e riscossione dei tributi IMU e TASI – annualità 2016 con relativa riscossione volontaria e coattiva (CIG: 84822649AE), per un periodo di 8 mesi, comunicata in data 17 novembre 2020;
- - di tutti i verbali delle operazioni di gara così identificati:
- - verbale di gara n. 1 del 9 novembre 2020;
- - verbale di gara n. 2 del 10 novembre 2020, contenente altresì la proposta di aggiudicazione in favore di AREA s.r.l.;
- - della determinazione del Responsabile dell'Area – Settore Tributi, del Comune di Oppeano in data 9 novembre 2020, identificata al n. 567, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto;
- in via subordinata, della lettera di invito (cfr. doc. 6) e del capitolato speciale (cfr. doc. 7), nelle parti indicate in narrativa, approvate con determina a contrarre del Responsabile dell'Area – Settore Tributi, del Comune di Oppeano in data 22 ottobre 2020, n. 527 (cfr. doc. 8);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto d'appalto, qualora stipulato, tra il Comune di Oppeano e AREA s.r.l.;
e la condanna
del Comune di Oppeano al risarcimento del danno ingiusto subito da Credit Network & Finance s.p.a., tramite risarcimento in forma specifica e/o per equivalente, che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che con il ricorso in esame Credit Network & Finance s.p.a. (in seguito, Credit Netwok) ha impugnato l’affidamento della concessione del servizio di verifica, accertamento e riscossione dei tributi IMU e TASI – annualità 2016 con relativa riscossione volontaria e coattiva, per un periodo di 8 mesi, disposta dal Comune di Oppeano in favore del precedente gestore, AREA s.r.l.;
- che con ordinanza n. 25 del 15 gennaio 2021 questa Sezione ha ritenuto di “ acquisire chiarimenti in ordine all’eventuale stipulazione del contratto e all’avvio dell’esecuzione, nonché una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento al precedente affidamento del servizio alla controinteressata”;
- che in data 4 febbraio 2021, il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara e con istanza Credit Network ha chiesto il rinvio della camera di consiglio fissata in data 10 febbraio 2021 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare;
- che in data 23 marzo 2021 la ricorrente ha dato atto che con Determinazione n. 100 del 23 febbraio 2021 il Comune di Oppeano ha annullato in autotutela gli atti della procedura, e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato “ improcedibile per cessata la materia del contendere” , con compensazione delle spese;
- che ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”;
- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, in considerazione del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione resistente e della richiesta della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO