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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1203/2023, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE FERRARA, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati alla VIA PUZZOLANTE s.c., SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), presso il difensore avv.
MICHELE FERRANTE
Appellanti-appellati incidentali contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_3
ANGELO CIAVARELLA e GIUSEPPE POTENZA, elettivamente domiciliati al CORSO
GIANNONE n. 136, –SAN MARCO IN LAMIS (FG), presso lo studio del difensore avv. ANGELO
CIAVARELLA
Appellata- appellante incidentale avverso pagina 1 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta la sentenza n. 533/2023, pubblicata il 23.02.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al
R.G. n. 4470/2016.
All'udienza collegiale del 23 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio al fine di sentire accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sulla Controparte_1 particella identificata al Foglio 90, Particella 457 sub 4, censita nel catasto fabbricati del Comune di
San Marco in Lamis.
, dal canto suo, deduceva di essere proprietaria degli immobili ubicati in San Marco Parte_1 in Lamis alla Via F. Petrarca e cioè appartamento e box identificati in Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 90, Particelle 457/6 e 457/9; deduceva invece di essere Parte_2 Parte_1 proprietario delle Particelle 457/7 e 457/10 costituenti rispettivamente appartamento e box auto.
Esponevano che le suddette proprietà erano state acquistate con atto di compravendita del 6 settembre
2004 per notar n. 703 Rep, n. 278 racc. Persona_1
Precisavano che il fondo identificato al Foglio 90, Particella 457/4 costituiva un'area comune scoperta, come da atto di compravendita del 6 settembre 2004, e che invece di essere adibita a parcheggio veniva utilizzata dalla confinante convenuta per esclusivo uso personale. Riferivano che la LL aveva aperto un varco sul muro di confine, posizionando un cancello per consentire il passaggio a piedi e/o con mezzi e che dunque la pretesa della convenuta di lasciare libero il passaggio a servizio dei mezzi impediva ai sigg.ri di utilizzare l'area come parcheggio inoltre vi era la concreta possibilità Parte_1 che in tal modo si costituisse una servitù di passaggio in favore della LL.
Gli attori quindi concludevano per l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis con conseguente accertamento che l'area comune scoperta non era gravata da una servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi in favore del fondo della convenuta e chiedevano il conseguente ripristino del muro di confine tra i due fondi. pagina 2 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta Si costituiva in giudizio deducendo che il cancello era preesistente all'acquisto Controparte_1 degli immobili da parte degli attori, configurandosi così una servitù apparente costituibile sia per usucapione sia per destinazione del padre di famiglia e che il fondo di sua esclusiva proprietà aveva una parte asservita a parcheggio e risultava intercluso essendo raggiungibile unicamente a piedi transitando dal fondo sub 4 di proprietà comune.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Il G.I. a causa del gravoso carico di ruolo e tenuto conto della necessità di definire i procedimenti più anziani pendenti formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini:
“riconoscimento da parte della convenuta dell'inesistenza della servitù di passaggio oggetto di causa e ripristino del muro di confine fra i due fondi, con eliminazione del cancello a cura e spese della medesima convenuta;
- corresponsione da parte della convenuta in favore di parte attrice di un contributo delle spese del procedimento di € 2.000,00 (oltre spese generali al 15 IVA e CPA come per legge), oltre al rimborso delle spese esenti ivi incluse quelle necessarie agli adempimenti pubblicitari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il tentativo conciliativo rimaneva infruttuoso per mancata adesione della convenuta e la causa dopo diversi rinvii veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
4470/2016, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvedeva: “1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite.”.
In particolare, qualificata la domanda come actio negatoria servitutis, la riteneva meritevole di rigetto avendo accertato dagli atti di compravendita “…che le parti in causa sono comproprietarie del fondo, identificato in Catasto al Foglio 90, Particella 457/4…” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
Tanto bastava per ritenere infondata la domanda proposta.
Censurava la questione relativa all'uso comune non ritenendo che la stessa potesse essere esaminata perché mai dedotta nel giudizio a pena d'insorgenza di un vizio di ultra petizione della pronunzia.
Per ultimo rilevava che gli attori avrebbero dovuto proporre un'azione per regolamentare l'uso della area comune ma non una negatoria servitutis.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello e Parte_1 Parte_2 affidandosi a quattro motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta “1) In preliminare ammettere le richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio di primo grado ed immotivatamente disattese dal Giudice di prime cure;
2) Accertare e dichiarare che l'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del Comune di San Marco in Lamis, di proprietà dei
IG.ri nato a San Marco in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Petrarca n. 5, C.F. , e nata a San Marco in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_1
21.1.1955 e residente in [...]8, C.F.
[...]
e nata a San Marco in [...] l'[...], C.F.: C.F._1 Controparte_1 [...]
, asservita a parcheggio con atto a ministero Notar del 31.12.1997 - N. 15834, C.F._3 Per_2 non è gravata da una servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi (automobili e/o autocarri) a favore del fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl.90, p.lla 457, sub 5 di proprietà della sola IG.ra
, nata a San Marco in [...] l'[...], C.F.: ; 3) Controparte_1 CodiceFiscale_3
Accertare e dichiarare che l'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del Comune di San Marco in Lamis, di proprietà dei IG.ri nato a San Marco in [...] il Parte_2
21.7.1984 ed ivi residente a[...], C.F. , e CodiceFiscale_1 Parte_1
, nata a San Marco in [...] il [...] e residente in 10078 Venaria Reale (TO) alla Via
[...]
Barbi Giunti n. 107/8, C.F. e nata a San Marco in [...]_1
Lamis l'1.12.1956, C.F.: , asservita a parcheggio con atto a ministero Notar CodiceFiscale_3
del 31.12.1997 - N. 15834, non è gravata da una servitù di tollerare l'apertura di un passaggio Per_2 pedonale e/o carrabile (cancello) a favore del fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl. 90,
p.lla 457, sub 5 di proprietà della IG.ra nata a San Marco in [...]_1
l'1.12.1956, C.F.: , sul confine tra i due subalterni (sub 4 e sub 5) aperto;
4) CodiceFiscale_3
Per gli effetti ordinare alla IG.ra di cessare il passaggio a piedi e/o con Controparte_1 mezzi (automobili e/o autocarri) sull'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del
Comune di San Marco in Lamis verso il fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl. 90, p.lla
457, sub 5 di proprietà della sola IG.ra nata a San Marco in [...]_1
l'1.12.1956, C.F.: ; 5) Per gli effetti, condannare la IG.ra CodiceFiscale_4 CP_1
a chiudere il cancello in ferro che insiste sul confine tra il fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 e fgl. 90,
[...]
p.lla 457 sub. 5 del Comune di San Marco in Lamis, e ripristinare il muro di confine tra i due fondi;
6)
In ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
pagina 4 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.” (cfr. testualmente dall'atto di citazione d'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si è costituita CP_1 invocando il rigetto del gravame e chiedendo la riforma della statuizione sulle spese
[...] processuali in quanto ancorata erroneamente alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed erroneamente ancorata al contenuto della proposta conciliativa da ella non accettata.
La LL ritiene non ricorrenti le gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare ai criteri generali regolatori delle spese processuali, dal momento che il provvedimento nel disporre la compensazione delle spese di lite ha di fatto inflitto una illegittima sanzione processuale alla parte poi risultata vittoriosa.
All'udienza collegiale del 23 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
I)“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 949 CC ANCHE IN RELAZIONE ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELL'USO COMUNE DELLA COSA EX ART. 1102 CC – TRAVISAMENTO
DI UN FATTO DECISIVO PER LA DECISIONE”.
II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 949 CO. 1 CC NELLA PARTE IN CUI
PREVEDE L'ALTRUITA' DEL COMPORAMENTO ANTIGIURIDICO SULLA COSA”.
III)“OMESSA VALUTAZIONE E OMESSA PRONUNCIA SULLA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA
IN ATTI – OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI PER LA DECISINE DELLA CAUSA”.
IV)“OMESSA PRONUNCIA SUL CAPO SUB) B DELLA DOMANA INTRODUTTIVA DEL
GIUDIZIO”.
I motivi di appello primo, secondo e quarto veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. pagina 5 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta Con il primo motivo gli odierni appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia errato nel sostenere che “il comproprietario utilizza il bene uti dominus per gli scopi che gli sono propri (quali, appunto, utilità finali ricavabili dalla res) e non è configurabile la 'sovrapposizione' contemporanea dell'esercizio del diritto come (com)proprietario e a titolo di servitù. Di talchè l'actio negatoria servitutis non può trovare ingresso, proprio perchè presuppone da un lato l'esclusiva proprietà in capo all'attore del bene oggetto dell'azione e, dall'altro, che il convenuto sia terzo e non comproprietario, come nel caso de quo” poiché la costituzione di una servitù sarebbe esclusa solo ove lo stesso soggetto sia proprietario esclusivo di entrambi i fondi e cioè quello servente e dominante, ragion per cui la circostanza della comproprietà non sarebbe ostativa all'esperimento dell'azione intrapresa in primo grado.
Con il secondo motivo sostengono che l'appellata risulta proprietaria esclusiva del fondo censito con il sub 5 (fondo dominante) e comproprietaria del fondo che si assume servente identificato con il sub 4, pertanto i due fondi sono di fatto appartenenti a due soggetti diversi atteso che l'intersoggettività del fondo in comproprietà (nel caso specifico quello servente) fa si che i due fondi debbano considerarsi come appartenenti a soggetti diversi.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che su detto capo della domanda il Giudice abbia omesso ogni pronuncia incorrendo in un vizio di omessa pronuncia “atteso che la domanda inerente
l'apertura di un cancello sul confine comune – rispetto alla quale non vi è stata in primo grado alcuna contestazione - non può dirsi assorbita dalla domanda inerente la negatoria servitutis dell'area scoperta da adibirsi a parcheggio posto che questa postula, tra l'altro, una richiesta di riduzione in pristino dei luoghi arbitrariamente modificati dall'appellata.”.
Le censure non sono fondate.
L'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., al comma 1 prevede che “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio” e al comma 2 recita “Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod.civ..
L'actio negatoria servitutis ha dunque come essenziale e indispensabile presupposto, la sussistenza di altrui pretese sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. n. 13710/2011). pagina 6 di 12-Cons. Controparte_2 Essa può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio. (Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 - 01). L'obiettivo di tale azione è il conseguimento della libertà del fondo servente. Di conseguenza, anche quando l'actio negatoria venga esperita per la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo deve, per contro, esserci un diritto affermato dal terzo che si ponga in contrasto con il diritto di proprietà dell'attore che agisce in negatoria.
Circa il caso di specie, il Tribunale, come accennato, ha ritenuto che l'azione proposta in primo grado dagli odierni appellanti, qualificata come actio negatoria servitutis esperita ai sensi dell'art. 949 cod. civ., non poteva trovare ingresso in virtù del principio “nemini res sua servit”.
Ebbene, rileva la Corte che siffatta locuzione, letteralmente tradotta 'nessuno può asservire a sé una cosa propria', esprime il principio giuridico in materia di servitù prediali secondo cui i fondi dominante e servente devono appartenere a proprietari diversi, non potendo costituirsi una servitù sopra una cosa propria.
La ragione di tale principio è da ricercare nel fatto che il proprietario, in quanto tale, può ricavare dal proprio fondo tutte le utilità possibili e una servitù tra fondi appartenenti allo stesso proprietario, non potendo portare ulteriori utilità alla proprietà, sarebbe inutile e quindi non meritevole di tutela e il relativo contratto o atto costitutivo della servitù sarebbe, pertanto, nullo per mancanza di causa.
Il punto nodale della questione in esame è se il principio nemini res sua servit sia applicabile al caso in cui il proprietario del fondo dominante sia proprietario esclusivo dello stesso e al contempo comproprietario del fondo servente.
A tale quesito ha risposto la giurisprudenza di legittimità evidenziando che il principio nemini res sua servit è applicabile nel caso in cui un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, perché in tale ultima ipotesi "l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune" (cfr. Cass. n. 6994/1998).
pagina 7 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta In definitiva il fermo rigore del principio suddetto risulta mitigato nel caso in cui un soggetto sia, al contempo, proprietario esclusivo del fondo su cui o in favore del quale viene costituita la servitù e comproprietario dell'altro fondo.
In tali ipotesi, infatti, non viene meno del tutto la diversità di appartenenza dei due fondi giacché il fondo servente, così come quello dominante, appartengono solo per una quota al proprietario dell'altro fondo, essendoci anche altri comproprietari (cfr. Cass. n. 434/1985; Cass. n. 6603/1982).
L'actio negatoria servitutis è esperibile quindi non solo nel caso di domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche se la domanda è volta, come nel caso di specie, all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo e/o comproprietario mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo così da ottenere la effettiva liberazione del bene ed impedire che l'esercizio del potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto anche per usucapione di un diritto reale sulla cosa.
Ciò detto, la Corte nel riesaminare il materiale probatorio presente in atti non ravvisa elementi univoci da cui desumere l'inesistenza del diritto di compiere il passaggio, da parte della LL, sia a piedi, sia con automezzi e/o autocarri sull'area oggetto della controversia.
Dall'esame delle planimetrie prodotte dagli stessi appellanti si ricava infatti la volontà del comune dante causa di costituire sull'area in questione un passaggio all'area di pertinenza dell'appellata dal momento che proprio in quelle planimetrie (lo si ripete, prodotte dagli stessi appellanti) è graficamente indicato, con due segmenti, un varco di accesso nel punto in cui insisterebbe il cancelletto (cfr. fg. 22, all. 1 parte 3, di citazione di appello). Le dette planimetrie catastali formano parte integrante dell'atto di compravendita con cui le parti originarie e, fra esse, gli odierni appellanti (cfr. immobile identificato al fgl. 90, p.lla 457, sub 4, area scoperta comune), descrissero l'area comune scoperta, individuata al fgl.
90, p.lla 457, sub. 4 (cd. fondo servente), senza destinarla esclusivamente a parcheggio e comunque senza escludere suo tramite il transito verso la particella dell'odierna appellata, il sub 5.
Ne deriva che, appare persino irrilevante istruire la causa (come invocato dall'appellata/appellante incidentale e non avendolo fatto il Tribunale) per verificare l'esistenza del cancelletto e, quindi, del varco, nel sub 4, verso la proprietà LL visto che proprio nelle anzidette planimetrie, prodotte, lo si ripete, dagli stessi appellanti, risulta graficamente indicato il varco verso la proprietà dell'appellata al pari del grande varco (con cancello, esso, visibile dalle fotografie prodotte sempre in allegato all'atto di pagina 8 di Est. Maria Grazia Caserta Pt_3 appello) esistente per l'accesso dalla pubblica via all'area del sub 4. Ciò esime la Corte dall'indagine sull'esistenza di un ulteriore negozio giuridico costitutivo del peso a carico dell'area scoperta. Vi è più da dire che il diritto di passaggio sull'area in questione può desumersi anche dal fatto che essa, individuata in C.F. con il sub 4 della particella 457 del foglio 90, è sia pur “soltanto in parte” asservita a parcheggio come (cfr. atto di compravendita sopra citato in allegato al fasc. I grado di parte attrice, compravendita rep. n. 703 racc. n. 278).
Non v'è quindi da pronunziare, in via principale, sull'avvenuto acquisto (per usucapione o) per destinazione del padre di famiglia del diritto alla servitù di passaggio da parte della LL visto che il thema decidendum non contempla siffatta domanda: l'appellata, convenuta in prime cure, infatti, ha solo eccepito la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ma non ha chiesto accertarsi tale circostanza con efficacia di giudicato proponendo a sua volta apposita domanda.
Alla stregua delle precedenti motivazioni segue il rigetto dei motivi primo, secondo e quarto.
Circa il terzo motivo di appello, con cui si denunzia la “ VALUTAZIONE E OMESSA Pt_4
PRONUNCIA SULLA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI – OMESSA VALUTAZIONE
DI FATTI DECISIVI PER LA DECISINE DELLA CAUSA”, esso resta assorbito dalla compiuta valutazione degli atti come sopra effettuata. La Corte non manca di precisare che proprio dalla disamina del carteggio prodotto dagli appellanti si ricava l'infondatezza della invocata negatoria servitutis.
Segue, da ciò, il rigetto dell'appello principale.
4. Venendo all'appello incidentale, con un unico motivo la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata denunziandone l'“Erronea e/o contraddittoria applicazione di norme di legge e, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui …omissis…ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado…omissis…”. La sentenza è stata criticata per
“…omissis…- illogicità e illegittimità della motivazione….” (cfr. testualmente dall'appello incidentale).
L'appello incidentale è fondato.
Come osservato da il Tribunale ha rigettato le domande formulate dai IGg.ri Controparte_1 [...]
e e in ragione dell' “esito definitivo della controversia differente Parte_1 Parte_2 rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa”, formulata ex art. 185 bis c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio pagina 9 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta ravvisando nel differente esito della controversia, rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (con il quale aveva proposto la cessazione del passaggio a piedi e/o con i mezzi sull'area scoperta per cui è causa, la rimozione del cancello posto ubicato al confine tra i due fondi e la corresponsione in favore degli attori di € 2.000,00 per la refusione delle spese legali) il requisito delle gravi e eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. come integrato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Si tratta di decisione illogica ed erronea e non rispondente agli esiti processuali. La deroga al principio generale di soccombenza è possibile, in caso di rifiuto di proposte conciliative, solo quando la parte vittoriosa in un giudizio rifiuti immotivatamente una proposta conciliativa di importo pari o maggiore a quello poi accertato della sentenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo periodo, c.p.c. Per questa via non
è infatti possibile sanzionare, come avvenuto nel caso di specie, un legittimo rifiuto e men che meno introdurre a conforto della decisione l'esistenza di non megli precisate 'gravi ed eccezionali ragioni'
( trovato causa nella stessa proposta del Giudice) tanto più che, come osservato Parte_5 dall'appellante incidentale “Il mutamento dell'esito del giudizio rispetto a quello prospettato in sede di proposta conciliativa non è in alcun modo dipeso dalla condotta processuale delle parti o da particolari vicende o questioni trattate in giudizio, ma si è fondato soltanto su un più prudente apprezzamento del Giudice all'esito di tutte le risultanze processuali.” (cfr. testualmente).
Non si ritiene pertanto ricorrano nel caso di specie le ritenute (dal Tribunale) eccezionali ragioni che consentono di derogare ai criteri generali regolatori del principio di soccombenza: la parte vittoriosa è infatti proprio quella che aveva rifiutato la proposta conciliativa di talché il Tribunale avrebbe dovuto far corretta applicazione dell'art. 91 e ss c.p.c. e liquidare le spese di lite ponendole a carico degli attori, odierni appellanti.
La Corte sul punto rammenta che l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. Sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo, e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica il pagina 10 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario. La disposizione in questione trova un preciso collegamento nella disciplina in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo. Infatti, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001 non riconosce alcun indennizzo nel caso di cui all'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., ossia in ipotesi di ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa. (così Cass. Sez. 2,
16/03/2023, n. 7591, Rv. 667299 - 01).
Nel caso di specie, come detto, la LL rifiutò una proposta che la vedeva sostanzialmente soccombere rispetto alla domanda poi respinta e pertanto la differente decisione, rispetto alla proposta formulata dallo stesso giudicante, non può giustificare la deroga al principio della soccombenza. La impugnata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata va conseguentemente riformata con condanna degli appellanti/attori al pagamento in favore dell'appellata/convenuta e appellante incidentale delle spese del primo grado di giudizio, parametrate ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria perché non svoltasi.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame incidentale e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori minimi, vanno poste a carico degli appellanti principali e in favore dell'appellata/appellante incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 533/2023, pubblicata il 23.02.2023, resa dal Tribunale di Foggia
[...] nella causa iscritta al R.G. n. 4470/2016, così provvede: pagina 11 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta 1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
e , in solido, al pagamento delle spese del primo grado di
[...] Parte_2 giudizio in favore di , spese che liquida in euro 2.906,00, oltre R.S.G. al Controparte_1
15%, IVA e CAP come per legge;
3. condanna e , in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio in favore di , spese che liquida in euro 4.996,00, Controparte_1 oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 12 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1203/2023, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE FERRARA, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati alla VIA PUZZOLANTE s.c., SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), presso il difensore avv.
MICHELE FERRANTE
Appellanti-appellati incidentali contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_3
ANGELO CIAVARELLA e GIUSEPPE POTENZA, elettivamente domiciliati al CORSO
GIANNONE n. 136, –SAN MARCO IN LAMIS (FG), presso lo studio del difensore avv. ANGELO
CIAVARELLA
Appellata- appellante incidentale avverso pagina 1 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta la sentenza n. 533/2023, pubblicata il 23.02.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al
R.G. n. 4470/2016.
All'udienza collegiale del 23 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a
20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio al fine di sentire accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sulla Controparte_1 particella identificata al Foglio 90, Particella 457 sub 4, censita nel catasto fabbricati del Comune di
San Marco in Lamis.
, dal canto suo, deduceva di essere proprietaria degli immobili ubicati in San Marco Parte_1 in Lamis alla Via F. Petrarca e cioè appartamento e box identificati in Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 90, Particelle 457/6 e 457/9; deduceva invece di essere Parte_2 Parte_1 proprietario delle Particelle 457/7 e 457/10 costituenti rispettivamente appartamento e box auto.
Esponevano che le suddette proprietà erano state acquistate con atto di compravendita del 6 settembre
2004 per notar n. 703 Rep, n. 278 racc. Persona_1
Precisavano che il fondo identificato al Foglio 90, Particella 457/4 costituiva un'area comune scoperta, come da atto di compravendita del 6 settembre 2004, e che invece di essere adibita a parcheggio veniva utilizzata dalla confinante convenuta per esclusivo uso personale. Riferivano che la LL aveva aperto un varco sul muro di confine, posizionando un cancello per consentire il passaggio a piedi e/o con mezzi e che dunque la pretesa della convenuta di lasciare libero il passaggio a servizio dei mezzi impediva ai sigg.ri di utilizzare l'area come parcheggio inoltre vi era la concreta possibilità Parte_1 che in tal modo si costituisse una servitù di passaggio in favore della LL.
Gli attori quindi concludevano per l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis con conseguente accertamento che l'area comune scoperta non era gravata da una servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi in favore del fondo della convenuta e chiedevano il conseguente ripristino del muro di confine tra i due fondi. pagina 2 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta Si costituiva in giudizio deducendo che il cancello era preesistente all'acquisto Controparte_1 degli immobili da parte degli attori, configurandosi così una servitù apparente costituibile sia per usucapione sia per destinazione del padre di famiglia e che il fondo di sua esclusiva proprietà aveva una parte asservita a parcheggio e risultava intercluso essendo raggiungibile unicamente a piedi transitando dal fondo sub 4 di proprietà comune.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Il G.I. a causa del gravoso carico di ruolo e tenuto conto della necessità di definire i procedimenti più anziani pendenti formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini:
“riconoscimento da parte della convenuta dell'inesistenza della servitù di passaggio oggetto di causa e ripristino del muro di confine fra i due fondi, con eliminazione del cancello a cura e spese della medesima convenuta;
- corresponsione da parte della convenuta in favore di parte attrice di un contributo delle spese del procedimento di € 2.000,00 (oltre spese generali al 15 IVA e CPA come per legge), oltre al rimborso delle spese esenti ivi incluse quelle necessarie agli adempimenti pubblicitari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il tentativo conciliativo rimaneva infruttuoso per mancata adesione della convenuta e la causa dopo diversi rinvii veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
4470/2016, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvedeva: “1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite.”.
In particolare, qualificata la domanda come actio negatoria servitutis, la riteneva meritevole di rigetto avendo accertato dagli atti di compravendita “…che le parti in causa sono comproprietarie del fondo, identificato in Catasto al Foglio 90, Particella 457/4…” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
Tanto bastava per ritenere infondata la domanda proposta.
Censurava la questione relativa all'uso comune non ritenendo che la stessa potesse essere esaminata perché mai dedotta nel giudizio a pena d'insorgenza di un vizio di ultra petizione della pronunzia.
Per ultimo rilevava che gli attori avrebbero dovuto proporre un'azione per regolamentare l'uso della area comune ma non una negatoria servitutis.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello e Parte_1 Parte_2 affidandosi a quattro motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta “1) In preliminare ammettere le richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio di primo grado ed immotivatamente disattese dal Giudice di prime cure;
2) Accertare e dichiarare che l'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del Comune di San Marco in Lamis, di proprietà dei
IG.ri nato a San Marco in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Petrarca n. 5, C.F. , e nata a San Marco in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_1
21.1.1955 e residente in [...]8, C.F.
[...]
e nata a San Marco in [...] l'[...], C.F.: C.F._1 Controparte_1 [...]
, asservita a parcheggio con atto a ministero Notar del 31.12.1997 - N. 15834, C.F._3 Per_2 non è gravata da una servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi (automobili e/o autocarri) a favore del fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl.90, p.lla 457, sub 5 di proprietà della sola IG.ra
, nata a San Marco in [...] l'[...], C.F.: ; 3) Controparte_1 CodiceFiscale_3
Accertare e dichiarare che l'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del Comune di San Marco in Lamis, di proprietà dei IG.ri nato a San Marco in [...] il Parte_2
21.7.1984 ed ivi residente a[...], C.F. , e CodiceFiscale_1 Parte_1
, nata a San Marco in [...] il [...] e residente in 10078 Venaria Reale (TO) alla Via
[...]
Barbi Giunti n. 107/8, C.F. e nata a San Marco in [...]_1
Lamis l'1.12.1956, C.F.: , asservita a parcheggio con atto a ministero Notar CodiceFiscale_3
del 31.12.1997 - N. 15834, non è gravata da una servitù di tollerare l'apertura di un passaggio Per_2 pedonale e/o carrabile (cancello) a favore del fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl. 90,
p.lla 457, sub 5 di proprietà della IG.ra nata a San Marco in [...]_1
l'1.12.1956, C.F.: , sul confine tra i due subalterni (sub 4 e sub 5) aperto;
4) CodiceFiscale_3
Per gli effetti ordinare alla IG.ra di cessare il passaggio a piedi e/o con Controparte_1 mezzi (automobili e/o autocarri) sull'area comune scoperta identificata al fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 del
Comune di San Marco in Lamis verso il fondo ubicato in agro di San Marco in Lamis al fgl. 90, p.lla
457, sub 5 di proprietà della sola IG.ra nata a San Marco in [...]_1
l'1.12.1956, C.F.: ; 5) Per gli effetti, condannare la IG.ra CodiceFiscale_4 CP_1
a chiudere il cancello in ferro che insiste sul confine tra il fgl. 90, p.lla 457, sub. 4 e fgl. 90,
[...]
p.lla 457 sub. 5 del Comune di San Marco in Lamis, e ripristinare il muro di confine tra i due fondi;
6)
In ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
pagina 4 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.” (cfr. testualmente dall'atto di citazione d'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si è costituita CP_1 invocando il rigetto del gravame e chiedendo la riforma della statuizione sulle spese
[...] processuali in quanto ancorata erroneamente alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed erroneamente ancorata al contenuto della proposta conciliativa da ella non accettata.
La LL ritiene non ricorrenti le gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare ai criteri generali regolatori delle spese processuali, dal momento che il provvedimento nel disporre la compensazione delle spese di lite ha di fatto inflitto una illegittima sanzione processuale alla parte poi risultata vittoriosa.
All'udienza collegiale del 23 gennaio 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
I)“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 949 CC ANCHE IN RELAZIONE ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELL'USO COMUNE DELLA COSA EX ART. 1102 CC – TRAVISAMENTO
DI UN FATTO DECISIVO PER LA DECISIONE”.
II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 949 CO. 1 CC NELLA PARTE IN CUI
PREVEDE L'ALTRUITA' DEL COMPORAMENTO ANTIGIURIDICO SULLA COSA”.
III)“OMESSA VALUTAZIONE E OMESSA PRONUNCIA SULLA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA
IN ATTI – OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI PER LA DECISINE DELLA CAUSA”.
IV)“OMESSA PRONUNCIA SUL CAPO SUB) B DELLA DOMANA INTRODUTTIVA DEL
GIUDIZIO”.
I motivi di appello primo, secondo e quarto veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. pagina 5 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta Con il primo motivo gli odierni appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia errato nel sostenere che “il comproprietario utilizza il bene uti dominus per gli scopi che gli sono propri (quali, appunto, utilità finali ricavabili dalla res) e non è configurabile la 'sovrapposizione' contemporanea dell'esercizio del diritto come (com)proprietario e a titolo di servitù. Di talchè l'actio negatoria servitutis non può trovare ingresso, proprio perchè presuppone da un lato l'esclusiva proprietà in capo all'attore del bene oggetto dell'azione e, dall'altro, che il convenuto sia terzo e non comproprietario, come nel caso de quo” poiché la costituzione di una servitù sarebbe esclusa solo ove lo stesso soggetto sia proprietario esclusivo di entrambi i fondi e cioè quello servente e dominante, ragion per cui la circostanza della comproprietà non sarebbe ostativa all'esperimento dell'azione intrapresa in primo grado.
Con il secondo motivo sostengono che l'appellata risulta proprietaria esclusiva del fondo censito con il sub 5 (fondo dominante) e comproprietaria del fondo che si assume servente identificato con il sub 4, pertanto i due fondi sono di fatto appartenenti a due soggetti diversi atteso che l'intersoggettività del fondo in comproprietà (nel caso specifico quello servente) fa si che i due fondi debbano considerarsi come appartenenti a soggetti diversi.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che su detto capo della domanda il Giudice abbia omesso ogni pronuncia incorrendo in un vizio di omessa pronuncia “atteso che la domanda inerente
l'apertura di un cancello sul confine comune – rispetto alla quale non vi è stata in primo grado alcuna contestazione - non può dirsi assorbita dalla domanda inerente la negatoria servitutis dell'area scoperta da adibirsi a parcheggio posto che questa postula, tra l'altro, una richiesta di riduzione in pristino dei luoghi arbitrariamente modificati dall'appellata.”.
Le censure non sono fondate.
L'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., al comma 1 prevede che “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio” e al comma 2 recita “Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod.civ..
L'actio negatoria servitutis ha dunque come essenziale e indispensabile presupposto, la sussistenza di altrui pretese sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. n. 13710/2011). pagina 6 di 12-Cons. Controparte_2 Essa può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio. (Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 - 01). L'obiettivo di tale azione è il conseguimento della libertà del fondo servente. Di conseguenza, anche quando l'actio negatoria venga esperita per la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo deve, per contro, esserci un diritto affermato dal terzo che si ponga in contrasto con il diritto di proprietà dell'attore che agisce in negatoria.
Circa il caso di specie, il Tribunale, come accennato, ha ritenuto che l'azione proposta in primo grado dagli odierni appellanti, qualificata come actio negatoria servitutis esperita ai sensi dell'art. 949 cod. civ., non poteva trovare ingresso in virtù del principio “nemini res sua servit”.
Ebbene, rileva la Corte che siffatta locuzione, letteralmente tradotta 'nessuno può asservire a sé una cosa propria', esprime il principio giuridico in materia di servitù prediali secondo cui i fondi dominante e servente devono appartenere a proprietari diversi, non potendo costituirsi una servitù sopra una cosa propria.
La ragione di tale principio è da ricercare nel fatto che il proprietario, in quanto tale, può ricavare dal proprio fondo tutte le utilità possibili e una servitù tra fondi appartenenti allo stesso proprietario, non potendo portare ulteriori utilità alla proprietà, sarebbe inutile e quindi non meritevole di tutela e il relativo contratto o atto costitutivo della servitù sarebbe, pertanto, nullo per mancanza di causa.
Il punto nodale della questione in esame è se il principio nemini res sua servit sia applicabile al caso in cui il proprietario del fondo dominante sia proprietario esclusivo dello stesso e al contempo comproprietario del fondo servente.
A tale quesito ha risposto la giurisprudenza di legittimità evidenziando che il principio nemini res sua servit è applicabile nel caso in cui un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, perché in tale ultima ipotesi "l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune" (cfr. Cass. n. 6994/1998).
pagina 7 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta In definitiva il fermo rigore del principio suddetto risulta mitigato nel caso in cui un soggetto sia, al contempo, proprietario esclusivo del fondo su cui o in favore del quale viene costituita la servitù e comproprietario dell'altro fondo.
In tali ipotesi, infatti, non viene meno del tutto la diversità di appartenenza dei due fondi giacché il fondo servente, così come quello dominante, appartengono solo per una quota al proprietario dell'altro fondo, essendoci anche altri comproprietari (cfr. Cass. n. 434/1985; Cass. n. 6603/1982).
L'actio negatoria servitutis è esperibile quindi non solo nel caso di domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche se la domanda è volta, come nel caso di specie, all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo e/o comproprietario mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo così da ottenere la effettiva liberazione del bene ed impedire che l'esercizio del potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto anche per usucapione di un diritto reale sulla cosa.
Ciò detto, la Corte nel riesaminare il materiale probatorio presente in atti non ravvisa elementi univoci da cui desumere l'inesistenza del diritto di compiere il passaggio, da parte della LL, sia a piedi, sia con automezzi e/o autocarri sull'area oggetto della controversia.
Dall'esame delle planimetrie prodotte dagli stessi appellanti si ricava infatti la volontà del comune dante causa di costituire sull'area in questione un passaggio all'area di pertinenza dell'appellata dal momento che proprio in quelle planimetrie (lo si ripete, prodotte dagli stessi appellanti) è graficamente indicato, con due segmenti, un varco di accesso nel punto in cui insisterebbe il cancelletto (cfr. fg. 22, all. 1 parte 3, di citazione di appello). Le dette planimetrie catastali formano parte integrante dell'atto di compravendita con cui le parti originarie e, fra esse, gli odierni appellanti (cfr. immobile identificato al fgl. 90, p.lla 457, sub 4, area scoperta comune), descrissero l'area comune scoperta, individuata al fgl.
90, p.lla 457, sub. 4 (cd. fondo servente), senza destinarla esclusivamente a parcheggio e comunque senza escludere suo tramite il transito verso la particella dell'odierna appellata, il sub 5.
Ne deriva che, appare persino irrilevante istruire la causa (come invocato dall'appellata/appellante incidentale e non avendolo fatto il Tribunale) per verificare l'esistenza del cancelletto e, quindi, del varco, nel sub 4, verso la proprietà LL visto che proprio nelle anzidette planimetrie, prodotte, lo si ripete, dagli stessi appellanti, risulta graficamente indicato il varco verso la proprietà dell'appellata al pari del grande varco (con cancello, esso, visibile dalle fotografie prodotte sempre in allegato all'atto di pagina 8 di Est. Maria Grazia Caserta Pt_3 appello) esistente per l'accesso dalla pubblica via all'area del sub 4. Ciò esime la Corte dall'indagine sull'esistenza di un ulteriore negozio giuridico costitutivo del peso a carico dell'area scoperta. Vi è più da dire che il diritto di passaggio sull'area in questione può desumersi anche dal fatto che essa, individuata in C.F. con il sub 4 della particella 457 del foglio 90, è sia pur “soltanto in parte” asservita a parcheggio come (cfr. atto di compravendita sopra citato in allegato al fasc. I grado di parte attrice, compravendita rep. n. 703 racc. n. 278).
Non v'è quindi da pronunziare, in via principale, sull'avvenuto acquisto (per usucapione o) per destinazione del padre di famiglia del diritto alla servitù di passaggio da parte della LL visto che il thema decidendum non contempla siffatta domanda: l'appellata, convenuta in prime cure, infatti, ha solo eccepito la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ma non ha chiesto accertarsi tale circostanza con efficacia di giudicato proponendo a sua volta apposita domanda.
Alla stregua delle precedenti motivazioni segue il rigetto dei motivi primo, secondo e quarto.
Circa il terzo motivo di appello, con cui si denunzia la “ VALUTAZIONE E OMESSA Pt_4
PRONUNCIA SULLA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI – OMESSA VALUTAZIONE
DI FATTI DECISIVI PER LA DECISINE DELLA CAUSA”, esso resta assorbito dalla compiuta valutazione degli atti come sopra effettuata. La Corte non manca di precisare che proprio dalla disamina del carteggio prodotto dagli appellanti si ricava l'infondatezza della invocata negatoria servitutis.
Segue, da ciò, il rigetto dell'appello principale.
4. Venendo all'appello incidentale, con un unico motivo la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata denunziandone l'“Erronea e/o contraddittoria applicazione di norme di legge e, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui …omissis…ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado…omissis…”. La sentenza è stata criticata per
“…omissis…- illogicità e illegittimità della motivazione….” (cfr. testualmente dall'appello incidentale).
L'appello incidentale è fondato.
Come osservato da il Tribunale ha rigettato le domande formulate dai IGg.ri Controparte_1 [...]
e e in ragione dell' “esito definitivo della controversia differente Parte_1 Parte_2 rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa”, formulata ex art. 185 bis c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio pagina 9 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta ravvisando nel differente esito della controversia, rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (con il quale aveva proposto la cessazione del passaggio a piedi e/o con i mezzi sull'area scoperta per cui è causa, la rimozione del cancello posto ubicato al confine tra i due fondi e la corresponsione in favore degli attori di € 2.000,00 per la refusione delle spese legali) il requisito delle gravi e eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. come integrato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Si tratta di decisione illogica ed erronea e non rispondente agli esiti processuali. La deroga al principio generale di soccombenza è possibile, in caso di rifiuto di proposte conciliative, solo quando la parte vittoriosa in un giudizio rifiuti immotivatamente una proposta conciliativa di importo pari o maggiore a quello poi accertato della sentenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo periodo, c.p.c. Per questa via non
è infatti possibile sanzionare, come avvenuto nel caso di specie, un legittimo rifiuto e men che meno introdurre a conforto della decisione l'esistenza di non megli precisate 'gravi ed eccezionali ragioni'
( trovato causa nella stessa proposta del Giudice) tanto più che, come osservato Parte_5 dall'appellante incidentale “Il mutamento dell'esito del giudizio rispetto a quello prospettato in sede di proposta conciliativa non è in alcun modo dipeso dalla condotta processuale delle parti o da particolari vicende o questioni trattate in giudizio, ma si è fondato soltanto su un più prudente apprezzamento del Giudice all'esito di tutte le risultanze processuali.” (cfr. testualmente).
Non si ritiene pertanto ricorrano nel caso di specie le ritenute (dal Tribunale) eccezionali ragioni che consentono di derogare ai criteri generali regolatori del principio di soccombenza: la parte vittoriosa è infatti proprio quella che aveva rifiutato la proposta conciliativa di talché il Tribunale avrebbe dovuto far corretta applicazione dell'art. 91 e ss c.p.c. e liquidare le spese di lite ponendole a carico degli attori, odierni appellanti.
La Corte sul punto rammenta che l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. Sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo, e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica il pagina 10 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario. La disposizione in questione trova un preciso collegamento nella disciplina in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo. Infatti, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001 non riconosce alcun indennizzo nel caso di cui all'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., ossia in ipotesi di ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa. (così Cass. Sez. 2,
16/03/2023, n. 7591, Rv. 667299 - 01).
Nel caso di specie, come detto, la LL rifiutò una proposta che la vedeva sostanzialmente soccombere rispetto alla domanda poi respinta e pertanto la differente decisione, rispetto alla proposta formulata dallo stesso giudicante, non può giustificare la deroga al principio della soccombenza. La impugnata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata va conseguentemente riformata con condanna degli appellanti/attori al pagamento in favore dell'appellata/convenuta e appellante incidentale delle spese del primo grado di giudizio, parametrate ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria perché non svoltasi.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame incidentale e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori minimi, vanno poste a carico degli appellanti principali e in favore dell'appellata/appellante incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 533/2023, pubblicata il 23.02.2023, resa dal Tribunale di Foggia
[...] nella causa iscritta al R.G. n. 4470/2016, così provvede: pagina 11 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta 1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
e , in solido, al pagamento delle spese del primo grado di
[...] Parte_2 giudizio in favore di , spese che liquida in euro 2.906,00, oltre R.S.G. al Controparte_1
15%, IVA e CAP come per legge;
3. condanna e , in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio in favore di , spese che liquida in euro 4.996,00, Controparte_1 oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 12 di 12-Cons. Est. Maria Grazia Caserta