Articolo 50 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 49Articolo 51
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 50.
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale ((...))
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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