Versione
10 marzo 1948
10 marzo 1948
>
Versione
16 febbraio 2001
16 febbraio 2001
Art. 50.
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale ((...))
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale ((...))
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 13/02/2014, n. 23Provvedimento: SENTENZA N. 23 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, SE TESAURO, LO Maria NAPOLITANO, SE FRIGO, AL CR, LO OS, OR ZI, DO SI, TA CA, IO AR, IO AR LL, Giancarlo CORAGGIO, UL AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, …Leggi di più...
- finanza regionale·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali·
- ricorsi delle regioni friuli-venezia giulia e sardegna·
- asserita lesione dell'autonomia statutaria·
- sanzioni a carico delle regioni che non adottano i provvedimenti richiesti·
- applicazione della clausola di salvaguardia·
- inammissibilità della questione.·
- ricorso della regione sardegna·
- materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata·
- ricorso della regione friuli-venezia giulia·
- genericità e indeterminatezza dell'oggetto·
- asserita irragionevolezza·
- asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni ad autonomia speciale