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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11324/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo Mella Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Verolanuova (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MENSI SIMONA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 25 febbraio 1978 a Offlaga (BS) con atto trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di codesto Comune al numero 3 dell'anno 1978, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione della sentenza.
- Nulla disporre a favore di un coniuge e a carico dell'altro a titolo di assegno divorzile poiché entrambi percettori di proprio reddito.
- Dare atto che le spese legali saranno sostenute da ognuna delle parti per il proprio difensore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 25.2.1978 a Offlaga (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1978.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cron. 16389/2007 emesso all'esito della camera di consiglio del 18.9.2007, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 18.9.2007.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente si costituiva aderendo alla richiesta del ricorrente, così le parti, avendo raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, e il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11324/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo Mella Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Verolanuova (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MENSI SIMONA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in data 25 febbraio 1978 a Offlaga (BS) con atto trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di codesto Comune al numero 3 dell'anno 1978, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione della sentenza.
- Nulla disporre a favore di un coniuge e a carico dell'altro a titolo di assegno divorzile poiché entrambi percettori di proprio reddito.
- Dare atto che le spese legali saranno sostenute da ognuna delle parti per il proprio difensore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 25.2.1978 a Offlaga (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1978.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cron. 16389/2007 emesso all'esito della camera di consiglio del 18.9.2007, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 18.9.2007.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente si costituiva aderendo alla richiesta del ricorrente, così le parti, avendo raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, e il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209