Art. 4. Rilevatori e coordinatori 1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.
2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.