Articolo 4 della Legge 31 dicembre 1996, n. 681
Articolo 3Articolo 5
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26 gennaio 1997
Art. 4. Rilevatori e coordinatori 1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.
2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997