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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5670/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 Parte_1 C.F._1
Sautariello Domenico (C.F. ) e dell'Avv. Corbisiero Lucia (C.F. C.F._2
); C.F._3
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Signorelli Luca Angelo (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a unitamente Parte_2
al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio la predetta Parte_3
società al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dalla polizza assicurativa stipulata con la citata compagnia.
1 1.1 – In particolare, all'interno del ricorso introduttivo l'odierna ricorrente esponeva quanto segue:
• in data 02.05.2018, sottoscriveva con la Parte_3 Parte_2 la polizza assicurativa n. 300085071, denominata “Protezione Infortuni”;
[...]
• in data 16.03.2019, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, sita in Tufino, alla contrada Cesina, n. 28, la ricorrente rovinava sulle scale a seguito di una caduta, riportando lesioni agli arti inferiori;
• in seguito all'accaduto, veniva accompagnata all'Ospedale di Nola, dove le diagnosticavano una frattura trimalleolare a sinistra con sublussazione posteriore del piede che ne rendeva necessario l'intervento chirurgico;
• la polizza assicurativa stipulata è pienamente operativa nel caso di specie.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo previsto all'interno del contratto di assicurazione, pari ad € 14.000,00, oltre spese di assistenza legale.
1.2 – Si costituiva in giudizio la eccependo quanto segue: Parte_2
• inesistenza del diritto all'indennizzo dell'assicurata, alla luce delle Condizioni Generali di
Assicurazione;
• omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in violazione dell'art. 163, numeri 3, 4 e 5, c.p.c.;
• inesistenza ed inoperatività delle garanzie evocate;
• eccezione di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1442, comma 4, c.c., data l'esistenza di un quadro clinico dell'assicurata incompatibile con le condizioni di polizza pattuite;
• infondatezza in fatto e in diritto della pretesa azionata, anche in relazione al pagamento delle spese di assistenza legale.
Chiedeva, pertanto, di rigettare nel merito la domanda formulata dalla ricorrente, in quanto infondata.
1.3 – All'esito della prima udienza, veniva disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702- ter c.p.c.. All'udienza del 03.02.2022, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle stesse;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, venivano
2 ammesse e acquisite le prove testimoniali articolate dalle parti;
successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, per le azioni relative a controversie in materia di contratti assicurativi;
esso ha avuto esito negativo, in virtù dell'ingiustificata assenza di parte resistente, come risulta dal verbale dell'incontro del 04.02.2020, depositato dall'odierna ricorrente.
2.1 – Atteso che parte resistente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione con cui Parte_2
ha rilevato l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della
[...]
domanda, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.; in altri termini, la società assicurativa ha lamentato la omessa indicazione del petitum e della causa petendi.
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/01/2015, n. 1681; Tribunale di Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, dev'essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda quando il petitum sia stato esplicitato nell'atto introduttivo indicando nel dettaglio le singole voci di danno oggetto della domanda,
3 quantificando ciascuna di esse ed esplicitando i criteri utilizzati per la loro determinazione ed il convenuto - pur avendo eccepito la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163, n. 3, c.p.c. - di fatto contesti analiticamente nel merito le richieste risarcitorie avanzate dall'attore (Tribunale Milano sez. X, 13/02/2009, n. 1967).
3.2 – Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio deve essere considerato valido: invero, dal ricorso e dai relativi allegati si desumono con chiarezza i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, consentendo alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo indicata la polizza stipulata ed essendo descritto il sinistro lamentato.
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
4 – Nel merito, la domanda formulata dall'odierna ricorrente è infondata.
4.1 – Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.
In particolare, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza: grava, dunque, in capo all'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/08/2023, n. 24273).
4.2 – Nel caso di specie, la pretesa attorea si fonda sulla polizza assicurativa n. 300085071, denominata “Protezione Infortuni” e stipulata dalla ricorrente con Controparte_2
in data 02.05.2018, a copertura dei danni derivanti da infortuni subiti “nello svolgimento
[...]
della propria attività professionale dichiarata in polizza, nonché in ogni altra normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, anche in occasione di spostamenti o viaggi in qualità di pedone, trasportato di mezzi pubblici di locomozione, conducente di cicli o motocicli, conducente o trasportato di autovetture ad uso privato, compresa
4 la pratica di hobbies” (cfr. art.
1.1 delle condizioni di polizza allegate all'atto di costituzione di parte convenuta).
Grava, pertanto, sull'assicurata l'onere di provare l'esistenza del danno coperto dal richiamato contratto di assicurazione.
4.3 – Tale onere probatorio non può considerarsi assolto: in effetti, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provato il sinistro per cui è causa.
Invero, dalla documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente emerge esclusivamente che la stessa ha patito un trauma alla caviglia. Al fine di provare le causa di tale trauma, la parte ha articolato un'apposita prova testimoniale;
essa non è idonea a dimostrare l'esistenza del lamentato sinistro. In effetti, dalla valutazione delle prove orali raccolte, emerge con tutta evidenza l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi escusse, e Tes_1 [...]
. Tes_2
Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988). Peraltro, con specifico riferimento alla valutazione della testimonianza dei parenti della parte, è stato chiarito che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerata dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n. 98).
Nel caso di specie, le testimoni escusse, e , sono legate alla Tes_1 Testimone_2
vittima da uno stretto legame di parentela, essendone rispettivamente nuora e sorella;
tale circostanza già costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità delle stesse. Inoltre,
5 con riferimento al profilo oggettivo, si rileva che le dichiarazioni rese, oltre ad essere generiche, si pongono in aperta contraddizione tra loro.
Entrambe le testimoni, infatti, hanno confermato la dinamica del sinistro delineata all'interno del ricorso introduttivo, affermando che al momento dell'incidente si trovavano in casa della vittima, la quale, nello scendere le scale metteva il piede in fallo e cadeva, lamentando forti dolori al piede sinistro.
Cionondimeno, dalle deposizioni rese emergono diverse incongruenze.
Invero, la prima teste, ha riferito che al momento del sinistro, oltre alla vittima, Tes_1
erano presenti in casa soltanto lei e e che, successivamente all'accaduto, Testimone_2 venivano raggiunte dal figlio della vittima, (“preciso che mio cognato non era Persona_1 presente, è sopraggiunto dopo, prima c'eravamo solo io e zia ”); al contrario, la Testimone_2
seconda testimone, , ha riferito che in casa erano presenti sin dal mattino, oltre Testimone_2
a lei e a anche il marito ed il figlio della vittima (“la nuora, il marito ed il figlio, Tes_1
anch'essi presenti dalla mattinata in casa, ma loro non hanno visto la caduta”).
Inoltre, la prima teste ha precisato di aver provveduto a trasportare la danneggiata in ospedale insieme al figlio della stessa (“io ed il figlio l'abbiamo portata in ospedale”); Persona_1
diversamente, la seconda teste ha affermato che anche il marito della vittima, a seguito del sinistro, provvedeva a trasportare la vittima in ospedale insieme a e a Tes_1 Per_1
(“l'abbiamo portata in ospedale, cioè, l'hanno accompagnata la nuora, il marito ed il
[...]
figlio”)
È evidente, dunque, l'oggettiva inattendibilità delle testi, che hanno offerto dichiarazioni non collimanti;
tale circostanza, unitamente allo stretto vincolo di parentela esistente tra le testimoni e l'odierna ricorrente, consente di escludere la credibilità delle deposizioni raccolte, rendendo superfluo disporre una CTU medico-legale, stante la mancata prova dell'esistenza del sinistro per cui è causa.
4.4 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda formulata dev'essere rigettata, non essendo stato provato che si è verificato un evento rientrante tra i rischi inclusi all'interno della polizza assicurativa stipulata
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico della ricorrente, in favore di parte resistente;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II,
6 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_3 [...]
liquidandole in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_2
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nola, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5670/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 Parte_1 C.F._1
Sautariello Domenico (C.F. ) e dell'Avv. Corbisiero Lucia (C.F. C.F._2
); C.F._3
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Signorelli Luca Angelo (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a unitamente Parte_2
al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio la predetta Parte_3
società al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dalla polizza assicurativa stipulata con la citata compagnia.
1 1.1 – In particolare, all'interno del ricorso introduttivo l'odierna ricorrente esponeva quanto segue:
• in data 02.05.2018, sottoscriveva con la Parte_3 Parte_2 la polizza assicurativa n. 300085071, denominata “Protezione Infortuni”;
[...]
• in data 16.03.2019, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, sita in Tufino, alla contrada Cesina, n. 28, la ricorrente rovinava sulle scale a seguito di una caduta, riportando lesioni agli arti inferiori;
• in seguito all'accaduto, veniva accompagnata all'Ospedale di Nola, dove le diagnosticavano una frattura trimalleolare a sinistra con sublussazione posteriore del piede che ne rendeva necessario l'intervento chirurgico;
• la polizza assicurativa stipulata è pienamente operativa nel caso di specie.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo previsto all'interno del contratto di assicurazione, pari ad € 14.000,00, oltre spese di assistenza legale.
1.2 – Si costituiva in giudizio la eccependo quanto segue: Parte_2
• inesistenza del diritto all'indennizzo dell'assicurata, alla luce delle Condizioni Generali di
Assicurazione;
• omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in violazione dell'art. 163, numeri 3, 4 e 5, c.p.c.;
• inesistenza ed inoperatività delle garanzie evocate;
• eccezione di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1442, comma 4, c.c., data l'esistenza di un quadro clinico dell'assicurata incompatibile con le condizioni di polizza pattuite;
• infondatezza in fatto e in diritto della pretesa azionata, anche in relazione al pagamento delle spese di assistenza legale.
Chiedeva, pertanto, di rigettare nel merito la domanda formulata dalla ricorrente, in quanto infondata.
1.3 – All'esito della prima udienza, veniva disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702- ter c.p.c.. All'udienza del 03.02.2022, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle stesse;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, venivano
2 ammesse e acquisite le prove testimoniali articolate dalle parti;
successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, per le azioni relative a controversie in materia di contratti assicurativi;
esso ha avuto esito negativo, in virtù dell'ingiustificata assenza di parte resistente, come risulta dal verbale dell'incontro del 04.02.2020, depositato dall'odierna ricorrente.
2.1 – Atteso che parte resistente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione con cui Parte_2
ha rilevato l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della
[...]
domanda, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.; in altri termini, la società assicurativa ha lamentato la omessa indicazione del petitum e della causa petendi.
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/01/2015, n. 1681; Tribunale di Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, dev'essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda quando il petitum sia stato esplicitato nell'atto introduttivo indicando nel dettaglio le singole voci di danno oggetto della domanda,
3 quantificando ciascuna di esse ed esplicitando i criteri utilizzati per la loro determinazione ed il convenuto - pur avendo eccepito la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163, n. 3, c.p.c. - di fatto contesti analiticamente nel merito le richieste risarcitorie avanzate dall'attore (Tribunale Milano sez. X, 13/02/2009, n. 1967).
3.2 – Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio deve essere considerato valido: invero, dal ricorso e dai relativi allegati si desumono con chiarezza i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, consentendo alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo indicata la polizza stipulata ed essendo descritto il sinistro lamentato.
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
4 – Nel merito, la domanda formulata dall'odierna ricorrente è infondata.
4.1 – Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.
In particolare, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza: grava, dunque, in capo all'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/08/2023, n. 24273).
4.2 – Nel caso di specie, la pretesa attorea si fonda sulla polizza assicurativa n. 300085071, denominata “Protezione Infortuni” e stipulata dalla ricorrente con Controparte_2
in data 02.05.2018, a copertura dei danni derivanti da infortuni subiti “nello svolgimento
[...]
della propria attività professionale dichiarata in polizza, nonché in ogni altra normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, anche in occasione di spostamenti o viaggi in qualità di pedone, trasportato di mezzi pubblici di locomozione, conducente di cicli o motocicli, conducente o trasportato di autovetture ad uso privato, compresa
4 la pratica di hobbies” (cfr. art.
1.1 delle condizioni di polizza allegate all'atto di costituzione di parte convenuta).
Grava, pertanto, sull'assicurata l'onere di provare l'esistenza del danno coperto dal richiamato contratto di assicurazione.
4.3 – Tale onere probatorio non può considerarsi assolto: in effetti, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provato il sinistro per cui è causa.
Invero, dalla documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente emerge esclusivamente che la stessa ha patito un trauma alla caviglia. Al fine di provare le causa di tale trauma, la parte ha articolato un'apposita prova testimoniale;
essa non è idonea a dimostrare l'esistenza del lamentato sinistro. In effetti, dalla valutazione delle prove orali raccolte, emerge con tutta evidenza l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi escusse, e Tes_1 [...]
. Tes_2
Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988). Peraltro, con specifico riferimento alla valutazione della testimonianza dei parenti della parte, è stato chiarito che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerata dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n. 98).
Nel caso di specie, le testimoni escusse, e , sono legate alla Tes_1 Testimone_2
vittima da uno stretto legame di parentela, essendone rispettivamente nuora e sorella;
tale circostanza già costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità delle stesse. Inoltre,
5 con riferimento al profilo oggettivo, si rileva che le dichiarazioni rese, oltre ad essere generiche, si pongono in aperta contraddizione tra loro.
Entrambe le testimoni, infatti, hanno confermato la dinamica del sinistro delineata all'interno del ricorso introduttivo, affermando che al momento dell'incidente si trovavano in casa della vittima, la quale, nello scendere le scale metteva il piede in fallo e cadeva, lamentando forti dolori al piede sinistro.
Cionondimeno, dalle deposizioni rese emergono diverse incongruenze.
Invero, la prima teste, ha riferito che al momento del sinistro, oltre alla vittima, Tes_1
erano presenti in casa soltanto lei e e che, successivamente all'accaduto, Testimone_2 venivano raggiunte dal figlio della vittima, (“preciso che mio cognato non era Persona_1 presente, è sopraggiunto dopo, prima c'eravamo solo io e zia ”); al contrario, la Testimone_2
seconda testimone, , ha riferito che in casa erano presenti sin dal mattino, oltre Testimone_2
a lei e a anche il marito ed il figlio della vittima (“la nuora, il marito ed il figlio, Tes_1
anch'essi presenti dalla mattinata in casa, ma loro non hanno visto la caduta”).
Inoltre, la prima teste ha precisato di aver provveduto a trasportare la danneggiata in ospedale insieme al figlio della stessa (“io ed il figlio l'abbiamo portata in ospedale”); Persona_1
diversamente, la seconda teste ha affermato che anche il marito della vittima, a seguito del sinistro, provvedeva a trasportare la vittima in ospedale insieme a e a Tes_1 Per_1
(“l'abbiamo portata in ospedale, cioè, l'hanno accompagnata la nuora, il marito ed il
[...]
figlio”)
È evidente, dunque, l'oggettiva inattendibilità delle testi, che hanno offerto dichiarazioni non collimanti;
tale circostanza, unitamente allo stretto vincolo di parentela esistente tra le testimoni e l'odierna ricorrente, consente di escludere la credibilità delle deposizioni raccolte, rendendo superfluo disporre una CTU medico-legale, stante la mancata prova dell'esistenza del sinistro per cui è causa.
4.4 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda formulata dev'essere rigettata, non essendo stato provato che si è verificato un evento rientrante tra i rischi inclusi all'interno della polizza assicurativa stipulata
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico della ricorrente, in favore di parte resistente;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II,
6 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_3 [...]
liquidandole in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_2
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nola, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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