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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SALVATORE CELSO e ANTONELLO IRTUSO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti
ATTORE/I
contro
(P.I. - C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con Controparte_1 PartitaIVA_1 il patrocinio dell'avv. VITTORIA SITRA, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
1 dell'ente comunale nella determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 12.09.2017 e la condanna del medesimo per i danni patiti dall'attore.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che il giorno 12.09.2017, alle ore 19,00 circa, in fuori dal suo esercizio commerciale “bar CP_1
Salvador”, sito in Piazza Leo Garofalo, già I Trav. Poggioreale, veniva colpito da un grosso e pesante ramo che improvvisamente si staccava dall'albero posto nelle immediate vicinanze;
- che a seguito del violento impatto, il medesimo cadeva rovinosamente a terra e veniva prontamente soccorso dai presenti, che allertavano i sanitari del 118. Questi ultimi intervenivano e conducevano in codice rosso l'attore in ospedale, ove veniva diagnosticata “frattura plurifocale con avvallamento della limitante sup. di L1, frattura scomposta spinosi di D5 e D6, trauma cranico cervicale, trauma toracico addominale”, e disposto il ricovero;
- che al momento del sinistro interveniva altresì la Polizia Municipale di che redigeva CP_1
verbale di rito e faceva, a sua volta, intervenire i Vigili del Fuoco per eliminare il pericolo di caduta di altri rami, per poi recarsi in ospedale ai fini dell'identificazione dell'infortunato;
- che a seguito del sinistro l'attore ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione, all'esito del quale è stato dichiarato guarito con postumi in data 09.02.2018;
- che in data 16.04.2018 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale dal dr. , il Persona_1
quale rilevava la sussistenza del nesso di causalità fra l'infortunio e le patologie riscontrate,
l'invalidità temporanea totale di 90 giorni e quella parziale di 27 giorni, nonché postumi invalidanti permanenti non inferiori al 10-11%;
- che, pertanto, all'attore spetta un risarcimento del danno complessivo pari ad € 51.200,33 per danno biologico permanente, compreso l'aumento personalizzato per danno morale dato dalla sofferenza derivante dalla costrizione a letto e la conseguente impossibilità di prestare assistenza all'anziana madre, ITT per giorni 90, ITP al 50% per giorni 27, nonché spese mediche documentate (per €
511,33), ovvero la diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
- che vani sono stati i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, anche a mezzo di invito alla stipula di negoziazione assistita, rimasta priva di riscontro;
- che la responsabilità per il sinistro è da ascriversi ex art. 2051 c.c. all'ente comunale convenuto per inadempimento agli obblighi di custodia, cura e manutenzione del verde pubblico;
ente che deve essere, pertanto, condannato al risarcimento del danno come sopra quantificato, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, da liquidarsi tenendo conto della mancata risposta da parte del convenuto all'invito alla negoziazione assistita.
2 1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1 per insussistenza di responsabilità dell'ente e specificamente:
- di avere sempre provveduto alla custodia e manutenzione degli alberi presenti su strade ed aree pubbliche cittadine attraverso il servizio verde pubblico, svolto regolarmente e periodicamente mediante potatura degli alberi, con i mezzi ed il personale in dotazione e con l'ausilio di una piattaforma aerea a noleggio;
- che l'albero de quo è un ficus benjamine sempreverde, dotato di notevole resistenza, tanto da essere utilizzato come pianta decorativa nella città;
- che le uniche segnalazioni pervenute all'ente in merito a detto albero riguardavano il fatto che i relativi rami oscuravano il lampione ivi posto e non la presunta pericolosità degli stessi;
- in ogni caso, la ricorrenza del caso fortuito, sia come intervento di evento eccezionale, per essere stata ricondotta la caduta del ramo al forte vento, che come fatto dello stesso danneggiato, per avere imprudentemente utilizzato l'albero come copertura del chiosco e tavolini del proprio esercizio commerciale, oltre al fatto che l'eventuale pericolosità dell'albero avrebbe dovuto essere constatata dal medesimo, sì da prevedere il pericolo.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea con condanna di al pagamento Parte_1
delle spese e competenze del giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e formulavano le istanze istruttorie, richiamando altresì quelle già formulate negli atti costitutivi.
1).3 La causa veniva istruita con l'acquisizione della pertinente documentazione, l'escussione di un teste di parte attrice sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 13.09.2020; all'udienza del
14.04.2021 veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.06.2022, tenutasi in trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente subentrava lo scrivente giudice quale assegnatario della causa, il quale all'udienza del 04.05.2023, tenuta in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 11.12.2023 il giudice istruttore, rilevata l'assenza dei fascicoli di parte, rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire i medesimi ovvero consentire la loro ricostruzione.
A seguito del deposito degli atti di parte mancanti nel fascicolo, all'udienza del 27.03.2025 venivano precisate le conclusioni e, a seguito di discussione orale, veniva riservata la decisione con sentenza da emettersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma.
3 2) Preliminarmente si rileva che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia, trattandosi di danno derivante dalla caduta di un ramo di albero appartenente al verde urbano. Pacifica l'applicabilità all'ente comunale convenuto della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia;
pertanto, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
Più specificamente, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di danno cagionato da piante appartenenti al verde urbano, mentre il danneggiato deve provare che il danno è stato cagionato da una specifica res (un albero, un ramo, ecc.) e che l'Amministrazione abbia un effettivo potere fisico sulla medesima che implica il dovere di custodire la cosa stessa (quindi vigilarla e mantenerne il controllo), sì da impedire che essa produca danni a terzi, l'Amministrazione, per esonerarsi da responsabilità, deve provare il caso fortuito, consistente in un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere costituito, eventualmente, anche dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato che abbia determinato da solo l'evento dannoso. Inoltre, nell'ipotesi che il danno sia causato dalla caduta di un albero ovvero di un ramo, o comunque da un bene appartenente al verde urbano, non è sufficiente per la P.A. provare che, nel momento in cui si
è prodotto il danno, vi sia stato un evento atmosferico di notevole entità; occorre invece che dia la prova che la pianta fosse in condizioni statiche normali, non fosse affetta da vetustà e corrosioni, e, pertanto, si trovasse in integre condizioni vegetative e manutentive, nonché che il custode avesse effettuato la doverosa sorveglianza sulla medesima pianta e che, nonostante tutto, l'evento (crollo di albero o caduta di rami) si è verificato ugualmente: in sostanza, l'evento dannoso deve essere stato determinato da un fatto talmente eccezionale che si è dimostrato in grado di cagionare il danno in via esclusiva (v. Cass, Civ., Sez. 3, Sentenza n. 526 del 21/01/1987 e successive conformi).
Ed ancora, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ribadendo che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione della normale frequenza statistica atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5422/2021).
4 3) Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità
e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che l'ente comunale convenuto fosse custode dell'albero, facente parte del verde pubblico, dal quale si è staccato il ramo che ha colpito l'attore. Lo stesso tecnico del Geom. , nella relazione del 07.10.2019, prodotta Controparte_1 Persona_2 dall'ente convenuto con la memoria secondo termine ex art. 183, 6° comma c.p.c., dichiara che
“l'albero in questione è di pertinenza di proprietà del . Controparte_1
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla res: l'attore ha allegato di essere stato colpito da un grosso e pesante ramo che all'improvviso si staccava dall'albero posto nelle immediate vicinanze del suo esercizio commerciale.
Al riguardo il teste escusso all'udienza del 26.02.2021, ha confermato le allegazioni Tes_1
attoree, e, in particolare, confermando i capitoli di cui alla memoria ex art. 183, 6°comma, n. 2, c.p.c., ha dichiarato di essersi trovato in loco; che l'attore veniva colpito da un grosso ramo distaccatosi da un albero adiacente il bar;
di essere stato uno dei primi a soccorrere l'attore e che subito dopo veniva chiamato il 118 e il Sig. veniva portato in ospedale. Pt_1
Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto corrispondenti alle risultanze degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dal Corpo dei Vigili del Fuoco che attestano: “parte di un albero vicino ad un bar della piazza sopra citata era caduto”.
Dall'esame del complessivo compendio probatorio versato in atti, pertanto, risulta provato in causa che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile al distacco del ramo dell'albero.
3.1) Non può ritenersi sussistente, come invece sostiene l'ente convenuto, la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, in quanto, essendo l'attore titolare di esercizio commerciale collocato in prossimità dell'albero de quo, avrebbe dovuto e potuto accorgersi delle condizioni precarie dell'albero e prevedere il pericolo.
In primis, il transito del danneggiato nei luoghi per cui è causa non poteva essere evitato, svolgendo il medesimo attività lavorativa nell'esercizio commerciale posto al di sotto dell'albero stesso.
In ogni caso, dalle allegazioni stesse dell'ente comunale (specificamente dalla relazione di servizio prot. 75935 del 30.12.2019 redatta dal tecnico Geom. – Comune di settore 4° Per_3 CP_1
– prodotta in sede di costituzione) risulta che:
1. non vi fosse una situazione di pericolo visibile ictu oculi, in quanto non vi sono mai state segnalazioni di pericolosità relativamente a quell'albero, avente, fra l'altro, la caratteristica di essere un sempreverde (non dando pertanto segni visibili di eventuale vetustà);
2. le segnalazioni pervenute hanno riguardato esclusivamente la crescita di alcuni rami che, ponendosi davanti al lampione ivi presente, creavano problemi di luminosità dei luoghi. Tale ultimo
5 assunto conferma che la corposità e le dimensioni dell'albero non rendessero visibile al comune cittadino la condizione strutturale interna della chioma dell'albero.
Il controllo di detta condizione, a fini manutentivi, spetta all'ente custode, che tuttavia ha dichiarato
(per mezzo del proprio tecnico nella relazione sopra richiamata) che i lavori di potatura vengono eseguiti ogni due anni: in relazione alle dimensioni della chioma descritte dall'ente (“notevoli dimensioni”) e alle richiamate segnalazioni per problemi di luminosità determinati dai rami che si andavano a porre davanti al lampione ivi insistente, è ragionevole ritenere che l'intervento manutentivo del dovesse essere più tempestivo. CP_1
CP_ 3.2) Risulta altresì insussistente il caso fortuito dedotto dall' convenuto, non avendo quest'ultimo allegato e provato alcun evento eccezionale ed imprevedibile, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La mera presenza di vento (attestata dai Vigili del Fuoco nella relazione prodotta e richiamata dall'ente comunale) non è di per sé idonea ad integrare il fortuito, consistendo in un evento atmosferico ordinario, o comunque prevedibile.
4) Data la prova sull'an, l'attore dimostra altresì la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e le lesioni riportate e fornisce prova sul quantum debeatur. Le allegazioni attoree, supportate dalla documentazione medica prodotta, trovano altresì riscontro nella CTU medico-legale espletata.
Il Dr. CTU nominato, in risposta ai quesiti formulati, asserisce la sussistenza del Persona_4
nesso di causalità tra modalità riferite di accadimento dell'infortunio e lesioni riscontrate, accerta l'inabilità temporanea totale per giorni 60 (fase acuta), seguita da giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 50% per trattamento riabilitativo e convalescenza, attesta la congruità delle spese mediche e di cure documentate e dichiara che il danno biologico, inteso come permanente menomazione dell'integrità psicofisica, va valutato complessivamente nella misura del 6%.
Le conclusioni della CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal
Tribunale e poste a base della valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta, pertanto, al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
6 Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 50 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro 9.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro
10.848,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 20.048,00 in valori monetari attuali, ai quali si aggiungono le spese mediche documentate per Euro 441,93 - in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attore in quanto corrispondenti alle sole ricevute effettivamente versate in atti - ; così per complessivi Euro 20.489,00.
Quanto all'invocata personalizzazione del danno, si rammenta che secondo la giurisprudenza, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente,
l'ammontare del risarcimento può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, “specifiche ed eccezionali”, considerato che le conseguenze sugli aspetti “dinamico relazionali” normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. ex multis Cass., sent. n.
28988 del 2019).
Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta.
4).1 Al predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12.09.2017) e poi progressivamente
7 rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.09.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5) Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_ Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.489,00, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per
[...]
legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SALVATORE CELSO e ANTONELLO IRTUSO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti
ATTORE/I
contro
(P.I. - C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con Controparte_1 PartitaIVA_1 il patrocinio dell'avv. VITTORIA SITRA, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
1 dell'ente comunale nella determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 12.09.2017 e la condanna del medesimo per i danni patiti dall'attore.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che il giorno 12.09.2017, alle ore 19,00 circa, in fuori dal suo esercizio commerciale “bar CP_1
Salvador”, sito in Piazza Leo Garofalo, già I Trav. Poggioreale, veniva colpito da un grosso e pesante ramo che improvvisamente si staccava dall'albero posto nelle immediate vicinanze;
- che a seguito del violento impatto, il medesimo cadeva rovinosamente a terra e veniva prontamente soccorso dai presenti, che allertavano i sanitari del 118. Questi ultimi intervenivano e conducevano in codice rosso l'attore in ospedale, ove veniva diagnosticata “frattura plurifocale con avvallamento della limitante sup. di L1, frattura scomposta spinosi di D5 e D6, trauma cranico cervicale, trauma toracico addominale”, e disposto il ricovero;
- che al momento del sinistro interveniva altresì la Polizia Municipale di che redigeva CP_1
verbale di rito e faceva, a sua volta, intervenire i Vigili del Fuoco per eliminare il pericolo di caduta di altri rami, per poi recarsi in ospedale ai fini dell'identificazione dell'infortunato;
- che a seguito del sinistro l'attore ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione, all'esito del quale è stato dichiarato guarito con postumi in data 09.02.2018;
- che in data 16.04.2018 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale dal dr. , il Persona_1
quale rilevava la sussistenza del nesso di causalità fra l'infortunio e le patologie riscontrate,
l'invalidità temporanea totale di 90 giorni e quella parziale di 27 giorni, nonché postumi invalidanti permanenti non inferiori al 10-11%;
- che, pertanto, all'attore spetta un risarcimento del danno complessivo pari ad € 51.200,33 per danno biologico permanente, compreso l'aumento personalizzato per danno morale dato dalla sofferenza derivante dalla costrizione a letto e la conseguente impossibilità di prestare assistenza all'anziana madre, ITT per giorni 90, ITP al 50% per giorni 27, nonché spese mediche documentate (per €
511,33), ovvero la diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
- che vani sono stati i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, anche a mezzo di invito alla stipula di negoziazione assistita, rimasta priva di riscontro;
- che la responsabilità per il sinistro è da ascriversi ex art. 2051 c.c. all'ente comunale convenuto per inadempimento agli obblighi di custodia, cura e manutenzione del verde pubblico;
ente che deve essere, pertanto, condannato al risarcimento del danno come sopra quantificato, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, da liquidarsi tenendo conto della mancata risposta da parte del convenuto all'invito alla negoziazione assistita.
2 1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1 per insussistenza di responsabilità dell'ente e specificamente:
- di avere sempre provveduto alla custodia e manutenzione degli alberi presenti su strade ed aree pubbliche cittadine attraverso il servizio verde pubblico, svolto regolarmente e periodicamente mediante potatura degli alberi, con i mezzi ed il personale in dotazione e con l'ausilio di una piattaforma aerea a noleggio;
- che l'albero de quo è un ficus benjamine sempreverde, dotato di notevole resistenza, tanto da essere utilizzato come pianta decorativa nella città;
- che le uniche segnalazioni pervenute all'ente in merito a detto albero riguardavano il fatto che i relativi rami oscuravano il lampione ivi posto e non la presunta pericolosità degli stessi;
- in ogni caso, la ricorrenza del caso fortuito, sia come intervento di evento eccezionale, per essere stata ricondotta la caduta del ramo al forte vento, che come fatto dello stesso danneggiato, per avere imprudentemente utilizzato l'albero come copertura del chiosco e tavolini del proprio esercizio commerciale, oltre al fatto che l'eventuale pericolosità dell'albero avrebbe dovuto essere constatata dal medesimo, sì da prevedere il pericolo.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea con condanna di al pagamento Parte_1
delle spese e competenze del giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e formulavano le istanze istruttorie, richiamando altresì quelle già formulate negli atti costitutivi.
1).3 La causa veniva istruita con l'acquisizione della pertinente documentazione, l'escussione di un teste di parte attrice sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 13.09.2020; all'udienza del
14.04.2021 veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.06.2022, tenutasi in trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente subentrava lo scrivente giudice quale assegnatario della causa, il quale all'udienza del 04.05.2023, tenuta in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 11.12.2023 il giudice istruttore, rilevata l'assenza dei fascicoli di parte, rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire i medesimi ovvero consentire la loro ricostruzione.
A seguito del deposito degli atti di parte mancanti nel fascicolo, all'udienza del 27.03.2025 venivano precisate le conclusioni e, a seguito di discussione orale, veniva riservata la decisione con sentenza da emettersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma.
3 2) Preliminarmente si rileva che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia, trattandosi di danno derivante dalla caduta di un ramo di albero appartenente al verde urbano. Pacifica l'applicabilità all'ente comunale convenuto della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia;
pertanto, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
Più specificamente, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di danno cagionato da piante appartenenti al verde urbano, mentre il danneggiato deve provare che il danno è stato cagionato da una specifica res (un albero, un ramo, ecc.) e che l'Amministrazione abbia un effettivo potere fisico sulla medesima che implica il dovere di custodire la cosa stessa (quindi vigilarla e mantenerne il controllo), sì da impedire che essa produca danni a terzi, l'Amministrazione, per esonerarsi da responsabilità, deve provare il caso fortuito, consistente in un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere costituito, eventualmente, anche dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato che abbia determinato da solo l'evento dannoso. Inoltre, nell'ipotesi che il danno sia causato dalla caduta di un albero ovvero di un ramo, o comunque da un bene appartenente al verde urbano, non è sufficiente per la P.A. provare che, nel momento in cui si
è prodotto il danno, vi sia stato un evento atmosferico di notevole entità; occorre invece che dia la prova che la pianta fosse in condizioni statiche normali, non fosse affetta da vetustà e corrosioni, e, pertanto, si trovasse in integre condizioni vegetative e manutentive, nonché che il custode avesse effettuato la doverosa sorveglianza sulla medesima pianta e che, nonostante tutto, l'evento (crollo di albero o caduta di rami) si è verificato ugualmente: in sostanza, l'evento dannoso deve essere stato determinato da un fatto talmente eccezionale che si è dimostrato in grado di cagionare il danno in via esclusiva (v. Cass, Civ., Sez. 3, Sentenza n. 526 del 21/01/1987 e successive conformi).
Ed ancora, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ribadendo che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione della normale frequenza statistica atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5422/2021).
4 3) Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità
e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che l'ente comunale convenuto fosse custode dell'albero, facente parte del verde pubblico, dal quale si è staccato il ramo che ha colpito l'attore. Lo stesso tecnico del Geom. , nella relazione del 07.10.2019, prodotta Controparte_1 Persona_2 dall'ente convenuto con la memoria secondo termine ex art. 183, 6° comma c.p.c., dichiara che
“l'albero in questione è di pertinenza di proprietà del . Controparte_1
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla res: l'attore ha allegato di essere stato colpito da un grosso e pesante ramo che all'improvviso si staccava dall'albero posto nelle immediate vicinanze del suo esercizio commerciale.
Al riguardo il teste escusso all'udienza del 26.02.2021, ha confermato le allegazioni Tes_1
attoree, e, in particolare, confermando i capitoli di cui alla memoria ex art. 183, 6°comma, n. 2, c.p.c., ha dichiarato di essersi trovato in loco; che l'attore veniva colpito da un grosso ramo distaccatosi da un albero adiacente il bar;
di essere stato uno dei primi a soccorrere l'attore e che subito dopo veniva chiamato il 118 e il Sig. veniva portato in ospedale. Pt_1
Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto corrispondenti alle risultanze degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dal Corpo dei Vigili del Fuoco che attestano: “parte di un albero vicino ad un bar della piazza sopra citata era caduto”.
Dall'esame del complessivo compendio probatorio versato in atti, pertanto, risulta provato in causa che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile al distacco del ramo dell'albero.
3.1) Non può ritenersi sussistente, come invece sostiene l'ente convenuto, la corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, in quanto, essendo l'attore titolare di esercizio commerciale collocato in prossimità dell'albero de quo, avrebbe dovuto e potuto accorgersi delle condizioni precarie dell'albero e prevedere il pericolo.
In primis, il transito del danneggiato nei luoghi per cui è causa non poteva essere evitato, svolgendo il medesimo attività lavorativa nell'esercizio commerciale posto al di sotto dell'albero stesso.
In ogni caso, dalle allegazioni stesse dell'ente comunale (specificamente dalla relazione di servizio prot. 75935 del 30.12.2019 redatta dal tecnico Geom. – Comune di settore 4° Per_3 CP_1
– prodotta in sede di costituzione) risulta che:
1. non vi fosse una situazione di pericolo visibile ictu oculi, in quanto non vi sono mai state segnalazioni di pericolosità relativamente a quell'albero, avente, fra l'altro, la caratteristica di essere un sempreverde (non dando pertanto segni visibili di eventuale vetustà);
2. le segnalazioni pervenute hanno riguardato esclusivamente la crescita di alcuni rami che, ponendosi davanti al lampione ivi presente, creavano problemi di luminosità dei luoghi. Tale ultimo
5 assunto conferma che la corposità e le dimensioni dell'albero non rendessero visibile al comune cittadino la condizione strutturale interna della chioma dell'albero.
Il controllo di detta condizione, a fini manutentivi, spetta all'ente custode, che tuttavia ha dichiarato
(per mezzo del proprio tecnico nella relazione sopra richiamata) che i lavori di potatura vengono eseguiti ogni due anni: in relazione alle dimensioni della chioma descritte dall'ente (“notevoli dimensioni”) e alle richiamate segnalazioni per problemi di luminosità determinati dai rami che si andavano a porre davanti al lampione ivi insistente, è ragionevole ritenere che l'intervento manutentivo del dovesse essere più tempestivo. CP_1
CP_ 3.2) Risulta altresì insussistente il caso fortuito dedotto dall' convenuto, non avendo quest'ultimo allegato e provato alcun evento eccezionale ed imprevedibile, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La mera presenza di vento (attestata dai Vigili del Fuoco nella relazione prodotta e richiamata dall'ente comunale) non è di per sé idonea ad integrare il fortuito, consistendo in un evento atmosferico ordinario, o comunque prevedibile.
4) Data la prova sull'an, l'attore dimostra altresì la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e le lesioni riportate e fornisce prova sul quantum debeatur. Le allegazioni attoree, supportate dalla documentazione medica prodotta, trovano altresì riscontro nella CTU medico-legale espletata.
Il Dr. CTU nominato, in risposta ai quesiti formulati, asserisce la sussistenza del Persona_4
nesso di causalità tra modalità riferite di accadimento dell'infortunio e lesioni riscontrate, accerta l'inabilità temporanea totale per giorni 60 (fase acuta), seguita da giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 50% per trattamento riabilitativo e convalescenza, attesta la congruità delle spese mediche e di cure documentate e dichiara che il danno biologico, inteso come permanente menomazione dell'integrità psicofisica, va valutato complessivamente nella misura del 6%.
Le conclusioni della CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal
Tribunale e poste a base della valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta, pertanto, al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
6 Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 50 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro 9.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro
10.848,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 20.048,00 in valori monetari attuali, ai quali si aggiungono le spese mediche documentate per Euro 441,93 - in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attore in quanto corrispondenti alle sole ricevute effettivamente versate in atti - ; così per complessivi Euro 20.489,00.
Quanto all'invocata personalizzazione del danno, si rammenta che secondo la giurisprudenza, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente,
l'ammontare del risarcimento può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, “specifiche ed eccezionali”, considerato che le conseguenze sugli aspetti “dinamico relazionali” normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. ex multis Cass., sent. n.
28988 del 2019).
Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta.
4).1 Al predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12.09.2017) e poi progressivamente
7 rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.09.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5) Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata, con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_ Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.489,00, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per
[...]
legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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