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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 18.5.2023 al n. 1025 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza non definitiva n. 548 pubblicata in data 24.2.2022 e la sentenza definitiva n. 733 pubblicata in data 9.3.2023 emesse dal Tribunale di Firenze avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
corrente in Torino, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio degli avv.ti prof. Stanghellini Lorenzo, Ristori
Laura e Vigoriti Luigi Giacomo, che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro corrente in Controparte_1
Grosseto, elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Paolo Donati, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elisa Ferraro come da procura
1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria eccezione, difesa, istanza e domanda (in particolare l'appello incidentale svolto da controparte):
1) nel merito in riforma dei capi indicati in narrativa delle sentenze non definitiva n. 548 del 24 febbraio 2022 e definitiva n. 733 del 9 marzo 2023 del
Tribunale di Firenze, rigettare le domande proposte da in primo grado Controparte_1 perché inammissibili, oggetto di decadenza, prescritte
e/o infondate per tutti i motivi sopra esposti, e per
l'effetto dichiarare corrette le annotazioni sul conto corrente operate negli anni dalla Banca, oggi
[...]
; Parte_1
2) in via istruttoria: disporre la rinnovazione o
l'integrazione dell'accertamento contabile affinché venga svolto sulla base dei motivi esposti nell'atto di appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello rigettare integralmente
l'appello proposto dalla per i Controparte_2 motivi esposti in narrativa e, in accoglimento dell'appello incidentale:
2 a) Rettificare il saldo di c/c ordinario n. 3981 alla data del 30/9/2017 quanto alla sentenza non definitiva ed in riforma parziale della stessa, in € 13.170,05, anzichè
€ 12.097,05 e conseguentemente, in riforma parziale della sentenza definitiva, in complessivi € 27.334,91 anziché €
25.677,39.
b) In riforma parziale del capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione delle spese di lite, riconoscere e liquidare le spese per il giudizio di primo grado nella maggior somma di € 15.050,00 come richiesta nella nota spesa depositata da questa difesa in data 25/10/2022 od in quella che la Corte riterrà liquidare nel rispetto del corretto scaglione di riferimento.
c) Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito anche solo Controparte_1
Cont
” o “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 Controparte_3
(ora - di seguito anche
[...] Parte_1 solo “ ”) al fine di sentire accertare e dichiarare CP_2 il suo diritto al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate sul rapporto di conto corrente n. 3891 e conto anticipi sbf n. 3891/20, entrambi intestati alla Società, a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di spese e commissioni non dovute, il tutto per l'importo complessivo di euro 136.013,42 come da perizia di parte che veniva allegata.
Chiedeva quindi la Società, previa determinazione dell'effettivo dare-avere tra le parti a mezzo di apposita ctu contabile, la rettifica del saldo di conto corrente in suo favore e la condanna della alla CP_2
3 restituzione dell'indebito, oltre interessi moratori dalla data di effettivo addebito delle singole poste non dovute.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via CP_2 preliminare:
- l'inammissibilità della domanda di restituzione, stante la perdurante apertura del c/c alla data della domanda giudiziale
- la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione del 26.2.2018 o di altro atto costituente effettiva messa in mora
- la prescrizione del diritto alla restituzione degli addebiti, diversi dagli interessi, risalenti al periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione (del 26.2.2018) o di altro atto costituente effettiva messa in mora.
Contestava, per il resto, le risultanze della perizia di parte insistendo per il rigetto della pretesa avanzata dalla Società attrice.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice rinunciava alla domanda di restituzione, chiedendo il solo accertamento negativo del credito.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile, oggetto di due successive integrazioni (del
3.2.2021 e del 16.5.2022).
Nelle more del giudizio Controparte_3 veniva incorporata da Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 548 pubblicata in data
24.2.2022 il Tribunale di Firenze pronunciava come segue:
- rigettava le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla in merito alle domande di restituzione CP_2
4 dell'indebito (questa nelle more abbandonata da parte attrice) e di accertamento negativo del credito
- rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla e dichiarava prescritte le rimesse CP_2 in conto corrente aventi natura solutoria relative al periodo anteriore ai dieci anni decorrenti dalla domanda di mediazione dell'11.12.2016 (quindi anteriormente all'11.12.2006), prendendo a riferimento il cd. saldo rettificato e non il cd. saldo banca come richiesto dalla
CP_2
- dichiarava nulle per mancata pattuizione e/o indeterminatezza la commissione di massimo scoperto (CMS)
e la commissione di istruttoria veloce (CIV) per l'intero periodo considerato nonché la commissione disponibilità fondi (CDF) per il periodo dal III° trimestre 2009 al IV° trimestre 2010, sulla base dei calcoli effettuati dal ctu;
accoglieva, infine, la richiesta di parte attrice di espungere anche l'importo di euro 1.073,00 a titolo di
CDF addebitato nel periodo anteriore al 2009
- quanto all'usura, rigettata la tesi della CP_2 secondo cui la mancata produzione dei decreti ministeriali non avrebbe consentito al giudice di provvedere a tale accertamento, e negata la rilevanza dell'usura cd. sopravvenuta, riconosceva il superamento del tasso soglia soltanto nel IV° trimestre del 2014
- quanto agli interessi anatocistici, circoscritto l'esame degli estratti conto al periodo dal 2004 al 2016 come richiesto da parte attrice, recepiva le risultanze del ctu che aveva riscontrato la valida pattuizione della clausola relativa alla capitalizzazione solo a far data dal 3.11.2006; rimetteva quindi la causa in istruttoria per la verifica degli interessi anatocistici anche nel periodo 2004-2006 (che non erano stati espunti con la prima ctu)
5 - rideterminava parzialmente il saldo del c/c n. 3891 in euro 11.511,99, dichiarando invece invariato il saldo del conto anticipi sbf n. 3891.20, pari ad euro
174.034,48 a credito della CP_2
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per l'integrazione della ctu in relazione all'espunzione degli interessi anatocistici per il periodo 2004-2006.
Nelle more dell'istruttoria parte attrice avanzava istanza per la correzione di errore materiale della sentenza non definitiva nella parte in cui il Giudice, pur dichiarando di aderire alle risultanze della ctu che aveva accertato il superamento del tasso soglia in cinque trimestri, aveva riconosciuto l'applicazione di tassi usurari soltanto in un trimestre.
Seguiva una seconda istanza di correzione materiale della sentenza definitiva con cui la Società attrice chiedeva la corretta individuazione dello scaglione preso a riferimento dal primo Giudice per la liquidazione delle spese di lite.
Entrambe le istanze venivano rigettate.
Con sentenza definitiva n. 733 del 9.3.2023 il
Tribunale si pronunciava rideterminando il saldo finale del c/c n. 3891 alla data del 31.12.2016 in euro
25.677,39 a favore della Società, comprensivo dell'importo di euro 11.511,99 riconosciuto con la sentenza non definitiva;
conseguentemente, condannava alla refusione in favore di parte attrice Parte_1 delle spese di lite nonché di quelle di ctu e di ctp.
Avverso le sentenze non definitiva, in relazione alla quale entrambe le parti all'udienza del 15.3.2022 hanno formulato tempestiva riserva di appello, e definitiva del
Tribunale di Firenze ha interposto gravame
[...] al fine di sentire dichiarare, in riforma delle Pt_1 sentenze impugnate, il rigetto della pretesa della
6 Società sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
1) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
Cont ammissibile l'azione di
2) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato
Cont decaduta l'azione di per la mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.
3) erroneità delle sentenze non definitiva e definitiva nella parte in cui hanno ritenuto
Cont assolto l'onere della prova incombente su
4) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato nulle la
CMS, la CIV, la CDF e la commissione gestione affidamenti
5) erroneità della sentenza non definitiva nella parte il Tribunale ha ritenuto di procedere con la verifica dell'usura nonostante la mancata produzione dei decreti ministeriali
6) erroneità della sentenza non definitiva e definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi applicata anteriormente al 3.11.2006;
7) erroneità della sentenza non definitiva in punto di operatività e decorrenza della prescrizione nonché per aver preso il Tribunale a riferimento il cd. saldo rettificato;
conseguentemente, chiedeva la , in accoglimento CP_2 dei suddetti motivi di appello, il ricalcolo del rapporto dare-avere di cui alla sentenza non definitiva e definitiva, deducendo altresì una sovrapposizione degli importi operata nelle sentenze impugnate.
7 Chiedeva, infine, la la rimodulazione della CP_2
Cont condanna alle spese, in ragione della rinuncia di all'originaria azione di ripetizione e della sua soccombenza nel procedimento di correzione di errore materiale, al quale essa si era opposta;
deduceva CP_2 altresì la mancanza dei presupposti per il rimborso chiesto dall'attrice delle spese sostenute per i propri consulenti di parte;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cont Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e spiegando a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi così riassumibili:
- errato accertamento dell'ammontare degli interessi usurari (capo sentenza non definitiva)
- errata liquidazione delle spese di giudizio per errata applicazione dello scaglione di riferimento
(capo sentenza definitiva); il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato ammissibile l'azione di ripetizione, essendo il conto ancora aperto, e quella di accertamento negativo del
Cont credito non avendo , una volta rinunciato all'azione di ripetizione, dimostrato il suo interesse ad ottenere il ricalcolo del saldo. Contesta altresì la che, CP_2 quand'anche ritenuta ammissibile l'azione di accertamento, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della rinuncia all'azione di ripetizione in sede di
8 liquidazione delle spese, in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è infondato.
Sul punto, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel considerare la domanda di accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna, pertanto, anche laddove – come nel caso in esame – difettino i presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito, ciò non rappresenta un impedimento per il correntista attore a conoscere del saldo del conto corrente, epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate, e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n.
24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I,
3.7.2023, n. 18681; Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n.
22007; Cass., ord., sez. I, 14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I, 6.11.2023, n. 30850).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente,
è riconducibile ad un triplice interesse consistente
“nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez.
VI, 5.9.2018, n. 21646).
Discende da quanto sopra che la domanda di accertamento negativo del credito, conseguenza di tempestiva emendatio da parte attrice entro i termini per
9 il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., è ammissibile, non avendo comportato un ampliamento del petitum; d'altro canto, per le stesse ragioni di cui sopra, non può parlarsi di soccombenza, neppure virtuale, della Società attrice a seguito di rinuncia all'originaria domanda di ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che non ha ritenuto l'azione dell'attrice decaduta ai sensi dell'art. 1832
c.c. per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto nel corso del rapporto bancario.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento ad oggi consolidatosi in materia, la decadenza di cui all'art. 1832 c.c. si riferisce alla mancata contestazione, entro i termini di legge, delle movimentazioni del conto sotto il profilo meramente contabile, ossia della “verità storica delle operazioni di addebito”, non precludendo invece al correntista di far valere le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti sottostanti, cui le singole annotazioni si riferiscono, al fine di verificarne la rispondenza con le clausole contrattuali da cui derivano (cfr. Cass., ord., sez. VI, 20.1.2022, n.
1825 che richiama in motivazione Cass., ord., sez. VI,
20.11.2018, n. 30000 già citata dal primo Giudice nella sentenza non definitiva impugnata).
La doglianza della è pertanto infondata. CP_2
Con il terzo motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio in capo all'attrice e proceduto all'accertamento del saldo del c/c nonostante la mancata produzione dell'intera serie degli estratti conto.
10 Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha dato atto che la Società attrice aveva ridimensionato la domanda di accertamento chiedendo la rideterminazione del saldo del c/c ordinario n. 3891 per il periodo coperto dagli estratti c/c prodotti in giudizio, dal I° trimestre del 2004 al III° trimestre del
2017, pertanto, la Società ha assolto in proposito il suo onere probatorio.
Con il quarto motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato la nullità degli addebiti a titolo di CMS, CIV, CDF e di commissione gestione affidamenti.
Con riferimento alla CIV nonché, soprattutto, alla
CDF e alla commissione gestione affidamenti contesta in particolare la che le stesse non sarebbero state CP_2
Cont oggetto di specifica domanda da parte di come invece avvenuto per la CMS, posto che della CIV era stata fatta menzione solo nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione mentre le verifiche sulla CDF e sulla commissione gestione affidamenti sono state disposte solo in seguito alla prima ctu depositata (del 7.10.2019) che ne aveva rilevato l'esistenza dall'esame degli estratti conto.
Prospetta, quindi, l'odierna appellante un illegittimo ampliamento del thema decidendum.
Il motivo è infondato.
Quanto alla CMS, le contestazioni della sono CP_2 del tutto generiche e non offrono elementi idonei per sollecitare un riesame della decisione impugnata sotto questo profilo.
Anche in merito alla CIV il rilievo della Banca risulta infondato dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice domanda la specifica espunzione di detta commissione (cfr. p. 3,
11 par. 4.2, lett. d), citazione I° grado DPM) alla luce della disamina compiuta dal proprio consulente tecnico
(cfr. perizia di parte - doc. 12 citazione I° grado DPM).
Per quanto riguarda la CDF e la commissione gestione affidamenti osserva la Corte quanto segue.
Risulta, in effetti, dagli atti di causa che dette commissioni sono entrate nel giudizio di primo grado solo a seguito della prima ctu del 7.10.2019 e che su di esse
Cont la difesa di ha chiesto chiarimenti all'udienza del
14.1.2020.
Occorre, tuttavia, evidenziare che della CDF, e non anche della commissione gestione affidamenti, il primo
Giudice ha chiesto al ctu di verificarne il fondamento pattizio (Indichi il CTU quale sia il fondamento pattizio della Commissione disponibilità Fondi. In difetto di base pattizia provvederà il CTU a depurare il conto dal relativo costo - cfr. verbale udienza del 24.11.2020).
Non vi erano, pertanto, i presupposti perché il
Tribunale accogliesse nella sentenza non definitiva la richiesta della attrice (cfr. p. 6 memoria Pt_2 conclusionale DPM del 24.1.2022) di espungere anche l'importo di euro 1.073,00 dal momento che, come chiarito dal ctu, “solamente a partire dal III trimestre 2009 viene addebitata la CDF;
quindi, precedentemente a tale data l'addebito non riguarda tale commissione bensì la commissione per gestioni affidamenti, non oggetto di ricalcolo ai sensi del quesito posto (il quale chiedeva di verificare la legittima pattuizione della sola CDF)”
(cfr. p.7 ctu del 16.5.2022).
L'importo di euro 1.073,00 va, pertanto, riconosciuto a credito della con conseguente riforma sul punto CP_2 della sentenza non definitiva impugnata.
12 Per quanto riguarda l'importo di euro 1.230,97 quantificato dal ctu a titolo di CDF il discorso è diverso.
La , infatti, non solo non si è opposta alla CP_2 richiesta verifica della CDF domandata dal Primo Giudice
(di cui si è detto più sopra) ma, neppure, ha sollevato contestazioni né in sede di osservazioni alla ctu (cfr. all.1a ctu del 3.2.2021) né successivamente alla sentenza non definitiva.
Pertanto, il rilievo sulla illegittima espunzione della CDF formulato dalla per la prima volta in CP_2 appello è tardivo e va per l'effetto rigettato con conferma del relativo capo della sentenza non definitiva.
Con il quinto motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'accertamento dell'usura, la produzione in giudizio dei relativi decreti ministeriali, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice.
Il motivo è infondato.
In virtù del rinvio operato dall'art. 2, L. 108 del
1996, i decreti ministeriali, con i quali vengono rilevati trimestralmente i tassi effettivi globali medi funzionali alla individuazione dei tassi soglia di riferimento, in quanto integrativi della normativa dettata in materia di rilevamento dell'usura, sono da considerarsi alla stregua di fonti del diritto primarie
(cfr. Cass., sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35102).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, i citati decreti non sono sottratti all'operatività del principio iura novit curia, conseguendone che il giudice è tenuto a conoscere i suddetti decreti oppure ad acquisirli indipendentemente
13 dall'attività delle parti, sulle quali pertanto non grava alcun onere di produrli in giudizio.
Con il sesto motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva e quella definitiva nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato la nullità degli interessi anatocistici fino al 3.11.2006 stante la mancanza, fino a quella data, di specifica approvazione per iscritto da parte della Società correntista della clausola relativa alla pari periodicità degli interessi.
Nella prospettazione dell'odierna appellante il
Tribunale avrebbe aderito ad un orientamento giurisprudenziale non condivisibile in base al quale non sarebbe sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla delibera Cicr del 9.2.2000, l'avviso in G.U. del
Cont 28.6.2000 e la comunicazione a avvenuta con l'invio dell'estratto conto del 30.6.2000.
La contestazione della è infondata. CP_2
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione di quei principi che sono espressione, ad oggi, del più ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui, in tema di adeguamento delle condizioni per l'applicazione dell'anatocismo con pari periodicità, laddove si tratti – come nel caso di specie - di contratti stipulati anteriormente al 1° luglio 2000, per i quali vige la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, la comunicazione inviata dalla banca al cliente, anche a mezzo degli estratti conto, dell'avvenuta pubblicazione in G.U. è inidonea a rendere valida l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto della relativa clausola (cfr. anche la più recente Cass., sez I, sent., 4.11.2024, n.
28215 che, a sua volta, esamina Cass., sez. I, sent.,
19.5.2020, n. 9140, richiamata dal primo Giudice, nonché
14 i precedenti ad essa conformi “che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”, e, al contempo, critica l'orientamento contrario dettato dalle altrettanto recenti, sebbene isolate, ordinanze della Suprema Corte nn. 5054 e 5064 del 2024 che propendono invece per la possibilità di un adeguamento automatico alle nuove condizioni mediante pubblicazione in G.U. e comunicazione al correntista sulla base di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”).
Nella specie, la richiesta sottoscrizione da parte della Società correntista è stata riscontrata per la prima volta solo nel contratto del 3.11.2006 (doc. 2 citazione I° DPM), conseguendone la corretta decisione del Tribunale di procedere con l'espunzione degli interessi anatocistici addebitati anteriormente a detta data.
Con il settimo motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva (vd. p. 36) per aver erroneamente applicato la distinzione, ai fini della prescrizione, tra rimesse solutorie e ripristinatorie;
per aver erroneamente considerato quale atto interruttivo della prescrizione la domanda di mediazione del 13.12.2016,
15 anziché quella introdotta con la citazione di primo grado del 26.2.2018; per non aver applicato la prescrizione quinquennale per gli importi addebitati a titolo di interessi;
per non aver dato rilevanza all'esistenza di un fido di fatto;
per aver erroneamente fatto applicazione del cd. “saldo rettificato”.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è infondato.
In primo luogo, il momento interruttivo della prescrizione è stato correttamente individuato dal primo
Giudice nella domanda di mediazione del 13.12.2016 (doc.
14 citazione I° grado DPM), in linea con quanto prescritto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 28 del 2010, vigente ratione temporis, a mente del quale “Dal momento della comunicazione alle altri parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Quanto alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, il primo Giudice ha fatto applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2.12.2010, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. I, sent.,
15.2.2024, n. 4214).
Neppure è fondata la richiesta applicazione della prescrizione quinquennale, in luogo di quella ordinaria decennale, in ragione del fatto che l'azione del correntista volta all'accertamento della nullità delle clausole da cui deriverebbero gli interessi illegittimi, imprescrittibile ex art. 1422 c.c., deve essere coordinata con gli effetti della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. cui soggiace l'azione di ripetizione dell'indebito (e, di conseguenza, anche l'azione di accertamento negativo del credito in quanto funzionale alla prima).
16 La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4),
c.c. fa, d'altronde, riferimento “agli interessi e in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi”, essendo invece il conto corrente un contratto di durata in cui gli interessi che maturano divengono liquidi ed esigibili solo con la liquidazione del conto corrente.
È parimenti infondata la contestazione relativa all'esistenza di un fido di fatto tra le parti che, nella prospettazione della , avrebbe dovuto ricavarsi CP_2 dall'esame degli estratti conto, in particolare di quelli relativi al periodo 7 gennaio 2004 – 10 dicembre 2006 in cui vi era stata una restrizione dell'affidamento originariamente concesso nel 1993, nonché dall'applicazione della CMS.
Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che la sussistenza di un'apertura di credito deve essere provata in maniera tale da consentire l'esatta individuazione del limite dell'affidamento accordato, elemento necessario per poter distinguere le rimesse intrafido
(ripristinatorie) da quelle extrafido (solutorie), ai fini della decorrenza della prescrizione decennale. Anche
a non voler ritenere essenziale il contratto scritto di affidamento, la avrebbe dovuto fornire quantomeno CP_2 la prova di aver autorizzato la concessione di una linea di credito per un importo ridotto o, comunque, diverso da quello originariamente pattuito, al superamento del quale la Società si sarebbe verosimilmente attivata per rientrare dello scoperto. A detta mancanza non può, invece, sopperirsi mediante l'esame degli estratti conto o di altri elementi indiretti soltanto presuntivi di un fido, quali, tra gli altri, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, la differente applicazione dei tassi debitori in caso di sconfinamento o, ancora, la
17 tolleranza dimostrata dall'istituto di credito dinanzi allo sconfinamento.
Quanto, infine, alla contestazione della sul CP_2 riferimento al cd. “saldo rettificato”, il rilievo è nella specie infondato per difetto di interesse dal momento che, come ammesso dalla medesima, il CP_2 ricalcolo ottenuto applicando il cd. saldo rettificato e il cd. saldo banca “è pari a zero in entrambe le ipotesi”
(p. 36 dell'appello).
Si ritiene a questo punto prioritario l'esame del primo motivo di appello incidentale (rimandando la trattazione dei motivi di appello ottavo e nono).
Con il primo motivo di appello incidentale censura la
Società la sentenza non definitiva in punto di errato accertamento degli interessi usurari per avere il
Tribunale considerato il superamento del tasso soglia usura relativo al solo IV° trimestre del 2014 prendendo conseguentemente a riferimento l'importo di euro
10.438,99 e non quello di euro 12.097,05 derivante dall'usura riscontrata dal ctu in cinque trimestri.
Il motivo è infondato.
Dalla sentenza non definitiva impugnata si evince chiaramente che il primo Giudice ha aderito alle risultanze della ctu specificando di prendere in considerazione il superamento del tasso soglia nei trimestri di contrattazione (pp. 28-29 ctu del 3.2.2021), dando quindi rilievo all'usura originaria e non anche a quella sopravvenuta (riscontrata dal ctu in quattro trimestri, cfr. pp. 22-24 ctu del 3.2.2021), in linea con il principio espresso in materia dalle SS.UU. con la pronuncia n. 24675 del 2017 che individua nella stipula del contratto (o, per quanto qui rileva, in sede di esercizio dello ius variandi) il momento in cui verificare se il tasso di interesse pattuito sia usurario
18 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 a mente del quale “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
(SS.UU., sent., 19.10.2017, n. 24675).
È quindi corretto l'importo di euro 10.438,99 preso a riferimento dal Tribunale nella sentenza non definitiva che va sul punto confermata.
Con l'ottavo motivo di gravame chiede, in sintesi, la
Banca il ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti che, stante l'accoglimento parziale del IV° motivo in merito al riconoscimento dell'importo di euro 1.073,00 a titolo di commissione gestione affidamenti (vd. più sopra, p. 18), risulta parzialmente fondato così come lo
è il rilievo, contenuto nel medesimo motivo, riguardante la dedotta sovrapposizione dei calcoli riportati nella sentenza non definitiva e definitiva per le ragioni che seguono.
Il saldo del conto corrente di euro 26.262,50 indicato nella sentenza definitiva tiene conto dell'usura rilevata dal ctu in cinque trimestri (che aveva portato al saldo rettificato di euro 12.097,05, cfr. pp. 24-25 ctu del 3.2.2021), mentre, per le ragioni espresse da questa Corte trattando del primo motivo di appello incidentale, è corretto prendere a riferimento l'importo ricalcolato dal ctu di euro 10.438,99 che tiene conto dell'usura rilevata solo nel IV° trimestre come da sentenza non definitiva.
19 Deve peraltro osservarsi come, a voler pure considerare rilevante (ma non con le radicali conseguenze di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.) l'usura sopravvenuta quale sintomo di esecuzione del contratto in violazione del principio di buona fede (in aderenza al principio di recente espresso da Cass., Sez. 3 -, Ord. n. 27545 del
28/09/2023), la collocazione temporale dei trimestri non risultata tale da dar prova di detta violazione: lo sarebbe stata in verità con riferimento al IV trimestre
2014 (unico terzo consecutivo di una serie), in cui però, per effetto dell'accertato illegittimo esercizio dello ius variandi, è stata ritenuta sussistente nuova usura originaria.
Ne deriva che: 12.097,05 – 10.438,99 = 1.658,06 che vanno sottratti all'importo di euro 26.262,45, così ottenendo euro 24.604,39, quale saldo del conto corrente alla data del 31.12.2016 a credito della Società correntista (26.262,45 – 1.658,06 = 24.604,39). Si precisa che l'importo di euro 26.262,45 di cui sopra è da considerarsi (vd. p. 10 relazione ctu del 16.5.2022) al netto del qui accertato illegittimo riaccredito della commissione di gestione affidamento per euro 1.073,00 di cui sopra.
Con il nono ed ultimo motivo di gravame censura la la sentenza definitiva in punto di liquidazione di CP_2 spese del giudizio, nella parte in cui, in sintesi:
1- ha ritenuto “prevalente e sostanziale” la soccombenza della
;
2- non ha tenuto conto della soccombenza virtuale CP_2 conseguente alla rinuncia della Società attrice alla domanda di ripetizione dell'indebito;
3- non ha tenuto conto del rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale promossa dall'attrice sull'accertamento dell'usura (fatto poi oggetto del primo motivo di appello incidentale), alla quale essa si è dovuta difendere CP_2
20 nel merito;
4- ha condannato la a rimborsare le CP_2 spese del ct di parte attrice nonostante la mancata prova del pagamento e la richiesta avanzata da parte attrice solo con la nota a trattazione scritta del 4 ottobre
2022, oltre all'incerta riferibilità al presente giudizio delle fatture nn. 4/2021 e 7/2019 prodotte da parte attrice.
Premesso che l'esame del suddetto motivo non può prescindere dall'esito complessivo anche del giudizio di appello, osserva la Corte quanto segue.
Il quarto rilievo risulta fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, la produzione delle spese del proprio ct di parte può avvenire anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo detti documenti soggetti alle preclusioni istruttorie che riguardano i documenti in senso proprio, ossia introdotti nel giudizio quali mezzi di prova posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle arti (cfr. Cass., sez. II, sent., 8.9.2021, n. 24188). Pertanto, il deposito delle fatture prodotte dall'attrice con le note scritte depositate in data 27.9.2022 (per l'udienza di p.c. del 4.10.2022) deve ritenersi tempestivo.
Ciò detto, la fattura n. 4/2021 di euro 534,40 con causale “Integrazione CTP Banca MPS 84436/2017” è, tuttavia, verosimilmente riferibile ad un diverso giudizio, conseguendone che il relativo importo non è dovuto dalla CP_4
, si ritiene non rimborsabile l'importo di
[...] euro 1.710,08, portato dalla fattura n. 7/2019 con causale “Incarico CTP per rapporto di cc 3891/20
[...]
”, che fa riferimento alla perizia svolta sul CP_3 conto tecnico sbf (doc. 13 citazione I° grado), per sua natura accessorio a quello ordinario n. 3891 che è il
21 solo a rappresentare l'effettivo rapporto dare-avere tra il correntista e l'istituto di credito. In sostanza, parte attrice avrebbe potuto evitare di accollarsi i costi di una perizia non necessaria e per tali ragioni si ritiene non corretto addebitare detti costi alla CP_2
È invece irrilevante ai fini della condanna alle spese l'esito del giudizio di correzione di errore materiale, per le ragioni già espresse dal primo Giudice
e che trovano conferma anche nella più recente pronuncia delle SS.UU. n. 24932 del 2024 che ha ribadito la natura
“sostanzialmente amministrativa” di tale procedimento, non configurandosi mai una soccombenza in capo alla parte che lo promuove, neppure quando l'altra parte si opponga alla correzione, essendo la sua funzione piuttosto quella di “recuperare la corrispondenza tra l'espressione formale e il contenuto sostanziale di un già emesso provvedimento” (cfr. SS.UU., sent., 14.11.2024, n.
24932).
Parimenti irrilevante è la circostanza che la Società attrice abbia rinunciato all'azione di ripetizione originariamente avanzata, per quanto si è detto trattando del primo motivo di impugnazione (p. 8 in motivazione).
Resta da esaminare il secondo ed ultimo motivo di appello incidentale con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza definitiva nella parte in cui il
Tribunale avrebbe errato nella individuazione del corretto scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa è determinato da quello della domanda principale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (o di quella eventualmente modificata con la prima memoria ex art. 183
c.p.c.) che nella specie risulta ammontare a circa
22 140.000,00 euro (pp.
8-9 citazione I° grado), rientrante perciò nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 e non in quello da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 preso a riferimento dal primo Giudice sulla base del saldo rettificato.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello e l'appello incidentale vanno parzialmente accolti e le sentenze non definitiva e definitiva impugnate parzialmente riformate.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, ai sensi del D.M.
55/2014 (valori medi) per il primo grado e ai sensi del
D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria) per il secondo grado e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che vede maggiormente vittoriosa la Società correntista, sono compensate tra le parti per 1/10 e poste a carico della appellante per i restanti CP_2
9/10.
Per le stesse ragioni di cui sopra, le spese della ctu e delle successive integrazioni espletate in primo grado sono compensate per 1/10 e poste a carico della per i restanti 9/10. CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 le sentenze del Tribunale di Firenze non definitiva n.
548 del 24.2.2022 e definitiva n. 733 del 9.3.2023:
1) accoglie parzialmente l'appello in ordine al quarto motivo ed all'ottavo motivo di appello, concernenti rispettivamente l'illegittima espunzione dell'importo di euro 1.073,00 a titolo di commissione gestione affidamenti e l'illegittimo
23 maggior riaccredito per usura per euro 1.658,06 e, per l'effetto, dichiara il saldo del conto corrente n. 3891 alla data del 31.12.2016 di euro 24.604,39 a credito di
Controparte_1
2) accoglie parzialmente il nono motivo di gravame e dichiara non dovute da le Parte_1 spese relative alla consulenza tecnica di parte sostenute da Controparte_1
3) accoglie l'appello incidentale in ordine al secondo motivo in punto di corretta individuazione del valore della causa e dello scaglione di riferimento;
4) liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da Controparte_1 in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione dei 9/10 di dette spese in favore di e compensa tra Controparte_1 le parti il restante 1/10;
6) pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio, e delle successive integrazioni, per i 9/10
a carico di e compensa tra le Parte_1 parti il restante 1/10;
7) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1 in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
8) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione dei 9/10 di dette spese in favore di e compensa tra Controparte_1 le parti il restante 1/10;
24 10)manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 14 marzo 2024
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 18.5.2023 al n. 1025 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza non definitiva n. 548 pubblicata in data 24.2.2022 e la sentenza definitiva n. 733 pubblicata in data 9.3.2023 emesse dal Tribunale di Firenze avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
corrente in Torino, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio degli avv.ti prof. Stanghellini Lorenzo, Ristori
Laura e Vigoriti Luigi Giacomo, che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro corrente in Controparte_1
Grosseto, elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Paolo Donati, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elisa Ferraro come da procura
1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria eccezione, difesa, istanza e domanda (in particolare l'appello incidentale svolto da controparte):
1) nel merito in riforma dei capi indicati in narrativa delle sentenze non definitiva n. 548 del 24 febbraio 2022 e definitiva n. 733 del 9 marzo 2023 del
Tribunale di Firenze, rigettare le domande proposte da in primo grado Controparte_1 perché inammissibili, oggetto di decadenza, prescritte
e/o infondate per tutti i motivi sopra esposti, e per
l'effetto dichiarare corrette le annotazioni sul conto corrente operate negli anni dalla Banca, oggi
[...]
; Parte_1
2) in via istruttoria: disporre la rinnovazione o
l'integrazione dell'accertamento contabile affinché venga svolto sulla base dei motivi esposti nell'atto di appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello rigettare integralmente
l'appello proposto dalla per i Controparte_2 motivi esposti in narrativa e, in accoglimento dell'appello incidentale:
2 a) Rettificare il saldo di c/c ordinario n. 3981 alla data del 30/9/2017 quanto alla sentenza non definitiva ed in riforma parziale della stessa, in € 13.170,05, anzichè
€ 12.097,05 e conseguentemente, in riforma parziale della sentenza definitiva, in complessivi € 27.334,91 anziché €
25.677,39.
b) In riforma parziale del capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione delle spese di lite, riconoscere e liquidare le spese per il giudizio di primo grado nella maggior somma di € 15.050,00 come richiesta nella nota spesa depositata da questa difesa in data 25/10/2022 od in quella che la Corte riterrà liquidare nel rispetto del corretto scaglione di riferimento.
c) Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito anche solo Controparte_1
Cont
” o “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 Controparte_3
(ora - di seguito anche
[...] Parte_1 solo “ ”) al fine di sentire accertare e dichiarare CP_2 il suo diritto al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate sul rapporto di conto corrente n. 3891 e conto anticipi sbf n. 3891/20, entrambi intestati alla Società, a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di spese e commissioni non dovute, il tutto per l'importo complessivo di euro 136.013,42 come da perizia di parte che veniva allegata.
Chiedeva quindi la Società, previa determinazione dell'effettivo dare-avere tra le parti a mezzo di apposita ctu contabile, la rettifica del saldo di conto corrente in suo favore e la condanna della alla CP_2
3 restituzione dell'indebito, oltre interessi moratori dalla data di effettivo addebito delle singole poste non dovute.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via CP_2 preliminare:
- l'inammissibilità della domanda di restituzione, stante la perdurante apertura del c/c alla data della domanda giudiziale
- la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione del 26.2.2018 o di altro atto costituente effettiva messa in mora
- la prescrizione del diritto alla restituzione degli addebiti, diversi dagli interessi, risalenti al periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione (del 26.2.2018) o di altro atto costituente effettiva messa in mora.
Contestava, per il resto, le risultanze della perizia di parte insistendo per il rigetto della pretesa avanzata dalla Società attrice.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice rinunciava alla domanda di restituzione, chiedendo il solo accertamento negativo del credito.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile, oggetto di due successive integrazioni (del
3.2.2021 e del 16.5.2022).
Nelle more del giudizio Controparte_3 veniva incorporata da Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 548 pubblicata in data
24.2.2022 il Tribunale di Firenze pronunciava come segue:
- rigettava le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla in merito alle domande di restituzione CP_2
4 dell'indebito (questa nelle more abbandonata da parte attrice) e di accertamento negativo del credito
- rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla e dichiarava prescritte le rimesse CP_2 in conto corrente aventi natura solutoria relative al periodo anteriore ai dieci anni decorrenti dalla domanda di mediazione dell'11.12.2016 (quindi anteriormente all'11.12.2006), prendendo a riferimento il cd. saldo rettificato e non il cd. saldo banca come richiesto dalla
CP_2
- dichiarava nulle per mancata pattuizione e/o indeterminatezza la commissione di massimo scoperto (CMS)
e la commissione di istruttoria veloce (CIV) per l'intero periodo considerato nonché la commissione disponibilità fondi (CDF) per il periodo dal III° trimestre 2009 al IV° trimestre 2010, sulla base dei calcoli effettuati dal ctu;
accoglieva, infine, la richiesta di parte attrice di espungere anche l'importo di euro 1.073,00 a titolo di
CDF addebitato nel periodo anteriore al 2009
- quanto all'usura, rigettata la tesi della CP_2 secondo cui la mancata produzione dei decreti ministeriali non avrebbe consentito al giudice di provvedere a tale accertamento, e negata la rilevanza dell'usura cd. sopravvenuta, riconosceva il superamento del tasso soglia soltanto nel IV° trimestre del 2014
- quanto agli interessi anatocistici, circoscritto l'esame degli estratti conto al periodo dal 2004 al 2016 come richiesto da parte attrice, recepiva le risultanze del ctu che aveva riscontrato la valida pattuizione della clausola relativa alla capitalizzazione solo a far data dal 3.11.2006; rimetteva quindi la causa in istruttoria per la verifica degli interessi anatocistici anche nel periodo 2004-2006 (che non erano stati espunti con la prima ctu)
5 - rideterminava parzialmente il saldo del c/c n. 3891 in euro 11.511,99, dichiarando invece invariato il saldo del conto anticipi sbf n. 3891.20, pari ad euro
174.034,48 a credito della CP_2
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per l'integrazione della ctu in relazione all'espunzione degli interessi anatocistici per il periodo 2004-2006.
Nelle more dell'istruttoria parte attrice avanzava istanza per la correzione di errore materiale della sentenza non definitiva nella parte in cui il Giudice, pur dichiarando di aderire alle risultanze della ctu che aveva accertato il superamento del tasso soglia in cinque trimestri, aveva riconosciuto l'applicazione di tassi usurari soltanto in un trimestre.
Seguiva una seconda istanza di correzione materiale della sentenza definitiva con cui la Società attrice chiedeva la corretta individuazione dello scaglione preso a riferimento dal primo Giudice per la liquidazione delle spese di lite.
Entrambe le istanze venivano rigettate.
Con sentenza definitiva n. 733 del 9.3.2023 il
Tribunale si pronunciava rideterminando il saldo finale del c/c n. 3891 alla data del 31.12.2016 in euro
25.677,39 a favore della Società, comprensivo dell'importo di euro 11.511,99 riconosciuto con la sentenza non definitiva;
conseguentemente, condannava alla refusione in favore di parte attrice Parte_1 delle spese di lite nonché di quelle di ctu e di ctp.
Avverso le sentenze non definitiva, in relazione alla quale entrambe le parti all'udienza del 15.3.2022 hanno formulato tempestiva riserva di appello, e definitiva del
Tribunale di Firenze ha interposto gravame
[...] al fine di sentire dichiarare, in riforma delle Pt_1 sentenze impugnate, il rigetto della pretesa della
6 Società sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
1) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
Cont ammissibile l'azione di
2) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato
Cont decaduta l'azione di per la mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.
3) erroneità delle sentenze non definitiva e definitiva nella parte in cui hanno ritenuto
Cont assolto l'onere della prova incombente su
4) erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato nulle la
CMS, la CIV, la CDF e la commissione gestione affidamenti
5) erroneità della sentenza non definitiva nella parte il Tribunale ha ritenuto di procedere con la verifica dell'usura nonostante la mancata produzione dei decreti ministeriali
6) erroneità della sentenza non definitiva e definitiva nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi applicata anteriormente al 3.11.2006;
7) erroneità della sentenza non definitiva in punto di operatività e decorrenza della prescrizione nonché per aver preso il Tribunale a riferimento il cd. saldo rettificato;
conseguentemente, chiedeva la , in accoglimento CP_2 dei suddetti motivi di appello, il ricalcolo del rapporto dare-avere di cui alla sentenza non definitiva e definitiva, deducendo altresì una sovrapposizione degli importi operata nelle sentenze impugnate.
7 Chiedeva, infine, la la rimodulazione della CP_2
Cont condanna alle spese, in ragione della rinuncia di all'originaria azione di ripetizione e della sua soccombenza nel procedimento di correzione di errore materiale, al quale essa si era opposta;
deduceva CP_2 altresì la mancanza dei presupposti per il rimborso chiesto dall'attrice delle spese sostenute per i propri consulenti di parte;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cont Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e spiegando a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi così riassumibili:
- errato accertamento dell'ammontare degli interessi usurari (capo sentenza non definitiva)
- errata liquidazione delle spese di giudizio per errata applicazione dello scaglione di riferimento
(capo sentenza definitiva); il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato ammissibile l'azione di ripetizione, essendo il conto ancora aperto, e quella di accertamento negativo del
Cont credito non avendo , una volta rinunciato all'azione di ripetizione, dimostrato il suo interesse ad ottenere il ricalcolo del saldo. Contesta altresì la che, CP_2 quand'anche ritenuta ammissibile l'azione di accertamento, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della rinuncia all'azione di ripetizione in sede di
8 liquidazione delle spese, in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è infondato.
Sul punto, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel considerare la domanda di accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna, pertanto, anche laddove – come nel caso in esame – difettino i presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito, ciò non rappresenta un impedimento per il correntista attore a conoscere del saldo del conto corrente, epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate, e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n.
24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I,
3.7.2023, n. 18681; Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n.
22007; Cass., ord., sez. I, 14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I, 6.11.2023, n. 30850).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente,
è riconducibile ad un triplice interesse consistente
“nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez.
VI, 5.9.2018, n. 21646).
Discende da quanto sopra che la domanda di accertamento negativo del credito, conseguenza di tempestiva emendatio da parte attrice entro i termini per
9 il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., è ammissibile, non avendo comportato un ampliamento del petitum; d'altro canto, per le stesse ragioni di cui sopra, non può parlarsi di soccombenza, neppure virtuale, della Società attrice a seguito di rinuncia all'originaria domanda di ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che non ha ritenuto l'azione dell'attrice decaduta ai sensi dell'art. 1832
c.c. per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto nel corso del rapporto bancario.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento ad oggi consolidatosi in materia, la decadenza di cui all'art. 1832 c.c. si riferisce alla mancata contestazione, entro i termini di legge, delle movimentazioni del conto sotto il profilo meramente contabile, ossia della “verità storica delle operazioni di addebito”, non precludendo invece al correntista di far valere le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti sottostanti, cui le singole annotazioni si riferiscono, al fine di verificarne la rispondenza con le clausole contrattuali da cui derivano (cfr. Cass., ord., sez. VI, 20.1.2022, n.
1825 che richiama in motivazione Cass., ord., sez. VI,
20.11.2018, n. 30000 già citata dal primo Giudice nella sentenza non definitiva impugnata).
La doglianza della è pertanto infondata. CP_2
Con il terzo motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio in capo all'attrice e proceduto all'accertamento del saldo del c/c nonostante la mancata produzione dell'intera serie degli estratti conto.
10 Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha dato atto che la Società attrice aveva ridimensionato la domanda di accertamento chiedendo la rideterminazione del saldo del c/c ordinario n. 3891 per il periodo coperto dagli estratti c/c prodotti in giudizio, dal I° trimestre del 2004 al III° trimestre del
2017, pertanto, la Società ha assolto in proposito il suo onere probatorio.
Con il quarto motivo di gravame censura la il CP_2 capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato la nullità degli addebiti a titolo di CMS, CIV, CDF e di commissione gestione affidamenti.
Con riferimento alla CIV nonché, soprattutto, alla
CDF e alla commissione gestione affidamenti contesta in particolare la che le stesse non sarebbero state CP_2
Cont oggetto di specifica domanda da parte di come invece avvenuto per la CMS, posto che della CIV era stata fatta menzione solo nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione mentre le verifiche sulla CDF e sulla commissione gestione affidamenti sono state disposte solo in seguito alla prima ctu depositata (del 7.10.2019) che ne aveva rilevato l'esistenza dall'esame degli estratti conto.
Prospetta, quindi, l'odierna appellante un illegittimo ampliamento del thema decidendum.
Il motivo è infondato.
Quanto alla CMS, le contestazioni della sono CP_2 del tutto generiche e non offrono elementi idonei per sollecitare un riesame della decisione impugnata sotto questo profilo.
Anche in merito alla CIV il rilievo della Banca risulta infondato dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice domanda la specifica espunzione di detta commissione (cfr. p. 3,
11 par. 4.2, lett. d), citazione I° grado DPM) alla luce della disamina compiuta dal proprio consulente tecnico
(cfr. perizia di parte - doc. 12 citazione I° grado DPM).
Per quanto riguarda la CDF e la commissione gestione affidamenti osserva la Corte quanto segue.
Risulta, in effetti, dagli atti di causa che dette commissioni sono entrate nel giudizio di primo grado solo a seguito della prima ctu del 7.10.2019 e che su di esse
Cont la difesa di ha chiesto chiarimenti all'udienza del
14.1.2020.
Occorre, tuttavia, evidenziare che della CDF, e non anche della commissione gestione affidamenti, il primo
Giudice ha chiesto al ctu di verificarne il fondamento pattizio (Indichi il CTU quale sia il fondamento pattizio della Commissione disponibilità Fondi. In difetto di base pattizia provvederà il CTU a depurare il conto dal relativo costo - cfr. verbale udienza del 24.11.2020).
Non vi erano, pertanto, i presupposti perché il
Tribunale accogliesse nella sentenza non definitiva la richiesta della attrice (cfr. p. 6 memoria Pt_2 conclusionale DPM del 24.1.2022) di espungere anche l'importo di euro 1.073,00 dal momento che, come chiarito dal ctu, “solamente a partire dal III trimestre 2009 viene addebitata la CDF;
quindi, precedentemente a tale data l'addebito non riguarda tale commissione bensì la commissione per gestioni affidamenti, non oggetto di ricalcolo ai sensi del quesito posto (il quale chiedeva di verificare la legittima pattuizione della sola CDF)”
(cfr. p.7 ctu del 16.5.2022).
L'importo di euro 1.073,00 va, pertanto, riconosciuto a credito della con conseguente riforma sul punto CP_2 della sentenza non definitiva impugnata.
12 Per quanto riguarda l'importo di euro 1.230,97 quantificato dal ctu a titolo di CDF il discorso è diverso.
La , infatti, non solo non si è opposta alla CP_2 richiesta verifica della CDF domandata dal Primo Giudice
(di cui si è detto più sopra) ma, neppure, ha sollevato contestazioni né in sede di osservazioni alla ctu (cfr. all.1a ctu del 3.2.2021) né successivamente alla sentenza non definitiva.
Pertanto, il rilievo sulla illegittima espunzione della CDF formulato dalla per la prima volta in CP_2 appello è tardivo e va per l'effetto rigettato con conferma del relativo capo della sentenza non definitiva.
Con il quinto motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'accertamento dell'usura, la produzione in giudizio dei relativi decreti ministeriali, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice.
Il motivo è infondato.
In virtù del rinvio operato dall'art. 2, L. 108 del
1996, i decreti ministeriali, con i quali vengono rilevati trimestralmente i tassi effettivi globali medi funzionali alla individuazione dei tassi soglia di riferimento, in quanto integrativi della normativa dettata in materia di rilevamento dell'usura, sono da considerarsi alla stregua di fonti del diritto primarie
(cfr. Cass., sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35102).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, i citati decreti non sono sottratti all'operatività del principio iura novit curia, conseguendone che il giudice è tenuto a conoscere i suddetti decreti oppure ad acquisirli indipendentemente
13 dall'attività delle parti, sulle quali pertanto non grava alcun onere di produrli in giudizio.
Con il sesto motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva e quella definitiva nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato la nullità degli interessi anatocistici fino al 3.11.2006 stante la mancanza, fino a quella data, di specifica approvazione per iscritto da parte della Società correntista della clausola relativa alla pari periodicità degli interessi.
Nella prospettazione dell'odierna appellante il
Tribunale avrebbe aderito ad un orientamento giurisprudenziale non condivisibile in base al quale non sarebbe sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla delibera Cicr del 9.2.2000, l'avviso in G.U. del
Cont 28.6.2000 e la comunicazione a avvenuta con l'invio dell'estratto conto del 30.6.2000.
La contestazione della è infondata. CP_2
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione di quei principi che sono espressione, ad oggi, del più ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui, in tema di adeguamento delle condizioni per l'applicazione dell'anatocismo con pari periodicità, laddove si tratti – come nel caso di specie - di contratti stipulati anteriormente al 1° luglio 2000, per i quali vige la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, la comunicazione inviata dalla banca al cliente, anche a mezzo degli estratti conto, dell'avvenuta pubblicazione in G.U. è inidonea a rendere valida l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto della relativa clausola (cfr. anche la più recente Cass., sez I, sent., 4.11.2024, n.
28215 che, a sua volta, esamina Cass., sez. I, sent.,
19.5.2020, n. 9140, richiamata dal primo Giudice, nonché
14 i precedenti ad essa conformi “che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”, e, al contempo, critica l'orientamento contrario dettato dalle altrettanto recenti, sebbene isolate, ordinanze della Suprema Corte nn. 5054 e 5064 del 2024 che propendono invece per la possibilità di un adeguamento automatico alle nuove condizioni mediante pubblicazione in G.U. e comunicazione al correntista sulla base di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”).
Nella specie, la richiesta sottoscrizione da parte della Società correntista è stata riscontrata per la prima volta solo nel contratto del 3.11.2006 (doc. 2 citazione I° DPM), conseguendone la corretta decisione del Tribunale di procedere con l'espunzione degli interessi anatocistici addebitati anteriormente a detta data.
Con il settimo motivo di gravame censura la la CP_2 sentenza non definitiva (vd. p. 36) per aver erroneamente applicato la distinzione, ai fini della prescrizione, tra rimesse solutorie e ripristinatorie;
per aver erroneamente considerato quale atto interruttivo della prescrizione la domanda di mediazione del 13.12.2016,
15 anziché quella introdotta con la citazione di primo grado del 26.2.2018; per non aver applicato la prescrizione quinquennale per gli importi addebitati a titolo di interessi;
per non aver dato rilevanza all'esistenza di un fido di fatto;
per aver erroneamente fatto applicazione del cd. “saldo rettificato”.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è infondato.
In primo luogo, il momento interruttivo della prescrizione è stato correttamente individuato dal primo
Giudice nella domanda di mediazione del 13.12.2016 (doc.
14 citazione I° grado DPM), in linea con quanto prescritto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 28 del 2010, vigente ratione temporis, a mente del quale “Dal momento della comunicazione alle altri parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Quanto alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, il primo Giudice ha fatto applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2.12.2010, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. I, sent.,
15.2.2024, n. 4214).
Neppure è fondata la richiesta applicazione della prescrizione quinquennale, in luogo di quella ordinaria decennale, in ragione del fatto che l'azione del correntista volta all'accertamento della nullità delle clausole da cui deriverebbero gli interessi illegittimi, imprescrittibile ex art. 1422 c.c., deve essere coordinata con gli effetti della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. cui soggiace l'azione di ripetizione dell'indebito (e, di conseguenza, anche l'azione di accertamento negativo del credito in quanto funzionale alla prima).
16 La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4),
c.c. fa, d'altronde, riferimento “agli interessi e in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi”, essendo invece il conto corrente un contratto di durata in cui gli interessi che maturano divengono liquidi ed esigibili solo con la liquidazione del conto corrente.
È parimenti infondata la contestazione relativa all'esistenza di un fido di fatto tra le parti che, nella prospettazione della , avrebbe dovuto ricavarsi CP_2 dall'esame degli estratti conto, in particolare di quelli relativi al periodo 7 gennaio 2004 – 10 dicembre 2006 in cui vi era stata una restrizione dell'affidamento originariamente concesso nel 1993, nonché dall'applicazione della CMS.
Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che la sussistenza di un'apertura di credito deve essere provata in maniera tale da consentire l'esatta individuazione del limite dell'affidamento accordato, elemento necessario per poter distinguere le rimesse intrafido
(ripristinatorie) da quelle extrafido (solutorie), ai fini della decorrenza della prescrizione decennale. Anche
a non voler ritenere essenziale il contratto scritto di affidamento, la avrebbe dovuto fornire quantomeno CP_2 la prova di aver autorizzato la concessione di una linea di credito per un importo ridotto o, comunque, diverso da quello originariamente pattuito, al superamento del quale la Società si sarebbe verosimilmente attivata per rientrare dello scoperto. A detta mancanza non può, invece, sopperirsi mediante l'esame degli estratti conto o di altri elementi indiretti soltanto presuntivi di un fido, quali, tra gli altri, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, la differente applicazione dei tassi debitori in caso di sconfinamento o, ancora, la
17 tolleranza dimostrata dall'istituto di credito dinanzi allo sconfinamento.
Quanto, infine, alla contestazione della sul CP_2 riferimento al cd. “saldo rettificato”, il rilievo è nella specie infondato per difetto di interesse dal momento che, come ammesso dalla medesima, il CP_2 ricalcolo ottenuto applicando il cd. saldo rettificato e il cd. saldo banca “è pari a zero in entrambe le ipotesi”
(p. 36 dell'appello).
Si ritiene a questo punto prioritario l'esame del primo motivo di appello incidentale (rimandando la trattazione dei motivi di appello ottavo e nono).
Con il primo motivo di appello incidentale censura la
Società la sentenza non definitiva in punto di errato accertamento degli interessi usurari per avere il
Tribunale considerato il superamento del tasso soglia usura relativo al solo IV° trimestre del 2014 prendendo conseguentemente a riferimento l'importo di euro
10.438,99 e non quello di euro 12.097,05 derivante dall'usura riscontrata dal ctu in cinque trimestri.
Il motivo è infondato.
Dalla sentenza non definitiva impugnata si evince chiaramente che il primo Giudice ha aderito alle risultanze della ctu specificando di prendere in considerazione il superamento del tasso soglia nei trimestri di contrattazione (pp. 28-29 ctu del 3.2.2021), dando quindi rilievo all'usura originaria e non anche a quella sopravvenuta (riscontrata dal ctu in quattro trimestri, cfr. pp. 22-24 ctu del 3.2.2021), in linea con il principio espresso in materia dalle SS.UU. con la pronuncia n. 24675 del 2017 che individua nella stipula del contratto (o, per quanto qui rileva, in sede di esercizio dello ius variandi) il momento in cui verificare se il tasso di interesse pattuito sia usurario
18 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 a mente del quale “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
(SS.UU., sent., 19.10.2017, n. 24675).
È quindi corretto l'importo di euro 10.438,99 preso a riferimento dal Tribunale nella sentenza non definitiva che va sul punto confermata.
Con l'ottavo motivo di gravame chiede, in sintesi, la
Banca il ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti che, stante l'accoglimento parziale del IV° motivo in merito al riconoscimento dell'importo di euro 1.073,00 a titolo di commissione gestione affidamenti (vd. più sopra, p. 18), risulta parzialmente fondato così come lo
è il rilievo, contenuto nel medesimo motivo, riguardante la dedotta sovrapposizione dei calcoli riportati nella sentenza non definitiva e definitiva per le ragioni che seguono.
Il saldo del conto corrente di euro 26.262,50 indicato nella sentenza definitiva tiene conto dell'usura rilevata dal ctu in cinque trimestri (che aveva portato al saldo rettificato di euro 12.097,05, cfr. pp. 24-25 ctu del 3.2.2021), mentre, per le ragioni espresse da questa Corte trattando del primo motivo di appello incidentale, è corretto prendere a riferimento l'importo ricalcolato dal ctu di euro 10.438,99 che tiene conto dell'usura rilevata solo nel IV° trimestre come da sentenza non definitiva.
19 Deve peraltro osservarsi come, a voler pure considerare rilevante (ma non con le radicali conseguenze di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.) l'usura sopravvenuta quale sintomo di esecuzione del contratto in violazione del principio di buona fede (in aderenza al principio di recente espresso da Cass., Sez. 3 -, Ord. n. 27545 del
28/09/2023), la collocazione temporale dei trimestri non risultata tale da dar prova di detta violazione: lo sarebbe stata in verità con riferimento al IV trimestre
2014 (unico terzo consecutivo di una serie), in cui però, per effetto dell'accertato illegittimo esercizio dello ius variandi, è stata ritenuta sussistente nuova usura originaria.
Ne deriva che: 12.097,05 – 10.438,99 = 1.658,06 che vanno sottratti all'importo di euro 26.262,45, così ottenendo euro 24.604,39, quale saldo del conto corrente alla data del 31.12.2016 a credito della Società correntista (26.262,45 – 1.658,06 = 24.604,39). Si precisa che l'importo di euro 26.262,45 di cui sopra è da considerarsi (vd. p. 10 relazione ctu del 16.5.2022) al netto del qui accertato illegittimo riaccredito della commissione di gestione affidamento per euro 1.073,00 di cui sopra.
Con il nono ed ultimo motivo di gravame censura la la sentenza definitiva in punto di liquidazione di CP_2 spese del giudizio, nella parte in cui, in sintesi:
1- ha ritenuto “prevalente e sostanziale” la soccombenza della
;
2- non ha tenuto conto della soccombenza virtuale CP_2 conseguente alla rinuncia della Società attrice alla domanda di ripetizione dell'indebito;
3- non ha tenuto conto del rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale promossa dall'attrice sull'accertamento dell'usura (fatto poi oggetto del primo motivo di appello incidentale), alla quale essa si è dovuta difendere CP_2
20 nel merito;
4- ha condannato la a rimborsare le CP_2 spese del ct di parte attrice nonostante la mancata prova del pagamento e la richiesta avanzata da parte attrice solo con la nota a trattazione scritta del 4 ottobre
2022, oltre all'incerta riferibilità al presente giudizio delle fatture nn. 4/2021 e 7/2019 prodotte da parte attrice.
Premesso che l'esame del suddetto motivo non può prescindere dall'esito complessivo anche del giudizio di appello, osserva la Corte quanto segue.
Il quarto rilievo risulta fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, la produzione delle spese del proprio ct di parte può avvenire anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo detti documenti soggetti alle preclusioni istruttorie che riguardano i documenti in senso proprio, ossia introdotti nel giudizio quali mezzi di prova posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle arti (cfr. Cass., sez. II, sent., 8.9.2021, n. 24188). Pertanto, il deposito delle fatture prodotte dall'attrice con le note scritte depositate in data 27.9.2022 (per l'udienza di p.c. del 4.10.2022) deve ritenersi tempestivo.
Ciò detto, la fattura n. 4/2021 di euro 534,40 con causale “Integrazione CTP Banca MPS 84436/2017” è, tuttavia, verosimilmente riferibile ad un diverso giudizio, conseguendone che il relativo importo non è dovuto dalla CP_4
, si ritiene non rimborsabile l'importo di
[...] euro 1.710,08, portato dalla fattura n. 7/2019 con causale “Incarico CTP per rapporto di cc 3891/20
[...]
”, che fa riferimento alla perizia svolta sul CP_3 conto tecnico sbf (doc. 13 citazione I° grado), per sua natura accessorio a quello ordinario n. 3891 che è il
21 solo a rappresentare l'effettivo rapporto dare-avere tra il correntista e l'istituto di credito. In sostanza, parte attrice avrebbe potuto evitare di accollarsi i costi di una perizia non necessaria e per tali ragioni si ritiene non corretto addebitare detti costi alla CP_2
È invece irrilevante ai fini della condanna alle spese l'esito del giudizio di correzione di errore materiale, per le ragioni già espresse dal primo Giudice
e che trovano conferma anche nella più recente pronuncia delle SS.UU. n. 24932 del 2024 che ha ribadito la natura
“sostanzialmente amministrativa” di tale procedimento, non configurandosi mai una soccombenza in capo alla parte che lo promuove, neppure quando l'altra parte si opponga alla correzione, essendo la sua funzione piuttosto quella di “recuperare la corrispondenza tra l'espressione formale e il contenuto sostanziale di un già emesso provvedimento” (cfr. SS.UU., sent., 14.11.2024, n.
24932).
Parimenti irrilevante è la circostanza che la Società attrice abbia rinunciato all'azione di ripetizione originariamente avanzata, per quanto si è detto trattando del primo motivo di impugnazione (p. 8 in motivazione).
Resta da esaminare il secondo ed ultimo motivo di appello incidentale con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza definitiva nella parte in cui il
Tribunale avrebbe errato nella individuazione del corretto scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa è determinato da quello della domanda principale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (o di quella eventualmente modificata con la prima memoria ex art. 183
c.p.c.) che nella specie risulta ammontare a circa
22 140.000,00 euro (pp.
8-9 citazione I° grado), rientrante perciò nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 e non in quello da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 preso a riferimento dal primo Giudice sulla base del saldo rettificato.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello e l'appello incidentale vanno parzialmente accolti e le sentenze non definitiva e definitiva impugnate parzialmente riformate.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, ai sensi del D.M.
55/2014 (valori medi) per il primo grado e ai sensi del
D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria) per il secondo grado e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che vede maggiormente vittoriosa la Società correntista, sono compensate tra le parti per 1/10 e poste a carico della appellante per i restanti CP_2
9/10.
Per le stesse ragioni di cui sopra, le spese della ctu e delle successive integrazioni espletate in primo grado sono compensate per 1/10 e poste a carico della per i restanti 9/10. CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 le sentenze del Tribunale di Firenze non definitiva n.
548 del 24.2.2022 e definitiva n. 733 del 9.3.2023:
1) accoglie parzialmente l'appello in ordine al quarto motivo ed all'ottavo motivo di appello, concernenti rispettivamente l'illegittima espunzione dell'importo di euro 1.073,00 a titolo di commissione gestione affidamenti e l'illegittimo
23 maggior riaccredito per usura per euro 1.658,06 e, per l'effetto, dichiara il saldo del conto corrente n. 3891 alla data del 31.12.2016 di euro 24.604,39 a credito di
Controparte_1
2) accoglie parzialmente il nono motivo di gravame e dichiara non dovute da le Parte_1 spese relative alla consulenza tecnica di parte sostenute da Controparte_1
3) accoglie l'appello incidentale in ordine al secondo motivo in punto di corretta individuazione del valore della causa e dello scaglione di riferimento;
4) liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da Controparte_1 in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione dei 9/10 di dette spese in favore di e compensa tra Controparte_1 le parti il restante 1/10;
6) pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio, e delle successive integrazioni, per i 9/10
a carico di e compensa tra le Parte_1 parti il restante 1/10;
7) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1 in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
8) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione dei 9/10 di dette spese in favore di e compensa tra Controparte_1 le parti il restante 1/10;
24 10)manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 14 marzo 2024
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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