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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 902/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
rappresent at a e difesa dagli avv.ti DENTIC I Parte_1
LORENZO MAR IA, MAINI LO C ASTO LUIGI e P ETTA GIORGIO
-ri corrent e-
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO ANTONINO
-resist ente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: qual ifi cazione rapport o, risarci mento danni
CONC LUS IONI DELLE P ARTI: come nel verbal e di udienza e nei rispetti vi atti di fensi vi in esso ri chi am ati all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Con ricorso deposi tato il 22/09/ 2020, ha Parte_1
convenut o in giudi zio Controparte_1 Contr (d'ora in avanti ed Controparte_4
esponendo: Contr
- che nel luglio 2011, le conferiva una borsa di studio nell'ambito del progetto “banca cordonale del sangue di Sci acca” (d'ora innanzi anche solo , di durat a annual e, per il peri odo com preso t ra il CP_5
15.7.2011 e il 14.7.2012 per svol gere mansioni di operatore inform ati co;
- che in forza di diverse proroghe succedut esi negli anni, prestava la propria attività, sempre nella qualità di “borsista”, senza soluzione di continui tà sino al 30.11.2019;
- che in dat a 23.1.2020, im pugnava i discipli nari di conferi ment o dell a borsa di st udi o del luglio 2011 e t utte l e successive proroghe, contes tando l a formal e quali fi cazi one del rapport o, sussumibil e, a dispetto del nomen i uris, entro il paradigma dell'articolo 2094 c.c., con ogni cons eguenza sul pi ano ret ributivo e contributi vo;
- che, a t al riguardo, l a ricorrent e ha dedotto: di essere stat a costantemente inserita nell'organizzazione dell' e Parte_2 soggetta al potere direttivo organizzativo e disciplinare dell'azienda, addetta “ai rapporti con punti nascita” e alla “gestione amministrativa” dell a B anca del Sangue Cordonale;
di avere osservat o un turno di lavoro arti colat o i n 36 ore setti manal i, (t utte le m attine dalla 08:00 all e
14:00 con due ri ent ri pom eridi ani , il martedì e il giovedì dall e ore
15:00 all e ore 18: 00), qu oti di anam ent e annot ati in registri presenza;
di avere svolto la prestazione lavorativa con l'ausilio di strumenti di lavoro forniti dall' di avere percepito, per tutto il Parte_2
periodo, una ret ribuzione i n misura fissa con cadenza mensile, pari a complessivi euro 18.000,00 annui;
di avere svolto l'attività “in regime di i ncompatibi lità con qualsiasi attivit à ret ribuita svolt a all e dipendenze o in rapporto professionale con enti pubblici o privati”; di avere svol to, per tut to il periodo, mansi oni ri conducibili all a categoria
Pag. 2 di 26 di “assist ente ammi nistrativo” inquadrabile nella categoria C del
CCNL del comparto sani tà.
Ciò prem ess o i n fatt o, previ o accert am ento dell a natura subordinata del rapporto di l avoro i ntercorso e del dirit to ad essere inquadrat a nell a profilo professionale di “assistente amministrativo”, ha chiesto la condanna del la res istente al pagam ento in proprio favore dell e differenze retributive tra quanto percepito in tutto l'arco temporale con quanto effetti vament e spett antel e i n forza dell a qualifi ca rivendicat a o in quell a divers a accert at a i n corso di causa, nonché la condanna al pagam ent o i n favore di dei contributi derivanti dal suddetto CP_6
riconoscimento.
Deducendo l a ill egi ttima reit erazione dei contratti a t ermi ne, per un periodo superiore al limit e dei 36 m esi, ha chi est o alt resì l a condanna della resistente al pagamento un'indennità onnicomprensiva compresa tra un mi nimo di 2,5 e 12 m ensil ità dell a ultim a ret ribuzi one global e di fat to, ri chi est a nel corso di gi udi zio el evat a al pagam ento di una indennit à com pres a t ra quatt ro e ventiquatt ro mensilit à, i n considerazione di quanto successivamente disposto con l'art. 12 del decret o-l egge 16 s ett embre 2024, n. 131.
Contr Si è costit uit a i n giudizio eccependo preliminarment e l a decadenza del diritto all'esercizio dell'azione per intempestiva impugnazione del di sciplinare di assegnazione dell a borsa di studi o di operatore i nform ati co e la prescrizi one quinquennale del diritto all e differenze ret ributi ve e cont ri butive rivendicat e. Nel merito, ha contes tat o la fondat ezza del ri corso di cui ha chiesto il ri gett o, negando l'esistenza degli indici primari e secondari della subordinazione. Per Contr quanto concerne l a domanda risar citori a, ha alt resì aggi unto che i n forza dell'art. 10 comma 4 – ter del d.lgs. 368/2001, i contratti a tempo determinato del personale sanitario sono sottratti dall'ambito
Pag. 3 di 26 applicati vo del m edesimo decret o e che pert anto, in ogni caso, sarebbe legit tim a l a rei terat a stipul a di contratti a termine.
è rim ast o cont umace. CP_6
La caus a, i struit a a m ezzo docum enti, prove t est imoniali , CTU contabil e, è stat a decisa all a odi erna udi enza.
****
Il ri corso è fondato nei t ermini che seguono.
Cont Prel iminarment e va respi nt a l a eccezione di decadenza sol levata da per t ardiva i mpugnazione del di sciplinare di conferim ento dell a borsa di st udio del 12.7.2011 e dell e successive proroghe.
Seppure non es pres s am ent e ri chi am ato dall a convenuta, l a t esi di fensi va si poggia sul disposto di cui all'art. art. 32 comma 3 lett. D). della l.
n.183/2010 che (norma abrogata dall'art. 1 comma 11 L. 92/2012) aveva est eso l'applicabi lit à dei termini di decadenza previsti dall 'arti col o 6 dell a legge numero 604/ 1966 per l'im pugnazione dei licenziamenti “all 'az ione di nullit à del t ermine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli art icoli 1,2 e 4 del decreto l egi slati vo 6 sett embre
2001 numero 368 succes si ve modifi cazi oni con t ermine decorrent e dalla scadenza del medesimo”.
Dal dato letteral e di tal e disposi zione si evince che l a decadenza si applica es clus ivam ente all e azioni di nulli tà del t ermine che si a apposto al cont ratto ai sens i degl i artt. 1, 2 e 4 del d. l gs. n. 368/2001 e, dunque, soltanto alle azioni volte all'accertamento della carenza delle ragioni tecni che, organi zzat ive, produttive o sostituti ve l egitt imant i, in via general e, il ri corso a t al e tipologia contrattual e, ovvero dirett e a contes tare l a ri correnza dell e speci fi che condi zioni ti pi zzate per i sett ori d el t rasport o aereo e dei servizi post ali, oppure rivolt e a
Pag. 4 di 26 sanzionare l'insussistenza delle condizioni che consentono la proroga del cont ratto.
Nessun richiamo si rinviene nella norma alla disposizione di cui all'art. 5 D. Lgs. 368/2001 che cont empl a la previsi one sulla durata com plessiva dei rapporti a termi ne cont enuta nei lim iti dei 36 mesi .
Ne consegue che al le azioni fondat e sulla vi ol azi one dei limiti all e successi oni dei cont ratti a t ermine - qual è quell a cont enut a nel ri corso introdutt ivo del pres ent e giudi zio, in cui part e ricorrent e ha chi est o l a
Cont condanna dell' resistente al risarcimento del danno, in ragione del superam ent o del peri odo di t rent asei mesi di lavoro a t em po det erminato - non si appli ca l'onere di i mpugnazione previst o dall'art. 32 dell a legge n. 183/2010 e pertanto al cuna decadenza può validam ente contes tarsi , nel cas o di speci e, all a part e ricorrente.
Deve vi epi ù escl udersi qualsi asi onere di i mpugnazione i n rel azi one alle pretese di tipo retributivo, fondate sull'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l' , pretesa in Controparte_1
rel azione all a qual e non vi ene neppure prospettata al cuna questione sull a l egitt imit à del t erm ine apposto.
Val e l a pena ram ment are che tratt andosi di norm e di st rett a interpretazi one, s e ne deve escl udere qualsiasi appli cazi one estensiva – analogica.
Secondo condivisibile orientamento: “la decadenza non può verifi carsi al di fuori di una espr essa e specifi ca previsi one l egal e medi ant e disposizioni di st ret ta i nt erpret azione i nsuscettibi li di int erpret azione est ens iva o analogi ca, date le conseguenze che ne deri vano, che, in tempi br evi e tas sati vi, pr ecludono al giudice ogni ult eriore i ndagi ne i n ordine al merito dei rapporti controversi” (Cass., n. 23494 del 2022).
Pag. 5 di 26 Nel m erito, l e pretes e di part e ri corrent e m uovono dal la natura aut enti cam ent e subordinat a del rapport o int ercorso dal 15.7.2011 al
30.11.2019.
Appare pertanto utile richi amare i principi gi uri sprudenzi ali consolidatisi in ordine all'individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di l avoro di natura subordi nata rispett o ad alt ri rapport i di natura lavorativa non sussumibili nel tipo contrattuale di cui all'art. 2094 c.c.
Secondo un costant e ori ent am ent o dell a Suprem a C orte, quanto all o schem a normat ivo di cui all 'art. 2094 c.c., costituisce el em ent o essenzi al e, com e t al e indefettibil e del rapporto di lavoro subordi nato, e cri terio dis creti vo, nel cont empo, rispett o a quell o di lavoro aut onom o, la soggezione pers onal e del prest atore al pot ere di retti vo, disciplinare e di controllo del dat ore di lavoro, che inerisce all e int rinseche modal ità di svol gim ento dell a prest azi one lavorat iva e non già solt anto al suo risul tat o. Tal e ass oggett am ento non cost ituisce un dato di fatto el ement are quanto piuttosto una modalità di essere del rapport o pot enzialment e desumibil e da un com pl esso di ci rcost anze;
sicché, ove esso non si a agevol ment e apprezzabil e, è possibil e fare ri feriment o, ai fini quali fi cat ori, ad altri elem enti (come, ad esempi o, l a continuit à dell a prest azione, il rispett o di un orari o predet erm inato, la percezione a cadenze fiss e di un compenso prestabil ito, l 'assenza i n capo al lavoratore di ris chi o e di una seppure minima st rutt ura im prenditoriale), che hanno caratt ere sus sidi ario e funzi one m eram ent e indi zi ari a. Tali el ementi, lungi dall'as sum ere valore decisi vo ai fini dell a qualifi cazione gi uri dica del rapporto, cost ituiscono indi zi idonei ad integrare una prova presuntiva dell a subordi nazi one, a condi zione che essi si ano fatti oggetto di una valut azione compl essiva e gl obal e (così, ex plurimi s, C ass . civ., sez. l av., 27.9.2019, n. 24154, ed i vi in
Pag. 6 di 26 motivazione i precedenti di l egit timit à, anche a S ezioni Unite, in senso conform e).
È stato in particolare affermato (Cass. 5436/2019) che: “L'etero- direzione non è escl usa da event uali margini di aut onomi a, i niziati va e discrezionalità di cui può godere il di pendent e: quest o concetto si è affermato con ri guardo a prestazioni di natura i nt ellet tual e e/o prof essi onale o di el evato cont enuto speciali sti co, oppure, per ragioni opposte, a pr es tazioni estremamente el ementari , ripetiti ve, predet er minat e nell e modalità d'esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un pot ere direzional e cost ant e;
In tal i casi il crit erio rappresent ato dall'assoggett am ento del prestatore all'eserci zio del pot ere diretti vo, organizzativo e disci plinare non risult a, in quel parti col are cont esto, signi fi cat ivo e dunque, gli el em enti discretivi sono stati ravvis ati nell a previsione di un compenso fisso, di un orari o di lavoro st abile e cont inuativo, nel caratt ere dell e mansioni, nonché nel coll egam ent o t ecni co organi zzativo e produtti vo tra l a prestazi one svolt a e le es igenze azi endali (C ass. n. 7024/2015) oltre che nell a continui tà e durata del rapporto e nell a presenza di una pur minim a organi zzazione imprendit ori al e, anche con riferim ento al soggetto tenuto all a forni tura degli st rum enti occorrent i (Cass. n. 1536/2009).
Ciò prem es so, va anzitut to ril evato che i l discipli nare di assegnazione dell a borsa di st udi o (cfr. doc. 3 ri corso), costitutivo del rapporto tra l e parti, non conti ene al cun ri ferim ent o al le attivi tà di approfondim ent o cult ural e (st udio, ricerca, form azione) i nsite nel nomen iuri s adott ato.
Dal la document azi one in atti, si traggono sem mai el ementi che chi aram ente depongono per la regol am entazione di una vera e propri a prest azione l avorat iva resa a front e di una cont roprest azione economica, avuls a dall a connot azi one marcat am ent e cultural e dell a
Pag. 7 di 26 borsa di studio e dal la correl ata funzi one di contri buto al m antenim ento
- sovvenzionamento del borsista, general ment e assolt a dal l'assegno.
Quanto al concreto contenuto dell'attività svolta dalla ricorrente, il disciplinare (art. 2) prevede infatti che “la dott.ssa Parte_1
dovrà “espletare le mansioni propri e i nerenti il progetto con
[...]
la qualifi ca di oper ator e inf ormati co e che (art. 3) “per t al e atti vit à viene attribuito un assegno complessivo di € 18.000,00 annue”. In termini analoghi i s uccessivi discipli nari (cf r. doc. 4,5,6,7, e 9) con i quali è stata di volta in volta prorogata l'assegnazione della borsa di studi o.
Le linee guida assessoriali “per l'accreditamento della Banca di sangue da cor done ombel ical e di Sci acca” (cfr. doc., 6 m emori a di costituzione) al punto 7 dell' art. 3 (requisiti organizzativi) prevedono che “l a BSC deve di sporr e di una dotazi one di personal e commisurata al cari co di l avor o e dedi cat a per lo svolgiment o dell e at tivi tà gestionali e amministrative[…] ” nonché, in precedenza, l a deli berazione n.1 del 2010 di indi zione del bando per la selezione pubbl ica per il conferim ento del la B orsa di Studi o (cfr. doc 2 ricorso), laddove, nell'avviso di selezione allegato, con riguardo all'oggetto della borsa di studio, ci si esprime in termini di “impegno lavorati vo di
36 ore s etti manali” e “compenso annuale”.
Sulla bas e del t enore l ett eral e degli atti richi am ati, i n assenza peral tro di specifiche deduzioni di parte convenuta in ordine all'effettivo svolgimento di atti vità di ricerca, di studi o, t ali da suffragare l a conformit à tra il nomen i uris adottat o e il concreto assett o di i nteressi delineato, deve ritenersi che sin dall'inizio del rapporto, la ricorrente abbia es eguito prest azioni di natura st rettam ent e l avorativa, funzionali all'espletamento delle ordinarie attività della Banca, prest azioni che
Pag. 8 di 26 all a luce dell e ris ultanze probatorie, orali e docum ent ali, vanno sussunte entro il paradigma dell'articolo 2094 c .c.
La sott oposizione dell a ricorrent e al potere gerarchico e di ret tivo dei respons abili del centro, s i ri cava i nnanzitutto dall a imposi zi one dell e modalit à tem porali dell a prestazione e dal correl ato controllo esercit ato dai respons abili del proget to.
A front e di una prest azione generi cam ent e art icolata i n 36 ore settim anali fiss at a nel dis ci plinare, è em erso che la ricorrent e era t enuta al ri spetto di un orario st abil ito dai di rettori dell a succedut esi CP_5
nel tempo, che andava dal l unedì al venerdì, dall e ore 08: 00 all e 14:00, con due ri ent ri pom eri di ani il m art edì e il gi ovedì dall e ore 15:00 all e ore 18:00, analogam ent e a quanto previ sto per i dipendent i di ruol o dell a convenuta. Sul punto il test e (di rettore da l uglio 2017) Tes_1
ha afferm at o “Ricordo che la ri corrent e l avorava dal lunedì al venerdì , con un or ari o di 36 ore setti manali , così suddivise: tutte l e mattine
08.00 – 14.00 e due rientri di tre ore dalle 15 alle 18. Gl i orari in entrata e in ingr esso veni vano annotat i su un regi stro cart aceo, non era munit a di badge. Preciso che il contratto originario sti pul ato dalla ricorr ent e non stabil iva il profi lo orario, ma che tal e turnazi one è stat a stabili ta dall a di rigenza dovendo organizzare i l servizi o, ed è st ato parametrat o s ul pr ofilo orario degli amminist rati vi già assunti nel ruolo dell'azienda. A fine mese io mi occupavo di rendicontare all'azienda il lavoro svolto in accordo con il progetto. Non è mai capitato che l'azienda evidenziasse delle criticità su quanto rendicont ato. Le ri correnti erano poi tenute ad att est are la propria presenza in appos iti fogl i firm a (cfr. regi stri presenza anni 2011 - 2019 all. 32), oggetto di controllo da part e dei responsabili del Cent ro. Il test e (diret tore da giugno 2011 a luglio 2017) al ri g uardo ha Tes_2 riferito “Per quanto riguarda l'orario, la ricorrente annotava l'orario
Pag. 9 di 26 di ingresso e di usci ta in un registro. All 'ini zio esercitavo un contr ollo , verifi cavo ch e avesse rispettat o l 'orario dell e 36 ore settim anali . Dopo non ho più controllat o, perché ho capito che pot evo fidarmi dell a r icorr ente.
[….]
a.d.r il dis cipl inar e pr evedeva 36 ore settim anali , io organizzai il turno pri ma che in con creto part isse i l progett o, ovvero nel 2012 . prevedendo una distribuzione dell'orario su 5/6 giorni lavorativi.
Preciso che già nel luglio 2011 vi era l'obbligo di tenuta dei registri.
Nel corso dell a deposizi one, il teste ha poi ri conosci uto i registri sui l a ricorrente annotava quotidianamente l'orario di ingresso e di uscita.
La predisposi zione del turno di lavoro da part e del responsabil e della strut tura, articol at o nell e m odalit à anzidett e, accompagnato dall'obbligo di attestazione delle proprie presenze e il controllo esercitato dai direttori succedutesi nel tempo, palesano l'etero - imposi zione dell e modalit à tem porali della prest azi one, ti pi ca espressione del potere direttivo di cui all'art. 2094 c.c.
La subordi nazione è provat a inol tre dall a sussist enza di t utti gli indi ci sintom ati ci, pi enam ente valori zzabili nel caso di speci e avut o riguardo all a estrem a s empl i cit à e ripetit ivit à dell e mansi oni espl etat e dall a ricorrent e per come disvel ato dall a ist ruttoria (su cui più approfondit am ent e i nfra), essenzi alm ent e consi stenti nell a raccolta dei dati anagrafici dei donatori effett uando il relat ivo caricamento,
l'archiviazione e il trasferimento dei dati,, ma anche archiviazione, fotocopi atura di docum enti , ri cezione e smistam ento dell a post a in ingres so, attivi tà che ictu oculi appaiono non necessit anti di un'atti vit à di di rezi one cos tant e.
Pag. 10 di 26 La continuit à dell a prest azione è un dat o paci fi co e docum ental e e s i ricava dal la reit erat a successi one dei di scipli nari di conferim ent o dell a borsa di studio per tutto l'arco temporale dedotto in giudizio.
È provato anche l o stabile i nserim ento nell 'organi zzazi one dat o dal lo svolgimento della medesima prestazione per tutto l'arco temporale dedotto i n giudizi o in ass enza di soluzi one di continuit à, circost anza non espress ament e cont est ata, corroborat a dai docum enti prodotti dall a ricorrent e (organi gramma, job description).
Si è gi à detto in ordine all a osservanza dell'orario di lavoro st abil ito dai responsabili entro tutto l'arco temporale dedotto in giudizio.
In m erito all'as senza di ri schio, nell o svolgim ent o dell a propri a attività, i ricorrenti hanno utilizzato beni appartenenti all'azienda convenut a, (pc, t el efono fisso, cell ulare aziendal e, fax, post azione con scrivani a), ci rcost anza conferm at a da entrambi i t estim oni e com unque non oggetto di s pecifica cont est azione. Le ri correnti hanno inolt re pacificamente percepito una retribuzione in misura fissa (€ 1.500,00) e periodica (m ens ile) che non risult a correl at a a speci fi ci risultati.
Altro el emento che depone per l a nat ura subordinat a dell a prest azione, già em ergent e nel dis cipli nare, è offerto dalla esclusi vità dell e
Contr prestazioni rese dalle ricorrenti a favore dell'
Si legge infatti nell'art. 3 del disciplinare che l'assegnazione di borsa di st udi o im pli cava incom pati bilit à con qual si asi att ivit à ret ribuita svolt a all e dipendenze o in rapporto professionale con enti pubbl ici o privati .
Nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego, l'esclusività dell a prestazi one as surge a i ndi ce rivel atore dell a natura subordinat a del rapporto (cfr. Corte di Appello Venezia n. 2726 del 4.11.2021; nella
Pag. 11 di 26 giurisprudenza ammi nistrati va: Consigl io di St ato Sez. V, Sent. 02 -10 -
2018, n. 5646 ; Cons . Stat o, V, 5 april e 2017, n. 1601; i d., 30 m aggi o
2016, n. 2275). Il rapport o di lavoro subordinato con l a pubbl ica amminist razione è infatti carat teri zzato da regi me generale di incompatibilità con altri rapporti di natura subordinata o con l'esercizio di att ivit à di t ipo professional e - imprenditori al e (cfr. art. 53 d.l gs.
165/2001).
La valut azione gl obal e di t utti gli elem enti si ntom ati ci del rapporto di subordi nazi one s ues posti possono essere assunti com e concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva sussistenza del lavoro subordi nato.
Deve, dunque, concl udersi con l a ri quali ficazi one del rapporto di lavoro intercorso t ra le part i, avendo lo st esso assunto i carat teri dell a subordinazione, stante la strumentalità dell'attività espletata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente e inserita in modo stabile ed effetti vo nell a st essa organi zzazione amminist rativa.
Sulla scort a dell e risult anze ist rutt ori e, le prest azioni rese appai ono riconducibili al profilo B profil o coadiutore am ministrativo del CC NL com parto s anit à (acquisibil e ex offici o ex multis C ass. 12113/ 2022).
Appartengono a ques ta cat egoria i l avorat ori che ricoprono posizi oni di lavoro che ri chi edono conoscenze teori che di base rel ative al lo svolgimento dei compiti assegnati, capacit à m anuali e tecni che speci fi che ri ferite all e propri e qualifi cazi oni e speci ali zzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescri zi oni di m as si ma.
Pag. 12 di 26 Ed in particolare, il Coadiutore amministrativo “Svolge nell'unità operati va di ass egnazione at tivi tà amministrati ve quali , ad esempio, la classifi cazi one, la ar chivi azione ed il protocol lo di att i, l a compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predet er minati, operazioni sempl ici di natura contabile, anche con
l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sis temi di video -s critt ura o dattil ograf ia, l 'att ivi tà di sport ello”
Ciò premesso, l e att ività svolt e dall a ri corrent e appaiono rispondenti a quelle des cri tte dall a decl arat oria cont ratt ual e sopra riport at a.
Ha trovato riscontro l'assunto difensivo secondo cui la ricorrente svolgeva quas i es clusivam ent e att ivit à di inserim ento di dati sul gest ional e inform ati co installat o sul pc effett uando i l caricam ento,
l'archiviazione e il trasferimento dei dati,
Depone i n t al senso gi à l a docum ent azi one deposit at a dal ricorrente denominat a m ans ionari o (doc. 23), nel qual e al profilo corrispondente a quello dell a ri corrente (operatore informati co) vengono associ at e l e seguenti m ans ioni: cari cam ent o, archivi azione e t rasferim ent o dei dati;
raccolt a dati ed effettuazione di indagi ni st atisti che. In ri feri mento a queste ultim e va tutt avi a ri levat o come l a espl etata istruttori a oral e ha pal es ato che t al e at ti vità consist esse in sostanza nel reperi mento di dati , quali ad es em pio il numero dei parti regi strati nei vari centri di nascit a,
e nel s uccess ivo i ns erim ento in un fogli o excel e com uni cati al bi ologo in servi zio, ovvero al responsabile del cent ro per (cfr. test imoni anze e . Tes_1 Per_1
La ri corrent e nel corso del rapporto si è poi occupat a: della ri cezione docum enti e success iva attivit à di smist am ento ai dirett ori del centro, attività riconducibil e a quell a di protocol lazione testualm ent e ri portat a nell a decl arat ori a;
nel servi zi o di pri ma accogli enza e raccolta dati anagrafi ci dei donat ori, m ansioni pri ma faci e riconduci bil e all'attività
Pag. 13 di 26 di sport ello anch'essa contemplata nella declaratoria sopra descritta;
e poi ancora tutt e atti vità, sem pli ci e ripetitive (archi vi azi one, fotocopie docum enti - cfr. test e ). Tes_1
Le m ansi oni in concret o svolt e dall a ri corrente risul tano prive dell e conos cenze t eori che speci alisti che o l e capacit à tecni che elevate caratt erizzanti l e m ansi oni ri cadenti nell a decl aratoria contrattual e rivendicat a.
Appartengono infatti alla categoria C i dipendenti “[…] che ricoprono posizi oni di l avoro che richi edono conoscenze t eoriche speci alisti che di base, capacit à t ecni che el evat e per l'esplet ament o delle att ribuzi oni , autonomi a e r esponsabi lità secondo met odologi e defi nit e e precisi ambit i di int er vento operati vo proprio del profil o, eventual e coordinamento e controllo di alt ri operatori con assunzione di respons abil ità dei ri sultati conseguiti.
Appart engono, altr esì, a questa cat egoria i lavoratori che ricoprono posizi oni di lavoro che richiedono conoscenze t eori che e prati che nonché esperi enz a prof essional e e specialist ica maturat a nel sottos tant e pr ofilo uni tamente a capacità tecniche el evat e per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo met odologi e definite e pr eci si ambiti di int ervent o operati vo proprio del profil o, event ual e coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Sul punt o, il ri corso appare l acunoso gi à in punt o di all egazione, non risul tando espli cit ati gli el em ent i caratt erizzanti la cat egori a rivendicat a emergenti dall a rel ati va declarat ori a cont rattual e. In ogni caso le mansioni espletate dalla ricorrente, per come accertato all'esito dell a ist rutt ori a, non richi edono le conoscenze special isti che ri chieste dall a decl arat oria contratt uale ri vendi cat a e neppure sono em ersi gli
Pag. 14 di 26 ulteriori elementi caratterizzanti il profilo quali l'autonomia nell'espletamento delle mansioni e la responsabilità dei risultati.
Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto consegue il riconoscimento dell e pret ese di fferenze maturat e nel periodo lavorativo dedotto in gi udi zio tra l a ret ribuzi one spett ant e ad un di pendente con l'inquadramento sopra detto e i compensi percepiti.
Bisogna, d'altro canto, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempest ivament e s oll evat a da part e convenut a.
Le pret es e creditori e nas centi dai rapporti di l avoro subordi nat o sono assoggettate al termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948 c.c.
Per quanto atti ene al la decorrenza del suddetto t ermine va ri chiam ato il recent e pronunci am ento dell e S ezi oni Unite della C orte di cassazione secondo cui (sentenza n. 36197/2023): “L a prescrizi one dei crediti retri buti vi dei lavor atori nel pubbli co i mpi ego contratt uali zzato - si a nei rapporti a t empo indet erminato, sia i n quelli a t empo determinato, e anche in caso succes sione di cont ratti a t ermine - decorre, per i crediti che nascono nel cor so del rapporto l avorati vo, dal giorno dell a loro insor genza e, per quelli che mat urano all a cessazione, a part i re da t al e data, per ché non è configurabi le un "met us" del cittadino verso la pubbl ica amminis trazione e poi ché, nei rapporti a t empo det erminato, il mancat o r innovo del contratto int egra un'apprensione che cost ituisce una mer a as pett ati va di fatt o, non giust iziabil e per l a sua i rrilevanza giuridica”.
Ne cons egue che l a prescri zione dei credi ti di natura ret ributi va oggetto di caus a va cal col at a a partire dall a dat a di maturazione degli stessi e non dall a cess azione del rapport o. Considerando che il prim o att o interrutti vo è costi tuito dalla notifi ca, in data 23.1.2020, della
“impugnativa dei contratti a tempo determinato” (cfr. doc. all . 20) e che il t erm ine pres crizional e - com e sopradet to - è di cinque anni, devono
Pag. 15 di 26 rit enersi ancora esigibili sol o i crediti retributivi m aturati a parti re dal
23.1.2015, ri tenendosi prescritti quell i antecedenti a t al e periodo.
Dal la ri qualificazione del rapporto i n lavoro subordi nat o discende altresì l'accoglimento della domanda di pagamento del TFR ex art . 2120
c.c.
Anche in ordine al pagamento del TFR, bi sogna tenere conto dell a eccezione di pres crizione, il cui t erm ine quinquennal e i nizi al e va indivi duato, s econdo le coordinat e erm eneutiche offert e dall e S ezioni unit e, al momento della cessazione di ogni singol o rapport o che segna il momento a parti re dal qual e era esigibile i l corri spondent e TFR (in senso conform e Cort e di Appello di Pal ermo sent enze nn. 984/2024 e
825/2024).
La ri corrent e ha pert anto di ritto al TFR m aturato a part ire nel quinquenni o ant ecedent e all a noti fi ca del primo att o i nt errutt i vo del 23 gennaio 2020.
Va alt resì accolt a l a conseguent e domanda volt a all a ri costruzione della posi zione cont ributiva e previ denzial e.
Tal e pretes a non può rit enersi prescri tta st ant e il tenore l ett eral e dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335/1995 a tenore del quale “Per le gesti oni pr evi denziali esclusi ve e per i fondi per i t rat tamenti di previdenza, i t rattamenti di f ine rapporto e i t ratt ament i di fine servizi o amminist rati cui sono iscrit ti i lavoratori di pendenti dell e CP_7 CP_6
amminist razi oni pubbliche di cui al decreto legisl ativo 30 marzo 2001,
n. 165, i t er mini di pr es crizi one di cui ai commi 9 e 10, riferit i agli obbli ghi r elati vi all e contri buzi oni di previdenza e di assi st enza social e obbli gatoria aff er enti ai periodi di competenza fin o al 31 di cembre
2018, non si applicano fi no al 31 di cembre 2023, fatti salvi gli effetti di
Pag. 16 di 26 provvedimenti gi uri sdizionali passat i i n gi udi cat o nonché' il diritt o all'i nt egr ale t ratt ament o pensi onisti co del lavoratore” (com ma inserito dall'art. 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modi ficazioni dall a Legge 28 m arzo 2019, n. 26, successivam ent e sostituito dall'art. 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertit o, con modifi cazi oni dall a Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a, del D.L. 30 dicembre 2021,
n. 228, convert ito con modifi cazioni dal la Legge 25 febbrai o 2022, n.
15 e da ultimo dall'art. 9, comma 1, lettera a, del D.L. 29 dicembre
2022, n. 198, convert ito con m odi fi cazioni dall a Legge 24 febbrai o
2023, n. 14).
Va sul punto condi viso l 'ori ent am ento dell a giurisprudenza di m erito
(sent enza C ort e App. Torino n. 379/2020, Cort e App. Genova n.
92/2021, C orte di Appell o Fi renze) secondo il quale “ con il nuovo comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/1995 il legislatore ha infine esteso al
31.12.2023 il t er mi ne di versament o della contri buzi one obbligat oria maturata fi no al 31.12.2014 -2015 -2017-2018 per i lavoratori del pubbl ico impi ego privatizzato. Ciò al dupli ce fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti prescritti, e di tutelare CP_6
l'integrità delle posizioni dei lavoratori che, altrimenti, vedrebbero leso i l diritt o all 'integr al e tratt amento pensioni sti co spett ant e sull a base di tutta contribuzione dovuta […] Non si tratta di una mera sospens ione dei soli ter mini di prescrizione, che siano ancora in corso
e quindi non esauriti (come invece diversamente disposto dal legislatore in altri interventi normativi, quali, ad esempio, l'art. 2, comma 19 DL 463/1983, conv. in L 638/1983), bensì di una t emporan ea inappli cabilit à di detti t ermini per l a t otalità dei contributi maturati fino al 31.12.2014/2015/2017, senza ult eriori disti nzioni.
Il datore di l avoro va pert anto condannato a corri spondere ad i CP_6 contributi previdenziali relativi al periodo dell'intercorso rapporto di
Pag. 17 di 26 lavoro s ubordi nato con l a ri corrent e (dal 2011 al 2019) non essendo decorso alcun t ermine di prescri zione.
Per l a concreta determinazione del quantum debeatur è st at a dispost a una CTU contabile le cui risultanze, portate nell'elaborato peritale del deposit ato il 5.1.2024 (epurato dalle somme a cal colat e a titol o di indennit à per ferie non godut e, festivit à ed ex festivit à cont eggi at e nell a prim a st esura), sono condivise dal giudi cant e i n quanto scevre da vizi logico – giuri dici.
In conseguenza, va condannata al pagamento di € Parte_2
8.633,72 a tit olo di differenze ret ribut ive dovute dal 23.1.2015 sino alla fine del rapporto, oltre gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdott o dagli artt. 16, comm a 6 dell a l egge 412/1991 e 22 comm a 36 dell a legge 724/ 1994, che non consente il cumul o t ra t ali due voci sull e somm e liquidat e a ti t olo di di fferenze ret ributive.
Cont convenut a va al tresì condannat a al pagam ent o favore dell a ricorrente di € 6.856,16 pari al TFR maturato nei limiti della prescri zi one quinquennale.
Part e ri corrente ha insistit o affinché si tenesse conto, nell a det erminazione dell e s pet tanze dovut e, dell e somm e a titolo di indennit à per ferie non godute, festivit à ed ex festivit à cont eggi ate dal
CTU nel prim o el aborato peri tal e deposit ato (cfr. not e depositat e
8.10.2024 e not e conclus ive).
La richiest a non è accogli bil e per l a semplice ragione che l a questi one circa l a s pet tanza dell e indennit à i n parol a non è st at a devolut a al
Pag. 18 di 26 giudi cant e, s icché l e indennit à i n esam e devono rit enersi estranee al petit um azi onato (per t al e ragione non comprese nel quesit o posto al perito).
Le suddet te i ndenni tà non possono infatti rit enersi com prese nell a richiesta di condanna al pagamento delle “differenze retributive” correl at e al riconos cim ento del rapport o di l avoro subordi nat o, non risul tando peralt ro nel corso del ri corso indi cat e l e speci fi che ragioni fat tuali e gi uridi che (caus a pet endi) a sostegno dell a rel ati va pret esa.
Nessuna indennit à a titol o di ferie, permessi non goduti può pert ant o essere riconosciuta stante il chiaro disposto dell'art. 112 c.p.c.
Al di l à di t al e t ranci anti consi derazioni , in ogni caso la ri chi est a si appal es a come i nfondata st ant e il di fet to di all egazione e prova del fat to costitui vo dell a relat iva pret esa. A di spetto di quant o sostenut o nell e not e da ulti mo deposit at e, il ri conoscim ent o dell e dett e indennit à non consegue automaticamente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordi nat a, ma esi ge l a all egazione e prova dell a font e del diritto ovvero: l'avere espletato attività lavorativa eccedente rispetto all a norm al e durat a del periodo di lavoro (cfr. Cass. n.10638/2021, n.
8251/2015, n. 26985/2009) circostanza invero neppure prospettata nell'atto introduttivo.
La ricorrent e, infatt i, nel corpo ri corso neppur l am ent a l a m ancata fruizione di peri odi di perm esso o di riposo durant e l o svol giment o del rapporto ovvero di avere l avorato i n eccedenza ri spetto a quant o avrebbe lavorato se fosse stata sin dall'inizio assunta con contratto di lavoro subordi nat o.
Manca l a allegazi one e prova del fat to cost itui vo del diritto all e indennit à di feri e e perm essi non goduti . Ne consegue l a infondat ezza dell a rel ativa dom anda.
Pag. 19 di 26 I risultati dell'istruttoria depongono peraltro nel senso che la ricorrente abbia us ufrui to di peri odi di feri e e permessi e che questi siano st ati regol arment e ret ribui ti.
Ed infatti, s e è vero che il di sciplinare (art. 7) non prevedeva, tra l'altro, la fruizione di giorni e di ferie e permessi, e che, come confermato dal teste “laddove si f osse assentat a l'azienda Tes_1
non avr ebbe pagato la rel ati va gi ornat a e il contratto avrebbe subito uno slittam ent o nel termin e final e”, è altrettanto vero che come dichiarato dal t est e questi , assumendosene l a responsabilit à, Tes_2 consentiva la fruizione di ferie e permessi “che poi avrebbero recuperato” aggi ungendo “ devo di re però che sul punto non ero molto fiscale e che l a giornata di ferie poteva non essere recuperata pienamente”.
Ove si foss e as sent at a dal lavoro (per ferie, permessi, m al atti a), l a ricorrent e avrebbe quindi subito una decurt azione dalla ret ri buzione e la durat a del cont ratt o avrebbe subito un differim ento.
Ora, cons iderato che in att i non vi è t raccia di alcun di fferi ment o del termine fi nale connesso al recupero di gi orni non l avorati , considerato altresì che le buste paga in atti riportano tutte l'importo di € 1.500,00
(qui ndi nes suna decurt azione ha m ai subito), non può che concludersi che i giorni di ri poso di cui ha ri corrente ha usufruit o nel corso del rapporto sono st ati tutti regol arment e retribui ti alla st regua di ferie spet tanti ad un lavoratore subordi nat o.
Neppure appare fondata la censura di parte convenuta all'operato del
CTU, laddove evidenzia il mancato scomputo dall'ammontare delle retribuzioni spettanti, l'assegno percepito nel gennaio 2015 di €
1.500,00.
Pag. 20 di 26 Ed i nvero, in rel azi one al periodo di gennai o 2015, il Consulent e ha corrett am ent e scomputat o dal dovuto la quot a di assegno i mput abil e alle retribuzioni maturate e conteggiate nel dovuto (calcolata in €
525,00) es cl udendo la rest ante part e perché di compet enza del peri odo ant ecedent e non cons iderato ai fi ni del dovuto perché prescritt o.
Per quanto concerne l'importo dei contributi necessari per la Contr ricostruzione contributiva, va condannata al pagamento di €
17.903,20 pari all a quot a dei cont ributi a cari co del datore di l avoro per il periodo da 19 m arzo 2016 sino all a fine del rapport o, per come det erminati dal CTU. P er il periodo lavorativo intercorso da luglio
2011 sino al 18 marzo 2016, i cont ributi ben possono essere cal col ati i n sede amministrativa dall' , in ottemperanza spontanea alla presente CP_6
sent enza, ass um endo com e paramet ro per determi nare la base imponi bil e l e ret ribuzi oni spett anti all a ri corrent e per il detto periodo in base all'inquadramento categoria B profilo profilo - coadiutore amminist rat ivo, di cui al CCNL com parto sanit à, oppure i n sede esecutiva in caso di eventual e i nott em peranza dell a part e convenuta
(cf r. C as s. C iv., s ez. lav., 02/ 09/ 2014, n. 18519 in t em a di requisiti del titolo es ecuti vo).
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È fondata la domanda risarcitoria conseguente all'abusivo utilizzo dei contratti a termine, alla stregua dell'orientamento consolidato della
Suprem a C ort e s econdo (cfr. S ez. Un. n. 5072/2016)“In materia di pubbl ico i mpi ego pr ivati zzat o, nell 'ipotesi di abusi va reit erazione di contratti a termi ne, la misura risarcit ori a previst a dall 'art . 36, comma
5, del d.l gs. n. 165 del 2001, va i nterpret ata in conf ormità al canone di eff etti vità dell a tut el a affermato dalla Corte di Giust izia UE (ordinanza
12 di cembr e 20 13, in C-50/13), si cché, mentre va escluso - si ccome incongr uo - il ri cors o ai criteri previsti per il li cenzi ament o il legit timo, può farsi rif er imento alla f attispeci e omogenea di cui all'art. 32,
Pag. 21 di 26 comma 5, dell a l. n. 183 del 2010, qual e danno presunto, con val enza sanzi onat oria e qualificabil e come "danno comunitario", determinato tra un mini mo ed un massi mo, sal va l a prova del maggior pregi udizio soff erto, senza che ne deri vi una posizione di favore del l avoratore privato rispett o al dipendente pubbli co, att eso che, per il primo,
l'indennit à forfet izz ata li mita il danno risarci bil e, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Tali pri nci pi, att raverso i qual i si è sost anzi alm ent e int eso cautel are il lavoratore pubbli co che abbi a subit o l a precari zzazi one del rapporto, sono st ati ribaditi dall a giurisprudenza successi va (sent . nn.
23691/2016; 8885/ 17; 8927/ 17) e cost ituiscono orm ai ori ent am ent o consoli dat o cui il C ollegi o non può che adeguarsi .
Ora nell a speci e, come è paci fi co, il rapporto cont roverso è stato rei terato per una durat a compl essiva di oltre 8 anni , cosi cché si è incont rovertibil ment e veri ficat o "l 'abuso" int eso qual e font e di danno presunto secondo i principi sopra delineati.
Per l a quanti fi cazi one del danno risarci bile per l 'abusi va reiterazione dei cont ratti a term ine, fatt a salva la possibi lit à per il l avoratore di provare il m aggior pregiudizi o subito, soccorrono i criteri dettati dall e
SS.UU. dell a C ort e di C assazione nell a sentenza 15.3.2016 n. 5072, che consentono il ri corso ai param et ri det tati dall'art. 32 comma 5 L.
182/2010 per l a quanti fi cazi one del danno comunitari o con val enza sanzionatoria, det erminat o t ra un mini mo e un m assimo;
a seguito dell 'abrogazione del ri c hi am ato art. 32, il riferim ento deve essere sostit uito dall 'omol oga disposi zione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. n.
81/2015, secondo cui: “N ei casi di trasformazi one del cont ratt o a t empo det er minato in contr atto a t empo i ndet erminat o, il giudice condanna il dator e di l avoro al ris ar cimento del danno a f avore del lavorat ore stabil endo un'indennità onni comprensiva nel la misura compresa tra un mini mo di 2,5 e un mass imo di 12 mensi lità dell'ulti ma retri buzione di riferiment o per il cal col o del trattament o di fi ne rapporto, avuto
Pag. 22 di 26 riguardo ai crit eri i ndi cati nel l'arti col o 8 della l egge n. 604 del 1966.
La pr edetta i ndennità rist ora per int ero i l pregi udizi o subit o dal lavorat or e, compr es e l e conseguenze ret ributi ve e cont ributi ve relati ve al per iodo compr es o tra l a scadenza del termine e la pronuncia con la qual e il gi udi ce ha ordinato l a ri costituzi one del rapport o di l avoro”.
All a l uce dei pri ncipi espressi nell a sentenza pronunciat a dall a S uprem a
Cort e com e sopra s intet izzati, deve pertant o essere riconosciut o al le ricorrenti il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D.
Lgs. n. 81/ 2015.
Dunque, escl udendo dal comput o l e pri me tre annualit à, i n rel azione all e quali non ri sult a possi bil e confi gurare un ill ecito, e qui ndi nessun danno, il pregiudi zio può apprezzarsi a part ire dal quarto contratto per cui è caus a. Trattandosi, compl essivam ente di 8 anni e 2 mesi e 15 giorni di rapporto, muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mens ilit à e ri conos cendo m ezza m ensil it à per ogni annualit à successi va all a t erza (dunque 5 anni e 2 m esi e 15 gi orni), si riti ene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapport o, olt re int eressi e ri valut azione dal dovuto al saldo effettivo.
In concreto, t enuto conto delle risul tanze perit ali cont enute nel primo
Contr conteggio, deve essere condannata al pagamento di € 7.785,75 corrispondenti a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€
1.557,15 X5).
Non si ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 12. del D.L. 131/2024, in vigore dal 7 settembre 2024 secondo cui “ N ella specifi ca i pot esi di danno conseguente all 'abuso nell 'utili zzo di una
Pag. 23 di 26 successi one di contr atti o rapporti di lavoro a tempo det ermi nato, f atta salva l a facoltà per il l avorat ore di provare i l maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quatt ro e un mass imo di venti quat tro mensilità dell 'ulti ma retribuzione di rif eri mento per i l calcolo del trattamento di fi ne rapporto, avuto riguardo alla gravit à della viol azione anche i n rapporto al numero dei contratti in s ucces sione i i ntervenuti tra l e parti e alla durata complessiva del rapporto”.
In ass enza di una speci fi ca di norm a di l egge che ne sancisca l a ret roatt ivit à, l a fatt is peci e norm ativa di nuova int roduzione non può che disporre per l'avvenire in forza della previsione generale di cui all'art. 11 com ma 1 dell e P releggi ed è pert anto desti na[...]a a [...] rovare applicazione ai fatti illeciti consumat i successivam ent e all a sua entrat a in vi gore.
Cont Giuridicamente infondata è la difesa dell' convenuta secondo cui la domanda risarcitoria non può essere accolta stante il disposto dell'art. 10 comma 4 ter d.lgs. 368/2001 che esclude dall'ambito applicativo del medesim o decret o legi slativo i cont ratti a tem po det erm inat o del personal e s anit ario.
La cit at a dis posi zi one non può essere i nt erpret at a nel senso di legittimare l'utilizzo illimitato di una successione di contratti a termine, pena l a s ua contrarietà all e di sposizioni dettate dal l a di rettiva
1999/70/CE, nonché all'art. 36, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, disposizione non espressam ent e derogat a e da rit enersi tuttora applicabile anche all e as sunzi oni a t empo det erm inato del personale del
Servizio s anitari o nazional e. Condivi sibili appai ono sul punt o l e argom ent azioni di C ort e di Appello Milano sez. Lav. sent . n.1817/ 2018 secondo “l a Cort e di Gi ustizi a ha ripetutament e aff ermato (cfr. C GUE sez. II., 7 s ett embr e 2006, causa C -53/03, e , C GUE, Per_2 Per_3
Pag. 24 di 26 sez. II, 7 s ett embr e 2006, causa 180/ 04, ; GC UE, sez. VI, 1 Per_4
ottobre 2010, caus a n. C -3/10, , nonché CGUE 4 l uglio 2006, Per_5 grande sez., causa n. 212/04, che l'accordo quadro e la Per_6
diretti va1999/ 70/C E si appli cano anche ai rapporti di l avoro a termi ne con l e pubbl iche amminis trazi oni .
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'art. 4 citato non possa comunque l egi ttimare, confli ggendo con l e di sposizioni comunitarie dettate dalla direttiva citata volte a prevenire e reprimere l'abuso dei contratti a tempo determinato nonché, sul piano nazionale, con l'art.
36, comma 2 D.Lgs. 165/2001, un rei terato illi mitat o ri corso a forme contratt uali fl essi bil i in spregio all e ragioni di carattere t emporaneo ed eccezionale che ne legittimano l'utilizzo”.
Conclusi vam ente va provveduto com e in dispositivo.
Le spes e s eguono l a soccom benza e sono liquidat e nell a misura indi cat a in dis pos itivo appl icando i param etri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche, in base allo scaglione di riferimento (tra €
26.001,00 e 52.000), congruamente ridotti in ragione dell'accoglimento parzial e della domanda.
Null a s ull e s pese nei confronti di st ant e l a contum aci a. CP_6
Pone il com penso del CTU, li qui dat o con separato decreto, in capo all e parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico Contr dell' nei rapporti interni con la ricorrente.
P.Q.M.
il Gi udi ce del Lavoro, defi nitivam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one in parzi al e accoglim ent o del ri corso,
Pag. 25 di 26 a) accerta l a natura s ubordinata del rapporto int ercorso t ra:
[...]
Cont e t ra il 15.7.2011 e il 30.11.2019; Parte_1
b) condanna a corrispondere in favore dell a Parte_2 ricorrente la somma di € 8.633,72 a titolo di differenze retributive oltre interessi nell a mis ura di l egge dalla m aturazi one al sal do;
c) condanna a corri spondere in favore della Parte_2 ricorrente la somma di € 6.856,16 a titolo di TFR oltre interessi nella misura di l egge dall a mat urazione al saldo;
Contr d) condann a l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di mediante pagamento nei confronti dell' Parte_1 CP_6 dell'importo di € 17.903,20 relativi al periodo che va dal 19.3.2016 al
30.11.2019;
e) condanna all a regolari zzazione dell a posi zione Parte_2
contri buti va dell e ri correnti m ediante pagam ento nei confronti dell' dei contributi relativi al periodo 15 luglio 2011 – 18 marzo CP_6
2016;
f) condanna al pagam ent o nei confronti del la Parte_2 ricorrente della somma di € 7.785,25 corrispondente a 5 retribuzioni globali di fatto, olt re int eressi di l egge;
Contr g) condanna al pagam ent o dell e spese di lit e li quidat e in favore dell a ri corrente in € 3.500,00 ol tre i va, C PA e spese generali;
h) null a s ull e s pese t ra e l e parti CP_6
i) pon e l e s pes e dell a CTU l iqui date con separat o decreto in solido nei
Contr rapporti esterni con l'ausiliario e in capo alla nei rapporti interni.
Così decis o in Sciacca 27/03/ 2025
Il Giudi ce
Leonardo Modi ca
Pag. 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
rappresent at a e difesa dagli avv.ti DENTIC I Parte_1
LORENZO MAR IA, MAINI LO C ASTO LUIGI e P ETTA GIORGIO
-ri corrent e-
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO ANTONINO
-resist ente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: qual ifi cazione rapport o, risarci mento danni
CONC LUS IONI DELLE P ARTI: come nel verbal e di udienza e nei rispetti vi atti di fensi vi in esso ri chi am ati all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Con ricorso deposi tato il 22/09/ 2020, ha Parte_1
convenut o in giudi zio Controparte_1 Contr (d'ora in avanti ed Controparte_4
esponendo: Contr
- che nel luglio 2011, le conferiva una borsa di studio nell'ambito del progetto “banca cordonale del sangue di Sci acca” (d'ora innanzi anche solo , di durat a annual e, per il peri odo com preso t ra il CP_5
15.7.2011 e il 14.7.2012 per svol gere mansioni di operatore inform ati co;
- che in forza di diverse proroghe succedut esi negli anni, prestava la propria attività, sempre nella qualità di “borsista”, senza soluzione di continui tà sino al 30.11.2019;
- che in dat a 23.1.2020, im pugnava i discipli nari di conferi ment o dell a borsa di st udi o del luglio 2011 e t utte l e successive proroghe, contes tando l a formal e quali fi cazi one del rapport o, sussumibil e, a dispetto del nomen i uris, entro il paradigma dell'articolo 2094 c.c., con ogni cons eguenza sul pi ano ret ributivo e contributi vo;
- che, a t al riguardo, l a ricorrent e ha dedotto: di essere stat a costantemente inserita nell'organizzazione dell' e Parte_2 soggetta al potere direttivo organizzativo e disciplinare dell'azienda, addetta “ai rapporti con punti nascita” e alla “gestione amministrativa” dell a B anca del Sangue Cordonale;
di avere osservat o un turno di lavoro arti colat o i n 36 ore setti manal i, (t utte le m attine dalla 08:00 all e
14:00 con due ri ent ri pom eridi ani , il martedì e il giovedì dall e ore
15:00 all e ore 18: 00), qu oti di anam ent e annot ati in registri presenza;
di avere svolto la prestazione lavorativa con l'ausilio di strumenti di lavoro forniti dall' di avere percepito, per tutto il Parte_2
periodo, una ret ribuzione i n misura fissa con cadenza mensile, pari a complessivi euro 18.000,00 annui;
di avere svolto l'attività “in regime di i ncompatibi lità con qualsiasi attivit à ret ribuita svolt a all e dipendenze o in rapporto professionale con enti pubblici o privati”; di avere svol to, per tut to il periodo, mansi oni ri conducibili all a categoria
Pag. 2 di 26 di “assist ente ammi nistrativo” inquadrabile nella categoria C del
CCNL del comparto sani tà.
Ciò prem ess o i n fatt o, previ o accert am ento dell a natura subordinata del rapporto di l avoro i ntercorso e del dirit to ad essere inquadrat a nell a profilo professionale di “assistente amministrativo”, ha chiesto la condanna del la res istente al pagam ento in proprio favore dell e differenze retributive tra quanto percepito in tutto l'arco temporale con quanto effetti vament e spett antel e i n forza dell a qualifi ca rivendicat a o in quell a divers a accert at a i n corso di causa, nonché la condanna al pagam ent o i n favore di dei contributi derivanti dal suddetto CP_6
riconoscimento.
Deducendo l a ill egi ttima reit erazione dei contratti a t ermi ne, per un periodo superiore al limit e dei 36 m esi, ha chi est o alt resì l a condanna della resistente al pagamento un'indennità onnicomprensiva compresa tra un mi nimo di 2,5 e 12 m ensil ità dell a ultim a ret ribuzi one global e di fat to, ri chi est a nel corso di gi udi zio el evat a al pagam ento di una indennit à com pres a t ra quatt ro e ventiquatt ro mensilit à, i n considerazione di quanto successivamente disposto con l'art. 12 del decret o-l egge 16 s ett embre 2024, n. 131.
Contr Si è costit uit a i n giudizio eccependo preliminarment e l a decadenza del diritto all'esercizio dell'azione per intempestiva impugnazione del di sciplinare di assegnazione dell a borsa di studi o di operatore i nform ati co e la prescrizi one quinquennale del diritto all e differenze ret ributi ve e cont ri butive rivendicat e. Nel merito, ha contes tat o la fondat ezza del ri corso di cui ha chiesto il ri gett o, negando l'esistenza degli indici primari e secondari della subordinazione. Per Contr quanto concerne l a domanda risar citori a, ha alt resì aggi unto che i n forza dell'art. 10 comma 4 – ter del d.lgs. 368/2001, i contratti a tempo determinato del personale sanitario sono sottratti dall'ambito
Pag. 3 di 26 applicati vo del m edesimo decret o e che pert anto, in ogni caso, sarebbe legit tim a l a rei terat a stipul a di contratti a termine.
è rim ast o cont umace. CP_6
La caus a, i struit a a m ezzo docum enti, prove t est imoniali , CTU contabil e, è stat a decisa all a odi erna udi enza.
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Il ri corso è fondato nei t ermini che seguono.
Cont Prel iminarment e va respi nt a l a eccezione di decadenza sol levata da per t ardiva i mpugnazione del di sciplinare di conferim ento dell a borsa di st udio del 12.7.2011 e dell e successive proroghe.
Seppure non es pres s am ent e ri chi am ato dall a convenuta, l a t esi di fensi va si poggia sul disposto di cui all'art. art. 32 comma 3 lett. D). della l.
n.183/2010 che (norma abrogata dall'art. 1 comma 11 L. 92/2012) aveva est eso l'applicabi lit à dei termini di decadenza previsti dall 'arti col o 6 dell a legge numero 604/ 1966 per l'im pugnazione dei licenziamenti “all 'az ione di nullit à del t ermine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli art icoli 1,2 e 4 del decreto l egi slati vo 6 sett embre
2001 numero 368 succes si ve modifi cazi oni con t ermine decorrent e dalla scadenza del medesimo”.
Dal dato letteral e di tal e disposi zione si evince che l a decadenza si applica es clus ivam ente all e azioni di nulli tà del t ermine che si a apposto al cont ratto ai sens i degl i artt. 1, 2 e 4 del d. l gs. n. 368/2001 e, dunque, soltanto alle azioni volte all'accertamento della carenza delle ragioni tecni che, organi zzat ive, produttive o sostituti ve l egitt imant i, in via general e, il ri corso a t al e tipologia contrattual e, ovvero dirett e a contes tare l a ri correnza dell e speci fi che condi zioni ti pi zzate per i sett ori d el t rasport o aereo e dei servizi post ali, oppure rivolt e a
Pag. 4 di 26 sanzionare l'insussistenza delle condizioni che consentono la proroga del cont ratto.
Nessun richiamo si rinviene nella norma alla disposizione di cui all'art. 5 D. Lgs. 368/2001 che cont empl a la previsi one sulla durata com plessiva dei rapporti a termi ne cont enuta nei lim iti dei 36 mesi .
Ne consegue che al le azioni fondat e sulla vi ol azi one dei limiti all e successi oni dei cont ratti a t ermine - qual è quell a cont enut a nel ri corso introdutt ivo del pres ent e giudi zio, in cui part e ricorrent e ha chi est o l a
Cont condanna dell' resistente al risarcimento del danno, in ragione del superam ent o del peri odo di t rent asei mesi di lavoro a t em po det erminato - non si appli ca l'onere di i mpugnazione previst o dall'art. 32 dell a legge n. 183/2010 e pertanto al cuna decadenza può validam ente contes tarsi , nel cas o di speci e, all a part e ricorrente.
Deve vi epi ù escl udersi qualsi asi onere di i mpugnazione i n rel azi one alle pretese di tipo retributivo, fondate sull'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l' , pretesa in Controparte_1
rel azione all a qual e non vi ene neppure prospettata al cuna questione sull a l egitt imit à del t erm ine apposto.
Val e l a pena ram ment are che tratt andosi di norm e di st rett a interpretazi one, s e ne deve escl udere qualsiasi appli cazi one estensiva – analogica.
Secondo condivisibile orientamento: “la decadenza non può verifi carsi al di fuori di una espr essa e specifi ca previsi one l egal e medi ant e disposizioni di st ret ta i nt erpret azione i nsuscettibi li di int erpret azione est ens iva o analogi ca, date le conseguenze che ne deri vano, che, in tempi br evi e tas sati vi, pr ecludono al giudice ogni ult eriore i ndagi ne i n ordine al merito dei rapporti controversi” (Cass., n. 23494 del 2022).
Pag. 5 di 26 Nel m erito, l e pretes e di part e ri corrent e m uovono dal la natura aut enti cam ent e subordinat a del rapport o int ercorso dal 15.7.2011 al
30.11.2019.
Appare pertanto utile richi amare i principi gi uri sprudenzi ali consolidatisi in ordine all'individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di l avoro di natura subordi nata rispett o ad alt ri rapport i di natura lavorativa non sussumibili nel tipo contrattuale di cui all'art. 2094 c.c.
Secondo un costant e ori ent am ent o dell a Suprem a C orte, quanto all o schem a normat ivo di cui all 'art. 2094 c.c., costituisce el em ent o essenzi al e, com e t al e indefettibil e del rapporto di lavoro subordi nato, e cri terio dis creti vo, nel cont empo, rispett o a quell o di lavoro aut onom o, la soggezione pers onal e del prest atore al pot ere di retti vo, disciplinare e di controllo del dat ore di lavoro, che inerisce all e int rinseche modal ità di svol gim ento dell a prest azi one lavorat iva e non già solt anto al suo risul tat o. Tal e ass oggett am ento non cost ituisce un dato di fatto el ement are quanto piuttosto una modalità di essere del rapport o pot enzialment e desumibil e da un com pl esso di ci rcost anze;
sicché, ove esso non si a agevol ment e apprezzabil e, è possibil e fare ri feriment o, ai fini quali fi cat ori, ad altri elem enti (come, ad esempi o, l a continuit à dell a prest azione, il rispett o di un orari o predet erm inato, la percezione a cadenze fiss e di un compenso prestabil ito, l 'assenza i n capo al lavoratore di ris chi o e di una seppure minima st rutt ura im prenditoriale), che hanno caratt ere sus sidi ario e funzi one m eram ent e indi zi ari a. Tali el ementi, lungi dall'as sum ere valore decisi vo ai fini dell a qualifi cazione gi uri dica del rapporto, cost ituiscono indi zi idonei ad integrare una prova presuntiva dell a subordi nazi one, a condi zione che essi si ano fatti oggetto di una valut azione compl essiva e gl obal e (così, ex plurimi s, C ass . civ., sez. l av., 27.9.2019, n. 24154, ed i vi in
Pag. 6 di 26 motivazione i precedenti di l egit timit à, anche a S ezioni Unite, in senso conform e).
È stato in particolare affermato (Cass. 5436/2019) che: “L'etero- direzione non è escl usa da event uali margini di aut onomi a, i niziati va e discrezionalità di cui può godere il di pendent e: quest o concetto si è affermato con ri guardo a prestazioni di natura i nt ellet tual e e/o prof essi onale o di el evato cont enuto speciali sti co, oppure, per ragioni opposte, a pr es tazioni estremamente el ementari , ripetiti ve, predet er minat e nell e modalità d'esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un pot ere direzional e cost ant e;
In tal i casi il crit erio rappresent ato dall'assoggett am ento del prestatore all'eserci zio del pot ere diretti vo, organizzativo e disci plinare non risult a, in quel parti col are cont esto, signi fi cat ivo e dunque, gli el em enti discretivi sono stati ravvis ati nell a previsione di un compenso fisso, di un orari o di lavoro st abile e cont inuativo, nel caratt ere dell e mansioni, nonché nel coll egam ent o t ecni co organi zzativo e produtti vo tra l a prestazi one svolt a e le es igenze azi endali (C ass. n. 7024/2015) oltre che nell a continui tà e durata del rapporto e nell a presenza di una pur minim a organi zzazione imprendit ori al e, anche con riferim ento al soggetto tenuto all a forni tura degli st rum enti occorrent i (Cass. n. 1536/2009).
Ciò prem es so, va anzitut to ril evato che i l discipli nare di assegnazione dell a borsa di st udi o (cfr. doc. 3 ri corso), costitutivo del rapporto tra l e parti, non conti ene al cun ri ferim ent o al le attivi tà di approfondim ent o cult ural e (st udio, ricerca, form azione) i nsite nel nomen iuri s adott ato.
Dal la document azi one in atti, si traggono sem mai el ementi che chi aram ente depongono per la regol am entazione di una vera e propri a prest azione l avorat iva resa a front e di una cont roprest azione economica, avuls a dall a connot azi one marcat am ent e cultural e dell a
Pag. 7 di 26 borsa di studio e dal la correl ata funzi one di contri buto al m antenim ento
- sovvenzionamento del borsista, general ment e assolt a dal l'assegno.
Quanto al concreto contenuto dell'attività svolta dalla ricorrente, il disciplinare (art. 2) prevede infatti che “la dott.ssa Parte_1
dovrà “espletare le mansioni propri e i nerenti il progetto con
[...]
la qualifi ca di oper ator e inf ormati co e che (art. 3) “per t al e atti vit à viene attribuito un assegno complessivo di € 18.000,00 annue”. In termini analoghi i s uccessivi discipli nari (cf r. doc. 4,5,6,7, e 9) con i quali è stata di volta in volta prorogata l'assegnazione della borsa di studi o.
Le linee guida assessoriali “per l'accreditamento della Banca di sangue da cor done ombel ical e di Sci acca” (cfr. doc., 6 m emori a di costituzione) al punto 7 dell' art. 3 (requisiti organizzativi) prevedono che “l a BSC deve di sporr e di una dotazi one di personal e commisurata al cari co di l avor o e dedi cat a per lo svolgiment o dell e at tivi tà gestionali e amministrative[…] ” nonché, in precedenza, l a deli berazione n.1 del 2010 di indi zione del bando per la selezione pubbl ica per il conferim ento del la B orsa di Studi o (cfr. doc 2 ricorso), laddove, nell'avviso di selezione allegato, con riguardo all'oggetto della borsa di studio, ci si esprime in termini di “impegno lavorati vo di
36 ore s etti manali” e “compenso annuale”.
Sulla bas e del t enore l ett eral e degli atti richi am ati, i n assenza peral tro di specifiche deduzioni di parte convenuta in ordine all'effettivo svolgimento di atti vità di ricerca, di studi o, t ali da suffragare l a conformit à tra il nomen i uris adottat o e il concreto assett o di i nteressi delineato, deve ritenersi che sin dall'inizio del rapporto, la ricorrente abbia es eguito prest azioni di natura st rettam ent e l avorativa, funzionali all'espletamento delle ordinarie attività della Banca, prest azioni che
Pag. 8 di 26 all a luce dell e ris ultanze probatorie, orali e docum ent ali, vanno sussunte entro il paradigma dell'articolo 2094 c .c.
La sott oposizione dell a ricorrent e al potere gerarchico e di ret tivo dei respons abili del centro, s i ri cava i nnanzitutto dall a imposi zi one dell e modalit à tem porali dell a prestazione e dal correl ato controllo esercit ato dai respons abili del proget to.
A front e di una prest azione generi cam ent e art icolata i n 36 ore settim anali fiss at a nel dis ci plinare, è em erso che la ricorrent e era t enuta al ri spetto di un orario st abil ito dai di rettori dell a succedut esi CP_5
nel tempo, che andava dal l unedì al venerdì, dall e ore 08: 00 all e 14:00, con due ri ent ri pom eri di ani il m art edì e il gi ovedì dall e ore 15:00 all e ore 18:00, analogam ent e a quanto previ sto per i dipendent i di ruol o dell a convenuta. Sul punto il test e (di rettore da l uglio 2017) Tes_1
ha afferm at o “Ricordo che la ri corrent e l avorava dal lunedì al venerdì , con un or ari o di 36 ore setti manali , così suddivise: tutte l e mattine
08.00 – 14.00 e due rientri di tre ore dalle 15 alle 18. Gl i orari in entrata e in ingr esso veni vano annotat i su un regi stro cart aceo, non era munit a di badge. Preciso che il contratto originario sti pul ato dalla ricorr ent e non stabil iva il profi lo orario, ma che tal e turnazi one è stat a stabili ta dall a di rigenza dovendo organizzare i l servizi o, ed è st ato parametrat o s ul pr ofilo orario degli amminist rati vi già assunti nel ruolo dell'azienda. A fine mese io mi occupavo di rendicontare all'azienda il lavoro svolto in accordo con il progetto. Non è mai capitato che l'azienda evidenziasse delle criticità su quanto rendicont ato. Le ri correnti erano poi tenute ad att est are la propria presenza in appos iti fogl i firm a (cfr. regi stri presenza anni 2011 - 2019 all. 32), oggetto di controllo da part e dei responsabili del Cent ro. Il test e (diret tore da giugno 2011 a luglio 2017) al ri g uardo ha Tes_2 riferito “Per quanto riguarda l'orario, la ricorrente annotava l'orario
Pag. 9 di 26 di ingresso e di usci ta in un registro. All 'ini zio esercitavo un contr ollo , verifi cavo ch e avesse rispettat o l 'orario dell e 36 ore settim anali . Dopo non ho più controllat o, perché ho capito che pot evo fidarmi dell a r icorr ente.
[….]
a.d.r il dis cipl inar e pr evedeva 36 ore settim anali , io organizzai il turno pri ma che in con creto part isse i l progett o, ovvero nel 2012 . prevedendo una distribuzione dell'orario su 5/6 giorni lavorativi.
Preciso che già nel luglio 2011 vi era l'obbligo di tenuta dei registri.
Nel corso dell a deposizi one, il teste ha poi ri conosci uto i registri sui l a ricorrente annotava quotidianamente l'orario di ingresso e di uscita.
La predisposi zione del turno di lavoro da part e del responsabil e della strut tura, articol at o nell e m odalit à anzidett e, accompagnato dall'obbligo di attestazione delle proprie presenze e il controllo esercitato dai direttori succedutesi nel tempo, palesano l'etero - imposi zione dell e modalit à tem porali della prest azi one, ti pi ca espressione del potere direttivo di cui all'art. 2094 c.c.
La subordi nazione è provat a inol tre dall a sussist enza di t utti gli indi ci sintom ati ci, pi enam ente valori zzabili nel caso di speci e avut o riguardo all a estrem a s empl i cit à e ripetit ivit à dell e mansi oni espl etat e dall a ricorrent e per come disvel ato dall a ist ruttoria (su cui più approfondit am ent e i nfra), essenzi alm ent e consi stenti nell a raccolta dei dati anagrafici dei donatori effett uando il relat ivo caricamento,
l'archiviazione e il trasferimento dei dati,, ma anche archiviazione, fotocopi atura di docum enti , ri cezione e smistam ento dell a post a in ingres so, attivi tà che ictu oculi appaiono non necessit anti di un'atti vit à di di rezi one cos tant e.
Pag. 10 di 26 La continuit à dell a prest azione è un dat o paci fi co e docum ental e e s i ricava dal la reit erat a successi one dei di scipli nari di conferim ent o dell a borsa di studio per tutto l'arco temporale dedotto in giudizio.
È provato anche l o stabile i nserim ento nell 'organi zzazi one dat o dal lo svolgimento della medesima prestazione per tutto l'arco temporale dedotto i n giudizi o in ass enza di soluzi one di continuit à, circost anza non espress ament e cont est ata, corroborat a dai docum enti prodotti dall a ricorrent e (organi gramma, job description).
Si è gi à detto in ordine all a osservanza dell'orario di lavoro st abil ito dai responsabili entro tutto l'arco temporale dedotto in giudizio.
In m erito all'as senza di ri schio, nell o svolgim ent o dell a propri a attività, i ricorrenti hanno utilizzato beni appartenenti all'azienda convenut a, (pc, t el efono fisso, cell ulare aziendal e, fax, post azione con scrivani a), ci rcost anza conferm at a da entrambi i t estim oni e com unque non oggetto di s pecifica cont est azione. Le ri correnti hanno inolt re pacificamente percepito una retribuzione in misura fissa (€ 1.500,00) e periodica (m ens ile) che non risult a correl at a a speci fi ci risultati.
Altro el emento che depone per l a nat ura subordinat a dell a prest azione, già em ergent e nel dis cipli nare, è offerto dalla esclusi vità dell e
Contr prestazioni rese dalle ricorrenti a favore dell'
Si legge infatti nell'art. 3 del disciplinare che l'assegnazione di borsa di st udi o im pli cava incom pati bilit à con qual si asi att ivit à ret ribuita svolt a all e dipendenze o in rapporto professionale con enti pubbl ici o privati .
Nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego, l'esclusività dell a prestazi one as surge a i ndi ce rivel atore dell a natura subordinat a del rapporto (cfr. Corte di Appello Venezia n. 2726 del 4.11.2021; nella
Pag. 11 di 26 giurisprudenza ammi nistrati va: Consigl io di St ato Sez. V, Sent. 02 -10 -
2018, n. 5646 ; Cons . Stat o, V, 5 april e 2017, n. 1601; i d., 30 m aggi o
2016, n. 2275). Il rapport o di lavoro subordinato con l a pubbl ica amminist razione è infatti carat teri zzato da regi me generale di incompatibilità con altri rapporti di natura subordinata o con l'esercizio di att ivit à di t ipo professional e - imprenditori al e (cfr. art. 53 d.l gs.
165/2001).
La valut azione gl obal e di t utti gli elem enti si ntom ati ci del rapporto di subordi nazi one s ues posti possono essere assunti com e concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva sussistenza del lavoro subordi nato.
Deve, dunque, concl udersi con l a ri quali ficazi one del rapporto di lavoro intercorso t ra le part i, avendo lo st esso assunto i carat teri dell a subordinazione, stante la strumentalità dell'attività espletata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente e inserita in modo stabile ed effetti vo nell a st essa organi zzazione amminist rativa.
Sulla scort a dell e risult anze ist rutt ori e, le prest azioni rese appai ono riconducibili al profilo B profil o coadiutore am ministrativo del CC NL com parto s anit à (acquisibil e ex offici o ex multis C ass. 12113/ 2022).
Appartengono a ques ta cat egoria i l avorat ori che ricoprono posizi oni di lavoro che ri chi edono conoscenze teori che di base rel ative al lo svolgimento dei compiti assegnati, capacit à m anuali e tecni che speci fi che ri ferite all e propri e qualifi cazi oni e speci ali zzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescri zi oni di m as si ma.
Pag. 12 di 26 Ed in particolare, il Coadiutore amministrativo “Svolge nell'unità operati va di ass egnazione at tivi tà amministrati ve quali , ad esempio, la classifi cazi one, la ar chivi azione ed il protocol lo di att i, l a compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predet er minati, operazioni sempl ici di natura contabile, anche con
l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sis temi di video -s critt ura o dattil ograf ia, l 'att ivi tà di sport ello”
Ciò premesso, l e att ività svolt e dall a ri corrent e appaiono rispondenti a quelle des cri tte dall a decl arat oria cont ratt ual e sopra riport at a.
Ha trovato riscontro l'assunto difensivo secondo cui la ricorrente svolgeva quas i es clusivam ent e att ivit à di inserim ento di dati sul gest ional e inform ati co installat o sul pc effett uando i l caricam ento,
l'archiviazione e il trasferimento dei dati,
Depone i n t al senso gi à l a docum ent azi one deposit at a dal ricorrente denominat a m ans ionari o (doc. 23), nel qual e al profilo corrispondente a quello dell a ri corrente (operatore informati co) vengono associ at e l e seguenti m ans ioni: cari cam ent o, archivi azione e t rasferim ent o dei dati;
raccolt a dati ed effettuazione di indagi ni st atisti che. In ri feri mento a queste ultim e va tutt avi a ri levat o come l a espl etata istruttori a oral e ha pal es ato che t al e at ti vità consist esse in sostanza nel reperi mento di dati , quali ad es em pio il numero dei parti regi strati nei vari centri di nascit a,
e nel s uccess ivo i ns erim ento in un fogli o excel e com uni cati al bi ologo in servi zio, ovvero al responsabile del cent ro per (cfr. test imoni anze e . Tes_1 Per_1
La ri corrent e nel corso del rapporto si è poi occupat a: della ri cezione docum enti e success iva attivit à di smist am ento ai dirett ori del centro, attività riconducibil e a quell a di protocol lazione testualm ent e ri portat a nell a decl arat ori a;
nel servi zi o di pri ma accogli enza e raccolta dati anagrafi ci dei donat ori, m ansioni pri ma faci e riconduci bil e all'attività
Pag. 13 di 26 di sport ello anch'essa contemplata nella declaratoria sopra descritta;
e poi ancora tutt e atti vità, sem pli ci e ripetitive (archi vi azi one, fotocopie docum enti - cfr. test e ). Tes_1
Le m ansi oni in concret o svolt e dall a ri corrente risul tano prive dell e conos cenze t eori che speci alisti che o l e capacit à tecni che elevate caratt erizzanti l e m ansi oni ri cadenti nell a decl aratoria contrattual e rivendicat a.
Appartengono infatti alla categoria C i dipendenti “[…] che ricoprono posizi oni di l avoro che richi edono conoscenze t eoriche speci alisti che di base, capacit à t ecni che el evat e per l'esplet ament o delle att ribuzi oni , autonomi a e r esponsabi lità secondo met odologi e defi nit e e precisi ambit i di int er vento operati vo proprio del profil o, eventual e coordinamento e controllo di alt ri operatori con assunzione di respons abil ità dei ri sultati conseguiti.
Appart engono, altr esì, a questa cat egoria i lavoratori che ricoprono posizi oni di lavoro che richiedono conoscenze t eori che e prati che nonché esperi enz a prof essional e e specialist ica maturat a nel sottos tant e pr ofilo uni tamente a capacità tecniche el evat e per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo met odologi e definite e pr eci si ambiti di int ervent o operati vo proprio del profil o, event ual e coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Sul punt o, il ri corso appare l acunoso gi à in punt o di all egazione, non risul tando espli cit ati gli el em ent i caratt erizzanti la cat egori a rivendicat a emergenti dall a rel ati va declarat ori a cont rattual e. In ogni caso le mansioni espletate dalla ricorrente, per come accertato all'esito dell a ist rutt ori a, non richi edono le conoscenze special isti che ri chieste dall a decl arat oria contratt uale ri vendi cat a e neppure sono em ersi gli
Pag. 14 di 26 ulteriori elementi caratterizzanti il profilo quali l'autonomia nell'espletamento delle mansioni e la responsabilità dei risultati.
Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto consegue il riconoscimento dell e pret ese di fferenze maturat e nel periodo lavorativo dedotto in gi udi zio tra l a ret ribuzi one spett ant e ad un di pendente con l'inquadramento sopra detto e i compensi percepiti.
Bisogna, d'altro canto, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempest ivament e s oll evat a da part e convenut a.
Le pret es e creditori e nas centi dai rapporti di l avoro subordi nat o sono assoggettate al termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948 c.c.
Per quanto atti ene al la decorrenza del suddetto t ermine va ri chiam ato il recent e pronunci am ento dell e S ezi oni Unite della C orte di cassazione secondo cui (sentenza n. 36197/2023): “L a prescrizi one dei crediti retri buti vi dei lavor atori nel pubbli co i mpi ego contratt uali zzato - si a nei rapporti a t empo indet erminato, sia i n quelli a t empo determinato, e anche in caso succes sione di cont ratti a t ermine - decorre, per i crediti che nascono nel cor so del rapporto l avorati vo, dal giorno dell a loro insor genza e, per quelli che mat urano all a cessazione, a part i re da t al e data, per ché non è configurabi le un "met us" del cittadino verso la pubbl ica amminis trazione e poi ché, nei rapporti a t empo det erminato, il mancat o r innovo del contratto int egra un'apprensione che cost ituisce una mer a as pett ati va di fatt o, non giust iziabil e per l a sua i rrilevanza giuridica”.
Ne cons egue che l a prescri zione dei credi ti di natura ret ributi va oggetto di caus a va cal col at a a partire dall a dat a di maturazione degli stessi e non dall a cess azione del rapport o. Considerando che il prim o att o interrutti vo è costi tuito dalla notifi ca, in data 23.1.2020, della
“impugnativa dei contratti a tempo determinato” (cfr. doc. all . 20) e che il t erm ine pres crizional e - com e sopradet to - è di cinque anni, devono
Pag. 15 di 26 rit enersi ancora esigibili sol o i crediti retributivi m aturati a parti re dal
23.1.2015, ri tenendosi prescritti quell i antecedenti a t al e periodo.
Dal la ri qualificazione del rapporto i n lavoro subordi nat o discende altresì l'accoglimento della domanda di pagamento del TFR ex art . 2120
c.c.
Anche in ordine al pagamento del TFR, bi sogna tenere conto dell a eccezione di pres crizione, il cui t erm ine quinquennal e i nizi al e va indivi duato, s econdo le coordinat e erm eneutiche offert e dall e S ezioni unit e, al momento della cessazione di ogni singol o rapport o che segna il momento a parti re dal qual e era esigibile i l corri spondent e TFR (in senso conform e Cort e di Appello di Pal ermo sent enze nn. 984/2024 e
825/2024).
La ri corrent e ha pert anto di ritto al TFR m aturato a part ire nel quinquenni o ant ecedent e all a noti fi ca del primo att o i nt errutt i vo del 23 gennaio 2020.
Va alt resì accolt a l a conseguent e domanda volt a all a ri costruzione della posi zione cont ributiva e previ denzial e.
Tal e pretes a non può rit enersi prescri tta st ant e il tenore l ett eral e dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335/1995 a tenore del quale “Per le gesti oni pr evi denziali esclusi ve e per i fondi per i t rat tamenti di previdenza, i t rattamenti di f ine rapporto e i t ratt ament i di fine servizi o amminist rati cui sono iscrit ti i lavoratori di pendenti dell e CP_7 CP_6
amminist razi oni pubbliche di cui al decreto legisl ativo 30 marzo 2001,
n. 165, i t er mini di pr es crizi one di cui ai commi 9 e 10, riferit i agli obbli ghi r elati vi all e contri buzi oni di previdenza e di assi st enza social e obbli gatoria aff er enti ai periodi di competenza fin o al 31 di cembre
2018, non si applicano fi no al 31 di cembre 2023, fatti salvi gli effetti di
Pag. 16 di 26 provvedimenti gi uri sdizionali passat i i n gi udi cat o nonché' il diritt o all'i nt egr ale t ratt ament o pensi onisti co del lavoratore” (com ma inserito dall'art. 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modi ficazioni dall a Legge 28 m arzo 2019, n. 26, successivam ent e sostituito dall'art. 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertit o, con modifi cazi oni dall a Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a, del D.L. 30 dicembre 2021,
n. 228, convert ito con modifi cazioni dal la Legge 25 febbrai o 2022, n.
15 e da ultimo dall'art. 9, comma 1, lettera a, del D.L. 29 dicembre
2022, n. 198, convert ito con m odi fi cazioni dall a Legge 24 febbrai o
2023, n. 14).
Va sul punto condi viso l 'ori ent am ento dell a giurisprudenza di m erito
(sent enza C ort e App. Torino n. 379/2020, Cort e App. Genova n.
92/2021, C orte di Appell o Fi renze) secondo il quale “ con il nuovo comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/1995 il legislatore ha infine esteso al
31.12.2023 il t er mi ne di versament o della contri buzi one obbligat oria maturata fi no al 31.12.2014 -2015 -2017-2018 per i lavoratori del pubbl ico impi ego privatizzato. Ciò al dupli ce fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti prescritti, e di tutelare CP_6
l'integrità delle posizioni dei lavoratori che, altrimenti, vedrebbero leso i l diritt o all 'integr al e tratt amento pensioni sti co spett ant e sull a base di tutta contribuzione dovuta […] Non si tratta di una mera sospens ione dei soli ter mini di prescrizione, che siano ancora in corso
e quindi non esauriti (come invece diversamente disposto dal legislatore in altri interventi normativi, quali, ad esempio, l'art. 2, comma 19 DL 463/1983, conv. in L 638/1983), bensì di una t emporan ea inappli cabilit à di detti t ermini per l a t otalità dei contributi maturati fino al 31.12.2014/2015/2017, senza ult eriori disti nzioni.
Il datore di l avoro va pert anto condannato a corri spondere ad i CP_6 contributi previdenziali relativi al periodo dell'intercorso rapporto di
Pag. 17 di 26 lavoro s ubordi nato con l a ri corrent e (dal 2011 al 2019) non essendo decorso alcun t ermine di prescri zione.
Per l a concreta determinazione del quantum debeatur è st at a dispost a una CTU contabile le cui risultanze, portate nell'elaborato peritale del deposit ato il 5.1.2024 (epurato dalle somme a cal colat e a titol o di indennit à per ferie non godut e, festivit à ed ex festivit à cont eggi at e nell a prim a st esura), sono condivise dal giudi cant e i n quanto scevre da vizi logico – giuri dici.
In conseguenza, va condannata al pagamento di € Parte_2
8.633,72 a tit olo di differenze ret ribut ive dovute dal 23.1.2015 sino alla fine del rapporto, oltre gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdott o dagli artt. 16, comm a 6 dell a l egge 412/1991 e 22 comm a 36 dell a legge 724/ 1994, che non consente il cumul o t ra t ali due voci sull e somm e liquidat e a ti t olo di di fferenze ret ributive.
Cont convenut a va al tresì condannat a al pagam ent o favore dell a ricorrente di € 6.856,16 pari al TFR maturato nei limiti della prescri zi one quinquennale.
Part e ri corrente ha insistit o affinché si tenesse conto, nell a det erminazione dell e s pet tanze dovut e, dell e somm e a titolo di indennit à per ferie non godute, festivit à ed ex festivit à cont eggi ate dal
CTU nel prim o el aborato peri tal e deposit ato (cfr. not e depositat e
8.10.2024 e not e conclus ive).
La richiest a non è accogli bil e per l a semplice ragione che l a questi one circa l a s pet tanza dell e indennit à i n parol a non è st at a devolut a al
Pag. 18 di 26 giudi cant e, s icché l e indennit à i n esam e devono rit enersi estranee al petit um azi onato (per t al e ragione non comprese nel quesit o posto al perito).
Le suddet te i ndenni tà non possono infatti rit enersi com prese nell a richiesta di condanna al pagamento delle “differenze retributive” correl at e al riconos cim ento del rapport o di l avoro subordi nat o, non risul tando peralt ro nel corso del ri corso indi cat e l e speci fi che ragioni fat tuali e gi uridi che (caus a pet endi) a sostegno dell a rel ati va pret esa.
Nessuna indennit à a titol o di ferie, permessi non goduti può pert ant o essere riconosciuta stante il chiaro disposto dell'art. 112 c.p.c.
Al di l à di t al e t ranci anti consi derazioni , in ogni caso la ri chi est a si appal es a come i nfondata st ant e il di fet to di all egazione e prova del fat to costitui vo dell a relat iva pret esa. A di spetto di quant o sostenut o nell e not e da ulti mo deposit at e, il ri conoscim ent o dell e dett e indennit à non consegue automaticamente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordi nat a, ma esi ge l a all egazione e prova dell a font e del diritto ovvero: l'avere espletato attività lavorativa eccedente rispetto all a norm al e durat a del periodo di lavoro (cfr. Cass. n.10638/2021, n.
8251/2015, n. 26985/2009) circostanza invero neppure prospettata nell'atto introduttivo.
La ricorrent e, infatt i, nel corpo ri corso neppur l am ent a l a m ancata fruizione di peri odi di perm esso o di riposo durant e l o svol giment o del rapporto ovvero di avere l avorato i n eccedenza ri spetto a quant o avrebbe lavorato se fosse stata sin dall'inizio assunta con contratto di lavoro subordi nat o.
Manca l a allegazi one e prova del fat to cost itui vo del diritto all e indennit à di feri e e perm essi non goduti . Ne consegue l a infondat ezza dell a rel ativa dom anda.
Pag. 19 di 26 I risultati dell'istruttoria depongono peraltro nel senso che la ricorrente abbia us ufrui to di peri odi di feri e e permessi e che questi siano st ati regol arment e ret ribui ti.
Ed infatti, s e è vero che il di sciplinare (art. 7) non prevedeva, tra l'altro, la fruizione di giorni e di ferie e permessi, e che, come confermato dal teste “laddove si f osse assentat a l'azienda Tes_1
non avr ebbe pagato la rel ati va gi ornat a e il contratto avrebbe subito uno slittam ent o nel termin e final e”, è altrettanto vero che come dichiarato dal t est e questi , assumendosene l a responsabilit à, Tes_2 consentiva la fruizione di ferie e permessi “che poi avrebbero recuperato” aggi ungendo “ devo di re però che sul punto non ero molto fiscale e che l a giornata di ferie poteva non essere recuperata pienamente”.
Ove si foss e as sent at a dal lavoro (per ferie, permessi, m al atti a), l a ricorrent e avrebbe quindi subito una decurt azione dalla ret ri buzione e la durat a del cont ratt o avrebbe subito un differim ento.
Ora, cons iderato che in att i non vi è t raccia di alcun di fferi ment o del termine fi nale connesso al recupero di gi orni non l avorati , considerato altresì che le buste paga in atti riportano tutte l'importo di € 1.500,00
(qui ndi nes suna decurt azione ha m ai subito), non può che concludersi che i giorni di ri poso di cui ha ri corrente ha usufruit o nel corso del rapporto sono st ati tutti regol arment e retribui ti alla st regua di ferie spet tanti ad un lavoratore subordi nat o.
Neppure appare fondata la censura di parte convenuta all'operato del
CTU, laddove evidenzia il mancato scomputo dall'ammontare delle retribuzioni spettanti, l'assegno percepito nel gennaio 2015 di €
1.500,00.
Pag. 20 di 26 Ed i nvero, in rel azi one al periodo di gennai o 2015, il Consulent e ha corrett am ent e scomputat o dal dovuto la quot a di assegno i mput abil e alle retribuzioni maturate e conteggiate nel dovuto (calcolata in €
525,00) es cl udendo la rest ante part e perché di compet enza del peri odo ant ecedent e non cons iderato ai fi ni del dovuto perché prescritt o.
Per quanto concerne l'importo dei contributi necessari per la Contr ricostruzione contributiva, va condannata al pagamento di €
17.903,20 pari all a quot a dei cont ributi a cari co del datore di l avoro per il periodo da 19 m arzo 2016 sino all a fine del rapport o, per come det erminati dal CTU. P er il periodo lavorativo intercorso da luglio
2011 sino al 18 marzo 2016, i cont ributi ben possono essere cal col ati i n sede amministrativa dall' , in ottemperanza spontanea alla presente CP_6
sent enza, ass um endo com e paramet ro per determi nare la base imponi bil e l e ret ribuzi oni spett anti all a ri corrent e per il detto periodo in base all'inquadramento categoria B profilo profilo - coadiutore amminist rat ivo, di cui al CCNL com parto sanit à, oppure i n sede esecutiva in caso di eventual e i nott em peranza dell a part e convenuta
(cf r. C as s. C iv., s ez. lav., 02/ 09/ 2014, n. 18519 in t em a di requisiti del titolo es ecuti vo).
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È fondata la domanda risarcitoria conseguente all'abusivo utilizzo dei contratti a termine, alla stregua dell'orientamento consolidato della
Suprem a C ort e s econdo (cfr. S ez. Un. n. 5072/2016)“In materia di pubbl ico i mpi ego pr ivati zzat o, nell 'ipotesi di abusi va reit erazione di contratti a termi ne, la misura risarcit ori a previst a dall 'art . 36, comma
5, del d.l gs. n. 165 del 2001, va i nterpret ata in conf ormità al canone di eff etti vità dell a tut el a affermato dalla Corte di Giust izia UE (ordinanza
12 di cembr e 20 13, in C-50/13), si cché, mentre va escluso - si ccome incongr uo - il ri cors o ai criteri previsti per il li cenzi ament o il legit timo, può farsi rif er imento alla f attispeci e omogenea di cui all'art. 32,
Pag. 21 di 26 comma 5, dell a l. n. 183 del 2010, qual e danno presunto, con val enza sanzi onat oria e qualificabil e come "danno comunitario", determinato tra un mini mo ed un massi mo, sal va l a prova del maggior pregi udizio soff erto, senza che ne deri vi una posizione di favore del l avoratore privato rispett o al dipendente pubbli co, att eso che, per il primo,
l'indennit à forfet izz ata li mita il danno risarci bil e, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Tali pri nci pi, att raverso i qual i si è sost anzi alm ent e int eso cautel are il lavoratore pubbli co che abbi a subit o l a precari zzazi one del rapporto, sono st ati ribaditi dall a giurisprudenza successi va (sent . nn.
23691/2016; 8885/ 17; 8927/ 17) e cost ituiscono orm ai ori ent am ent o consoli dat o cui il C ollegi o non può che adeguarsi .
Ora nell a speci e, come è paci fi co, il rapporto cont roverso è stato rei terato per una durat a compl essiva di oltre 8 anni , cosi cché si è incont rovertibil ment e veri ficat o "l 'abuso" int eso qual e font e di danno presunto secondo i principi sopra delineati.
Per l a quanti fi cazi one del danno risarci bile per l 'abusi va reiterazione dei cont ratti a term ine, fatt a salva la possibi lit à per il l avoratore di provare il m aggior pregiudizi o subito, soccorrono i criteri dettati dall e
SS.UU. dell a C ort e di C assazione nell a sentenza 15.3.2016 n. 5072, che consentono il ri corso ai param et ri det tati dall'art. 32 comma 5 L.
182/2010 per l a quanti fi cazi one del danno comunitari o con val enza sanzionatoria, det erminat o t ra un mini mo e un m assimo;
a seguito dell 'abrogazione del ri c hi am ato art. 32, il riferim ento deve essere sostit uito dall 'omol oga disposi zione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. n.
81/2015, secondo cui: “N ei casi di trasformazi one del cont ratt o a t empo det er minato in contr atto a t empo i ndet erminat o, il giudice condanna il dator e di l avoro al ris ar cimento del danno a f avore del lavorat ore stabil endo un'indennità onni comprensiva nel la misura compresa tra un mini mo di 2,5 e un mass imo di 12 mensi lità dell'ulti ma retri buzione di riferiment o per il cal col o del trattament o di fi ne rapporto, avuto
Pag. 22 di 26 riguardo ai crit eri i ndi cati nel l'arti col o 8 della l egge n. 604 del 1966.
La pr edetta i ndennità rist ora per int ero i l pregi udizi o subit o dal lavorat or e, compr es e l e conseguenze ret ributi ve e cont ributi ve relati ve al per iodo compr es o tra l a scadenza del termine e la pronuncia con la qual e il gi udi ce ha ordinato l a ri costituzi one del rapport o di l avoro”.
All a l uce dei pri ncipi espressi nell a sentenza pronunciat a dall a S uprem a
Cort e com e sopra s intet izzati, deve pertant o essere riconosciut o al le ricorrenti il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D.
Lgs. n. 81/ 2015.
Dunque, escl udendo dal comput o l e pri me tre annualit à, i n rel azione all e quali non ri sult a possi bil e confi gurare un ill ecito, e qui ndi nessun danno, il pregiudi zio può apprezzarsi a part ire dal quarto contratto per cui è caus a. Trattandosi, compl essivam ente di 8 anni e 2 mesi e 15 giorni di rapporto, muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mens ilit à e ri conos cendo m ezza m ensil it à per ogni annualit à successi va all a t erza (dunque 5 anni e 2 m esi e 15 gi orni), si riti ene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapport o, olt re int eressi e ri valut azione dal dovuto al saldo effettivo.
In concreto, t enuto conto delle risul tanze perit ali cont enute nel primo
Contr conteggio, deve essere condannata al pagamento di € 7.785,75 corrispondenti a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€
1.557,15 X5).
Non si ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 12. del D.L. 131/2024, in vigore dal 7 settembre 2024 secondo cui “ N ella specifi ca i pot esi di danno conseguente all 'abuso nell 'utili zzo di una
Pag. 23 di 26 successi one di contr atti o rapporti di lavoro a tempo det ermi nato, f atta salva l a facoltà per il l avorat ore di provare i l maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quatt ro e un mass imo di venti quat tro mensilità dell 'ulti ma retribuzione di rif eri mento per i l calcolo del trattamento di fi ne rapporto, avuto riguardo alla gravit à della viol azione anche i n rapporto al numero dei contratti in s ucces sione i i ntervenuti tra l e parti e alla durata complessiva del rapporto”.
In ass enza di una speci fi ca di norm a di l egge che ne sancisca l a ret roatt ivit à, l a fatt is peci e norm ativa di nuova int roduzione non può che disporre per l'avvenire in forza della previsione generale di cui all'art. 11 com ma 1 dell e P releggi ed è pert anto desti na[...]a a [...] rovare applicazione ai fatti illeciti consumat i successivam ent e all a sua entrat a in vi gore.
Cont Giuridicamente infondata è la difesa dell' convenuta secondo cui la domanda risarcitoria non può essere accolta stante il disposto dell'art. 10 comma 4 ter d.lgs. 368/2001 che esclude dall'ambito applicativo del medesim o decret o legi slativo i cont ratti a tem po det erm inat o del personal e s anit ario.
La cit at a dis posi zi one non può essere i nt erpret at a nel senso di legittimare l'utilizzo illimitato di una successione di contratti a termine, pena l a s ua contrarietà all e di sposizioni dettate dal l a di rettiva
1999/70/CE, nonché all'art. 36, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, disposizione non espressam ent e derogat a e da rit enersi tuttora applicabile anche all e as sunzi oni a t empo det erm inato del personale del
Servizio s anitari o nazional e. Condivi sibili appai ono sul punt o l e argom ent azioni di C ort e di Appello Milano sez. Lav. sent . n.1817/ 2018 secondo “l a Cort e di Gi ustizi a ha ripetutament e aff ermato (cfr. C GUE sez. II., 7 s ett embr e 2006, causa C -53/03, e , C GUE, Per_2 Per_3
Pag. 24 di 26 sez. II, 7 s ett embr e 2006, causa 180/ 04, ; GC UE, sez. VI, 1 Per_4
ottobre 2010, caus a n. C -3/10, , nonché CGUE 4 l uglio 2006, Per_5 grande sez., causa n. 212/04, che l'accordo quadro e la Per_6
diretti va1999/ 70/C E si appli cano anche ai rapporti di l avoro a termi ne con l e pubbl iche amminis trazi oni .
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'art. 4 citato non possa comunque l egi ttimare, confli ggendo con l e di sposizioni comunitarie dettate dalla direttiva citata volte a prevenire e reprimere l'abuso dei contratti a tempo determinato nonché, sul piano nazionale, con l'art.
36, comma 2 D.Lgs. 165/2001, un rei terato illi mitat o ri corso a forme contratt uali fl essi bil i in spregio all e ragioni di carattere t emporaneo ed eccezionale che ne legittimano l'utilizzo”.
Conclusi vam ente va provveduto com e in dispositivo.
Le spes e s eguono l a soccom benza e sono liquidat e nell a misura indi cat a in dis pos itivo appl icando i param etri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche, in base allo scaglione di riferimento (tra €
26.001,00 e 52.000), congruamente ridotti in ragione dell'accoglimento parzial e della domanda.
Null a s ull e s pese nei confronti di st ant e l a contum aci a. CP_6
Pone il com penso del CTU, li qui dat o con separato decreto, in capo all e parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico Contr dell' nei rapporti interni con la ricorrente.
P.Q.M.
il Gi udi ce del Lavoro, defi nitivam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one in parzi al e accoglim ent o del ri corso,
Pag. 25 di 26 a) accerta l a natura s ubordinata del rapporto int ercorso t ra:
[...]
Cont e t ra il 15.7.2011 e il 30.11.2019; Parte_1
b) condanna a corrispondere in favore dell a Parte_2 ricorrente la somma di € 8.633,72 a titolo di differenze retributive oltre interessi nell a mis ura di l egge dalla m aturazi one al sal do;
c) condanna a corri spondere in favore della Parte_2 ricorrente la somma di € 6.856,16 a titolo di TFR oltre interessi nella misura di l egge dall a mat urazione al saldo;
Contr d) condann a l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di mediante pagamento nei confronti dell' Parte_1 CP_6 dell'importo di € 17.903,20 relativi al periodo che va dal 19.3.2016 al
30.11.2019;
e) condanna all a regolari zzazione dell a posi zione Parte_2
contri buti va dell e ri correnti m ediante pagam ento nei confronti dell' dei contributi relativi al periodo 15 luglio 2011 – 18 marzo CP_6
2016;
f) condanna al pagam ent o nei confronti del la Parte_2 ricorrente della somma di € 7.785,25 corrispondente a 5 retribuzioni globali di fatto, olt re int eressi di l egge;
Contr g) condanna al pagam ent o dell e spese di lit e li quidat e in favore dell a ri corrente in € 3.500,00 ol tre i va, C PA e spese generali;
h) null a s ull e s pese t ra e l e parti CP_6
i) pon e l e s pes e dell a CTU l iqui date con separat o decreto in solido nei
Contr rapporti esterni con l'ausiliario e in capo alla nei rapporti interni.
Così decis o in Sciacca 27/03/ 2025
Il Giudi ce
Leonardo Modi ca
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