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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1442 / 2025
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PORTO GABRIELE ) che lo rapp.ta e difende in C.F._2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-02-2025 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 21-09-2023 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
DEFICIT VISIVO BILATERALE, IN OSX PSEUDOFACHIA CON ATROFIA IR E MI
FI E VI 1/120 NMCL;
IN ODX CATARATTA EVOLUTA CON VI 1/12 NMCL CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON FIBRILLAZIONE ATRIALE, POLIARTROSI A MODESTA
INCIDENZA FUNZIONALE, VASCULOPATIA CEREBRALE CORNICA IN ASSENZA DI
EVIDENTI SEGNI DI DECLINO COGNITIVO.
Tali patologie non rendono il ricorrente incapace di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Quindi le condivisibili considerazioni del ctu non consentono di ritenere sussistente in capo a parte ricorrente il requisito sanitario previsto per la prestazione dell' indennità di accompagnamento.
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante nel ricorso in opposizione si è limitato a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti in guisa da indurre il giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1442 / 2025
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PORTO GABRIELE ) che lo rapp.ta e difende in C.F._2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-02-2025 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 21-09-2023 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
DEFICIT VISIVO BILATERALE, IN OSX PSEUDOFACHIA CON ATROFIA IR E MI
FI E VI 1/120 NMCL;
IN ODX CATARATTA EVOLUTA CON VI 1/12 NMCL CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON FIBRILLAZIONE ATRIALE, POLIARTROSI A MODESTA
INCIDENZA FUNZIONALE, VASCULOPATIA CEREBRALE CORNICA IN ASSENZA DI
EVIDENTI SEGNI DI DECLINO COGNITIVO.
Tali patologie non rendono il ricorrente incapace di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Quindi le condivisibili considerazioni del ctu non consentono di ritenere sussistente in capo a parte ricorrente il requisito sanitario previsto per la prestazione dell' indennità di accompagnamento.
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante nel ricorso in opposizione si è limitato a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti in guisa da indurre il giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)