CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
OL TE VI EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5688/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500007747000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500007747000 del 16/06/2025, notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalla cartella di pagamento n. 09420240042480176000 relativa a contributo consortile.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'impugnazione della citata cartella, ancora sub judice, l'utilizzo lavorativo dell'autovettura, l'insussistenza del presupposto del contributo consortile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sussistenza, in vero non controversa, di un titolo legittimante l'esercizio dell'azione cautelare, non ne preclude l'esercizio a cagione della sua semplice impugnazione, in assenza di una sospensiva degli effetti.
L'utilizzo lavorativo dell'autoveicolo non è adeguatamente dimostrato (attraverso il suo ammortamento quale bene aziendale), mentre le questioni connesse alla sussistenza dei presupposti di merito non possono essere affrontate in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso, tuttavia la sussistenza di un procedimento pendente in ordine al merito della pretesa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
OL TE VI EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5688/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500007747000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500007747000 del 16/06/2025, notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalla cartella di pagamento n. 09420240042480176000 relativa a contributo consortile.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'impugnazione della citata cartella, ancora sub judice, l'utilizzo lavorativo dell'autovettura, l'insussistenza del presupposto del contributo consortile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sussistenza, in vero non controversa, di un titolo legittimante l'esercizio dell'azione cautelare, non ne preclude l'esercizio a cagione della sua semplice impugnazione, in assenza di una sospensiva degli effetti.
L'utilizzo lavorativo dell'autoveicolo non è adeguatamente dimostrato (attraverso il suo ammortamento quale bene aziendale), mentre le questioni connesse alla sussistenza dei presupposti di merito non possono essere affrontate in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso, tuttavia la sussistenza di un procedimento pendente in ordine al merito della pretesa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.