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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pasquarella e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Luca Molino e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2020, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto, in data 03.08.2012, dalla società con sede legale Controparte_1
e operativa in Maddaloni (CE) alla via Libertà, 494, in qualità di autista di livello 3 super
CCNL “Trasporto merci industria” e di aver lavorato alle dipendenze della stessa sino al licenziamento, avvenuto in data 22.01.2016; specificava di essere stato addetto alla guida degli autotreni e autoarticolati della resistente per il trasporto e la consegna del cemento destinato alle imprese dedite alla lavorazione del calcestruzzo. Circa gli orari osservati, riferiva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe svolto le mansioni di conducente di autocarri superiori ad 80 quintali di portata, per il trasporto merci, lavorando ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle ore 5,00 alle ore
19,00, senza osservare la pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 5,00 alle ore 13,00; deduceva, pertanto, lo svolgimento di lavoro straordinario per 7,30 ore ogni giorno dal lunedì al venerdì e 1,30 ore il sabato, per un totale di 39 ore settimanali di lavoro straordinario;
aggiungeva che, alle ore 5,00 di ogni giorno, doveva trovarsi al piazzale di Maddaloni – sede operativa della società resistente – per poi partire con l'autocarro affidatogli.
Quanto, invece, alle mansioni, il ricorrente deduceva di essersi sempre occupato sostanzialmente della conduzione di autocarri/autoarticolati della società resistente per il trasporto del cemento, effettuando principalmente, ma non solo, le seguenti tratte:
Maddaloni – Guidonia;
Guidonia – Aprilia;
Aprilia – Maddaloni;
Guidonia – Cassino;
Cassino – Maddaloni. Più specificamente, riferiva che partiva alla guida dell'autocarro alle ore 5,00 di ogni giorno, dal piazzale di Maddaloni per recarsi ad effettuare il carico del cemento a e, successivamente, raggiungere di volta in volta per lo scarico e la CP_2
consegna o;
precisava che, di regola, alle ore 19,00 di ogni giorno e alle 13,00 CP_3 CP_4 del sabato, faceva ritorno al piazzale di Maddaloni, per poi ripartire la mattina successiva alle ore 5,00, effettuando anche più tratte in una giornata e specificando che, quando non era alla guida dell'autocarro, si occupava del carico e dello scarico del cemento trasportato o della pulizia e manutenzione dell'autocarro, che di regola avveniva nella giornata del sabato.
Affermava, in ogni caso, che l'attività lavorativa giornaliera non avrebbe mai comportato l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, specificando, al riguardo, che il giorno prima il datore di lavoro comunicava al ricorrente la destinazione lavorativa del giorno dopo.
Lamentava che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai percepito la giusta retribuzione per il lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività, assumendo che il datore di lavoro avrebbe errato nell'applicazione dei minimi contrattuali, riferiti al livello 3 e non al livello contrattuale di assunzione, ovvero il livello 3 super;
affermava, inoltre, che la società resistente neppure gli avrebbe corrisposto il TFR, nonché i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e festività non godute. Esponeva, infine, che, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c., veniva tra le parti stipulato un accordo sindacale presso la sede di Napoli (cfr. allegato n. 6 della produzione di CP_5
parte ricorrente), in virtù del quale la società si obbligava al pagamento della somma di euro
3.000,00, di cui euro 2.700,00 a titolo di TFR e di ogni altra competenza di fine rapporto, ed euro 300,00 a titolo di bonus transattivo-novativo e, di contro, il ricorrente rinunciava a qualsivoglia pretesa in ordine al contratto ed alla diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
l'istante, tuttavia, deduceva la nullità di tale verbale, assumendo che “l'assistenza del sindacalista al lavoratore, a cui lo stesso giammai aveva conferito mandato, non è stata effettiva, non essendo stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella conciliazione;
22. In sede sindacale, infatti il ricorrente si limitò a firmare un verbale già redatto, senza alcun intervento del sig. Per_1
che sarebbe stato certamente necessario, considerate le condizioni dell'accordo, palesemente
[...] inique per il lavoratore, senza alcuna concessione o sacrificio da parte del datore di lavoro”, evidenziando, inoltre, che “perché sia valido e non nullo un verbale di conciliazione firmato dal lavoratore in sede protetta, deve essere sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità tra rinuncia e corrispettivo” (cfr. ricorso).
Il ricorrente deduceva, infatti, che, a fronte di tutte le rinunce prestate dal lavoratore, la società avrebbe dovuto corrispondere una somma di euro 3000,00, lamentando, dunque, che, a fronte della durata e delle condizioni del rapporto di lavoro, la società avrebbe offerto una somma addirittura inferiore al TFR, pari ad euro 4.331,35 accantonato dalla stessa società al 31.12.2015 e risultante dal CUD 2016. Affermava, pertanto, che l'accordo raggiunto dalle parti, in assenza di reciproche concessioni, sarebbe nullo, sul rilievo che al lavoratore nulla sarebbe stato offerto da parte della società e ritenendo, in particolare, che la mancanza di un vicendevole sacrificio non consentirebbe di qualificare “transazione” l'operazione negoziale.
Aggiungeva, in ogni caso, che, “pur a voler prescindere dalla legittimità di un accordo sindacale di tal portata, privo di alcun sinallagma giuridico tra le reciproche concessioni effettuate dalle parti, in spregio a quanto in esso convenuto”, la società resistente si sarebbe resa inadempiente nel pagamento di quanto concordato e che, per tale, ragione, con diffide del 09.06.2016, il ricorrente avrebbe, pertanto, impugnato ogni eventuale rinuncia e/o transazione intervenuta tra le parti e comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'accordo del 26.01.2016, rivendicando inutilmente i crediti maturati. Per tali ragioni, dunque, l'istante conveniva in giudizio la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso in favore della resistente per il periodo dal 03.08.2012 al 22.01.2016, con diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale nel Livello 3 Super del CCNL per i dipendenti delle imprese di trasporto e spedizione del 09.11.2006 e del 03.07.2014, così come rinnovati dai successivi accordi;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento delle somme maturate a titolo di differenze retributive per le prestazioni di lavoro svolte e retribuite non in conformità con le disposizioni del CCNL applicato e/o applicabile, e per l'effetto: c) condannare la società al pagamento della somma lorda di euro 34102,00, o di quella diversa Controparte_1 somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo differenze di retribuzione ordinaria, pari alla differenza tra quanto dovuto in base alla contrattazione nazionale e quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, altresì, la società
[...]
in solido tra loro, al pagamento della somma lorda di euro 87272,76, o di quella Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo differenze di retribuzione per il lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto proporzionato alle ore di lavoro effettivamente prestato e alla retribuzione dovuta da CCNL applicato e conseguentemente condannare la società al pagamento della somma di euro 13322,05, o di quella Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo, oltre interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti;
f) Condannare in ogni caso la società Controparte_1
[... al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario” (cfr. ricorso).
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per intervenuta conciliazione del 26.01.2016 e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ammessa la prova orale, all'udienza del 05.11.2024, l'ordinanza ammissiva veniva revocata;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale nel Livello 3 Super del CCNL per i dipendenti delle imprese di trasporto e spedizione del 09.11.2006 e del 03.07.2014 e al pagamento delle relative differenze retributive, nonché al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume essere dovute a vario titolo (lavoro straordinario, differenze dovute tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, TFR), nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che appare fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente in ordine alla formalizzazione del verbale di conciliazione del 26.01.2016 sottoscritto dalle parti e con riferimento a differenze Parte_1 Controparte_1
retributive rivendicate a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario e/o notturno e festivo, ratei per mensilità aggiuntive, ferie, permessi, ROL e festività non retribuite (cfr. verbale di conciliazione prodotto da entrambe le parti).
Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, deduce la nullità di tale accordo, contestandone, in particolare, la validità sul rilievo che non sarebbe stata assicurata un'effettiva assistenza da parte del sindacalista, come previsto dalla legge, ed, ancora, essendo l'accordo connotato dall'assenza di reciproche concessioni, in violazione, cioè, dell'art. 1965 c.c.
Nel caso di specie, deve, infatti, rilevarsi che, la conciliazione prodotta in atti, sottoscritta in sede sindacale in data 26.01.2016, non è mai stata impugnata, contestata o disconosciuta dal ricorrente.
Sul punto, infatti, è d'uopo ricordare che il comma 1 dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il comma 2 onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma 3) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore
(ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene, pertanto, in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss.
c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza)
e natura costitutiva della sentenza.
Le rinunzie e le transazioni, invero, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide, ma la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Ebbene, la validità dell'accordo di conciliazione in questa sede impugnato preclude alla
Giudicante l'esame delle pretese contenute in ricorso – complessivamente sovrapponibili a quelle oggetto di conciliazione – relativamente al rapporto intercorso tra le parti, in quanto oggetto di rinuncia da parte del lavoratore.
Invero, con il regolare adempimento di quanto ivi previsto, il lavoratore ha rinunciato alla rivendicazione delle differenze retributive oggetto di causa.
Quanto all'eccezione di risoluzione dell'accordo conciliativo (spiegata da parte ricorrente in via subordinata), infatti, la stessa appare infondata, atteso che vi è prova, in atti, dell'avvenuta corresponsione a mezzo vaglia postale allegato alla produzione della società, dell'ultima rata ivi pattuita (con scadenza 30.04.2016).
Il vaglia postale risulta, infatti, regolarmente incassato dal lavoratore, come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Postale versata in atti;
tale vicenda, tra l'altro, neppure risulta essere stata segnalata dal ricorrente nell'ambito del proprio atto introduttivo.
Conseguentemente, la conciliazione deve intendersi pienamente efficace e vincolante per le parti;
sul punto, si osserva che la scelta del ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa appare contraria al canone di buona fede e correttezza dal lavoratore. Com'è noto, la clausola risolutiva espressa – che è la pattuizione con la quale i contraenti convengono “espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (art. 1456 c.c.) - si risolve in una forma di autotutela privata fondata su una convenzione, ammessa espressamente dalla legge, e attribuisce alla parte che subisca l'inadempimento o l'inesatto adempimento il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto.
Con la clausola in esame il legislatore dà alle parti uno strumento utile sia nel merito, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento (cfr. art. 1455 c.c.) è preventiva e rimessa alle parti stesse, sia sul piano procedurale, atteso che, in luogo dell'intero procedimento giudiziale, il meccanismo risolutorio opera con la sola comunicazione unilaterale.
Nel caso di specie, tuttavia, del tutto irrilevante, ai fini dell'operatività della clausola in parola, appare il ritardo maturato dalla società resistente nel pagamento dell'ultima rata dovuta dalla stessa in adempimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 26.01.2016; in assenza di specifica contestazione da parte del lavoratore, risulta, infatti, pacifica la circostanza secondo cui il ricorrente si recava presso la sede della società per il ritiro del pagamento.
In tale contesto, pertanto, alcun valore può attribuirsi all'inerzia della società resistente nel provvedere al pagamento;
tale circostanza, a ben vedere, risulta suffragata dal fatto che, al fine di estinguere il proprio debito, la emetteva vaglia postale recante la Controparte_1
seguente comunicazione: “non avendo ricevuto alcuna risposta e non essendo in possesso dell'IBAN si emette vaglia postale a saldo liquidazione TFR” (cfr. vaglia versato in atti e contenuto nella produzione di parte resistente).
Conseguentemente, deve ritenersi legittimo l'affidamento serbato dalla società resistente, ragionevolmente indotta a ritenere, in assenza di motivi ostativi, che, ai fini del pagamento dell'ultima rata, il ricorrente si sarebbe recato presso la sede della società per l'incasso dell'assegno.
Pertanto, l'accoglimento dell'eccezione determina il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 11.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pasquarella e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Luca Molino e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2020, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto, in data 03.08.2012, dalla società con sede legale Controparte_1
e operativa in Maddaloni (CE) alla via Libertà, 494, in qualità di autista di livello 3 super
CCNL “Trasporto merci industria” e di aver lavorato alle dipendenze della stessa sino al licenziamento, avvenuto in data 22.01.2016; specificava di essere stato addetto alla guida degli autotreni e autoarticolati della resistente per il trasporto e la consegna del cemento destinato alle imprese dedite alla lavorazione del calcestruzzo. Circa gli orari osservati, riferiva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe svolto le mansioni di conducente di autocarri superiori ad 80 quintali di portata, per il trasporto merci, lavorando ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle ore 5,00 alle ore
19,00, senza osservare la pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 5,00 alle ore 13,00; deduceva, pertanto, lo svolgimento di lavoro straordinario per 7,30 ore ogni giorno dal lunedì al venerdì e 1,30 ore il sabato, per un totale di 39 ore settimanali di lavoro straordinario;
aggiungeva che, alle ore 5,00 di ogni giorno, doveva trovarsi al piazzale di Maddaloni – sede operativa della società resistente – per poi partire con l'autocarro affidatogli.
Quanto, invece, alle mansioni, il ricorrente deduceva di essersi sempre occupato sostanzialmente della conduzione di autocarri/autoarticolati della società resistente per il trasporto del cemento, effettuando principalmente, ma non solo, le seguenti tratte:
Maddaloni – Guidonia;
Guidonia – Aprilia;
Aprilia – Maddaloni;
Guidonia – Cassino;
Cassino – Maddaloni. Più specificamente, riferiva che partiva alla guida dell'autocarro alle ore 5,00 di ogni giorno, dal piazzale di Maddaloni per recarsi ad effettuare il carico del cemento a e, successivamente, raggiungere di volta in volta per lo scarico e la CP_2
consegna o;
precisava che, di regola, alle ore 19,00 di ogni giorno e alle 13,00 CP_3 CP_4 del sabato, faceva ritorno al piazzale di Maddaloni, per poi ripartire la mattina successiva alle ore 5,00, effettuando anche più tratte in una giornata e specificando che, quando non era alla guida dell'autocarro, si occupava del carico e dello scarico del cemento trasportato o della pulizia e manutenzione dell'autocarro, che di regola avveniva nella giornata del sabato.
Affermava, in ogni caso, che l'attività lavorativa giornaliera non avrebbe mai comportato l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, specificando, al riguardo, che il giorno prima il datore di lavoro comunicava al ricorrente la destinazione lavorativa del giorno dopo.
Lamentava che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai percepito la giusta retribuzione per il lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività, assumendo che il datore di lavoro avrebbe errato nell'applicazione dei minimi contrattuali, riferiti al livello 3 e non al livello contrattuale di assunzione, ovvero il livello 3 super;
affermava, inoltre, che la società resistente neppure gli avrebbe corrisposto il TFR, nonché i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e festività non godute. Esponeva, infine, che, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c., veniva tra le parti stipulato un accordo sindacale presso la sede di Napoli (cfr. allegato n. 6 della produzione di CP_5
parte ricorrente), in virtù del quale la società si obbligava al pagamento della somma di euro
3.000,00, di cui euro 2.700,00 a titolo di TFR e di ogni altra competenza di fine rapporto, ed euro 300,00 a titolo di bonus transattivo-novativo e, di contro, il ricorrente rinunciava a qualsivoglia pretesa in ordine al contratto ed alla diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
l'istante, tuttavia, deduceva la nullità di tale verbale, assumendo che “l'assistenza del sindacalista al lavoratore, a cui lo stesso giammai aveva conferito mandato, non è stata effettiva, non essendo stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella conciliazione;
22. In sede sindacale, infatti il ricorrente si limitò a firmare un verbale già redatto, senza alcun intervento del sig. Per_1
che sarebbe stato certamente necessario, considerate le condizioni dell'accordo, palesemente
[...] inique per il lavoratore, senza alcuna concessione o sacrificio da parte del datore di lavoro”, evidenziando, inoltre, che “perché sia valido e non nullo un verbale di conciliazione firmato dal lavoratore in sede protetta, deve essere sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità tra rinuncia e corrispettivo” (cfr. ricorso).
Il ricorrente deduceva, infatti, che, a fronte di tutte le rinunce prestate dal lavoratore, la società avrebbe dovuto corrispondere una somma di euro 3000,00, lamentando, dunque, che, a fronte della durata e delle condizioni del rapporto di lavoro, la società avrebbe offerto una somma addirittura inferiore al TFR, pari ad euro 4.331,35 accantonato dalla stessa società al 31.12.2015 e risultante dal CUD 2016. Affermava, pertanto, che l'accordo raggiunto dalle parti, in assenza di reciproche concessioni, sarebbe nullo, sul rilievo che al lavoratore nulla sarebbe stato offerto da parte della società e ritenendo, in particolare, che la mancanza di un vicendevole sacrificio non consentirebbe di qualificare “transazione” l'operazione negoziale.
Aggiungeva, in ogni caso, che, “pur a voler prescindere dalla legittimità di un accordo sindacale di tal portata, privo di alcun sinallagma giuridico tra le reciproche concessioni effettuate dalle parti, in spregio a quanto in esso convenuto”, la società resistente si sarebbe resa inadempiente nel pagamento di quanto concordato e che, per tale, ragione, con diffide del 09.06.2016, il ricorrente avrebbe, pertanto, impugnato ogni eventuale rinuncia e/o transazione intervenuta tra le parti e comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'accordo del 26.01.2016, rivendicando inutilmente i crediti maturati. Per tali ragioni, dunque, l'istante conveniva in giudizio la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso in favore della resistente per il periodo dal 03.08.2012 al 22.01.2016, con diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale nel Livello 3 Super del CCNL per i dipendenti delle imprese di trasporto e spedizione del 09.11.2006 e del 03.07.2014, così come rinnovati dai successivi accordi;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento delle somme maturate a titolo di differenze retributive per le prestazioni di lavoro svolte e retribuite non in conformità con le disposizioni del CCNL applicato e/o applicabile, e per l'effetto: c) condannare la società al pagamento della somma lorda di euro 34102,00, o di quella diversa Controparte_1 somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo differenze di retribuzione ordinaria, pari alla differenza tra quanto dovuto in base alla contrattazione nazionale e quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, altresì, la società
[...]
in solido tra loro, al pagamento della somma lorda di euro 87272,76, o di quella Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo differenze di retribuzione per il lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto proporzionato alle ore di lavoro effettivamente prestato e alla retribuzione dovuta da CCNL applicato e conseguentemente condannare la società al pagamento della somma di euro 13322,05, o di quella Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo, oltre interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti;
f) Condannare in ogni caso la società Controparte_1
[... al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario” (cfr. ricorso).
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per intervenuta conciliazione del 26.01.2016 e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ammessa la prova orale, all'udienza del 05.11.2024, l'ordinanza ammissiva veniva revocata;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale nel Livello 3 Super del CCNL per i dipendenti delle imprese di trasporto e spedizione del 09.11.2006 e del 03.07.2014 e al pagamento delle relative differenze retributive, nonché al pagamento di differenze retributive, che parte ricorrente assume essere dovute a vario titolo (lavoro straordinario, differenze dovute tra quanto dovuto e quanto percepito, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, TFR), nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso specificamente indicato.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che appare fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente in ordine alla formalizzazione del verbale di conciliazione del 26.01.2016 sottoscritto dalle parti e con riferimento a differenze Parte_1 Controparte_1
retributive rivendicate a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario e/o notturno e festivo, ratei per mensilità aggiuntive, ferie, permessi, ROL e festività non retribuite (cfr. verbale di conciliazione prodotto da entrambe le parti).
Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, deduce la nullità di tale accordo, contestandone, in particolare, la validità sul rilievo che non sarebbe stata assicurata un'effettiva assistenza da parte del sindacalista, come previsto dalla legge, ed, ancora, essendo l'accordo connotato dall'assenza di reciproche concessioni, in violazione, cioè, dell'art. 1965 c.c.
Nel caso di specie, deve, infatti, rilevarsi che, la conciliazione prodotta in atti, sottoscritta in sede sindacale in data 26.01.2016, non è mai stata impugnata, contestata o disconosciuta dal ricorrente.
Sul punto, infatti, è d'uopo ricordare che il comma 1 dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il comma 2 onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma 3) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore
(ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene, pertanto, in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss.
c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza)
e natura costitutiva della sentenza.
Le rinunzie e le transazioni, invero, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide, ma la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Ebbene, la validità dell'accordo di conciliazione in questa sede impugnato preclude alla
Giudicante l'esame delle pretese contenute in ricorso – complessivamente sovrapponibili a quelle oggetto di conciliazione – relativamente al rapporto intercorso tra le parti, in quanto oggetto di rinuncia da parte del lavoratore.
Invero, con il regolare adempimento di quanto ivi previsto, il lavoratore ha rinunciato alla rivendicazione delle differenze retributive oggetto di causa.
Quanto all'eccezione di risoluzione dell'accordo conciliativo (spiegata da parte ricorrente in via subordinata), infatti, la stessa appare infondata, atteso che vi è prova, in atti, dell'avvenuta corresponsione a mezzo vaglia postale allegato alla produzione della società, dell'ultima rata ivi pattuita (con scadenza 30.04.2016).
Il vaglia postale risulta, infatti, regolarmente incassato dal lavoratore, come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Postale versata in atti;
tale vicenda, tra l'altro, neppure risulta essere stata segnalata dal ricorrente nell'ambito del proprio atto introduttivo.
Conseguentemente, la conciliazione deve intendersi pienamente efficace e vincolante per le parti;
sul punto, si osserva che la scelta del ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa appare contraria al canone di buona fede e correttezza dal lavoratore. Com'è noto, la clausola risolutiva espressa – che è la pattuizione con la quale i contraenti convengono “espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (art. 1456 c.c.) - si risolve in una forma di autotutela privata fondata su una convenzione, ammessa espressamente dalla legge, e attribuisce alla parte che subisca l'inadempimento o l'inesatto adempimento il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto.
Con la clausola in esame il legislatore dà alle parti uno strumento utile sia nel merito, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento (cfr. art. 1455 c.c.) è preventiva e rimessa alle parti stesse, sia sul piano procedurale, atteso che, in luogo dell'intero procedimento giudiziale, il meccanismo risolutorio opera con la sola comunicazione unilaterale.
Nel caso di specie, tuttavia, del tutto irrilevante, ai fini dell'operatività della clausola in parola, appare il ritardo maturato dalla società resistente nel pagamento dell'ultima rata dovuta dalla stessa in adempimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 26.01.2016; in assenza di specifica contestazione da parte del lavoratore, risulta, infatti, pacifica la circostanza secondo cui il ricorrente si recava presso la sede della società per il ritiro del pagamento.
In tale contesto, pertanto, alcun valore può attribuirsi all'inerzia della società resistente nel provvedere al pagamento;
tale circostanza, a ben vedere, risulta suffragata dal fatto che, al fine di estinguere il proprio debito, la emetteva vaglia postale recante la Controparte_1
seguente comunicazione: “non avendo ricevuto alcuna risposta e non essendo in possesso dell'IBAN si emette vaglia postale a saldo liquidazione TFR” (cfr. vaglia versato in atti e contenuto nella produzione di parte resistente).
Conseguentemente, deve ritenersi legittimo l'affidamento serbato dalla società resistente, ragionevolmente indotta a ritenere, in assenza di motivi ostativi, che, ai fini del pagamento dell'ultima rata, il ricorrente si sarebbe recato presso la sede della società per l'incasso dell'assegno.
Pertanto, l'accoglimento dell'eccezione determina il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 11.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico