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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/07/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MARI MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_2 [...] Controparte_1
CP_3 contumaci;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha chiamato in giudizio e, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenutoil Controparte _1 in qualità di docente a tempo determinato, per i periodi di lavoro brevi indicati in ricorso
(A.S. 2020/21), ha chiesto la condanna del CP_4 al pagamento della Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, con riferimento al periodo in ricorso indicato.
Il CP_1 è rimasto contumace.
§§§
La Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed
è disciplinata come segue:
"1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Ciò posto, si ritiene di aderire all'orientamento espresso nella sentenza di Cass.
20015/2018, secondo cui "L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta alla luce del principio di non
-
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo".
La Suprema Corte ha positivamente affermato la spettanza della rpd anche ai docenti con supplenze di breve durata;
detto orientamento è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti "conforme alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
***
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25
del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con condanna del
CP_1 al pagamento della prestazione.
In difetto di contestazioni sul quantum il CP_1 deve quindi essere condannato a pagare al ricorrente a titolo di RPD, la somma maturata negli anni scolastici indicati in ricorso.
La condanna alle spese segue la soccombenza, tenendo conto della serialità della causa e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Condanna il CP_1 resistente a pagare la somma di €.1.637,34, oltre interessi legali, per le causali in narrativa indicate;
Condanna il CP_1 resistente, altresì, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 900,00 oltre accessori di legge, con distrazione ove richiesta e salvo rinuncia.
Castrovillari, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MARI MARCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_2 [...] Controparte_1
CP_3 contumaci;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha chiamato in giudizio e, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenutoil Controparte _1 in qualità di docente a tempo determinato, per i periodi di lavoro brevi indicati in ricorso
(A.S. 2020/21), ha chiesto la condanna del CP_4 al pagamento della Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, con riferimento al periodo in ricorso indicato.
Il CP_1 è rimasto contumace.
§§§
La Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed
è disciplinata come segue:
"1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Ciò posto, si ritiene di aderire all'orientamento espresso nella sentenza di Cass.
20015/2018, secondo cui "L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta alla luce del principio di non
-
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo".
La Suprema Corte ha positivamente affermato la spettanza della rpd anche ai docenti con supplenze di breve durata;
detto orientamento è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti "conforme alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
***
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25
del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con condanna del
CP_1 al pagamento della prestazione.
In difetto di contestazioni sul quantum il CP_1 deve quindi essere condannato a pagare al ricorrente a titolo di RPD, la somma maturata negli anni scolastici indicati in ricorso.
La condanna alle spese segue la soccombenza, tenendo conto della serialità della causa e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Condanna il CP_1 resistente a pagare la somma di €.1.637,34, oltre interessi legali, per le causali in narrativa indicate;
Condanna il CP_1 resistente, altresì, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 900,00 oltre accessori di legge, con distrazione ove richiesta e salvo rinuncia.
Castrovillari, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO