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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7869 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6597 / 2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to COPPOLA SALVATORE
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 15.03.2024 il istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir Parte_1 annullare l'avviso di addebito n. 37120240000360367000, notificato in data 7.02.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.339,83, richiesta a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” in base a note di rettifica da DM10 per il periodo dal novembre 2020 al luglio 2022 per art.1 comma 1175
L.296/06 con le quali sono stati recuperati gli sgravi contributivi di cui la ditta aveva goduto senza avere la regolarità contributiva.
A sostegno della propria opposizione ha esposto in punto di fatto:
CP_
- che l' in data 18 gennaio 2023 aveva inviato note di rettifica dal novembre 2020 al luglio 2021 volta al recupero delle agevolazioni godute dal per la applicata Parte_1 Controparte_2 all'unico lavoratore dipendente (il portiere ); Persona_1
- di avere proposto ricorso in sede amministrativa avverso le note di rettifica, respinto;
CP_
- che in data 23 novembre 2022 l' inoltrava invito a regolarizzare la posizione contributiva per il mese di dicembre 2016 , nei 15 giorni successivi alla stessa, che nel predetto invito a regolarizzare la irregolarità era individuata per “denunzia non presentata ed insoluti” e gli addebiti e le sanzioni erano indicati con le cifre “0,00”;
- che in data 15 dicembre 2022 era emesso il Durc non regolare, nemmeno comunicato;
di aver avuto alle proprie dipendenze quale lavoratore subordinato il Sig. il cui rapporto di Persona_1 lavoro era cessato in data 31 luglio 2022.Tanto premesso, la parte istante deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito sotto plurimi profili. In primo luogo per la illegittimità del recupero degli sgravi contributivi fruiti in periodo antecedente alla emissione di DURC irregolare;
per la irrilevanza delle violazioni meramente formali ai fini della valutazione della regolarità contributiva di una Impresa;
infine eccependo il possesso dei requisiti per la fruizione degli esoneri: Sosteneva inoltre
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale sosteneva la legittimità del proprio operato eccependo che la parte opponente aveva perso il diritto a fruire degli sgravi contributivi essendo venuta meno la regolarità contributiva. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 23/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
E' pacifico tra le parti che l' avviso di addebito impugnato scaturisce dalle note di rettifica per il periodo dall'
11.2020, 12/2020 e da 3/2021 a 7/2022 emesse ai sensi dell' art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 CP_ in virtù dell'esito “non regolare” del Durc con numero di Protocollo 33586686, connesso all'invito a regolarizzare entro 15 giorni ricevuto dal Condominio ricorrente in data 23.11.2022 .
La opposizione è fondata e pertanto merita di essere accolta per duplice profilo .
In primo luogo va rilevato che parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'inesistenza della irregolarità contributiva posta alla base del Durc irregolare emesso nei suoi confronti, ovvero che trattavasi di violazione soltanto formale.
Inoltre risulta per tabulas che l' ha proceduto ad un recupero delle agevolazioni fruite in relazione CP_3 ad un periodo antecedente a quello cui è stato emesso il DURC negativo.
Con riguardo al primo profilo, giova rilevare che la difesa della società ricorrente, a fondamento del motivo di opposizione fondato sulla inesistenza nella fattispecie di violazioni sostanziali, e dunque di effettivi omessi versamenti, ha indicato in maniera specifica di avere ricevuto in data 24 novembre 2017 - a seguito della trasmissione (in data 27 gennaio 2017) del flusso per il mese di dicembre 2016 - un avviso di CP_4 CP_ addebito da parte dell' relativo ad indebita compensazione da modelli F24 per contribuzione del mese di dicembre 2016 per euro 486,03 e di avere provveduto in data 17 gennaio 2018, nel termine di sessanta giorni al pagamento .
CP_ L' nel costituirsi in giudizio non ha contestato la complessa allegazione fattuale di cui al ricorso e che dunque nella odierna vicenda Il DURC oggetto di contestazione è stato illegittimamente negato alla Società in assenza di una violazione sostanziale atteso il pagamento di cui sopra, e dunque solo per una violazione formale con la conseguenza che il sistema evidenziava, dal punto di vista formale, un debito contributivo che
- nella sostanza - non vi era.
CP_ Né l' ha contestato che – come dedotto analiticamente in ricorso - il recupero delle agevolazioni è avvenuto per un periodo antecedente a quello cui è stato emesso il DURC negativo.
Su di entrambe le circostanze predette, specificamente indicate in ricorso e adeguatamente documentato in CP_ atti , l' non ha preso alcuna specifica posizione.
Circa il primo dei due profili di illegittimità, la controversia verte principalmente sull'interpretazione della norma di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006. in merito alla quale da tempo si contrappongono due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, al mancato rilascio del DURC conseguirebbe il recupero di tutte le CP_ agevolazioni contributive fruite (anche nei casi in cui la contestazione dell'inadempienza da parte dell' avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse). A parere di un altro orientamento, al contrario, l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DURC negativo avrebbe come unica conseguenza l'impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
Nel dirimere la questione, devesi propende per la seconda linea interpretativa “in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente”. La norma di cui all'art. 1 comma 1175 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
Inoltre, va evidenziato che la natura giuridica del DURC non è costitutiva del diritto a godere delle agevolazioni contributive, i cui presupposti sono disciplinati dalla legge;
ma rappresenta un'autorizzazione amministrativa al godimento delle agevolazioni stesse. Il DURC, infatti, è un'attestazione di scienza e non atto autoritativo produttivo di effetti propri (Cfr. Trib. Roma n. 1490/2019).
Non a caso, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti CP_ interessati. Dunque, solo all'esito di tale procedimento, l' potrebbe disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente potrebbe fruire. Diversamente, l' revidenziale non potrebbe CP_3 richiedere la ripetizione di benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano già condotto al diniego di rilascio del DURC e all'attivazione della procedura che offre la possibilità all'azienda di sanare la propria irregolarità. Ciò è stato chiarito anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n.
3/2017 in cui si è ribadito che l'assenza del DURC determina il mancato godimento dei benefici di cui fruisce l'azienda ma solo per il relativo periodo di riferimento. Ne consegue che l'accertata assenza del DURC non legittima un'efficacia retroattiva per precedenti periodi connotati da regolarità contributiva.
CP_ Già solo per tale ragione va ritenuto illegittimo l'avviso di addebito emesso dall' mediante il quale viene intimata la ripetizione al ricorrente di agevolazioni contributive godute antecedentemente alla emissione di
DURC negativo nel 2022.
Inoltre a parere dello scrivente giudice, è fondata anche la deduzione di illegittimità della parte ricorrente laddove indica che il dm 30.1.2015 nello stabilire i requisiti di regolarità contributiva, salvo pervenire ad una interpretazione estensiva e decontestualizzata delle previsioni dello stesso, riferisce alle sole ipotesi in cui CP_ l abbia effettivamente subito perdite nei versamenti contributivi ( che peraltro non devono consistere nei cd scostamenti lievi ). Ai sensi dell'art. 3 del DM 30 gennaio 2015 il DURC non deve essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi ( che riguardino, cioè, i “pagamenti dovuti dall'impresa”) e non, invece, nel caso di errori o omissioni formali commessi nella presentazione delle denunce contributive che comportino una cd.“squadratura” delle denunce periodiche che il datore di lavoro deve predisporre”.
Nella odierna fattispecie si verte in ipotesi di una indebita compensazione relativa al dicembre 2016 pagata nel gennaio 2018, ben prima della emissione dell'invito alla regolarizzazione ( in data 23.11.2022) e della emissione del Durc non regolare in data 15 dicembre 2022) che dunque intervenivano quando non vi era più una irregolarità contributiva effettiva, tale da legittimare il diniego del DURC e quindi il conseguente recupero delle agevolazioni contributive;
a parere dello scrivente giudice può senz'altro farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non ogni inadempimento formale relativo al rapporto contributivo rende l'azienda irregolare dal punto di vista contributivo, conseguentemente privandola del CP_ diritto ad ottenere dall' il documento di regolarità contributiva, il Durc. Il fatto che alla data in cui si avviva il procedimento per il recupero degli sgravi ( Sud ) fruiti Controparte_2 dalla ricorrente i versamenti della contribuzione erano comunque già regolari per cui non vi era alla data alcuna evasione sostanziale di contribuzione nei riguardi dell ' chiaramente evidenziato già dalla CP_3 CP_ memoria di costituzione dell' nella stessa, invero, l' senza contestare la complessa ricostruzione CP_3 operata in ricorso ed in particolare:
- il pagamento nel lontano gennaio 2018 di quanto dovuto per il mese di dicembre 2016, ed
- il fatto che nell'invito alla regolarizzazione ricevuto in data 23 novembre 2022 dal condominio opponente gli addebiti e le sanzioni erano indicate con le cifre “0,00”,
- si limita fumosamente ad indicare:
“Il Condominio ricorrente, in data 23.11.2022 ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni, ma non ha ottemperato poiché il DM10 12/2016 contenuto nell'invito a regolarizzare risulta tuttora provvisorio e quindi non definibile.
” I DM10 non definibili come da messaggio 5207/2015 sono Denunce anomale e provvisorie che riportano una "squadratura" tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un 'evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato”.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
va pertanto pronunziata condanna della parte convenuta al pagamento delle stesse in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Previo accertamento della illegittimità dell'avviso di addebito opposto e dei relativi atti prodromici (note di rettifica e invito a regolarizzare di cui sopra ), dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito notificato in data 7 febbraio 2024 e dichiara illegittime le richieste di pagamento in restituzione con gli accessori sanzionatori degli sgravi contribuiti fruiti dal condominio in relazione al rapporto di lavoro CP_ subordinato con il dipendente , condannando l' alla restituzione dell'importo di euro Persona_1
3.339,83 indicato nell'avviso di addebito opposto qualora il condominio opponente abbia proceduto al pagamento di tale somma nelle more del giudizio;
CP_ condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione all'avv. Salvatore Coppola anticipatario .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 23.10.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6597 / 2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to COPPOLA SALVATORE
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 15.03.2024 il istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir Parte_1 annullare l'avviso di addebito n. 37120240000360367000, notificato in data 7.02.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.339,83, richiesta a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” in base a note di rettifica da DM10 per il periodo dal novembre 2020 al luglio 2022 per art.1 comma 1175
L.296/06 con le quali sono stati recuperati gli sgravi contributivi di cui la ditta aveva goduto senza avere la regolarità contributiva.
A sostegno della propria opposizione ha esposto in punto di fatto:
CP_
- che l' in data 18 gennaio 2023 aveva inviato note di rettifica dal novembre 2020 al luglio 2021 volta al recupero delle agevolazioni godute dal per la applicata Parte_1 Controparte_2 all'unico lavoratore dipendente (il portiere ); Persona_1
- di avere proposto ricorso in sede amministrativa avverso le note di rettifica, respinto;
CP_
- che in data 23 novembre 2022 l' inoltrava invito a regolarizzare la posizione contributiva per il mese di dicembre 2016 , nei 15 giorni successivi alla stessa, che nel predetto invito a regolarizzare la irregolarità era individuata per “denunzia non presentata ed insoluti” e gli addebiti e le sanzioni erano indicati con le cifre “0,00”;
- che in data 15 dicembre 2022 era emesso il Durc non regolare, nemmeno comunicato;
di aver avuto alle proprie dipendenze quale lavoratore subordinato il Sig. il cui rapporto di Persona_1 lavoro era cessato in data 31 luglio 2022.Tanto premesso, la parte istante deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito sotto plurimi profili. In primo luogo per la illegittimità del recupero degli sgravi contributivi fruiti in periodo antecedente alla emissione di DURC irregolare;
per la irrilevanza delle violazioni meramente formali ai fini della valutazione della regolarità contributiva di una Impresa;
infine eccependo il possesso dei requisiti per la fruizione degli esoneri: Sosteneva inoltre
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale sosteneva la legittimità del proprio operato eccependo che la parte opponente aveva perso il diritto a fruire degli sgravi contributivi essendo venuta meno la regolarità contributiva. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 23/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
E' pacifico tra le parti che l' avviso di addebito impugnato scaturisce dalle note di rettifica per il periodo dall'
11.2020, 12/2020 e da 3/2021 a 7/2022 emesse ai sensi dell' art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 CP_ in virtù dell'esito “non regolare” del Durc con numero di Protocollo 33586686, connesso all'invito a regolarizzare entro 15 giorni ricevuto dal Condominio ricorrente in data 23.11.2022 .
La opposizione è fondata e pertanto merita di essere accolta per duplice profilo .
In primo luogo va rilevato che parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'inesistenza della irregolarità contributiva posta alla base del Durc irregolare emesso nei suoi confronti, ovvero che trattavasi di violazione soltanto formale.
Inoltre risulta per tabulas che l' ha proceduto ad un recupero delle agevolazioni fruite in relazione CP_3 ad un periodo antecedente a quello cui è stato emesso il DURC negativo.
Con riguardo al primo profilo, giova rilevare che la difesa della società ricorrente, a fondamento del motivo di opposizione fondato sulla inesistenza nella fattispecie di violazioni sostanziali, e dunque di effettivi omessi versamenti, ha indicato in maniera specifica di avere ricevuto in data 24 novembre 2017 - a seguito della trasmissione (in data 27 gennaio 2017) del flusso per il mese di dicembre 2016 - un avviso di CP_4 CP_ addebito da parte dell' relativo ad indebita compensazione da modelli F24 per contribuzione del mese di dicembre 2016 per euro 486,03 e di avere provveduto in data 17 gennaio 2018, nel termine di sessanta giorni al pagamento .
CP_ L' nel costituirsi in giudizio non ha contestato la complessa allegazione fattuale di cui al ricorso e che dunque nella odierna vicenda Il DURC oggetto di contestazione è stato illegittimamente negato alla Società in assenza di una violazione sostanziale atteso il pagamento di cui sopra, e dunque solo per una violazione formale con la conseguenza che il sistema evidenziava, dal punto di vista formale, un debito contributivo che
- nella sostanza - non vi era.
CP_ Né l' ha contestato che – come dedotto analiticamente in ricorso - il recupero delle agevolazioni è avvenuto per un periodo antecedente a quello cui è stato emesso il DURC negativo.
Su di entrambe le circostanze predette, specificamente indicate in ricorso e adeguatamente documentato in CP_ atti , l' non ha preso alcuna specifica posizione.
Circa il primo dei due profili di illegittimità, la controversia verte principalmente sull'interpretazione della norma di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006. in merito alla quale da tempo si contrappongono due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, al mancato rilascio del DURC conseguirebbe il recupero di tutte le CP_ agevolazioni contributive fruite (anche nei casi in cui la contestazione dell'inadempienza da parte dell' avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse). A parere di un altro orientamento, al contrario, l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DURC negativo avrebbe come unica conseguenza l'impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
Nel dirimere la questione, devesi propende per la seconda linea interpretativa “in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente”. La norma di cui all'art. 1 comma 1175 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
Inoltre, va evidenziato che la natura giuridica del DURC non è costitutiva del diritto a godere delle agevolazioni contributive, i cui presupposti sono disciplinati dalla legge;
ma rappresenta un'autorizzazione amministrativa al godimento delle agevolazioni stesse. Il DURC, infatti, è un'attestazione di scienza e non atto autoritativo produttivo di effetti propri (Cfr. Trib. Roma n. 1490/2019).
Non a caso, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti CP_ interessati. Dunque, solo all'esito di tale procedimento, l' potrebbe disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente potrebbe fruire. Diversamente, l' revidenziale non potrebbe CP_3 richiedere la ripetizione di benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano già condotto al diniego di rilascio del DURC e all'attivazione della procedura che offre la possibilità all'azienda di sanare la propria irregolarità. Ciò è stato chiarito anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n.
3/2017 in cui si è ribadito che l'assenza del DURC determina il mancato godimento dei benefici di cui fruisce l'azienda ma solo per il relativo periodo di riferimento. Ne consegue che l'accertata assenza del DURC non legittima un'efficacia retroattiva per precedenti periodi connotati da regolarità contributiva.
CP_ Già solo per tale ragione va ritenuto illegittimo l'avviso di addebito emesso dall' mediante il quale viene intimata la ripetizione al ricorrente di agevolazioni contributive godute antecedentemente alla emissione di
DURC negativo nel 2022.
Inoltre a parere dello scrivente giudice, è fondata anche la deduzione di illegittimità della parte ricorrente laddove indica che il dm 30.1.2015 nello stabilire i requisiti di regolarità contributiva, salvo pervenire ad una interpretazione estensiva e decontestualizzata delle previsioni dello stesso, riferisce alle sole ipotesi in cui CP_ l abbia effettivamente subito perdite nei versamenti contributivi ( che peraltro non devono consistere nei cd scostamenti lievi ). Ai sensi dell'art. 3 del DM 30 gennaio 2015 il DURC non deve essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi ( che riguardino, cioè, i “pagamenti dovuti dall'impresa”) e non, invece, nel caso di errori o omissioni formali commessi nella presentazione delle denunce contributive che comportino una cd.“squadratura” delle denunce periodiche che il datore di lavoro deve predisporre”.
Nella odierna fattispecie si verte in ipotesi di una indebita compensazione relativa al dicembre 2016 pagata nel gennaio 2018, ben prima della emissione dell'invito alla regolarizzazione ( in data 23.11.2022) e della emissione del Durc non regolare in data 15 dicembre 2022) che dunque intervenivano quando non vi era più una irregolarità contributiva effettiva, tale da legittimare il diniego del DURC e quindi il conseguente recupero delle agevolazioni contributive;
a parere dello scrivente giudice può senz'altro farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non ogni inadempimento formale relativo al rapporto contributivo rende l'azienda irregolare dal punto di vista contributivo, conseguentemente privandola del CP_ diritto ad ottenere dall' il documento di regolarità contributiva, il Durc. Il fatto che alla data in cui si avviva il procedimento per il recupero degli sgravi ( Sud ) fruiti Controparte_2 dalla ricorrente i versamenti della contribuzione erano comunque già regolari per cui non vi era alla data alcuna evasione sostanziale di contribuzione nei riguardi dell ' chiaramente evidenziato già dalla CP_3 CP_ memoria di costituzione dell' nella stessa, invero, l' senza contestare la complessa ricostruzione CP_3 operata in ricorso ed in particolare:
- il pagamento nel lontano gennaio 2018 di quanto dovuto per il mese di dicembre 2016, ed
- il fatto che nell'invito alla regolarizzazione ricevuto in data 23 novembre 2022 dal condominio opponente gli addebiti e le sanzioni erano indicate con le cifre “0,00”,
- si limita fumosamente ad indicare:
“Il Condominio ricorrente, in data 23.11.2022 ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni, ma non ha ottemperato poiché il DM10 12/2016 contenuto nell'invito a regolarizzare risulta tuttora provvisorio e quindi non definibile.
” I DM10 non definibili come da messaggio 5207/2015 sono Denunce anomale e provvisorie che riportano una "squadratura" tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un 'evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato”.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
va pertanto pronunziata condanna della parte convenuta al pagamento delle stesse in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Previo accertamento della illegittimità dell'avviso di addebito opposto e dei relativi atti prodromici (note di rettifica e invito a regolarizzare di cui sopra ), dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito notificato in data 7 febbraio 2024 e dichiara illegittime le richieste di pagamento in restituzione con gli accessori sanzionatori degli sgravi contribuiti fruiti dal condominio in relazione al rapporto di lavoro CP_ subordinato con il dipendente , condannando l' alla restituzione dell'importo di euro Persona_1
3.339,83 indicato nell'avviso di addebito opposto qualora il condominio opponente abbia proceduto al pagamento di tale somma nelle more del giudizio;
CP_ condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione all'avv. Salvatore Coppola anticipatario .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 23.10.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )