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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 832/2024 promossa da:
(C.F ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone via Venezia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Felicia Frontera (C.F. ; PEC: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
ricorrente
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla via dei Granai n 1, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla via Torino 198, presso lo studio dell'Avv. Gelosi Vincenzina (PEC: Email_2 Email_3 [...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Emai_4
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.01.2005 con il sig. , atto Controparte_1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Crotone al n. 7 parte II sez. A anno 2005;
- che dal matrimonio sono nati due figli: nato a [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne) e nata a [...] il [...] (minorenne); Persona_2
- che in data 10.09.2018 il Tribunale di Crotone con sentenza n. 1095/2018 emessa nel procedi- mento n. 2122/2017 R.G., ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che le sue condizioni economiche sono peggiorate, a causa del mutato rapporto di lavoro presso l'azienda per la quale lavora, ragion per cui non riesce a sopperire alle esigenze della figlia minore Per_
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio e nello specifico l'au- mento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della figlia minore da CP_1 Persona_2
Euro 100,00 ad Euro 350,00.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale si opponeva alla Controparte_1 richiesta di aumento, stante il suo stato di disoccupazione e chiedeva di confermare l'importo dell'as- Per_ segno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 100,00, così come stabilito nella sentenza n. 1095/2018 di cessazione degli effetti civili emessa dal Tribunale di Crotone in data 10.09.2018.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.06.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 02.10.2024.
Con decreto del 28.06.2024, l'udienza veniva rinviata al 04.12.2024 per esigenze legate al carico del ruolo. A quest'ultima udienza il Giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione di entrambe le parti, riservava la decisione in merito ai provvedimenti provvisori. Con ordinanza emessa in pari data venivano assunti i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 02.04.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “Il Signor si impegna a versare mensilmente per il mantenimento della CP_1 Per_ figlia la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 del mese oltre all'80 percento delle spese straordinarie concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Colle- gio per la decisione.
*****
Le intese raggiunte dai genitori e sopra trascritte devono essere accolte in quanto conformi alle rispet- tive capacità economiche e tali da garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Tribunale ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante l'accordo rag- giunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 832/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 832/2024 promossa da:
(C.F ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone via Venezia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Felicia Frontera (C.F. ; PEC: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
ricorrente
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla via dei Granai n 1, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla via Torino 198, presso lo studio dell'Avv. Gelosi Vincenzina (PEC: Email_2 Email_3 [...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Emai_4
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.01.2005 con il sig. , atto Controparte_1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Crotone al n. 7 parte II sez. A anno 2005;
- che dal matrimonio sono nati due figli: nato a [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne) e nata a [...] il [...] (minorenne); Persona_2
- che in data 10.09.2018 il Tribunale di Crotone con sentenza n. 1095/2018 emessa nel procedi- mento n. 2122/2017 R.G., ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che le sue condizioni economiche sono peggiorate, a causa del mutato rapporto di lavoro presso l'azienda per la quale lavora, ragion per cui non riesce a sopperire alle esigenze della figlia minore Per_
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio e nello specifico l'au- mento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della figlia minore da CP_1 Persona_2
Euro 100,00 ad Euro 350,00.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale si opponeva alla Controparte_1 richiesta di aumento, stante il suo stato di disoccupazione e chiedeva di confermare l'importo dell'as- Per_ segno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 100,00, così come stabilito nella sentenza n. 1095/2018 di cessazione degli effetti civili emessa dal Tribunale di Crotone in data 10.09.2018.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.06.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 02.10.2024.
Con decreto del 28.06.2024, l'udienza veniva rinviata al 04.12.2024 per esigenze legate al carico del ruolo. A quest'ultima udienza il Giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione di entrambe le parti, riservava la decisione in merito ai provvedimenti provvisori. Con ordinanza emessa in pari data venivano assunti i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 02.04.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “Il Signor si impegna a versare mensilmente per il mantenimento della CP_1 Per_ figlia la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 del mese oltre all'80 percento delle spese straordinarie concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Colle- gio per la decisione.
*****
Le intese raggiunte dai genitori e sopra trascritte devono essere accolte in quanto conformi alle rispet- tive capacità economiche e tali da garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Tribunale ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante l'accordo rag- giunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 832/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli