Articolo 4 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 marzo 1961
Art. 4.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita'. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.
Il presidente puo' in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.
Entrata in vigore il 24 marzo 1961