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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/07/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 693 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott Domenico Provenzano Giudice
Dott. IN Prudente Giudice rel., est.
Nel giudizio tra:
ntrambi assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
MANNELLA SONIA
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Sulle seguenti conclusioni:
“RICORRONO CONGIUNTAMENTE All'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultimo, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi ricorrenti in Massa il 20.10.1991, celebrato con rito concordatario e trascritto nei Registri dello stato civile al n. 255, parte II, serie A, anno 1991, dando disposizione al competente Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni necessarie, come per legge, alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) la casa coniugale, sita in Massa in Via Poveromo n. 54, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà nella disponibilità di Controparte_1 quest'ultimo. La Sig.ra si è trasferita in altra abitazione insieme ai figli Controparte_2
e di proprietà di questi. 3) per il mantenimento ordinario della figlia IN, tenuto conto dell'età e considerato che la stessa percepisce una borsa di studio che la esonera da
Pag. 1 di 3 tutte le spese scolastiche e copre le sue necessità quotidiane, ciascun genitore provvederà in via diretta al suo sostentamento nei reciproci tempi di permanenza;
4) Per quanto attiene le spese straordinarie, salvo quelle coperte dalla borsa di studio, faranno invece carico, in egual misura, su ciascun genitore e verranno concordate direttamente con la figlia. Si fa esplicito riferimento per la loro determinazione al Protocollo di Intesa in uso presso questo Tribunale. 5) Nessun coniuge è tenuto a corrispondere all'altro alcun assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
6) Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione economica e patrimoniale nascente dal loro matrimonio e di aver risolto prima della presentazione del presente ricorso ogni altra questione tra di loro pendente e di cui alla separazione omologata e, conseguentemente, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 5.7.24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 28/03/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
All'udienza del 5.7.24, i coniugi confermavano la volontà di ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Inutilmente tentata la conciliazione, il Giudice si riservava di riferire in camera di consiglio.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta decreto di omologa della separazione consensuale del 12.5.23 emesso dal Tribunale di Massa nel procedimento n.r.g. 342/23 ;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno figli maggiorenni, uno dei quali economicamente indipendente e l'altro parzialmente indipendente sotto il profilo economico, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1
n data 20/10/1991, a Massa, trascritto nei
[...] Controparte_2 registri di Stato Civile del Comune di cui sopra al n. 255, serie A, anno 1991 .
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
Pag. 2 di 3 3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie.
4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Massa, li 05/07/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. IN Prudente Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
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