Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in persona del Magistrato Onorario dott. Astianatte de Vincentis, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Sabatino, elettivamente domiciliato presso il procuratore in Monteforte Irpino alla Via
Molinelle n. 6, mandato in calce all'originale dell'atto di citazione
Attore
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Migliorino, con il quale elettivamente domicilia in
Salerno alla Via Diaz n. 13, giusta mandato in atti nonché conferito per determina del
Settore Gestione del Patrimonio dell'Ente n. 2849 del 09.11.2021;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore: accoglimento della domanda così come quantificata;
vittoria di spese e competenze di procedura.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07.10.2021, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale il . Esponeva che il giorno 27.03.2021, verso le ore Controparte_1
10.30 circa, in , alla Via Emilio Turco, l'attore mentre scendeva la scalinata, CP_1 rovinava al suolo a causa dell'improvviso cedimento del pezzo di marmo di rivestimento di uno dei gradini.
A seguito del sinistro riportava lesioni personali accertate presso l'Ospedale Moscati di quali frattura chiusa di radio e ulna;
epifisi distale con giorni 30 di prognosi. CP_1
Successivamente si sottoponeva a visite di controllo per essere poi giudicato clinicamente guarito in data 26.05.2021.
1
risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata il 27.12.2021. Controparte_1
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'assenza dei presupposti normativi legittimanti la richiesta di risarcimento. All'atto dell'ingresso al Pronto Soccorso il malcapitato aveva dichiarato che l'infortunio era riconducibile ad incidente domestico. Comunque le condizioni della scalinata rendevano il pericolo visibile e prevedibile tanto da indurle a richiedere il rigetto della domanda.
In corso di giudizio, a seguito dell'espletamento della prova orale, ammessa la consulenza medica sulla persona dell'attore, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, infondata è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal
. Controparte_1
La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (06/4828).
La nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum (art. 164, c.
4), inteso sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Nella fattispecie, l'attrice e la convenuta hanno adeguatamente illustrato il contenuto della rispettive domande, definendone l'ambito, la causa ed il petitum.
2 Le parti in causa si confrontano su temi che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è approdata, soprattutto con la decisione n.
11016/011, alle seguenti affermazioni, che non pare inutile ribadire secondo il percorso testualmente seguito nella sentenza testè richiamata:
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio
(Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso
e di conservazione e non necessariamente il proprietario;
- corollario di tale prospettiva è che ove l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.;
- segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro
3 caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti;
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell' imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n.
4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007,
n. 2308)
Sulla scorta dei principi testè richiamati deve essere esaminata la fondatezza o meno della domanda, per la cui disamina deve ricordarsi, secondo quanto già in precedenza sottolineato, che la responsabilità prevista dalla norma indicata, può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, tale da esplicare un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile
2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811). Su tale falsariga, costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e conseguentemente ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima che, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in un ostacolo obiettivamente percepibile, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso l'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 993/09).
4 A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha depositato la missiva di denuncia del sinistro, certificazione medico – ospedaliera, foto dello stato dei luoghi. Ha depositato anche certificato del Pronto Soccorso recante la correzione della nota contenuta nel precedente certificato che riferiva di un ingresso verificatosi a seguito di infortunio domestico.
L'attore assume che il giorno il giorno 27.03.2021, verso le ore 10.30 circa, in , CP_1
alla Via Emilio Turco, mentre scendeva la scalinata, rovinava al suolo a causa dell'improvviso cedimento del pezzo di marmo di rivestimento di uno dei gradini.
Può immediatamente osservarsi che la rottura del gradino subito dopo il suo calpestio evidenziava le pessime condizioni di manutenzione e costituisce un'insidia occulta e non oggettivamente visibile né evidenziata da alcun segnale che ne preavvertisse il pericolo oltre ad essere assolutamente imprevedibile.
I testi escussi e hanno dichiarato che l'attore, Testimone_1 Testimone_2 poggiato il piede sul primo gradino, il rivestimento di quest'ultimo subiva un cedimento cioè si staccava un pezzo causandone la caduta;
prima il gradino era integro;
preciso che l'attore cadde in avanti cercando di ripararsi mettendo le mani verso il suolo ed ho notato che il pezzo staccatosi era grande circa 15 centimetri ed era caduto sul secondo scalino.
I testi hanno altresì riconosciuto le fotografie allegate da parte attrice e può immediatamente notarsi come sul luogo dell'incidente non c'era alcun segnale di pericolo né altra delimitazione finalizzata ad evitare il contatto dell'utenza con l'insidia.
Dall'istruttoria orale è dunque emerso come veritiero l'accadimento relativo alla caduta del sig. . Pt_1
Non solo, la stessa raffigurazione fotografica fornita dall'attore, riconosciuta altresì dai testi, evidenzia il distacco di un lembo del gradino che può avere provocato la perdita di equilibrio del sig. il quale può non essersi accorto della presenza dell'insidia, Pt_1
confidando nella linearità della scalinata che in quel momento percorreva.
La fattispecie in questione è sussumibile sotto il dettato dell'art. 2051 c.c., regolatore dal danno da cose in custodia, piuttosto che sotto la più generica responsabilità ex art. 2043
c.c. Secondo consolidata giurisprudenza sopra richiamata, la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso
5 fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere probatorio in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. L'attore ha dimostrato quanto l'art. 2051 gli ha imposto di provare. Quindi, il , nel caso in esame, quale custode dei beni e Controparte_1 principalmente delle strade poste all'interno dell'ambito territoriale di competenza, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati, a maggior ragione nel momento in cui gli stessi derivano da custodia operata in maniera negligente, non avendo l'Ente garantito la corretta tenuta della strada caratterizzata da una buca andatasi a creare a causa del sollevamenti di sanpietrini, come confermato dai testi in sede di escussione.
A tal proposito si fa, altresì, rilevare in giurisprudenza che la responsabilità ex art 2051 cod.civ si fonda “sul rapporto oggettivo tra custode e la cosa custodita, ove il primo si accolla ex art. 2051 c.c. tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa anche se di per sè stessa non pericolosa (non riferendosi la norma unicamente ai danni che la cosa è suscettibile per sua natura di produrre, ma anche a quelli che dipendono dall'insorgere nella cosa stessa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni: Cass. n.
3971/83) e quindi senza che occorra la dimostrazione da parte del danneggiato dell'insidiosità della cosa stessa” e che “il presupposto della responsabilità ex art. 2051 è che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, determinandosi in tal caso una presunzione juris tantum di colpa a carico del custode che può liberarsi solo dimostrando che il danno fu causato dal caso fortuito (Cass. Cassazione Civile, III Sezione, 8 aprile
1997, n. 3041)”.
Per quanto riguarda più precisamente la tematica per cui è causa ossia un incidente verificatosi in seguito ad un insidia stradale, si segnala che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connessi alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni
6 analoghe” (Cassazione civile, sez. III, 20/11/2009, n. 24529; Cassazione civile, sez. III,
25/05/2010, n. 12695).
Ritornando alla questione pratica, il cedimento di parte del gradino della scalinata percorsa da pedoni costituisce un agente dannoso intrinseco alla cosa che l'utente non poteva prevedere, facendo Egli affidamento sull'uniformità o comunque sulla corretta funzionalità della scalinata utilizzata.
Non poteva dunque l'attore accorgersi della presenza dell'insidia, manifestatasi al momento dell'incedere né Egli poteva prevederne la presenza e nemmeno la stessa poteva ritenersi, in relazione alla sua condotta, visibile.
A fronte dell'accertata e comprovata sussistenza dell'insidia, l'Ente non ha comprovato la ricorrenza della ipotesi del caso fortuito.
Accertata quindi la responsabilità del gestore occorre occuparsi del danno risarcibile che, secondo le risultanze della consulenza a firma del dott. può determinarsi come Per_1
segue, applicando le tabelle del Tribunale di Milano. Quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% in giorni _20, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% in giorni _10, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% in giorni _28. Infine, secondo l'analisi del consulente, tenendo in considerazione la natura delle lesioni e l'evolversi dalla malattia, il danno biologico può essere liquidato sulla scorta di postumi invalidanti nella misura del
5%. In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico (ex art. 139 del 2012), parte attrice ha pertanto diritto al seguente risarcimento: € 6.226,00 a titolo di danno biologico permanente (5%) + € 1.725,00 a titolo di ITP al 75% (20 gg) + € 575,00
a titolo di ITP al 50% (gg. 10), + euro 805,00 a titolo ITP al 25% giorni 28.
Totale euro 9.331,00 oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente decisione e quindi i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Nulla può poi essere riconosciuto per postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica, non avendo l'attore proposto sul punto alcuna domanda né allegato nulla in tal senso.
Altrettanto a dirsi per il danno morale.
Le spese legali cedono a carico del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo in relazione all'importo finale effettivamente riconosciuto e tengono conto delle diverse fasi in cui si è esplicata l'attività processuale e dei medi tariffari.
Spese di consulenza definitivamente a carico della parte convenuta.
7
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , giudizio rubricato al n. 4044/2021, così Pt_1 Controparte_1
provvede:
a) In accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità del CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna quest'ultimo, al
[...] pagamento in favore dell'attore, della somma di euro _9.331,00, oltre soltanto agli accessori così come specificati in motivazione;
b) condanna , al pagamento in favore dell'attore, delle spese e dei Controparte_1
compensi del presente giudizio liquidati in complessivi euro 284,00 per spese ed euro
4.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. Forf. 15%, iva, cpa se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Alessia Sabatino.
Così deciso in Avellino lì 02.06.2025_______
Il Giudice
Astianatte de Vincentis
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