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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 839/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO ROCCO, Parte_1
lesione personale elettivamente domiciliata in VIA PALMA IL VECCHIO 45 24122
BERGAMO presso il difensore avv. LOMBARDO ROCCO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. MANENTI TERESITA CP_1
elettivamente domiciliata in VIA BROSETA 29 24122 BERGAMO presso il difensore avv. MANENTI TERESITA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
e contro
e CP_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 324/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita,
previamente accertato e dichiarato che la verificazione del sinistro per cui è
causa è ascrivibile a piena ed esclusiva responsabilità della sig.ra
[...]
conducente del veicolo Citroen C3 targato CC335JC di proprietà CP_2
della sig.ra , perciò condannare queste ultime convenute Controparte_3
in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento in CP_1
favore della sig.ra dei danni patrimoniali e non occorsi alla Parte_1
medesima in esito al fatto e complessivamente monetizzati al netto degli
importi corrisposti da ante iudicio e in esecuzione della CP_1 pagina 2 di 11 sentenza impugnata, nell'importo di euro 28.845,15 (euro 53.072,00 – euro
24.226,85) o nella diversa somma quale sarà accertata in corso di causa il
tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove e per
l'espletamento di Ctu cinematica” IN OGNI CASO: Con vittoria dei costi
della CTU e delle spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata
“IN VIA PRINCIPALE: respingere l'ex adverso appello, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in comparsa di risposta
d'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 324/2022 pubblicata
l'8.2.2022, nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale n. 1579/2018
dal Tribunale di Bergamo, Sezione III Civile, nella persona del Giudice dott.
ssa Daniela Quartarone;
accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e
contestazioni svolte dalla convenuta, attuale appellata, nel giudizio di primo
grado e che qui si trascrivono: IN VIA PRINCIPALE: dato atto che CP_1
ha corrisposto ante causam la somma di € 18.500,00, in favore della
[...]
signora a titolo di risarcimento dei danni, respingersi le Parte_1
domande risarcitorie formulate dall'attrice, perché infondate in fatto ed in
diritto, non dovute e non provate per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi di
anche previo accertamento e declaratoria della responsabilità CP_1
pariteticaconcorsuale dell'attrice ex art. 2054, II comma c.c.c nella
determinazione del sinistro de quo;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla pagina 3 di 11 rimessione della causa in istruttoria ed all'ammissione delle istanze istruttorie
ex adverso formulate, per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, c.6
c.p.c. n.3 di e per tutti i motivi di cui alla comparsa di risposta CP_1
d'appello. Ci si oppone all'ammissione di CTU cinematica, in quanto del tutto
esplorativa. Ci si oppone all'ammissione di CTU tecnico valutativa, in quanto
del tutto esplorativa Si insiste, ove occorra, per l'ammissione delle istanze
istruttorie tutte dedotte dalla nella propria memoria ex art. 183, CP_1
c.6 c.p.c. n.2 e non ammesse. IN OGNI CASO: spese e compenso di secondo
grado interamente rifusi, oltre oneri fiscali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 324/22 il tribunale di Bergamo accertava che l'incidente stradale verificatosi il 18 ottobre 2015, alle ore 7.30, lungo la SP n. 498 nel territorio di Martinengo (Bg), in cui erano rimasti coinvolti il veicolo BMW
condotto da e il veicolo Citroen C3, proveniente dall'opposta Parte_1
direzione di marcia, condotto da e di proprietà di CP_2 CP_3
era da ascriversi alla pari, concorrente responsabilità di entrambe le
[...]
conducenti.
A tale conclusione il tribunale perveniva considerando che nel rapporto di incidente i Carabinieri si erano limitati a dare atto dell'impatto tra i due veicoli e dell'impossibilità di individuare il punto d'urto e le conseguenti responsabilità dei conducenti, nonostante i rilievi planimetrici effettuati;
pagina 4 di 11 quanto alla perizia di parte, prodotta dall'attrice , veniva rilevato Parte_1
che essa aveva una valenza probatoria meramente indiziaria e che lo stesso perito si era espresso in termini fortemente dubitativi tanto da aver riferito di “
un'area di verosimile accadimento” con riguardo ad un punto ove vi era un'elevata concentrazione di detriti, attesa “ l'impossibilità di individuare
tracce sulla platea stradale di particolare rilevanza”.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, a veniva Parte_1
liquidata la somma di euro 20.000, quale valore ante sinistro del veicolo,
stimato senza tener conto dei diversi optionals di cui era dotato, mentre non le veniva riconosciuto il danno corrispondente alla quota di euro 900, pagata per tre giorni di corso di aggiornamento professionale al quale l'attrice non aveva potuto partecipare, in quanto convalescente, essendo rimasta indimostrata la durata del corso ed il numero dei giorni complessivi dello stesso al fine di poterne parametrare la mancata fruizione.
Per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro nonché per il riconoscimento di talune voci di danno interponeva appello . Parte_1
e rimanevano contumaci, mentre CP_2 Controparte_3 CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
[...]
In questo grado di giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte appellante;
indi, all'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata posta in pagina 5 di 11 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'applicazione al sinistro oggetto di causa dell'art. 2054, secondo comma, c.c. assumendo che la documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dai Carabinieri consentiva di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.
In particolare, i frammenti dei veicoli coinvolti, dopo la collisione, visibili nelle fotografie allegate alla relazione di incidente, erano collocati in
Contro prossimità del margine destro della semi carreggiata percorsa dalla da lei condotta.
Il ragionamento del tribunale, secondo cui tali frammenti non consentivano di individuare il punto d'urto in quanto essi tendevano a seguire le traiettorie dei mezzi e si erano sparsi a largo raggio, non era condivisibile, in quanto lungo la semi carreggiata percorsa dalla BMW vi erano frammenti sia di tale veicolo,
che della Citroen C3, mentre nel punto di quiete raggiunto da quest'ultima vettura non vi erano tracce di frammenti appartenenti a quest'ultima vettura.
Inoltre, le deformazioni post urto riportate dai veicoli dimostravano che la collisione aveva interessato la parte anteriore sinistra della Citroen C3 e la parte frontale della BMW che, a seguito dello scontro, era stata proiettata all'indietro e schiacciata contro il guard rail anche a causa della più elevata velocità di guida tenuta dalla conducente della Citroen C3.
pagina 6 di 11 Alla conducente di quest'ultima vettura dovevano, pertanto, essere ascritte diverse condotte colpose e, segnatamente, la mancata osservanza della segnaletica orizzontale e della posizione da tenere durante la circolazione,
l'invasione della corsia destinata ai veicoli che procedevano in senso opposto e la violazione delle regole di prudenza, controllo e corretta velocità.
Per tali ragioni insiste nella richiesta di espletamento di consulenza tecnica cinematica.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno pari al reale valore del veicolo disastrato.
Assume che il reale valore del veicolo doveva essere desunto tenendo conto dei numerosi optionals di cui lo stesso era dotato e di cui si era data prova attraverso la dichiarazione del concessionario;
nessuna Parte_2
rilevanza poteva invece essere attribuita alla perizia di stima, prodotta dalla
Compagnia di assicurazione, sia perché mera allegazione difensiva sia perché
fondata su tabelle Eurotax che non tenevano conto dell'allestimento della vettura.
A dimostrazione di quest'ultimo era stato, peraltro, dedotto uno specifico capitolo di prova con l'indicazione del teste c/o Testimone_1 [...]
con sede in Bergamo, Via Campagnola n. 48/50. Pt_2
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno subito corrispondente all'esborso di euro 900 quale quota versata per tre pagina 7 di 11 corsi di aggiornamento di cui non aveva potuto fruire a causa della convalescenza.
Deduce di aver capitolato sul punto una specifica circostanza che non era stata ammessa.
--------------------------
Il primo motivo è infondato.
La dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice appellante, secondo cui il veicolo condotto da , nell'affrontare una curva sinistrorsa, CP_2
aveva occupato l'opposta corsia di marcia e si era scontrato con il veicolo condotto dall'appellante la quale, pur essendosi spostata sul margine destro della carreggiata, non era riuscita ad evitare l'impatto, non veniva provata in giudizio anche in ragione dell'assenza di testimoni oculari.
Considerato che neppure la relazione di incidente offriva elementi idonei alla ricostruzione del sinistro, l'appellante assume che valore decisivo, ai fini dell'attribuzione dell'esclusiva responsabilità, debba essere riconosciuto alla propria perizia di parte nella quale si fa riferimento ad una possibile “ area di
collisione” in ragione della maggiore concentrazione dei detriti così come desumibili dalle fotografie allegate al rapporto.
Ciò posto e considerato che la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo privo di autonomo valore probatorio (Cass. Sez. U. n.
5624/2002), nel caso di specie dalle fotografie allegate al rapporto non sono pagina 8 di 11 desumibili elementi decisivi al fine di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro ad uno solo dei conducenti in quanto i frammenti dei veicoli risultano sparsi su entrambe le semicarreggiate, entrambe le vetture risultano aver riportato i medesimi danni nella parte anteriore e nessuna traccia di frenata veniva rinvenuta sul manto stradale.
Il secondo motivo è fondato.
In questo grado di giudizio è stato provato, attraverso l'ammissione del capitolo di prova dedotto sul punto, l'effettivo allestimento del veicolo dell'appellante e gli optionals di cui era dotato, così come elencati nella proposta di vendita di , per complessivi euro 5.303; in ragione Parte_2
della pari, concorrente responsabilità all'appellante va riconosciuta la metà del predetto importo ossia euro 2.651 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della sentenza.
Il terzo motivo va rigettato considerata l'irrilevanza del capitolo di prova dedotto al fine di dimostrare l'impossibilità di partecipare al corso a causa del sinistro.
Con il capitolo 11) l'appellante intendeva, infatti, provare che “ Parte_1
ha partecipato ai Corsi Base ed Avanzato del metodo Brana organizzati da
Chemeia srl tenutisi in Padenghe del Garda quote di iscrizione per
complessivi euro 900” .
pagina 9 di 11 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per metà con condanna delle appellate alla rifusione della restante metà che si liquidano, per il primo grado, come già
liquidate nella sentenza gravata, e in questo grado di giudizio, sulla base del criterio del decisum, in complessivi euro 2.915 ( di cui euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e euro
851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna le appellate, in solido, a pagare in favore di la Parte_1
ulteriore somma di euro 2.651 oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
compensa per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna le appellate a rifondere in favore dell'appellante la metà delle predette spese,
liquidate per l'intero come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
pagina 10 di 11 Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 839/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO ROCCO, Parte_1
lesione personale elettivamente domiciliata in VIA PALMA IL VECCHIO 45 24122
BERGAMO presso il difensore avv. LOMBARDO ROCCO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa dall'avv. MANENTI TERESITA CP_1
elettivamente domiciliata in VIA BROSETA 29 24122 BERGAMO presso il difensore avv. MANENTI TERESITA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
e contro
e CP_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 324/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita,
previamente accertato e dichiarato che la verificazione del sinistro per cui è
causa è ascrivibile a piena ed esclusiva responsabilità della sig.ra
[...]
conducente del veicolo Citroen C3 targato CC335JC di proprietà CP_2
della sig.ra , perciò condannare queste ultime convenute Controparte_3
in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento in CP_1
favore della sig.ra dei danni patrimoniali e non occorsi alla Parte_1
medesima in esito al fatto e complessivamente monetizzati al netto degli
importi corrisposti da ante iudicio e in esecuzione della CP_1 pagina 2 di 11 sentenza impugnata, nell'importo di euro 28.845,15 (euro 53.072,00 – euro
24.226,85) o nella diversa somma quale sarà accertata in corso di causa il
tutto comunque oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove e per
l'espletamento di Ctu cinematica” IN OGNI CASO: Con vittoria dei costi
della CTU e delle spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata
“IN VIA PRINCIPALE: respingere l'ex adverso appello, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in comparsa di risposta
d'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 324/2022 pubblicata
l'8.2.2022, nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale n. 1579/2018
dal Tribunale di Bergamo, Sezione III Civile, nella persona del Giudice dott.
ssa Daniela Quartarone;
accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e
contestazioni svolte dalla convenuta, attuale appellata, nel giudizio di primo
grado e che qui si trascrivono: IN VIA PRINCIPALE: dato atto che CP_1
ha corrisposto ante causam la somma di € 18.500,00, in favore della
[...]
signora a titolo di risarcimento dei danni, respingersi le Parte_1
domande risarcitorie formulate dall'attrice, perché infondate in fatto ed in
diritto, non dovute e non provate per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi di
anche previo accertamento e declaratoria della responsabilità CP_1
pariteticaconcorsuale dell'attrice ex art. 2054, II comma c.c.c nella
determinazione del sinistro de quo;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla pagina 3 di 11 rimessione della causa in istruttoria ed all'ammissione delle istanze istruttorie
ex adverso formulate, per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, c.6
c.p.c. n.3 di e per tutti i motivi di cui alla comparsa di risposta CP_1
d'appello. Ci si oppone all'ammissione di CTU cinematica, in quanto del tutto
esplorativa. Ci si oppone all'ammissione di CTU tecnico valutativa, in quanto
del tutto esplorativa Si insiste, ove occorra, per l'ammissione delle istanze
istruttorie tutte dedotte dalla nella propria memoria ex art. 183, CP_1
c.6 c.p.c. n.2 e non ammesse. IN OGNI CASO: spese e compenso di secondo
grado interamente rifusi, oltre oneri fiscali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 324/22 il tribunale di Bergamo accertava che l'incidente stradale verificatosi il 18 ottobre 2015, alle ore 7.30, lungo la SP n. 498 nel territorio di Martinengo (Bg), in cui erano rimasti coinvolti il veicolo BMW
condotto da e il veicolo Citroen C3, proveniente dall'opposta Parte_1
direzione di marcia, condotto da e di proprietà di CP_2 CP_3
era da ascriversi alla pari, concorrente responsabilità di entrambe le
[...]
conducenti.
A tale conclusione il tribunale perveniva considerando che nel rapporto di incidente i Carabinieri si erano limitati a dare atto dell'impatto tra i due veicoli e dell'impossibilità di individuare il punto d'urto e le conseguenti responsabilità dei conducenti, nonostante i rilievi planimetrici effettuati;
pagina 4 di 11 quanto alla perizia di parte, prodotta dall'attrice , veniva rilevato Parte_1
che essa aveva una valenza probatoria meramente indiziaria e che lo stesso perito si era espresso in termini fortemente dubitativi tanto da aver riferito di “
un'area di verosimile accadimento” con riguardo ad un punto ove vi era un'elevata concentrazione di detriti, attesa “ l'impossibilità di individuare
tracce sulla platea stradale di particolare rilevanza”.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, a veniva Parte_1
liquidata la somma di euro 20.000, quale valore ante sinistro del veicolo,
stimato senza tener conto dei diversi optionals di cui era dotato, mentre non le veniva riconosciuto il danno corrispondente alla quota di euro 900, pagata per tre giorni di corso di aggiornamento professionale al quale l'attrice non aveva potuto partecipare, in quanto convalescente, essendo rimasta indimostrata la durata del corso ed il numero dei giorni complessivi dello stesso al fine di poterne parametrare la mancata fruizione.
Per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro nonché per il riconoscimento di talune voci di danno interponeva appello . Parte_1
e rimanevano contumaci, mentre CP_2 Controparte_3 CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
[...]
In questo grado di giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte appellante;
indi, all'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata posta in pagina 5 di 11 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'applicazione al sinistro oggetto di causa dell'art. 2054, secondo comma, c.c. assumendo che la documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dai Carabinieri consentiva di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.
In particolare, i frammenti dei veicoli coinvolti, dopo la collisione, visibili nelle fotografie allegate alla relazione di incidente, erano collocati in
Contro prossimità del margine destro della semi carreggiata percorsa dalla da lei condotta.
Il ragionamento del tribunale, secondo cui tali frammenti non consentivano di individuare il punto d'urto in quanto essi tendevano a seguire le traiettorie dei mezzi e si erano sparsi a largo raggio, non era condivisibile, in quanto lungo la semi carreggiata percorsa dalla BMW vi erano frammenti sia di tale veicolo,
che della Citroen C3, mentre nel punto di quiete raggiunto da quest'ultima vettura non vi erano tracce di frammenti appartenenti a quest'ultima vettura.
Inoltre, le deformazioni post urto riportate dai veicoli dimostravano che la collisione aveva interessato la parte anteriore sinistra della Citroen C3 e la parte frontale della BMW che, a seguito dello scontro, era stata proiettata all'indietro e schiacciata contro il guard rail anche a causa della più elevata velocità di guida tenuta dalla conducente della Citroen C3.
pagina 6 di 11 Alla conducente di quest'ultima vettura dovevano, pertanto, essere ascritte diverse condotte colpose e, segnatamente, la mancata osservanza della segnaletica orizzontale e della posizione da tenere durante la circolazione,
l'invasione della corsia destinata ai veicoli che procedevano in senso opposto e la violazione delle regole di prudenza, controllo e corretta velocità.
Per tali ragioni insiste nella richiesta di espletamento di consulenza tecnica cinematica.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno pari al reale valore del veicolo disastrato.
Assume che il reale valore del veicolo doveva essere desunto tenendo conto dei numerosi optionals di cui lo stesso era dotato e di cui si era data prova attraverso la dichiarazione del concessionario;
nessuna Parte_2
rilevanza poteva invece essere attribuita alla perizia di stima, prodotta dalla
Compagnia di assicurazione, sia perché mera allegazione difensiva sia perché
fondata su tabelle Eurotax che non tenevano conto dell'allestimento della vettura.
A dimostrazione di quest'ultimo era stato, peraltro, dedotto uno specifico capitolo di prova con l'indicazione del teste c/o Testimone_1 [...]
con sede in Bergamo, Via Campagnola n. 48/50. Pt_2
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno subito corrispondente all'esborso di euro 900 quale quota versata per tre pagina 7 di 11 corsi di aggiornamento di cui non aveva potuto fruire a causa della convalescenza.
Deduce di aver capitolato sul punto una specifica circostanza che non era stata ammessa.
--------------------------
Il primo motivo è infondato.
La dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice appellante, secondo cui il veicolo condotto da , nell'affrontare una curva sinistrorsa, CP_2
aveva occupato l'opposta corsia di marcia e si era scontrato con il veicolo condotto dall'appellante la quale, pur essendosi spostata sul margine destro della carreggiata, non era riuscita ad evitare l'impatto, non veniva provata in giudizio anche in ragione dell'assenza di testimoni oculari.
Considerato che neppure la relazione di incidente offriva elementi idonei alla ricostruzione del sinistro, l'appellante assume che valore decisivo, ai fini dell'attribuzione dell'esclusiva responsabilità, debba essere riconosciuto alla propria perizia di parte nella quale si fa riferimento ad una possibile “ area di
collisione” in ragione della maggiore concentrazione dei detriti così come desumibili dalle fotografie allegate al rapporto.
Ciò posto e considerato che la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo privo di autonomo valore probatorio (Cass. Sez. U. n.
5624/2002), nel caso di specie dalle fotografie allegate al rapporto non sono pagina 8 di 11 desumibili elementi decisivi al fine di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro ad uno solo dei conducenti in quanto i frammenti dei veicoli risultano sparsi su entrambe le semicarreggiate, entrambe le vetture risultano aver riportato i medesimi danni nella parte anteriore e nessuna traccia di frenata veniva rinvenuta sul manto stradale.
Il secondo motivo è fondato.
In questo grado di giudizio è stato provato, attraverso l'ammissione del capitolo di prova dedotto sul punto, l'effettivo allestimento del veicolo dell'appellante e gli optionals di cui era dotato, così come elencati nella proposta di vendita di , per complessivi euro 5.303; in ragione Parte_2
della pari, concorrente responsabilità all'appellante va riconosciuta la metà del predetto importo ossia euro 2.651 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della sentenza.
Il terzo motivo va rigettato considerata l'irrilevanza del capitolo di prova dedotto al fine di dimostrare l'impossibilità di partecipare al corso a causa del sinistro.
Con il capitolo 11) l'appellante intendeva, infatti, provare che “ Parte_1
ha partecipato ai Corsi Base ed Avanzato del metodo Brana organizzati da
Chemeia srl tenutisi in Padenghe del Garda quote di iscrizione per
complessivi euro 900” .
pagina 9 di 11 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per metà con condanna delle appellate alla rifusione della restante metà che si liquidano, per il primo grado, come già
liquidate nella sentenza gravata, e in questo grado di giudizio, sulla base del criterio del decisum, in complessivi euro 2.915 ( di cui euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e euro
851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna le appellate, in solido, a pagare in favore di la Parte_1
ulteriore somma di euro 2.651 oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
compensa per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna le appellate a rifondere in favore dell'appellante la metà delle predette spese,
liquidate per l'intero come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
pagina 10 di 11 Giuseppe Serao
pagina 11 di 11