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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Galleria Goito n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatini Debora
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Donatini
Debora (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
pag. 1 di 4 Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
5/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 01/03/2001). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 30/06/2021. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia attualmente dimorante in Bologna per frequentare i corsi all'Università, Persona_2
manterrà la residenza presso la madre ed essendo maggiorenne avrà libere frequentazioni con il padre;
3) porre a carico del sig. la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabili Controparte_1
secondi gli indici Istat, per il mantenimento ordinario della figlia da versare ogni Persona_2
ultimo giorno del mese;
4) le spese straordinarie per la figlia (di salute, universitarie, sportive et similia) saranno divise in parti uguali tra i coniugi;
5) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e pertanto dichiarano che, a parte l'assegno di cui al punto 2, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
L'udienza del 05/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo al mantenimento del padre per la figlia maggiorenne ma non autonomamente autosufficiente.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in La Spezia (SP) in data 27/12/1997 e trascritto nei Registri degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1997, al n. 265, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia attualmente dimorante in Bologna per frequentare i corsi all'Università, Persona_2
manterrà la residenza presso la madre ed essendo maggiorenne avrà libere frequentazioni con il padre;
3) porre a carico del sig. la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabili Controparte_1
secondi gli indici Istat, per il mantenimento ordinario della figlia da versare ogni Persona_2
ultimo giorno del mese;
4) le spese straordinarie per la figlia (di salute, universitarie, sportive et similia) saranno divise in parti uguali tra i coniugi;
5) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e pertanto dichiarano che, a parte l'assegno di cui al punto 2, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/3/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Galleria Goito n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatini Debora
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Donatini
Debora (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
pag. 1 di 4 Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
5/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 01/03/2001). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 30/06/2021. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia attualmente dimorante in Bologna per frequentare i corsi all'Università, Persona_2
manterrà la residenza presso la madre ed essendo maggiorenne avrà libere frequentazioni con il padre;
3) porre a carico del sig. la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabili Controparte_1
secondi gli indici Istat, per il mantenimento ordinario della figlia da versare ogni Persona_2
ultimo giorno del mese;
4) le spese straordinarie per la figlia (di salute, universitarie, sportive et similia) saranno divise in parti uguali tra i coniugi;
5) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e pertanto dichiarano che, a parte l'assegno di cui al punto 2, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
L'udienza del 05/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo al mantenimento del padre per la figlia maggiorenne ma non autonomamente autosufficiente.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in La Spezia (SP) in data 27/12/1997 e trascritto nei Registri degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1997, al n. 265, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia attualmente dimorante in Bologna per frequentare i corsi all'Università, Persona_2
manterrà la residenza presso la madre ed essendo maggiorenne avrà libere frequentazioni con il padre;
3) porre a carico del sig. la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabili Controparte_1
secondi gli indici Istat, per il mantenimento ordinario della figlia da versare ogni Persona_2
ultimo giorno del mese;
4) le spese straordinarie per la figlia (di salute, universitarie, sportive et similia) saranno divise in parti uguali tra i coniugi;
5) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e pertanto dichiarano che, a parte l'assegno di cui al punto 2, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/3/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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